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La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di varie Regioni e Province autonome, ha respinto le questioni sulla legge n. 164/2016 in materia di equilibrio dei bilanci, interpretandola in modo conforme all’autonomia finanziaria degli enti.
Di cosa si tratta
La legge n. 164/2016 ha modificato la legge n. 243/2012 sull’attuazione del principio del pareggio di bilancio, introducendo regole sull’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Province autonome e Regioni (anche a statuto speciale) hanno temuto una compressione della propria autonomia di bilancio e finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno impugnato l’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), della legge n. 164/2016, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e a varie norme statutarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164/2016, riservando a separate pronunce le altre questioni.
Il principio
Le regole statali sull’equilibrio di bilancio degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia finanziaria, purché lette — come ha fatto la Corte — in senso conforme ai principi costituzionali: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio non può tradursi in tecnicismi contabili espropriativi dell’autonomia.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge?
Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto le censure (non fondate) nei sensi di cui in motivazione, cioè con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Cosa significa «nei sensi di cui in motivazione»?
Che la norma resta in vigore ma va interpretata secondo le indicazioni della Corte, a tutela dell’autonomia finanziaria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e copertura finanziaria, fulcro della decisione.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, parametro invocato.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, tra i parametri evocati.
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