Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 36/2016 – Legge Pinto e ragionevole durata del giudizio di equa riparazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto, e dichiara inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi. I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel 2012, fissavano termini di ragionevole durata per ciascuna fase del processo. La Corte d’appello di Firenze ha dubitato della loro legittimità applicandoli allo stesso giudizio di equa riparazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato con più ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul termine ragionevole del processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge Pinto; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-bis riferite al giudizio di legittimità e quelle sul comma 2-ter, e non fondata l’ulteriore questione sul comma 2-bis.

    Il principio

    I termini di ragionevole durata fissati in via generale dalla legge Pinto non possono essere applicati meccanicamente al peculiare procedimento di equa riparazione disciplinato dalla stessa legge: in quella misura la norma è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 della CEDU.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha cancellato l’applicazione del termine fissato dal comma 2-bis al processo di primo grado del giudizio di equa riparazione, ritenendolo incostituzionale in quella parte.

    Le altre questioni che fine hanno fatto?

    Alcune sono state dichiarate inammissibili e una non fondata: la dichiarazione di illegittimità ha riguardato solo lo specifico profilo del processo di primo grado della legge Pinto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2016 – Regione siciliana e accantonamenti a carico delle autonomie speciali

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    Con la sentenza n. 3 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativo agli accantonamenti e al concorso delle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, agli obiettivi di finanza pubblica. La Regione siciliana lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, nonché agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle sull’art. 1, comma 508 (e sui commi 508 e 590 sotto altri profili) e non fondata quella sull’art. 1, comma 508 in combinato disposto con il comma 590, in riferimento allo Statuto siciliano.

    Il principio

    Lo Stato può chiamare anche le Regioni a statuto speciale a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica: le relative previsioni non violano l’autonomia finanziaria statutaria quando rispettano i limiti e le procedure che presiedono ai rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Le norme della legge di stabilità 2014 che la chiamavano a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, ritenute lesive della propria autonomia finanziaria statutaria.

    La Regione siciliana ha vinto?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Le Regioni a statuto speciale possono essere chiamate al risanamento dei conti pubblici?

    Sì: lo Stato può coinvolgerle nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei limiti e delle procedure statutarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2016 – Servizio idrico integrato della Regione Lombardia (estinzione)

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    La Corte dichiara l’estinzione del processo relativo all’impugnazione statale di una norma della Regione Lombardia sul servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 29 del 2014, che modificava la disciplina regionale dei servizi locali di interesse economico generale e del servizio idrico integrato. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale, il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, in materia di servizio idrico integrato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo con ordinanza, presupposto tipico della rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione o del venir meno dell’interesse, senza decidere il merito della questione.

    Il principio

    Quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, il giudizio costituzionale in via principale si estingue: la Corte ne prende atto con ordinanza, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo?

    È la chiusura del giudizio senza decisione di merito, tipicamente per rinuncia al ricorso da parte del soggetto che l’ha proposto.

    La norma lombarda è stata giudicata legittima?

    No: la Corte non ha deciso il merito, essendosi limitata a dichiarare estinto il processo.

    Chi aveva impugnato la norma?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contestando una disposizione regionale sul servizio idrico integrato.

  • Corte cost. n. 267/2017 – Compensi retroattivi ridotti ai custodi di veicoli sequestrati

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della legge finanziaria 2005 che riduceva, con effetto retroattivo, i compensi già maturati dai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro. La retroattività lede l’affidamento e il diritto di proprietà.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, in una lite tra una società di custodia e il Ministero della giustizia, dubitava della legittimità delle norme che, applicandosi retroattivamente, riconoscevano ai custodi di veicoli sequestrati compensi inferiori a quelli previsti dalla disciplina previgente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui riconosce ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU). Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 2004: la riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi viola l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni tutelato dalla CEDU, incidendo irragionevolmente su situazioni già perfezionate.

    Il principio

    Una legge non può incidere retroattivamente su diritti già maturati comprimendone il valore senza un’adeguata giustificazione: l’affidamento del cittadino nella certezza dei rapporti giuridici e il diritto al rispetto dei propri beni (tutelato anche dalla CEDU) costituiscono un limite alla retroattività delle leggi.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi di veicoli sequestrati.

    Perché la retroattività è incostituzionale?

    Perché lede l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni, senza adeguata giustificazione.

    Quali parametri sono stati applicati?

    Gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.

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  • Corte cost. n. 26/2016 – Locazioni non registrate: questioni prive di oggetto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di quattro Tribunali sulla «clausola di salvaguardia» dei contratti di locazione registrati in base a norme già dichiarate illegittime. La disposizione censurata era stata, nel frattempo, a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte (sentenza n. 169 del 2015).

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte aveva bocciato le norme sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione, il legislatore aveva «fatto salvi» fino al 31 dicembre 2015 gli effetti già prodotti. Quattro Tribunali sospettavano che questa salvezza aggirasse il giudicato costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (e l’art. 1 della legge di conversione n. 80 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Verona, Napoli, Roma e Gela.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. La disposizione censurata era stata già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione: le questioni risultano quindi prive di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le questioni successivamente sollevate sulla stessa disposizione restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono prive di oggetto?

    Perché la norma che i giudici chiedevano di valutare era già stata annullata da un’altra sentenza della Corte (n. 169 del 2015).

    Cosa temevano i Tribunali?

    Che la «clausola di salvaguardia» facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali, aggirando il giudicato della Corte.

    Quali parametri erano invocati?

    Tra gli altri, il divieto di reintrodurre norme dichiarate illegittime (art. 136) e l’intangibilità del giudicato costituzionale (art. 137).

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  • Corte cost. n. 25/2016 – INAIL e studi professionali associati: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di estendere l’assicurazione obbligatoria INAIL agli associati degli studi professionali legati da «dipendenza funzionale». L’addizione richiesta ha valenza creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate.

    Di cosa si tratta

    L’INAIL chiedeva i premi assicurativi a uno studio associato di infermieri per la posizione di alcuni associati esposti a rischio manuale. Il giudice riteneva ingiusto che la copertura valesse per i soci di società ma non per gli associati di studi professionali nella stessa situazione di rischio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, primo comma, numero 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non estende l’assicurazione obbligatoria agli associati degli studi professionali. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’estensione richiesta ha valenza creativa e non è «a rime costituzionalmente obbligate»: di fronte alla varietà degli assetti degli studi professionali, spetta al legislatore modulare l’obbligo assicurativo. Inoltre l’ordinanza non ricostruiva compiutamente i fatti del caso.

    Il principio

    È inammissibile la questione che sollecita un’addizione a contenuto creativo, non costituzionalmente obbligata, in una materia — la conformazione della tutela assicurativa — rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Di estendere l’assicurazione INAIL agli associati di studi professionali legati da dipendenza funzionale, come già previsto per i soci di società.

    Perché la Corte non ha accolto?

    Perché come ampliare la tutela assicurativa è una scelta del legislatore: non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

    Quali principi erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e la tutela previdenziale dei lavoratori contro gli infortuni (art. 38, secondo comma).

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  • Corte cost. n. 2/2016 – Compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili e reddito del nucleo familiare

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    Con la sentenza n. 2 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento sulla norma provinciale che, per i servizi assistenziali ai disabili, commisura la compartecipazione alla spesa alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito dell’interessato.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2007 (Politiche sociali), che stabilisce come l’utente di prestazioni assistenziali consistenti in un servizio debba contribuire alla spesa in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al solo reddito personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritenendo che si dovesse considerare il solo reddito dell’interessato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il criterio che, per la compartecipazione alla spesa dei servizi assistenziali, fa riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito individuale del disabile.

    Il principio

    Per la compartecipazione alla spesa dei servizi socio-assistenziali il legislatore può ragionevolmente fare riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, senza che ciò violi l’art. 38 della Costituzione né i principi a tutela delle persone con disabilità.

    Domande e risposte

    Su quale base si calcola la compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili?

    Secondo la norma provinciale esaminata, in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, non al solo reddito personale dell’interessato.

    La Corte ha ritenuto incostituzionale questo criterio?

    No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il riferimento alla condizione economica del nucleo familiare.

    Quale parametro costituzionale era invocato?

    L’art. 38, primo comma, della Costituzione, oltre allo Statuto speciale e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — parametro a tutela del diritto all’assistenza sociale delle persone inabili e prive dei mezzi necessari
  • Corte cost. n. 34/2016 – Alimenti e art. 448-bis del codice civile

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 448-bis del codice civile, in tema di alimenti dovuti dal figlio al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 448-bis cod. civ. consente al figlio di non prestare gli alimenti al genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In un giudizio per alimenti promosso da un padre contro il figlio maggiorenne — che si opponeva sostenendo che il padre lo aveva abbandonato fin dalla nascita — il Tribunale di Brescia ha sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice civile in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole subordinare l’esonero dall’obbligo alimentare alla formale pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, riscontrando vizi nella prospettazione del giudice rimettente che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    Anche in materia di obblighi alimentari tra genitori e figli, la questione di legittimità costituzionale deve essere correttamente impostata quanto a rilevanza e motivazione: in mancanza, la Corte dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità senza affrontare il merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 448-bis del codice civile?

    Consente al figlio di non prestare gli alimenti al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

    Cosa contestava il giudice di Brescia?

    Riteneva irragionevole, rispetto all’art. 3 Cost., legare l’esonero alla formale decadenza dalla responsabilità genitoriale, escludendo i casi di abbandono di fatto.

    Come si è conclusa?

    Con una declaratoria di manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito della disciplina degli alimenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2017 – Difensori dell’imputato: manifesta inammissibilità

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Lecce in tema di difensori.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce aveva sollevato una questione sull’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., relativo alla disciplina dei difensori nel processo penale, ma l’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedirne l’esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’ordinanza di rimessione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, sicché la Corte non ha potuto pronunciarsi sul merito della disposizione censurata.

    Il principio

    Affinché la Corte possa esaminare nel merito una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esame del merito.

    Perché la questione non è stata esaminata?

    Per carenze dell’ordinanza di rimessione, che non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.

    Che differenza c’è con una sentenza?

    L’ordinanza definisce questioni di rito o manifestamente inammissibili/infondate, senza la più ampia trattazione propria della sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2016 – Prescrizione del reato: manifesta inammissibilità

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    Con l’ordinanza n. 4 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale di Cagliari in materia di estinzione e sospensione del corso della prescrizione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia interviene su due norme del codice penale: l’art. 150, che disciplina l’estinzione del reato, e l’art. 159, primo comma, che regola la sospensione del corso della prescrizione. Il giudice rimettente aveva dubitato della loro legittimità costituzionale nel corso di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale. La Corte non è entrata nel merito delle censure.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari. Si tratta di una decisione di carattere processuale, che non affronta la fondatezza delle censure ma ne rileva un vizio che ne preclude l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi tali da impedire l’esame nel merito, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure ma dichiara la manifesta inammissibilità della questione, con un’ordinanza.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, relativi rispettivamente all’estinzione del reato e alla sospensione del corso della prescrizione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminarne il merito.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione che chiude il giudizio per ragioni processuali evidenti, senza valutare se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

  • Corte cost. n. 33/2016 – Tutela dell’ambiente e legge regionale del Veneto

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2012, sollevata dal Tribunale di Verona in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Una norma della Regione Veneto del 2012, che modificava la disciplina regionale di tutela dell’ambiente del 1985, era stata applicata in una controversia tra una società (Garda Uno Spa) e la Provincia di Verona. Il giudice ordinario ha dubitato della sua legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, riscontrando vizi della prospettazione del giudice rimettente che impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo completo e adeguatamente motivato quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza: in difetto, la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra sentenza e ordinanza della Corte?

    Le ordinanze sono normalmente usate per le decisioni processuali, come le declaratorie di manifesta inammissibilità o infondatezza, mentre le sentenze decidono il merito delle questioni.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione presenta vizi così evidenti (ad esempio nella motivazione o nella ricostruzione normativa) da non poter essere esaminata nel merito.

    La norma veneta è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: ha solo dichiarato inammissibile il modo in cui la questione era stata sollevata, lasciando impregiudicato il merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela dell’ambiente e ordinamento civile, parametro evocato
  • Corte cost. n. 265/2017 – Prescrizione del disastro colposo: raddoppio del termine

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 157, sesto comma, del codice penale: non è irragionevole prevedere per il crollo o disastro colposo lo stesso termine raddoppiato di prescrizione stabilito per le corrispondenti fattispecie dolose.

    Di cosa si tratta

    Diversi giudici, tra cui la Corte di cassazione, dubitavano che fosse irragionevole raddoppiare il termine di prescrizione anche per il delitto di crollo o disastro colposo, equiparandolo così ai gravi reati dolosi indicati dalla stessa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del disastro/crollo colposo (artt. 449 e 434 cod. pen.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte di cassazione e i Tribunali di Velletri, Torino e il G.u.p. di Larino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il raddoppio del termine di prescrizione per i disastri colposi non è irragionevole, data la particolare gravità e l’allarme sociale di tali reati, che giustificano tempi più lunghi per l’accertamento, a prescindere dall’elemento soggettivo.

    Il principio

    La determinazione dei termini di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore; l’equiparazione del termine tra fattispecie colpose e dolose di disastro non è manifestamente irragionevole quando è giustificata dalla gravità oggettiva del fatto e dalla complessità degli accertamenti.

    Domande e risposte

    La prescrizione del disastro colposo è raddoppiata?

    Sì, e la Corte ha ritenuto legittimo questo raddoppio.

    Perché non è irragionevole equipararlo al dolo?

    Per la gravità oggettiva del disastro e la complessità degli accertamenti, che giustificano termini più lunghi.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.

    Norme collegate