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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Articolo 1234 Codice Civile: Inefficacia della novazione

    Art. 1234 c.c. Inefficacia della novazione

    In vigore

    La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria. Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

  • Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Articolo 1235 Codice Civile: Novazione soggettiva

    Art. 1235 c.c. Novazione soggettiva

    In vigore

    Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo. SEZIONE II – Della remissione

  • Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Art. 1236 c.c. Dichiarazione di remissione del debito

    In vigore

    La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

  • Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo

    Art. 1237 c.c. Restituzione volontaria del titolo

    In vigore

    La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido. Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

  • Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie

    Art. 1238 c.c. Rinunzia alle garanzie

    In vigore

    La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

  • Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori

    Art. 1239 c.c. Fideiussori

    In vigore

    La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

  • Articolo 1240 Codice Civile: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Articolo 1240 Codice Civile: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    Art. 1240 c.c. Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

    In vigore

    Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione. SEZIONE III – Della compensazione

  • Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione

    Art. 1241 c.c. Estinzione per compensazione

    In vigore

    Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

  • Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Articolo 1242 Codice Civile: Effetti della compensazione

    Art. 1242 c.c. Effetti della compensazione

    In vigore

    La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

  • Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Art. 1243 c.c. Compensazione legale e giudiziale

    In vigore

    La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.