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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di varie Regioni e Province autonome, ha respinto le questioni sulla legge n. 164/2016 in materia di equilibrio dei bilanci, interpretandola in modo conforme all’autonomia finanziaria degli enti.

Di cosa si tratta

La legge n. 164/2016 ha modificato la legge n. 243/2012 sull’attuazione del principio del pareggio di bilancio, introducendo regole sull’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Province autonome e Regioni (anche a statuto speciale) hanno temuto una compressione della propria autonomia di bilancio e finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno impugnato l’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), della legge n. 164/2016, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e a varie norme statutarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164/2016, riservando a separate pronunce le altre questioni.

Il principio

Le regole statali sull’equilibrio di bilancio degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia finanziaria, purché lette — come ha fatto la Corte — in senso conforme ai principi costituzionali: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio non può tradursi in tecnicismi contabili espropriativi dell’autonomia.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge?

Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto.

Come ha deciso la Corte?

Ha respinto le censure (non fondate) nei sensi di cui in motivazione, cioè con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Cosa significa «nei sensi di cui in motivazione»?

Che la norma resta in vigore ma va interpretata secondo le indicazioni della Corte, a tutela dell’autonomia finanziaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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