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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma che, dal 2007, considera «comunque» detraibili le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate con strumenti tracciabili.

Di cosa si tratta

L’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2007, le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate tramite bonifico bancario o postale tracciabile «devono comunque considerarsi detraibili» ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR. La vicenda riguardava avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato la detrazione a un contribuente, ritenendo le somme non «liberali» ma corrispettivo di un patto di candidatura.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato le questioni sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione, lamentando irragionevolezza, retroattività, lesione del diritto di difesa dell’amministrazione, della capacità contributiva e l’elusione delle maggioranze richieste per l’amnistia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

Il principio

Le censure presentavano profili di inammissibilità che hanno impedito alla Corte l’esame nel merito della disciplina sulla detraibilità delle erogazioni ai partiti politici.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma censurata?

Che dal 2007 le erogazioni ai partiti politici tracciabili siano comunque detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR.

La Corte ha annullato la norma?

No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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