Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 91/2017 – Pignorabilità della retribuzione (art. 545 c.p.c.): questioni inammissibile e infondata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile una questione e manifestamente infondata l’altra, sollevate sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile in tema di limiti alla pignorabilità della retribuzione. La norma, che consente il pignoramento di una quota dello stipendio, resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge consente di pignorare lo stipendio del debitore solo entro una certa quota (di regola un quinto), per garantire al lavoratore i mezzi di sussistenza. In una procedura esecutiva per un debito di alcune migliaia di euro, il Tribunale di Viterbo dubitava che tale limite fosse sufficiente e chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione indispensabile alla vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al sostentamento del lavoratore. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato un duplice esito: ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., e manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. La disciplina sulla pignorabilità parziale della retribuzione resta quindi valida.

    Il principio

    La disciplina che ammette il pignoramento di una quota della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è espressione di un ragionevole bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfarsi e la tutela del lavoratore: non sussiste un obbligo costituzionale di prevedere l’impignorabilità assoluta della parte di stipendio indispensabile.

    Domande e risposte

    Entro quali limiti si può pignorare lo stipendio?

    Lo stipendio è pignorabile solo entro una quota (di regola un quinto), proprio per garantire al lavoratore i mezzi di sostentamento. Il Tribunale di Viterbo chiedeva un’impignorabilità assoluta della parte indispensabile, che la Corte non ha riconosciuto.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza manifesta?

    L’inammissibilità manifesta riguarda vizi della proposizione della questione che ne impediscono l’esame; l’infondatezza manifesta significa che la censura, pur esaminabile, è palesemente priva di fondamento. Qui la Corte ha usato entrambe le formule per i diversi parametri.

    La norma sulla pignorabilità resta in vigore?

    Sì. La Corte non ha annullato l’art. 545, quarto comma, c.p.c.: la disciplina che ammette il pignoramento parziale della retribuzione, lasciando al lavoratore i mezzi essenziali, è stata ritenuta conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2017 – Esecuzione penale minorile: illegittimo il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La preclusione contrasta con la finalità rieducativa della pena e con la tutela del minore.

    Di cosa si tratta

    Quando una condanna diventa definitiva, di regola il pubblico ministero sospende l’ordine di carcerazione per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa. Per alcuni reati, però, questa sospensione è vietata. La questione riguardava l’applicazione di tale divieto anche ai minorenni, per i quali l’ordinamento dovrebbe privilegiare il recupero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui vietava la sospensione dell’ordine di esecuzione anche per i reati commessi da minorenni. Le questioni erano sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto le questioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti elencati nella norma.

    Il principio

    Nei confronti dei minorenni non possono operare automaticamente le preclusioni alla sospensione dell’ordine di esecuzione previste per gli adulti: la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e la speciale protezione dell’infanzia e della gioventù (art. 31, secondo comma, Cost.) impongono un trattamento differenziato e attento al recupero del minore.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con questa decisione per i minorenni?

    Per i minorenni condannati per i reati elencati nella norma diventa possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, prima vietata: così il minore può accedere alla valutazione di misure alternative al carcere.

    Perché il divieto era incostituzionale per i minori?

    Perché un automatismo che impedisce la sospensione contrasta con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e con la speciale tutela della gioventù (art. 31 Cost.), che impongono per i minori un trattamento individualizzato orientato al recupero.

    Che cos’è la sospensione dell’ordine di esecuzione?

    È il meccanismo per cui, quando la condanna diventa definitiva, l’esecuzione della pena detentiva viene temporaneamente sospesa per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa al carcere prima di entrarvi.

    Norme collegate

    • Art. 27 della Costituzione — è il principio della finalità rieducativa della pena, fondamento dell’accoglimento.
    • Art. 31 della Costituzione — è il principio di protezione dell’infanzia e della gioventù, applicato all’esecuzione penale minorile.
  • Corte cost. n. 89/2017 – Bilanci della Regione Abruzzo: illegittimità per violazione degli equilibri di bilancio

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, per il mancato rispetto dei canoni costituzionali in materia di equilibrio e gestione del risultato di amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato più disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 (e successive modifiche), ritenendole non conformi alle regole costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione. Si trattava di norme che incidevano sulle previsioni di entrata e di spesa e sul disavanzo regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate, tra le altre, le disposizioni dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, e vari articoli della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 (bilancio di previsione 2013), nonché l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri a tutela degli equilibri di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate: l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. n. 2 del 2013; gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. n. 3 del 2013; e l’art. 16 della legge reg. n. 20 del 2013.

    Il principio

    Le leggi regionali di bilancio devono rispettare i canoni costituzionali sull’equilibrio dei conti e sulla corretta determinazione e gestione del risultato di amministrazione: le previsioni di entrata e di spesa non possono alterare tali equilibri, pena l’illegittimità costituzionale delle relative disposizioni.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava lo Stato alle leggi abruzzesi?

    Contestava che numerose disposizioni delle leggi finanziarie e di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013 non rispettassero i canoni costituzionali sull’equilibrio dei bilanci e sulla corretta gestione del risultato di amministrazione.

    Che cos’è il risultato di amministrazione?

    È il saldo che emerge dalla gestione del bilancio di un ente (avanzo o disavanzo): deve essere determinato e gestito secondo canoni costituzionalmente corretti, perché incide sull’equilibrio complessivo dei conti pubblici.

    Quante disposizioni sono state dichiarate illegittime?

    La Corte ha annullato tutte le disposizioni impugnate, articolando la decisione in più punti relativi alle leggi regionali abruzzesi n. 2 e n. 3 del 2013 e n. 20 del 2013.

  • Corte cost. n. 88/2017 – Somme versate dai concessionari idroelettrici: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva di trattenere definitivamente le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza n. 1 del 2008.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2010 stabiliva che le somme incassate da comuni e Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche prima della sentenza costituzionale n. 1 del 2008, fossero definitivamente trattenute. Una società del settore (Edipower) aveva agito per ottenere la restituzione di tali somme, e il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano dubitava della legittimità della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Per ragioni di carattere processuale e di impostazione della rimessione, le censure non hanno potuto essere esaminate nel merito.

    Il principio

    La Corte non esamina nel merito una questione di legittimità quando la sua proposizione presenta vizi che ne impediscono la decisione: in tali casi pronuncia una declaratoria di manifesta inammissibilità, lasciando impregiudicata la disciplina denunciata.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    Prevedeva che le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche a comuni e Stato prima della sentenza n. 1 del 2008 fossero definitivamente trattenute dai soggetti che le avevano incassate.

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una pronuncia con cui la Corte, senza decidere nel merito, dichiara che la questione presenta vizi (di rilevanza, motivazione o impostazione) così evidenti da impedirne l’esame: la norma denunciata resta in vigore.

    La norma è stata quindi annullata?

    No. Con la declaratoria di manifesta inammissibilità la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma, che rimane in vigore; il giudice rimettente potrebbe, in linea teorica, riproporre la questione emendando i vizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2017 – Canoni di locazione e contratti registrati tardivamente: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2016, che ha riscritto la disciplina dei canoni dovuti dai conduttori per i contratti di locazione registrati tardivamente, dopo che la precedente normativa era stata dichiarata incostituzionale.

    Di cosa si tratta

    Una precedente disciplina aveva consentito ai conduttori che facevano emergere contratti non registrati di pagare un canone fortemente ridotto (pari al triplo della rendita catastale). Dopo che quella norma era stata dichiarata incostituzionale, il legislatore con la legge di stabilità 2016 ha fatto salvi gli effetti dei pagamenti già eseguiti in quella misura per il periodo trascorso. Due locatori contestavano questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 136 e 3 della Costituzione. La questione era sollevata, con due ordinanze, dal Tribunale ordinario di Roma. I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la nuova disciplina, che fa salvi i canoni già corrisposti in misura ridotta per il periodo passato, non viola il divieto di reiterare norme dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) né il principio di eguaglianza, perché regola in modo autonomo e ragionevole gli effetti già prodottisi.

    Il principio

    Il legislatore, dopo una dichiarazione di illegittimità costituzionale, può disciplinare in modo nuovo e autonomo gli effetti già prodotti dalla norma caducata, facendo salvi i pagamenti eseguiti, senza con ciò violare il divieto di ripristinare la norma annullata, purché la nuova regola sia ragionevole.

    Domande e risposte

    Che cosa regolava la norma impugnata?

    Faceva salvo, per il periodo già trascorso, il canone ridotto (pari al triplo della rendita catastale) già versato dai conduttori che avevano fatto emergere contratti di locazione registrati tardivamente, dopo che la precedente disciplina era stata dichiarata incostituzionale.

    Che cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che, quando la Corte dichiara l’illegittimità di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto, per il legislatore, di riprodurre la norma annullata.

    Perché la nuova norma non viola l’art. 136 Cost.?

    Perché non ripristina la disciplina dichiarata incostituzionale, ma regola in modo nuovo e ragionevole soltanto gli effetti già prodotti (i pagamenti eseguiti), come la Corte ha ritenuto legittimo.

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  • Corte cost. n. 86/2017 – Soppressione della Stazione sperimentale conserve alimentari: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, che ha soppresso la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (SSICA) trasferendone compiti e attribuzioni alla Camera di commercio di Parma.

    Di cosa si tratta

    Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, una norma del 2010 aveva soppresso la SSICA, ente che svolgeva ricerca e servizi a sostegno dell’industria conserviera, trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma. Associazioni e imprese del settore avevano impugnato gli atti attuativi, e il Consiglio di Stato dubitava della costituzionalità della soppressione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disponeva la soppressione della SSICA e il trasferimento dei suoi compiti alla Camera di commercio di Parma. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la soppressione della SSICA e il trasferimento delle sue funzioni alla Camera di commercio non violano i principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, se la riorganizzazione è intesa come legittima misura di razionalizzazione amministrativa.

    Il principio

    Il legislatore può sopprimere o riorganizzare enti pubblici strumentali, trasferendone compiti e attribuzioni ad altri soggetti, per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa: tali scelte sono legittime se rispettano i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Che cos’era la SSICA?

    Era la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, un ente pubblico che svolgeva attività di ricerca e servizi a sostegno del settore conserviero; la norma impugnata l’ha soppressa trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma.

    Perché la soppressione è stata ritenuta legittima?

    Perché rientra nelle scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa che il legislatore può compiere: la Corte l’ha ritenuta conforme ai principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, nei sensi precisati in motivazione.

    Che cosa significa il principio di buon andamento (art. 97 Cost.)?

    Significa che l’organizzazione e l’azione della pubblica amministrazione devono essere efficienti, efficaci ed economiche: la riorganizzazione di un ente può rispondere proprio a questo principio.

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  • Corte cost. n. 85/2017 – Tributo speciale in discarica su scarti e sovvalli: illegittima la legge della Puglia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui applicava l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica anche agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio.

    Di cosa si tratta

    Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti serve a disincentivare il conferimento e a premiare il riciclo. La Regione Puglia applicava l’aliquota massima anche agli scarti e ai sovvalli prodotti dagli impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, cioè ai residui di processi virtuosi di trattamento dei rifiuti. Alcuni comuni avevano contestato la determinazione dell’aliquota massima per il 2014.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e 119 della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR per la Puglia, sezione di Lecce. La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento di numerosi comuni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva l’aliquota massima del tributo speciale per gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dei comuni che non erano parti del giudizio principale.

    Il principio

    La Regione non può applicare l’aliquota massima del tributo speciale di conferimento in discarica agli scarti e ai sovvalli derivanti da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio: così facendo penalizzerebbe proprio i residui dei processi di recupero, in contrasto con il riparto di competenze in materia tributaria e ambientale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il tributo speciale per il deposito in discarica?

    È un’imposta che colpisce il conferimento dei rifiuti in discarica, con la finalità di disincentivare lo smaltimento e favorire il riciclo e il recupero. La sua disciplina deve rispettare il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

    Perché era illegittimo tassare al massimo scarti e sovvalli?

    Perché scarti e sovvalli sono i residui di impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, cioè di processi di recupero: applicarvi l’aliquota massima penalizzava attività virtuose, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Perché l’intervento dei comuni è stato dichiarato inammissibile?

    Perché quei comuni non erano parti del giudizio principale davanti al TAR: nel giudizio costituzionale incidentale possono di regola intervenire solo le parti del processo a quo, salvo casi particolari qui non ricorrenti.

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  • Corte cost. n. 84/2017 – Limiti all’edificazione nei comuni senza strumenti urbanistici (Testo unico edilizia)

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 9, comma 1, lettera b), del Testo unico dell’edilizia, che fissa limiti alle nuove costruzioni nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. I limiti di edificabilità previsti per le aree a destinazione produttiva sono conformi alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nei comuni privi di piano regolatore (o con prescrizioni decadute) la legge fissa limiti rigidi alle nuove costruzioni. Una proprietaria di un fondo in Campania si era vista negare il permesso di costruire un edificio artigianale perché la volumetria eccedeva quella consentita. Il giudice amministrativo dubitava della legittimità di tali limiti, in particolare di quello di densità fondiaria per gli interventi produttivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) e l’omologa disposizione del d.lgs. n. 378 del 2001 in cui era originariamente contenuta, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal TAR per la Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: i limiti di edificabilità stabiliti dalla norma per le aree a destinazione produttiva nei comuni privi di strumenti urbanistici non violano i parametri costituzionali invocati, costituendo un ragionevole presidio del territorio in assenza di pianificazione locale.

    Il principio

    In assenza di strumenti urbanistici comunali, il legislatore statale può fissare limiti uniformi e rigidi alle nuove costruzioni, anche per gli interventi produttivi: tali limiti, posti a tutela dell’ordinato assetto del territorio, non contrastano con la libertà di iniziativa economica, con la proprietà né con il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Perché nei comuni senza piano ci sono limiti più rigidi alle costruzioni?

    Perché in assenza di uno strumento urbanistico che pianifichi l’uso del territorio, la legge fissa limiti uniformi (di superficie coperta e densità fondiaria) per evitare un’edificazione incontrollata: una sorta di disciplina di salvaguardia.

    Questi limiti violano la libertà di impresa o la proprietà?

    No, secondo la Corte. I limiti sono un ragionevole bilanciamento tra l’iniziativa economica e la proprietà da un lato e la tutela dell’ordinato assetto del territorio dall’altro, e non eccedono quanto consentito dagli artt. 41 e 42 della Costituzione.

    Che cosa accade quando un piano regolatore decade?

    Quando le prescrizioni del piano perdono efficacia (qui per il decorso di cinque anni), si applicano i limiti legali previsti per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, oggetto della norma esaminata dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2017 – Rimedi risarcitori per detenzione inumana (art. 35-ter ord. penit.): questioni infondate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, che disciplina i rimedi risarcitori per i detenuti e gli internati che hanno subito una detenzione contraria all’art. 3 della CEDU. La disciplina supera l’esame di costituzionalità, nei termini chiariti dalla motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014, prevede rimedi (riduzione della pena o risarcimento in denaro) a favore di chi abbia subito condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dalla CEDU. Un magistrato di sorveglianza dubitava della conformità di tale disciplina a vari principi costituzionali e convenzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal d.l. n. 92 del 2014 (conv. dalla legge n. 117 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della CEDU. La questione era sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori per la detenzione inumana resiste alle censure di costituzionalità prospettate dal rimettente, anche con riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU).

    Il principio

    I rimedi previsti dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario a favore di detenuti e internati che hanno subito condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU sono conformi alla Costituzione: la disciplina assicura una tutela compatibile con i principi costituzionali e convenzionali invocati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario?

    Prevede rimedi a favore di chi ha subito condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti): a seconda dei casi, una riduzione della pena ancora da scontare o un risarcimento in denaro.

    Che cosa stabilisce l’art. 3 della CEDU richiamato?

    Vieta in modo assoluto la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. Le condizioni detentive che violano questo divieto possono dare diritto ai rimedi risarcitori previsti dall’ordinamento penitenziario.

    La Corte ha annullato la norma?

    No. Ha dichiarato le questioni non fondate: la disciplina dei rimedi risarcitori è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri convenzionali invocati dal magistrato rimettente.

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  • Corte cost. n. 82/2017 – Pensione e neutralizzazione dei contributi da disoccupazione (TFR, legge n. 297/1982)

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non garantisce al lavoratore che ha già maturato il diritto a pensione una prestazione non inferiore a quella spettante escludendo dal calcolo i contributi da disoccupazione delle ultime 260 settimane. Inammissibile la più ampia richiesta di «neutralizzazione».

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice, già titolare dei requisiti per la pensione, aveva subito negli ultimi anni periodi di disoccupazione e cassa integrazione con contribuzione ridotta. Chiedeva di escludere quei periodi dal calcolo della retribuzione pensionabile, per non vedersi penalizzare l’importo della pensione a causa di anni meno retribuiti collocati alla fine della carriera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e integrazione salariale ai fini del calcolo della pensione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte: ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede che, per il lavoratore già in possesso dei requisiti pensionistici e con contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane, la pensione non possa essere inferiore a quella spettante escludendo dal computo tali contributi. Ha invece dichiarato inammissibile la più ampia richiesta di neutralizzazione anche oltre il quinquennio.

    Il principio

    Il calcolo della pensione non può danneggiare il lavoratore che, già maturati i requisiti, prosegua una contribuzione (qui da disoccupazione) collocata negli ultimi periodi: in coerenza con i principi di proporzionalità e adeguatezza della tutela previdenziale, va garantita una pensione non inferiore a quella calcolata senza quei contributi.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «neutralizzare» i contributi ai fini pensionistici?

    Significa escludere dal calcolo della retribuzione pensionabile i periodi meno favorevoli (qui di disoccupazione), in modo che non riducano l’importo della pensione, quando il lavoratore ha già raggiunto i requisiti per pensionarsi anche senza di essi.

    Chi beneficia di questa decisione?

    Il lavoratore che ha già maturato i requisiti pensionistici e ha versato contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane prima della pensione: a costui va garantita una pensione non inferiore a quella calcolata escludendo tali contributi.

    Perché parte della questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la richiesta di neutralizzazione più ampia, estesa anche oltre il quinquennio e ai periodi di integrazione salariale, è stata ritenuta non sufficientemente delimitata e ammissibile: la Corte ha accolto solo la parte relativa alle ultime 260 settimane di contributi per disoccupazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2017 – Fondo regionale per il patrocinio legale alle vittime: illegittima la legge del Veneto

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge di stabilità regionale del Veneto n. 7 del 2016, che istituiva un fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini veneti vittime di criminalità accusati di eccesso di legittima difesa. La materia incide su scelte di politica criminale e sull’ordinamento penale, riservati allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva istituito un fondo per pagare la difesa, nei processi penali, dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di reati contro il patrimonio o la persona, fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per essersi difesi. Il Governo riteneva che la misura realizzasse una scelta di politica criminale spettante allo Stato e introducesse una disparità legata alla residenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l), della Costituzione. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava l’invasione delle competenze statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale, oltre alla violazione del principio di eguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4. In via consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953) ha dichiarato illegittimi anche i commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo. La disciplina regionale incideva su ambiti riservati allo Stato.

    Il principio

    La Regione non può istituire un fondo per il patrocinio legale collegato a fattispecie di legittima difesa: una simile misura realizza una scelta di politica criminale e incide sull’ordinamento e sul processo penale, materie di competenza esclusiva dello Stato; il requisito della residenza prolungata aggrava il contrasto con il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva il fondo regionale del Veneto?

    Prevedeva il pagamento, a spese della Regione, della difesa nei processi penali dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di reati, fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per essersi difesi.

    Perché la Regione non poteva istituirlo?

    Perché la misura incideva su scelte di politica criminale, ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale, tutti ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

    Che cos’è la dichiarazione di illegittimità consequenziale?

    È il potere della Corte, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni la cui illegittimità deriva dalla decisione, anche se non direttamente impugnate: qui i commi 5, 6 e 7 dell’art. 12.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il principio di eguaglianza, violato dal requisito della residenza prolungata in Veneto.
    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale.
  • Corte cost. n. 80/2017 – Armonizzazione dei bilanci e ordinamento contabile dei comuni di Bolzano

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2015 sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni. La normativa provinciale non garantiva l’applicazione delle regole statali di armonizzazione dei bilanci pubblici, riservate alla competenza dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una legge che disciplinava in modo autonomo l’ordinamento finanziario e contabile dei propri comuni. Lo Stato la riteneva in contrasto con la disciplina nazionale di armonizzazione dei bilanci pubblici, contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, che mira a rendere omogenei e confrontabili i conti degli enti territoriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli (tra cui artt. 2, 3, 4, 8, 12, 14-18 e 66) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (armonizzazione dei bilanci pubblici) e alle norme statutarie del d.P.R. n. 670 del 1972. La questione era promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni: in particolare l’art. 2, nella parte in cui non prevedeva che l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali fosse disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, e dell’art. 3, comma 1, limitatamente ad alcune parole. È rimasta salva la competenza provinciale che non contrasti con le regole di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    L’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva dello Stato: anche le Province autonome, pur dotate di ampia autonomia, devono assicurare che l’ordinamento contabile dei propri enti locali rispetti le regole statali di armonizzazione, coordinamento della finanza pubblica e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’armonizzazione dei bilanci pubblici?

    È l’insieme di regole contabili comuni che rende omogenei e confrontabili i bilanci di Regioni, enti locali e loro organismi. La Costituzione la riserva alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e).

    Perché la Provincia di Bolzano non poteva derogarvi?

    Perché, pur godendo di autonomia speciale, anche le Province autonome devono rispettare le regole statali di armonizzazione: la loro competenza resta salva solo se non contrasta con tali regole e con il coordinamento della finanza pubblica.

    Tutta la legge provinciale è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato illegittime solo alcune disposizioni e parti di esse, lasciando salva la competenza provinciale compatibile con i principi di armonizzazione e con gli equilibri di bilancio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze fra Stato e Province autonome in materia di armonizzazione dei bilanci.