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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, commi da 431 a 434, della legge di stabilità 2015, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 impugnate in via principale. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente costituita.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il giudizio era di legittimità costituzionale in via principale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Per la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita.
La Corte ha deciso nel merito?
No: l’estinzione impedisce una pronuncia sul merito delle questioni.
Su quale legge verteva?
Sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), commi da 431 a 434.
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