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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 32 della legge n. 264 del 1949 in materia di indennità di disoccupazione, sollevate in riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda i requisiti e le modalità di erogazione dell’indennità di disoccupazione. Il giudice del lavoro dubitava che la disciplina, nel fissare le condizioni per accedere alla prestazione, fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la garanzia di assistenza ai lavoratori disoccupati.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 (primo comma) e 38 (secondo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina denunciata, anche alla luce della propria giurisprudenza in materia previdenziale, si sottragga alle censure di violazione sia dell’art. 3, primo comma, sia dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Il principio

I requisiti fissati dal legislatore per l’accesso all’indennità di disoccupazione rientrano nella sua discrezionalità e non violano il principio di uguaglianza né la garanzia costituzionale di assistenza ai lavoratori disoccupati, se non sono manifestamente irragionevoli.

Domande e risposte

Quale prestazione era in discussione?

L’indennità di disoccupazione disciplinata dalla legge n. 264 del 1949.

Chi ha sollevato la questione?

Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro.

Come si è conclusa?

Con la dichiarazione di non fondatezza delle questioni.

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