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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole «e paesaggistici», la legge della Regione Campania che escludeva ogni rilevanza urbanistica, edilizia e paesaggistica delle case mobili installate nei campeggi.
Di cosa si tratta
La legge reg. Campania n. 4/2011 stabiliva che i mezzi autonomi di pernottamento collocati nei campeggi (case mobili, roulotte) non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, quando conservano i meccanismi di rotazione, non hanno collegamenti permanenti al terreno e hanno allacci removibili. La controversia nasceva da un’ordinanza di demolizione emessa da un Ente parco per mancanza del nulla osta paesaggistico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, perché la norma sottraeva il paesaggio vincolato alla funzione statale di tutela.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011 limitatamente alle parole «e paesaggistici»: la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica, mentre resta l’esonero urbanistico-edilizio.
Il principio
La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale: una legge regionale non può eliminare l’autorizzazione paesaggistica per le installazioni nelle zone vincolate, perché sottrarrebbe quel territorio alla funzione di tutela.
Domande e risposte
L’intera norma campana è stata annullata?
No: solo le parole «e paesaggistici». L’esonero urbanistico ed edilizio per le case mobili resta.
Perché la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica?
Perché la tutela del paesaggio e dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Da chi proveniva la questione?
Dal Consiglio di Stato, in un giudizio su un’ordinanza di demolizione di un Ente parco.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio, parametro centrale della decisione.
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, evocata in connessione con la protezione dell’ambiente.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
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