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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sollevata dalla Regione Veneto, sulla norma della legge di stabilità 2016 che imponeva valutazioni ambientali ai Comuni nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda le procedure di valutazione ambientale legate ai siti di importanza comunitaria (aree protette della rete europea Natura 2000). La Regione Veneto contestava la disciplina statale che individuava i Comuni tenuti a effettuare tali valutazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo e quarto comma) e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, riservando a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso. Ha ritenuto che la disciplina, riferita ai soli «siti di importanza comunitaria», rientri nella competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il principio

La disciplina statale delle valutazioni ambientali nei siti di importanza comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e non lede le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa sono i siti di importanza comunitaria?

Aree protette individuate a livello europeo per la conservazione di habitat e specie, parte della rete Natura 2000.

Cosa contestava il Veneto?

La norma statale che imponeva valutazioni ambientali ai Comuni il cui territorio comprende interamente tali siti.

Come si è conclusa la questione?

Con la dichiarazione di non fondatezza, restando riservate le altre questioni dello stesso ricorso.

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