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La Corte dichiara illegittima una legge ligure che introduceva un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) sub-provinciale per il servizio idrico e i rifiuti: la frammentazione contrasta con i principi statali in materia di concorrenza e tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Per organizzare il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, il territorio è suddiviso in ambiti territoriali ottimali (ATO). La Regione Liguria aveva creato un terzo ATO di dimensione sub-provinciale nella provincia di Savona. Lo Stato ha impugnato la modifica.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio (tardiva) della Regione Liguria e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge regionale ligure n. 17 del 2015.

Il principio

La definizione degli ambiti di gestione del servizio idrico e dei rifiuti incide su tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, materie di competenza esclusiva statale: la Regione non può frammentare gli ambiti in contrasto con i principi statali.

Domande e risposte

Cos’è un ATO?

È l’ambito territoriale ottimale entro cui si organizzano in modo unitario servizi come quello idrico e la gestione dei rifiuti.

Perché la Liguria non poteva creare un terzo ATO?

Perché la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato per tutela della concorrenza e dell’ambiente, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

Perché la costituzione della Regione è inammissibile?

Perché effettuata fuori termine, dunque non valida ai fini processuali.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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