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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione con cui si chiedeva di introdurre un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, a pena di nullità.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la pretesa esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo in materia tributaria, sul modello del diritto dell’Unione europea. Il giudice rimettente censurava l’intero diritto interno per non prevederlo in via generalizzata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato, in termini generali, il «diritto nazionale» e «tutte le norme» interne che non prevedono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tributario, in riferimento all’art. 117 (primo comma) della Costituzione e ad altri criteri. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, anche in ragione del carattere generico e indeterminato del petitum, che investiva indistintamente l’intero diritto interno senza individuare specifiche disposizioni.

Il principio

Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale rivolta genericamente a «tutte le norme» interne: il rimettente deve individuare con precisione la disposizione censurata, pena la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice?

Di sancire un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia tributaria, a pena di nullità.

Perché la questione è inammissibile?

Perché era formulata in modo generico, contro l’intero diritto interno, senza individuare disposizioni specifiche.

Quale parametro era invocato?

Principalmente l’art. 117, primo comma, della Costituzione, sui vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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