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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma altoatesina che, nella successione del maso chiuso, accordava ai chiamati maschi la preferenza rispetto alle femmine. La disparità di trattamento fondata sul sesso viola il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda i «masi chiusi» dell’Alto Adige, aziende agricole che per legge non possono essere frazionate e passano a un solo erede. La normativa provinciale stabiliva che, a parità di grado, fosse preferito l’erede maschio rispetto a quello femmina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (poi trasfuso e modificato in successivi testi unici provinciali), in riferimento all’art. 3 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spettasse la preferenza rispetto alle femmine, richiamando il principio di eguaglianza già affermato nella propria giurisprudenza.
Il principio
Nella successione del maso chiuso non è ammessa una preferenza accordata in base al sesso: la disparità di trattamento tra coeredi maschi e femmine contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è un maso chiuso?
Un’azienda agricola dell’Alto Adige che per legge non può essere divisa e passa per intero a un solo erede.
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
La regola che preferiva l’erede maschio rispetto a quello femmina a parità di grado.
Quale principio è stato violato?
Il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione, che vieta discriminazioni in base al sesso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — divieto di disparità di trattamento in base al sesso
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