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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Sardegna che istituiva l’Agenzia sarda delle entrate (ASE), salvando però le competenze sull’accertamento e la riscossione dei tributi compatibili con lo statuto speciale.
Di cosa si tratta
La legge reg. Sardegna n. 25/2016 ha istituito l’Agenzia sarda delle entrate per potenziare il governo delle entrate regionali. Lo Stato ha contestato che la Regione si attribuisse poteri di accertamento e riscossione anche su tributi erariali (devoluti, compartecipati, derivati) e locali, materie riservate alla legislazione esclusiva statale sul «sistema tributario e contabile dello Stato».
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli (art. 1, commi 4, lettera d, e 5; art. 3, commi 1 e 3; art. 12, comma 1) della legge reg. Sardegna n. 25/2016, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e all’art. 9 dello statuto speciale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e — in via consequenziale — dell’art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg.; ha dichiarato inammissibili alcune censure e ha respinto come non fondate le questioni su altri articoli (tra cui l’art. 1, comma 4, lettera d, e l’art. 3, comma 1), che restano dunque in vigore.
Il principio
La Regione a statuto speciale può organizzare la gestione delle proprie entrate, ma non può appropriarsi unilateralmente di poteri su tributi che conservano natura erariale: la competenza esclusiva statale sul sistema tributario segna il limite.
Domande e risposte
L’intera legge sull’Agenzia sarda è stata annullata?
No: solo l’art. 1, comma 5, e, in via consequenziale, l’art. 9, comma 3, lettera a). Altre disposizioni sono state salvate.
Qual era il punto critico?
Attribuire alla Regione poteri su tributi devoluti, compartecipati e derivati che conservano natura erariale.
Quali parametri hanno fondato l’illegittimità?
La competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e l’art. 9 dello statuto sardo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: il sistema tributario dello Stato è riservato alla legislazione esclusiva statale.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, evocata tra i parametri.
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