Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole «e paesaggistici», la legge della Regione Campania che escludeva ogni rilevanza urbanistica, edilizia e paesaggistica delle case mobili installate nei campeggi.

Di cosa si tratta

La legge reg. Campania n. 4/2011 stabiliva che i mezzi autonomi di pernottamento collocati nei campeggi (case mobili, roulotte) non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, quando conservano i meccanismi di rotazione, non hanno collegamenti permanenti al terreno e hanno allacci removibili. La controversia nasceva da un’ordinanza di demolizione emessa da un Ente parco per mancanza del nulla osta paesaggistico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, perché la norma sottraeva il paesaggio vincolato alla funzione statale di tutela.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011 limitatamente alle parole «e paesaggistici»: la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica, mentre resta l’esonero urbanistico-edilizio.

Il principio

La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale: una legge regionale non può eliminare l’autorizzazione paesaggistica per le installazioni nelle zone vincolate, perché sottrarrebbe quel territorio alla funzione di tutela.

Domande e risposte

L’intera norma campana è stata annullata?

No: solo le parole «e paesaggistici». L’esonero urbanistico ed edilizio per le case mobili resta.

Perché la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica?

Perché la tutela del paesaggio e dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Da chi proveniva la questione?

Dal Consiglio di Stato, in un giudizio su un’ordinanza di demolizione di un Ente parco.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.