Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Editoria Libraria: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Editoria Libraria

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Editoria Libraria

    Le case editrici di libri impiegano figure professionali assai diverse: chi lavora sul testo giorno per giorno (editor, redattore, correttore di bozze), chi gestisce i rapporti con agenti e autori esteri (rights manager), chi si occupa della distribuzione e del commerciale, chi presidia la contabilità delle royalties. Il CCNL Editoria Libraria classifica queste professioni in livelli che definiscono diritti, minimi salariali e tutele in caso di modifica delle mansioni.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria classifica i lavoratori in livelli che vanno dal profilo di ingresso ai quadri, distinguendo le figure redazionali (editor, capo redattore, responsabile editoriale) da quelle amministrative e tecniche. L’inquadramento determina il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e le tutele in caso di modifica delle mansioni. Il demansionamento è vietato dall’art. 2103 c.c. salvo le eccezioni tassative introdotte dal d.lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La classificazione del personale: logica e struttura

    Il sistema di classificazione del personale nel CCNL Editoria Libraria si basa sulle declaratorie: descrizioni sintetiche delle caratteristiche proprie di ciascun livello (grado di autonomia, complessità delle mansioni, responsabilità verso terzi e verso l’azienda). Ogni livello raggruppa più profili professionali (esemplificazioni) che il contratto elenca a titolo indicativo, non esaustivo.

    Classificazione del settore editori – CCNL grafici editoriali (Parte V bis)
    Livello editori Corrispondente categoria 2014 (grafici) Gruppo per prova e preavviso
    Q (Quadro) Q gruppo A
    1 AS (A Super) gruppo A
    2 (livello baricentrico) A gruppo A
    3 B1S e B1 gruppo B
    4 B2 gruppo B
    5 B3 gruppo B
    6 C1 e C2 gruppo C
    7 D1 e D2 gruppo C
    8 E operai (Parte II) o impiegati di livello più basso

    Il livello 1 è il più alto tra gli impiegati e il livello 8 il più basso: i minimi decrescono dal Quadro al livello 8 (si veda la tabella dei minimi). Quando le mansioni cambiano, l’art. 39 prevede che nel passaggio di qualifica l’anzianità conti per preavviso, ferie e trattamento di malattia e che gli scatti maturati restino utili entro i limiti dell’art. 9 Parte III. Ai Quadri si applica la normativa degli impiegati di gruppo A (livelli 1 e 2).

    L’inquadramento corretto dipende dalle mansioni effettivamente svolte, non dal titolo attribuito informalmente dall’azienda. Un lavoratore chiamato «editor» ma assegnato a compiti di segreteria dovrà essere inquadrato in base alle mansioni reali; viceversa, un dipendente chiamato «assistente» ma che svolge in via prevalente attività di coordinamento editoriale ha diritto a rivendicare l’inquadramento corrispondente.

    Figure professionali tipiche e loro posizione contrattuale

    Il settore editoriale librario presenta una varietà di profili che si distribuiscono lungo la griglia contrattuale. Di seguito una mappatura indicativa delle figure più comuni:

    Figure professionali tipiche nell’editoria libraria
    Area funzionale Profilo Caratteristiche della mansione
    Redazione / Editoriale Assistente editoriale / redattore junior Supporto al processo redazionale, verifica delle bozze, ricerca iconografica, aggiornamento archivi; mansioni sotto supervisione diretta
    Redazione / Editoriale Redattore / editor Cura autonoma del testo (revisione, editing, rapporto con autori e traduttori); gestione di titoli assegnati nell’ambito di una collana
    Redazione / Editoriale Capo redattore Coordinamento di un’unità redazionale, supervisione degli editor, interlocuzione con i responsabili di collana o di linea editoriale
    Diritti Addetto ai diritti / rights manager Gestione dei contratti di licenza con agenti e editori esteri, monitoraggio delle scadenze, calcolo e rendicontazione delle royalties agli autori
    Commerciale / Marketing Addetto al marketing editoriale Promozione dei titoli, relazioni con la stampa e i media, organizzazione di eventi (presentazioni, fiere del libro)
    Amministrazione Impiegato amministrativo / contabile royalties Contabilità generale, fatturazione, calcolo delle royalties, rendicontazione periodica agli autori
    Produzione Responsabile di produzione Gestione del processo di stampa, rapporti con tipografie e fornitori, controllo dei costi di produzione
    Apicale Quadro / responsabile di funzione Gestione di un’unità organizzativa o di una funzione aziendale strategica (es. direttore editoriale, responsabile dei diritti, responsabile commerciale)

    Le denominazioni aziendali («editor», «content manager», «acquisitions editor», ecc.) non coincidono necessariamente con il livello contrattuale. Fa testo la declaratoria del CCNL, non il job title.

    La figura del redattore dipendente: specificità del settore

    Il redattore dipendente è la figura-cardine del settore editoriale librario e presenta caratteristiche che lo distinguono da altri profili impiegatizi. Alcune specificità da tenere presenti:

    Autonomia professionale e subordinazione

    Il redattore esercita un’attività intellettuale ad alto contenuto creativo e valutativo (selezione, editing, sviluppo di un manoscritto), ma all’interno di un vincolo di subordinazione: rispetta gli indirizzi editoriali del datore, lavora negli spazi e negli orari definiti dall’azienda (o in regime di smart working disciplinato dall’accordo aziendale) e non sopporta il rischio economico del prodotto editoriale.

    Rapporti con autori, traduttori e agenti

    Il redattore dipendente può negoziare condizioni contrattuali con autori e agenti, ma per conto del datore e nell’ambito delle deleghe ricevute. L’eventuale diritto d’autore sull’opera redazionale creata nell’esercizio delle mansioni spetta in via generale al datore ai sensi dell’art. 12-bis della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore), salvo diverso accordo scritto.

    Riservatezza e proprietà intellettuale

    I dipendenti delle case editrici sono spesso vincolati da obblighi di riservatezza sulle opere in lavorazione, sui contratti con gli autori e sui piani editoriali. Tali obblighi derivano dal dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e possono essere rafforzati da clausole contrattuali specifiche, purche nei limiti della libera determinazione professionale del lavoratore.

    Modifica delle mansioni: i limiti del jus variandi

    L’art. 2103 c.c., come riformulato dal d.lgs. 81/2015, regola il potere del datore di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore. Il principio è la tutela del livello di inquadramento: il datore può assegnare mansioni equivalenti o superiori, ma non inferiori, salvo eccezioni tassative.

    Assegnazione a mansioni superiori

    Se il lavoratore è assegnato a mansioni di livello superiore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diventa definitiva dopo 30 giorni per i periodi continuativi o 60 giorni per quelli non continuativi (art. 38 Parte I del CCNL), salvo il caso di sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di formazione in affiancamento a categorie più elevate non vale come assegnazione a mansioni superiori.

    Demansionamento concordato

    Il demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori) è ammesso solo in tre ipotesi tassative ex art. 2103, co. 2-4, c.c.:

    • modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore;
    • accordo in sede protetta (sindacato o ITL) per conservare il posto di lavoro;
    • accordo in sede protetta come misura alternativa al licenziamento.

    Fuori da queste ipotesi, il demansionamento unilaterale è illegittimo e può essere impugnato dinanzi al giudice del lavoro entro i termini di prescrizione ordinari.

    Inquadramento dei lavoratori con contratto a termine e somministrazione

    I lavoratori assunti con contratto a termine o tramite agenzia di somministrazione devono ricevere lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni (principio di non discriminazione, d.lgs. 81/2015 e d.lgs. 276/2003). Nel settore editoriale è frequente il ricorso a contratti a termine per la fase di lancio di un catalogo, per le fiere del libro o per la gestione di picchi produttivi stagionali (es. uscite autunnali).

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa formazione, allo stesso accesso ai servizi aziendali e alle stesse informazioni sui posti vacanti a tempo indeterminato del lavoratore stabile di pari livello.

    Casi pratici

    Tizio — Editor riassegnato a compiti di data entry: demansionamento illegittimo?
    Tizio lavora da anni come editor di narrativa (per esempio livello 3 del CCNL). A seguito di una ristrutturazione interna, l’azienda lo assegna al magazzino dati per la catalogazione dei metadati dei titoli. Le nuove mansioni non richiedono le competenze editoriali di Tizio e sono classificate a un livello inferiore. Tizio contesta l’assegnazione: trattandosi di mansioni di livello contrattuale inferiore, la modifica è illegittima se non accompagnata da un accordo in sede protetta. Tizio può impugnare il demansionamento e richiedere la reintegra nelle mansioni di editor, oltre al risarcimento del danno professionale.
    Caia — Rights manager che rivendica il livello di quadro
    Caia gestisce da tre anni in autonomia il portafoglio dei diritti esteri di una casa editrice medio-grande: negozia contratti con agenti letterari di rilievo internazionale, coordina due assistenti e rappresenta l’azienda alla Fiera di Francoforte. Il suo inquadramento formale è al livello 4. Caia ritiene di svolgere in via prevalente mansioni riconducibili alla declaratoria del livello 3 (o del livello Q). Può richiedere formalmente la riclassificazione allegando evidenze documentali (organigrammi, deleghe ricevute, contratti firmati per conto dell’azienda). Se il datore rifiuta, Caia può adire il giudice del lavoro con onere della prova a proprio carico.

    Domande frequenti

    Chi sono i «redattori» ai sensi del CCNL Editoria Libraria?
    I redattori sono i lavoratori dipendenti che svolgono attività di elaborazione, revisione e cura del testo alle dipendenze di una casa editrice libraria. Si distinguono dagli autori (autonomi) e dai freelance: il redattore dipendente è inserito nella struttura organizzativa dell’editore con vincolo di subordinazione. Il CCNL ne disciplina il livello di inquadramento, il trattamento economico e normativo.
    Un editor può essere adibito a mansioni amministrative senza il suo consenso?
    In linea generale no. L’art. 2103 c.c. vieta il demansionamento unilaterale, salvo accordo in sede protetta per ragioni organizzative eccezionali o per conservare il posto. L’assegnazione a mansioni equivalenti del medesimo livello è invece consentita.
    Cosa sono le mansioni equivalenti nel settore editoriale?
    Mansioni equivalenti sono quelle appartenenti allo stesso livello di inquadramento contrattuale e che richiedono un bagaglio professionale comparabile. Per un redattore, sono equivalenti le mansioni di un altro profilo dello stesso livello (es. addetto ai diritti dello stesso livello). Non è equivalente l’assegnazione a un livello inferiore.
    I quadri dell’editoria libraria hanno tutele specifiche?
    Sì. Il CCNL (Parte IV) garantisce ai Quadri una retribuzione annua complessiva non inferiore al trattamento contrattuale annuo aumentato del 7% (la differenza è pagata a dicembre), una copertura assicurativa per morte e invalidità permanente (20.658,27, 25.822,84 o 30.987,41 euro secondo il nucleo familiare) e l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi. In caso di licenziamento si applica la normativa ordinaria.
    Come si contesta un inquadramento ritenuto errato?
    Il lavoratore può richiedere formalmente la riclassificazione al datore. In caso di diniego, può rivolgersi al sindacato o adire il giudice del lavoro. L’onere della prova spetta al lavoratore, che deve dimostrare lo svolgimento effettivo e prevalente delle mansioni del livello superiore rivendicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono basate sul CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali. Per le declaratorie dei singoli profili si veda il testo del CCNL grafici editoriali (Parte V bis), qui letto nella versione del 19 gennaio 2021. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • CCNL Editoria Libraria: ferie, permessi e ROL

    CCNL Editoria Libraria

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Editoria Libraria

    Nelle case editrici librarie il calendario delle ferie si intreccia con la stagionalità editoriale: il blocco agostano tradizionale, la corsa alle uscite autunnali, la preparazione al Salone del Libro di primavera. Il CCNL Editoria Libraria disciplina le ferie, i permessi retribuiti (ROL) e le festività su base di inderogabilità legale e di miglioramenti contrattuali, garantendo al lavoratore il diritto al riposo come bene non negoziabile.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria riconosce a impiegati e operai 27 giorni lavorativi di ferie l’anno (art. 6 delle Parti II e III), oltre il minimo di quattro settimane del d.lgs. 66/2003. Per giornalieri e due turni la riduzione dell’orario vale 66 ore e 40 minuti l’anno (40 ore più 26 ore e 40 minuti, art. 27) e quattro giornate di riposo retribuito sostituiscono le festività abolite (art. 5). Le ferie sono irrinunciabili: la loro monetizzazione è vietata durante il rapporto, salvo la parte eccedente le quattro settimane.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Le ferie: diritto costituzionale e disciplina contrattuale

    Il diritto alle ferie trova radici nell’art. 36 della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità, e nella normativa comunitaria recepita dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003. Il minimo garantito dalla legge è di quattro settimane annue, un diritto che nessuna pattuizione individuale o collettiva può ridurre.

    Il CCNL grafici ed editoriali riconosce 27 giorni lavorativi di ferie l’anno sia agli impiegati (Parte III, art. 6) sia agli operai (Parte II, art. 6): sono 4 settimane e mezza su sei giorni, uguali per tutti i livelli e senza aumenti per anzianità nel settore editoriale (i 30 giorni oltre i 15 anni di servizio valgono solo per i cartotecnici). Con l’orario su cinque giorni ogni giornata di ferie si calcola per 1,2, sia per il computo del periodo sia per la retribuzione. Gli apprendisti fino a 16 anni hanno diritto ad almeno 30 giorni (l. 25/1955, art. 14).

    Maturazione e computo

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell’anno solare. Chi non ha maturato le ferie intere ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità; per gli operai si computano nell’anzianità, ai fini delle ferie, i periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti del contratto e le assenze giustificate fino a tre mesi complessivi nell’anno (art. 6). Maturano invece normalmente durante:

    • assenze per malattia (nei limiti del periodo di comporto);
    • congedi di maternità, paternità e parentali obbligatori;
    • ferie stesse (le ferie fruite non interrompono la maturazione del periodo successivo);
    • permessi retribuiti.

    Pianificazione e fruizione delle ferie

    Il datore ha il diritto di organizzare le ferie tenendo conto delle esigenze produttive ed organizzative, ma è tenuto a tenere conto delle esigenze del lavoratore (art. 2109 c.c.). Nel settore editoriale librario la pianificazione è condizionata da due logiche opposte:

    • il blocco estivo (di norma luglio-agosto): molte case editrici chiudono per uno o due settimane di ferie collettive, consentendo al personale di fruire una parte rilevante del periodo annuo;
    • i picchi autunnali (settembre-novembre): il lancio delle uscite più importanti dell’anno, la preparazione al Natale e la partecipazione alle fiere richiedono la presenza di tutto l’organico; le ferie individuali sono perciò di norma sospese o ridotte in questo periodo.

    Il lavoratore che non riesce a fruire le ferie per ragioni imputabili al datore (impossibilità organizzativa non giustificata da esigenze produttive) ha diritto a fruirle successivamente e, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Il CCNL prevede che le ferie siano concesse normalmente in via continuativa per almeno due settimane e che, in caso di chiusura collettiva, la terza settimana sia agganciata alle prime due se le esigenze produttive lo permettono; per gli operai l’epoca delle ferie è fissata di norma tra maggio e ottobre, per gli impiegati l’azienda tiene conto, compatibilmente con il servizio, dei loro desideri. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie (art. 6).

    Termini di fruizione e decadenza

    L’art. 10 del d.lgs. 66/2003 prevede che due settimane di ferie vadano fruite nell’anno di maturazione; le restanti due possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Il CCNL non detta un termine ulteriore: prevede solo che le ferie siano concesse di norma in via continuativa per almeno due settimane (art. 6 delle Parti II e III). Il datore ha l’obbligo di sollecitare attivamente la fruizione: se le ferie non vengono godute per causa imputabile al datore, non si prescrivono mentre il rapporto è in corso (principio consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: sent. 6 novembre 2018, cause C-619/16 e C-684/16).

    I ROL: Riposi e Ore di Libera Disponibilità

    Nel CCNL grafici ed editoriali i ROL sono la riduzione dell’orario di lavoro annuo prevista dall’art. 27 della Parte I. Per i lavoratori giornalieri e su due turni l’orario normale è di 40 ore medie settimanali e viene ridotto:

    • di 40 ore l’anno, in applicazione del Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983;
    • di ulteriori 26 ore e 40 minuti l’anno, pari a quattro giornate da 6 ore e 40 minuti;
    • in totale 66 ore e 40 minuti l’anno, assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori già esistenti in azienda;
    • per i tre turni avvicendati la riduzione è di 40 ore l’anno e il terzo turno ha un orario di 36 ore medie settimanali; a chi lavora su impianti a ciclo continuo 24 ore su 24 spettano inoltre quattro giorni annui di riposo retribuito non monetizzabili.

    Le modalità di attuazione della riduzione (a giornata o a ore, entro quale termine) sono definite a livello aziendale: il CCNL non fissa un calendario unico.

    Distinzione pratica: le ferie sono irrinunciabili per legge (art. 36 Cost.); i ROL derivano dal contratto collettivo. Per le ferie non godute alla cessazione del rapporto il CCNL prevede il compenso per quelle maturate (art. 6); per i ROL non fruiti il testo non detta una regola propria e rinvia, per l’attuazione, alla contrattazione aziendale. Il contratto tratta in un articolo diverso (art. 5, Parti II e III) le quattro giornate di riposo retribuito che sostituiscono le festività abolite dalla l. 54/1977: il testo non dice se coincidano con le 26 ore e 40 minuti dell’art. 27, quindi non vanno sommate senza controllare l’accordo aziendale. L’ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023 prevede inoltre che i ROL e le ex festività non utilizzati nell’anno possano confluire in un «Conto individuale del tempo», istituibile in azienda previo accordo con R.S.U. o OO.SS. territoriali, e che ferie oltre le quattro settimane e ROL possano essere ceduti ai colleghi per solidarietà (art. 24 d.lgs. 151/2015).

    Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

    Oltre alle ferie e ai ROL, il CCNL e la legge riconoscono permessi per eventi specifici. Quelli del CCNL grafici ed editoriali (art. 7 delle Parti II e III e art. 33 della Parte I) e quelli di legge sono i seguenti:

    Permessi per eventi personali — CCNL grafici ed editoriali e norme di legge
    Evento Durata Fonte e note
    Matrimonio del lavoratore Impiegati: 15 giorni con decorrenza della retribuzione, non computati nelle ferie. Operai: 15 giorni consecutivi con compenso di 13 giornate di retribuzione, di cui 7 anticipate per conto dell’INPS CCNL, art. 7 della Parte III (impiegati) e della Parte II (operai)
    Decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o convivente 3 giorni lavorativi all’anno, retribuiti Legge: art. 4, comma 1, l. 53/2000. Il testo del CCNL non contiene una disciplina specifica del lutto
    Nascita di un figlio (padre) Congedo di paternità obbligatorio di legge (10 giorni lavorativi) più 16 ore di congedo retribuito previste dal CCNL, che non si sommano ai congedi di legge per le stesse finalità d.lgs. 151/2001, art. 27-bis; CCNL, art. 42 della Parte I; per gli altri congedi vedi la scheda su maternità e congedi
    Donazione di sangue Giornata lavorativa Diritto di legge (l. 219/2005)
    Necessità familiari improrogabili e altri giustificati motivi (anche visite mediche) Brevi permessi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda; nessuna retribuzione, ore recuperabili CCNL, art. 33 della Parte I
    Lavoratori studenti Una settimana di calendario all’anno di permessi retribuiti per esigenze di studio, più fino a una settimana non retribuita; si aggiungono ai permessi per sostenere gli esami CCNL, art. 33; esami: art. 10 l. 300/1970

    Festività nazionali e abolite

    Le festività nazionali riconosciute dalla l. 260/1949 (come modificata) sono le giornate di riposo obbligatorio retribuito per i lavoratori dipendenti. Il CCNL elenca come festivi, oltre alle domeniche, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, Capodanno, l’Epifania, il lunedì dopo Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre e la festa del Santo Patrono (a Roma il 29 giugno). Per gli impiegati, se la festività cade di domenica spetta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione; per gli operai chi non lavora ha la normale retribuzione giornaliera anche se la festività cade di domenica, e chi lavora ha la retribuzione maggiorata del 60% (art. 5).

    Le festività abolite dalla l. 54/1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, ecc.; l’Epifania è stata ripristinata nel 1985) non sono più giornate di riposo obbligatorio: il CCNL le sostituisce con quattro giornate di riposo retribuito (art. 5 delle Parti II e III).

    Malattia durante le ferie: sospensione e recupero

    Per il CCNL (art. 6 delle Parti II e III) la malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso; per le altre malattie vale il principio generale per cui sospendono le ferie solo se impediscono il riposo (vedi sotto). Il lavoratore deve:

    1. comunicare tempestivamente al datore l’insorgenza della malattia;
    2. inviare il certificato medico all’INPS attraverso il medico curante (telematicamente);
    3. restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali.

    I giorni di malattia non vengono computati come ferie. Il lavoratore ha diritto a riprendere le ferie interrotte o a recuperarle in un altro periodo, da concordare con il datore.

    Attenzione: la sospensione delle ferie per malattia opera solo se la malattia è incompatibile con la funzione di riposo che le ferie assolvono. Se la malattia è di lieve entità e il lavoratore è in viaggio all’estero, la denuncia tempestiva e la certificazione rimangono comunque obbligatorie; in caso contrario il datore può rifiutare la sospensione.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore, ferie estive e malattia in agosto
    Tizio è in ferie dal 1° al 31 agosto. Il 10 agosto viene ricoverato in ospedale e la struttura rilascia un certificato per 8 giorni (fino al 17 agosto). Tizio comunica il ricovero al datore il giorno stesso e fa inviare il certificato telematicamente. Le ferie sono sospese dal 10 al 17 agosto (8 giorni). Tizio ha diritto a recuperare questi 8 giorni di ferie in un periodo successivo da concordare con il datore. Le ferie riprendono a decorrere dal 18 agosto. Al termine delle ferie del 31 agosto, Tizio avrà maturato 8 giorni di ferie da godere ulteriormente.
    Caia — Editor, ROL non fruiti al 31 dicembre e indennità sostitutiva
    Caia ha maturato nel corso dell’anno 32 ore di ROL. Al 31 dicembre ne ha fruito solo 16, le rimanenti 16 non sono state godute per impossibilità organizzativa (chiusura catalogo dell’anno, cui Caia ha partecipato attivamente). Il CCNL non fissa un termine di fruizione né dice che i ROL residui diventino un’indennità: le modalità di attuazione sono demandate al livello aziendale (art. 27). Caia chiede all’azienda l’accordo o il regolamento che disciplina i ROL e, in mancanza, concorda per iscritto un calendario per fruire le 16 ore residue; se il rapporto cessasse prima, chiederebbe come vengono trattate le ore non godute in sede di liquidazione.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un dipendente di una casa editrice?
    Il minimo di legge è quattro settimane annue (d.lgs. 66/2003). Il CCNL grafici ed editoriali riconosce 27 giorni lavorativi a impiegati e operai (4 settimane e mezza su sei giorni), senza aumenti per anzianità nel settore editoriale. Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nel corso dell’anno.
    Le ferie possono essere monetizzate nel settore editoriale?
    No, per la parte corrispondente alle quattro settimane di minimo legale (art. 10, d.lgs. 66/2003 e art. 36 Cost.). Le ferie eccedenti le quattro settimane possono essere monetizzate se il contratto lo prevede. All’atto della cessazione del rapporto, i giorni maturati e non goduti devono essere liquidati come indennità sostitutiva.
    Cosa succede se durante le ferie sopravviene una malattia?
    Il CCNL (art. 6) interrompe il decorso delle ferie per la malattia con ricovero ospedaliero regolarmente comunicata e certificata; per le altre malattie la sospensione opera se impediscono il riposo. Il periodo di assenza per malattia certificata non è computato come ferie e il lavoratore ha diritto a fruire i giorni non goduti per causa di malattia in un momento successivo, previa comunicazione tempestiva e certificazione medica.
    Entro quando devono essere fruite le ferie nel CCNL Editoria Libraria?
    Il CCNL prevede la fruizione di norma continuativa per almeno due settimane (art. 6); per il resto valgono i termini di legge: due settimane nell’anno di maturazione, le restanti due entro i 18 mesi successivi (d.lgs. 66/2003). Il datore ha l’obbligo di sollecitare la fruizione: le ferie non si prescrivono se l’omessa fruizione è imputabile al datore.
    Cosa sono i ROL e come si differenziano dalle ferie?
    I ROL sono la riduzione dell’orario annuo dell’art. 27 del CCNL: 40 ore più 26 ore e 40 minuti (66 ore e 40 minuti) per giornalieri e due turni, 40 ore per i tre turni. Le modalità di attuazione sono definite a livello aziendale e il contratto non prevede la monetizzazione delle ore non fruite. Le quattro giornate di riposo retribuito per le festività abolite sono trattate a parte (art. 5).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Giorni di ferie, ROL e permessi sono quelli del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (artt. 5, 6, 7, 27 e 33), riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • CCNL Editoria Libraria: apprendistato

    CCNL Editoria Libraria

    Apprendistato nel CCNL Editoria Libraria

    Il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento privilegiato per inserire giovani nelle redazioni, negli uffici commerciali e nelle strutture organizzative delle case editrici librarie. Permette di acquisire la qualifica contrattuale corrispondente al livello di inquadramento finale, con un percorso formativo strutturato e agevolazioni contributive per il datore.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nelle case editrici librarie è regolato dagli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e dalle disposizioni del CCNL di settore. Dura da 6 a 36 mesi (24 mesi se la qualifica finale è il livello 7 editori), richiede un piano formativo individuale scritto e il tutor aziendale. La retribuzione è scalare: dal 70% del minimo del livello finale nel primo semestre al 95% nel sesto (art. 26 lett. e). Al termine ciascuna parte può recedere con preavviso di 15 giorni; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le tre tipologie di apprendistato: quale scegliere?

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, ma nel settore dell’editoria libraria è quasi esclusivamente utilizzata la seconda:

    Tipologie di apprendistato — d.lgs. 81/2015
    Tipologia Finalità Uso tipico nel settore
    1° tipo – per la qualifica e il diploma professionale (art. 43) Conseguimento di qualifica EQF 3–4 in alternanza scuola-lavoro Raro nel settore editoriale librario
    2° tipo – professionalizzante (art. 44) Conseguimento della qualifica contrattuale e specializzazione tecnica Principale forma utilizzata
    3° tipo – di ricerca, alta formazione e specializzazione (art. 45) Conseguimento di titolo universitario o dottorato Possibile per profili editoriali di alta specializzazione

    Il contratto di apprendistato professionalizzante: elementi essenziali

    Per essere valido, il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere i seguenti elementi obbligatori ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 81/2015 e del CCNL di settore:

    • Forma scritta: il contratto è nullo se non redatto per iscritto;
    • Piano Formativo Individuale (PFI): documento allegato al contratto che descrive la qualifica da conseguire, le competenze da acquisire, le modalità e il monte ore di formazione aziendale, il nome del tutor aziendale;
    • Livello di inquadramento finale: il CCNL stabilisce a quale livello contrattuale corrisponde la qualifica acquisita al termine dell’apprendistato;
    • Tutor aziendale: responsabile interno dell’attività di affiancamento e formazione on the job. Il CCNL può fissare il numero massimo di apprendisti seguiti da un unico tutor.

    Requisiti soggettivi dell’apprendista

    Possono essere assunti in apprendistato professionalizzante:

    • Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (limite superiore: 29 anni e 364 giorni);
    • Lavoratori di almeno 17 anni se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale;
    • Percettori di trattamenti di sostegno al reddito (Cassa Integrazione, indennità di mobilità, NASpI): senza limiti di età, secondo le deroghe previste dalla legge.

    Durata e struttura del periodo di apprendistato

    Il CCNL (art. 26, lett. e) fissa la durata massima in 36 mesi per le qualifiche con livello finale 1-6 e Quadro, e in 24 mesi per il livello 7; la durata minima è di sei mesi (salvo attività stagionali). Non esiste una durata di cinque anni per le qualifiche apicali: l’apprendistato professionalizzante non può superare 36 mesi. Se malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superano i trenta giorni, il contratto individuale può prorogare l’apprendistato di un tempo pari all’assenza.

    La struttura del periodo di apprendistato tipicamente si articola in fasi progressive:

    • Una fase iniziale di inserimento, con formazione più intensa e autonomia lavorativa ridotta;
    • Una fase intermedia di consolidamento delle competenze;
    • Una fase finale di completamento e verifica del raggiungimento delle competenze previste dal PFI.

    La retribuzione è una percentuale del minimo di stipendio del livello di attestazione finale, crescente ogni semestre (ogni quadrimestre per i contratti biennali):

    Percentuale del minimo tabellare del livello finale – art. 26 lett. e)
    Periodo (durata triennale) % del minimo
    1° semestre 70%
    2° semestre 75%
    3° semestre 80%
    4° semestre 85%
    5° semestre 90%
    6° semestre 95%

    Per la durata biennale la scala 70-75-80-85-90-95% procede per quadrimestri. Per i lavoratori over 50 beneficiari di mobilità o disoccupazione assunti per riqualificazione la scala parte dal 75% e arriva al 100%.

    La retribuzione dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella di un lavoratore con qualifica equivalente: il CCNL stabilisce la percentuale del minimo tabellare applicabile nelle diverse fasi del contratto, con un meccanismo di progressione che porta gradualmente l’apprendista alla retribuzione piena al raggiungimento della qualifica.

    Due regole di legge inderogabili limitano la flessibilità del CCNL in questo ambito:

    • Il CCNL non può inquadrare l’apprendista a un livello più basso di due rispetto a quello finale di destinazione (art. 42, co. 5, d.lgs. 81/2015);
    • Il CCNL non può prevedere per l’apprendista una retribuzione inferiore al minimo costituzionalmente garantito, da valutarsi in relazione ai parametri della proporzionalità e della sufficienza di cui all’art. 36 Cost.

    Le percentuali sono quelle del testo del CCNL del 19 gennaio 2021; sul minimo del livello finale (che si legge nella tabella dei minimi di questa serie) si applica la scala sopra indicata. Il testo integrale del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato: le sintesi pubblicate dalle parti riguardano minimi, welfare e causali del tempo determinato e non segnalano modifiche all’apprendistato.

    La formazione: obblighi del datore e dell’apprendista

    La formazione aziendale è l’elemento che distingue il contratto di apprendistato dagli altri contratti di lavoro subordinato. Il datore ha l’obbligo di:

    • redigere e consegnare all’apprendista il PFI all’atto della stipula del contratto;
    • garantire la fruizione delle ore di formazione previste dal PFI, senza detrarre dalla retribuzione il tempo dedicato alla formazione;
    • nominare il tutor aziendale e garantirgli il tempo necessario per l’affiancamento;
    • redigere la scheda di valutazione al termine del contratto, attestando il conseguimento della qualifica.

    L’apprendista, dal canto suo, ha l’obbligo di frequentare le attività formative previste dal PFI e di seguire le istruzioni del tutor. L’inadempimento reiterato degli obblighi formativi può costituire giusta causa di recesso.

    Il recesso al termine del periodo di apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato si apre una biforcazione disciplinata dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015:

    • Recesso del datore: ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni, sostituibile dalla corrispondente indennità (art. 26, lett. e). Non è necessaria alcuna motivazione. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle altre competenze di fine rapporto; accede alla NASpI se ricorrono i requisiti di legge.
    • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore viene inquadrato al livello finale previsto dal PFI e acquisisce tutte le tutele del CCNL (preavviso pieno, comporto, ecc.).

    Il recesso durante il periodo di apprendistato è ammesso solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato durante l’apprendistato converte il contratto in tempo indeterminato con effetto dalla data di illegittima interruzione.

    Vantaggi contributivi per le aziende

    Il contratto di apprendistato prevede un regime contributivo agevolato per il datore di lavoro. Le aliquote previdenziali ridotte sono fissate dalla legge e si applicano per tutta la durata dell’apprendistato e per il primo anno successivo alla sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Tali agevolazioni rappresentano un incentivo concreto per le case editrici, anche di medie dimensioni, a utilizzare questo strumento contrattuale per l’inserimento e la formazione di giovani impiegati, redattori e figure commerciali.

    Per i valori aggiornati delle aliquote contributive ridotte applicabili si rinvia alle circolari INPS periodiche, poiché tali valori possono variare in conseguenza di modifiche normative annuali.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice apprendista, conversione del contratto
    Tizia, neolaureata in lettere, viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di redattrice del livello contrattuale intermedio. Il PFI prevede tre anni di apprendistato con attività formativa interna (revisione testi, gestione delle relazioni con gli autori, introduzione agli strumenti di progettazione editoriale) e un tutor aziendale indicato nella lettera di assunzione. Nei mesi finali del terzo anno il responsabile editoriale comunica a Tizia l’intenzione di non recedere al termine: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato, Tizia viene inquadrata al livello contrattuale previsto dal PFI e acquisisce il preavviso e le tutele ordinarie del CCNL Editoria Libraria.
    Caio — Impiegato commerciale, recesso al termine dell’apprendistato
    Caio viene assunto in apprendistato professionalizzante nell’ufficio diritti esteri di una piccola casa editrice. Al termine del periodo contrattuale l’azienda, a causa di una riduzione del catalogo di diritti stranieri, decide di non confermare Caio. Il datore comunica il recesso per iscritto con il preavviso previsto dal CCNL, rispettando la procedura prevista dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015. Caio riceve il TFR maturato, il pro-rata di tredicesima e, ricorrendo i requisiti di anzianità contributiva, accede alla NASpI. Il rapporto cessa senza che il datore debba motivare la scelta.

    Domande frequenti

    Fino a che età si può essere assunti in apprendistato in una casa editrice?
    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è riservato a lavoratori tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di diploma o qualifica). Non esistono limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o mobilità.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie nell’apprendistato professionalizzante?
    Il CCNL prevede 80 ore medie annue di formazione professionalizzante svolta dall’azienda, integrabili con l’offerta pubblica regionale (fino a 120 ore complessive nel triennio); ogni anno va svolto almeno l’80% del monte ore annuo, e le ore su sicurezza e organizzazione aziendale vanno fatte all’inizio del rapporto. La formazione può svolgersi in azienda, in affiancamento, in esterno o in e-learning.
    Il datore può recedere dall’apprendistato prima del termine?
    Sì, solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato trasforma il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, con applicazione delle tutele ordinarie contro il licenziamento.
    L’apprendista ha diritto al TFR?
    Sì. Il TFR matura per l’intera durata dell’apprendistato (6,91% della retribuzione lorda utile annua, ex art. 2120 c.c.). La retribuzione ridotta incide sull’importo assoluto, ma non esclude il diritto alla maturazione.
    Il CCNL Editoria Libraria prevede una percentuale minima di conferme prima di nuove assunzioni in apprendistato?
    Il CCNL (art. 26, lett. e) richiede di aver mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei trentasei mesi precedenti; la regola non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti, ed è comunque consentito assumere un apprendista. Il numero di apprendisti non può superare 3 ogni 2 lavoratori qualificati (1 a 1 sotto i 10 dipendenti), con un massimo di tre se i qualificati sono meno di tre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sugli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Durate, percentuali, monte ore di formazione e limiti numerici sono quelli dell’art. 26, lett. e), del CCNL grafici editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto), da cui sono tratte le tabelle. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • CCNL Cooperative Agricole: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: orario di lavoro e straordinari

    Nelle cooperative agricole la gestione dell’orario di lavoro è un tema centrale: la stagionalità dei cicli colturali e zootecnici impone flessibilità, ma i diritti dei lavoratori – riposo giornaliero, limite dello straordinario, maggiorazioni – restano garantiti dalla legge e dal contratto collettivo.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole disciplina l’orario normale di lavoro nel rispetto del d.lgs. 66/2003 (40 ore come massimo legale): l’orario contrattuale è di 39 ore settimanali, di norma su cinque giorni. Lo straordinario è al massimo di 2 ore al giorno, 12 a settimana e 230 l’anno, con maggiorazioni dal 25% al 65% per gli operai e dal 30% al 65% per gli impiegati; i riposi giornaliero e settimanale sono garantiti dalla legge e dal contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Il quadro legale: d.lgs. 66/2003 e CCNL

    La disciplina dell’orario di lavoro in Italia si fonda sul d.lgs. 66/2003 (attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro), che fissa i limiti inderogabili minimi di protezione. Il contratto collettivo interviene su questa base per definire l’orario ordinario effettivo, le modalità di distribuzione e le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

    I capisaldi legali, inderogabili anche dalla contrattazione collettiva in peius, sono:

    • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). La contrattazione collettiva può fissare un orario inferiore.
    • Orario massimo settimanale: non superiore a 48 ore, comprensive di straordinario, calcolate come media su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (estensibile fino a 6 o 12 mesi dalla contrattazione).
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7).
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la domenica, più le 11 ore di riposo giornaliero (art. 9).
    • Pausa: il lavoratore ha diritto a una pausa se l’orario giornaliero supera le 6 ore, nelle modalità previste dal contratto.

    L’orario normale nelle cooperative agricole

    Il CCNL Cooperative Agricole fissa l’orario contrattuale ordinario in 39 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione decisa dalla contrattazione di secondo livello (art. 22); nei cicli produttivi agricoli con operatività continua o con lavorazioni stagionali intensive, la distribuzione può essere modulata diversamente, nel rispetto dei limiti legali.

    Per gli operai stagionali – figura tipica del settore – l’orario è fissato in relazione alle esigenze del ciclo produttivo, con possibilità di concentrare l’orario nei periodi di punta (raccolta, vendemmia, fienagione) e ridurlo nei periodi di minor lavoro.

    La stagionalità del lavoro agricolo è riconosciuta anche dalla disciplina previdenziale (contribuzione ridotta per gli operai agricoli a tempo determinato) e da quella fiscale. Il CCNL riconosce inoltre 12 ore annue di permessi retribuiti legati alla riduzione d’orario (4 dal 1992 e 8 dal 1993), da fruire con modalità concordate in azienda.

    Per la media delle 48 ore settimanali (art. 4 D.Lgs. 66/2003) il CCNL fissa un periodo di riferimento non superiore a sei mesi, in considerazione della stagionalità e della deperibilità dei prodotti (art. 22 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)).

    Orario multiperiodale e flessibilità stagionale

    Uno degli strumenti più rilevanti per le cooperative agricole è il regime di orario multiperiodale (o flessibile), che consente di distribuire l’orario normale in modo non uniforme nel corso di un periodo di riferimento (settimane, mesi, stagione).

    Il CCNL istituisce un monte di 90 ore annue di flessibilità: settimane con orario superiore alle 39 ore, compensate da settimane con orario corrispondentemente ridotto, con la retribuzione sempre commisurata all’orario contrattuale. Le ore oltre le 39 settimanali ma dentro il regime concordato hanno una maggiorazione stabilita dal contratto di secondo livello; le ore oltre il regime sono straordinario. I calendari si concordano in azienda e il limite di 90 ore può essere superato con accordo sul calendario annuo. In pratica, il lavoratore può prestare più ore della media contrattuale nei periodi di picco produttivo (raccolta, trasformazione) e meno ore nei periodi di stasi, con un saldo complessivo pari all’orario normale a fine periodo. Le ore prestate in eccesso nel periodo di picco non costituiscono straordinario, a condizione che siano compensate da corrispondenti riduzioni in altri periodi e che il regime sia disciplinato dal contratto.

    I limiti legali (riposo giornaliero, settimanale, orario massimo di 48 ore come media) si applicano integralmente anche in regime multiperiodale.

    Il lavoro straordinario: definizione, limiti e compensazione

    Si definisce lavoro straordinario la prestazione resa oltre il normale orario contrattuale giornaliero o settimanale. Il d.lgs. 66/2003 (art. 5) fissa in 250 ore annue il limite massimo di straordinario per lavoratore; il CCNL Cooperative Agricole lo fissa in 230 ore annue per lavoratore, con un massimo di 2 ore al giorno e 12 a settimana (artt. 46 e 58).

    Il ricorso allo straordinario è di norma volontario: il lavoratore non può essere obbligato a prestare straordinari illimitati, salvo eccezionali necessità produttive disciplinate dal contratto. Per prestazioni al di fuori di tali ipotesi, il consenso del lavoratore è necessario.

    Tipi di straordinario e maggiorazioni

    Il CCNL distingue tipicamente tra:

    • Straordinario diurno feriale: ore prestate oltre l’orario normale nei giorni lavorativi, nelle fasce orarie diurne;
    • Straordinario notturno: ore prestate nelle fasce notturne (di norma dalle 22:00 alle 6:00, salvo diversa definizione contrattuale);
    • Straordinario festivo o domenicale: ore prestate nei giorni di riposo settimanale o nelle festività nazionali;
    • Straordinario notturno festivo: la fattispecie più gravosa, con la maggiorazione più elevata.

    Le percentuali si applicano al minimo contrattuale conglobato (per gli operai, con il terzo elemento per la misura delle ore ordinarie):

    Maggiorazioni CCNL Cooperative Agricole (sul minimo contrattuale)
    Tipo di lavoro Operai (art. 58) Impiegati (art. 46)
    Straordinario 25% 30%
    Festivo 40% (35% fino al 1° agosto 2024) 50%
    Notturno 50% 50%
    Straordinario festivo 50% 60%
    Festivo notturno 65% 65%
    Supplementare (part-time) 10% 10%

    Per gli operai agricoli il lavoro notturno o festivo svolto in regolari turni periodici, come mansione normale, ha solo il 10% (15% per i florovivaisti per il notturno). Dal 1° aprile 2024 gli operai agricoli in turni (2×6, 2×7, 3×6 o 3×7) per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno ricevono 1 euro per turno, pagato a gennaio (fonti: testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila); accordo di rinnovo del 19 luglio 2024).

    Il superamento del limite legale di 250 ore annue di straordinario espone il datore a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore che subisca il superamento può segnalarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Lavoro notturno: definizione e tutele

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 1) definisce periodo notturno un arco di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario giornaliero in periodo notturno per almeno trecento giorni l’anno (ovvero una quota della propria attività annua in misura definita dalla contrattazione).

    Per i lavoratori notturni sono previste specifiche tutele:

    • l’orario normale non deve superare le 8 ore nelle 24 ore, calcolate come media;
    • il datore deve effettuare una valutazione dello stato di salute prima dell’adibizione al lavoro notturno e periodicamente;
    • categorie particolari (lavoratrici in gravidanza, genitori di figli piccoli in determinate condizioni) hanno diritto a non essere adibite al lavoro notturno.

    Festività e riposo settimanale

    Nelle cooperative agricole, come in tutti i settori, le festività nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre) e la festività del santo patrono locale sono giorni in cui è garantito il riposo retribuito, salvo che per esigenze produttive il datore richieda la prestazione lavorativa, nel qual caso spetta la maggiorazione contrattuale per il lavoro festivo.

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma domenica) è inderogabile: la sua mancata concessione espone il datore a sanzione amministrativa. Se per esigenze organizzative il riposo settimanale cade in un giorno diverso dalla domenica, ciò deve risultare dalla programmazione aziendale comunicata ai lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, straordinario durante la vendemmia
    Tizio lavora in una cooperativa vinicola. Durante il periodo della vendemmia (tre settimane di settembre) presta 9 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì (47 ore e 30 a settimana). Le 8 ore e 30 oltre le 39 contrattuali sono straordinario pagato con il 25%: restano entro i limiti di 2 ore al giorno e 12 a settimana del CCNL. Il datore deve verificare che il totale delle ore settimanali non superi le 48 ore come media nel periodo di riferimento contrattuale, e che sia garantito il riposo giornaliero di 11 ore. Se il regime di orario multiperiodale è previsto dal contratto, le ore in eccesso possono essere compensate con riposi aggiuntivi nei mesi invernali.
    Caia — Impiegata, orario multiperiodale e recupero
    Caia lavora come impiegata amministrativa in una cooperativa di trasformazione ortofrutticola. Il CCNL applicato prevede un regime di orario flessibile: per 8 settimane tra luglio e agosto lavora 44 ore settimanali (40 ore oltre le 39, dentro il monte di 90 ore annue), mentre per 8 settimane tra novembre e dicembre lavora 34 ore. Lo stipendio resta quello delle 39 ore; per le settimane da 44 ore riceve la maggiorazione fissata dal contratto di secondo livello. Se il recupero non viene effettuato entro il termine previsto dal contratto, le ore in eccesso diventano straordinario da retribuire con le relative maggiorazioni.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Cooperative Agricole?
    Il d.lgs. 66/2003 fissa in 40 ore settimanali il limite massimo dell’orario normale. Il CCNL Cooperative Agricole fissa l’orario contrattuale in 39 ore settimanali, di norma su cinque giorni (art. 22).
    Le ore di straordinario nelle cooperative agricole sono limitate?
    Sì. Il d.lgs. 66/2003 fissa il limite massimo di lavoro straordinario in 250 ore annue per lavoratore. Il CCNL Cooperative Agricole lo riduce a 230 ore annue, con un massimo di 2 ore al giorno e 12 a settimana. Il superamento dei limiti espone il datore a sanzioni amministrative.
    Con quale maggiorazione vengono pagate le ore di straordinario?
    Per gli operai: straordinario 25%, festivo 40%, notturno 50%, straordinario festivo 50%, festivo notturno 65%. Per gli impiegati: 30%, 50%, 50%, 60% e 65%. Il lavoro supplementare del part-time ha il 10%.
    Il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero di 11 ore?
    Sì. L’art. 7 del d.lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Questo limite è inderogabile, anche in periodi di picco produttivo stagionale.
    Come funziona la flessibilità dell’orario nelle cooperative agricole?
    Il CCNL prevede un monte di 90 ore annue di flessibilità: settimane oltre le 39 ore compensate da settimane più corte, con stipendio invariato. I calendari si concordano in azienda; le ore fuori dal regime concordato sono straordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I limiti legali citati (d.lgs. 66/2003) sono aggiornati alla normativa vigente; orario, flessibilità e maggiorazioni sono quelli degli artt. 22, 46 e 58 del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, come modificati dall’accordo di rinnovo del 19 luglio 2024.

  • CCNL Cooperative Agricole: maternità e congedi

    CCNL Cooperative Agricole

    Maternità e congedi nel CCNL Cooperative Agricole: tutele per operaie e impiegate

    Le lavoratrici delle cooperative agricole godono delle tutele di maternità previste dal d.lgs. 151/2001 e degli eventuali miglioramenti introdotti dal contratto collettivo di settore: capire come si articola la protezione è fondamentale per operaie stagionali, a tempo indeterminato e impiegate.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole recepisce le tutele del d.lgs. 151/2001: astensione obbligatoria di 5 mesi attorno al parto, indennità INPS all'80% della retribuzione, divieto di licenziamento dalla gravidanza fino a un anno di età del bambino. Il contratto può prevedere integrazioni all'indennità legale e diritti aggiuntivi di congedo: verificare il testo vigente e gli eventuali accordi integrativi di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il congedo obbligatorio di maternità

    La norma cardine è il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e la paternità). Il congedo obbligatorio dura complessivamente cinque mesi. La distribuzione standard è due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo. Su richiesta della lavoratrice, previa certificazione del medico specialista del SSN e del medico competente aziendale che attestino la compatibilità del lavoro con la gravidanza, è possibile uno schema alternativo: un mese prima del parto e quattro mesi dopo.

    Durante il congedo obbligatorio è vietato svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia per la cooperativa di appartenenza sia per altri datori. La violazione del divieto comporta la perdita del diritto all'indennità per i giorni di lavoro effettuato.

    Il congedo obbligatorio si estende automaticamente anche ai casi di:

    • interruzione di gravidanza avvenuta dopo il 180º giorno di gestazione (equiparata al parto per legge);
    • parto prematuro: i giorni di congedo prenatale non goduti si aggiungono al congedo postnatale, allungandolo;
    • ricovero del neonato in struttura ospedaliera: la lavoratrice può chiedere di sospendere il congedo postnatale e di riprenderlo dopo le dimissioni del bambino.

    L'indennità di maternità e l'eventuale integrazione contrattuale

    L'indennità per il congedo obbligatorio è erogata dall'INPS ed è pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base della retribuzione degli ultimi periodi contributivi. Per le lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) il calcolo tiene conto delle giornate lavorate e dei contributi versati nel periodo di riferimento.

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere, a carico della cooperativa datrice di lavoro, una integrazione dell'indennità legale fino al raggiungimento della retribuzione piena o di una percentuale superiore all'80%. La presenza e l'entità di tale integrazione dipendono dal testo contrattuale vigente e dagli eventuali accordi integrativi aziendali o territoriali: è quindi necessario consultare il testo del contratto applicato o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Distinzione chiave: il minimo di legge (80% a carico INPS) è garantito a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. L'integrazione contrattuale è invece un miglioramento di fonte collettiva che può variare da cooperativa a cooperativa in base al contratto applicato.

    Il divieto di licenziamento

    L'art. 54 del d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento delle lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto opera automaticamente, senza necessità di comunicazione formale alla cooperativa, purché la gravidanza sia comunicata tempestivamente.

    Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo. La lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni arretrate per il periodo di estromissione. Le eccezioni al divieto sono tassative:

    • giusta causa non connessa alla gravidanza (es. furto, condotta gravemente illecita);
    • cessazione dell'intera attività aziendale;
    • scadenza del termine di un contratto a tempo determinato;
    • esito negativo del periodo di prova, purché questo sia iniziato prima della comunicazione della gravidanza e non sia ispirato a motivi discriminatori.

    Congedo parentale: struttura e indennizzabilità

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore (madre e padre, anche in forma autonoma e non contestuale) può fruire del congedo parentale nei limiti fissati dal d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio vita-lavoro). Il diritto si estende fino al dodicesimo anno di vita del figlio.

    La durata massima complessiva del congedo parentale è stabilita dalla legge e può essere frazionata in periodi non inferiori a una giornata. Le percentuali di indennità INPS variano:

    • una quota di mesi di congedo è indennizzata in misura più elevata (attualmente al 60% o all'80% a seconda del periodo di fruizione e dell'anno di riferimento);
    • i restanti periodi sono indennizzati in misura ridotta o non sono indennizzati, se superano i limiti legali.

    Il CCNL di settore può prevedere condizioni migliorative: è necessario verificare il testo contrattuale vigente. Il congedo parentale non può essere rifiutato dalla cooperativa, ma deve essere comunicato con un preavviso minimo (di norma 5 giorni per periodi brevi, 15 giorni per periodi più lunghi) salvo casi di urgenza.

    Permessi per allattamento e altri diritti connessi

    Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a riposi giornalieri per allattamento (art. 39 d.lgs. 151/2001). La durata dei permessi dipende dall'orario di lavoro giornaliero:

    • se l'orario supera le sei ore giornaliere, spettano due periodi di riposo di un'ora ciascuno, oppure un unico periodo di due ore;
    • se l'orario è pari o inferiore a sei ore, spetta un solo periodo di un'ora.

    I riposi per allattamento sono retribuiti al 100% a carico INPS. Spettano anche al padre, in alternativa alla madre, in specifici casi previsti dalla legge (es. madre non lavoratrice, affidamento esclusivo al padre). Il diritto compete anche alle lavoratrici stagionali per la durata del contratto in corso durante il primo anno di vita del bambino.

    Ulteriori diritti connessi alla maternità e alla genitorialità comprendono:

    • permessi per malattia del figlio fino all'ottavo anno di vita (non indennizzati, salvo miglioramenti contrattuali);
    • congedo di paternità obbligatorio (giorni stabiliti dalla legge di bilancio annuale, a carico INPS al 100%);
    • divieto di adibire la lavoratrice gravida a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (artt. 6-7 d.lgs. 151/2001).

    Tutele specifiche per le lavoratrici stagionali e a tempo determinato

    Il settore delle cooperative agricole impiega tradizionalmente una quota significativa di lavoratrici a tempo determinato (OTD) e stagionali. Per queste figure la protezione di maternità presenta alcune peculiarità:

    • Il diritto all'indennità INPS spetta anche alle OTD, purché abbiano maturato un numero minimo di giornate agricole nel periodo di riferimento (verificare le soglie contributive INPS in vigore).
    • Il divieto di licenziamento opera anche per i contratti a termine, ma cessa automaticamente alla scadenza del termine contrattuale: il rinnovo non è obbligatorio per legge, salvo che il mancato rinnovo sia motivato esclusivamente dalla maternità, nel qual caso potrebbe configurarsi una condotta discriminatoria.
    • Le lavoratrici stagionali hanno diritto ai permessi per allattamento e ai riposi giornalieri per la durata del contratto.
    • In caso di disoccupazione agricola seguita da maternità, spettano specifiche prestazioni INPS: è opportuno verificare i requisiti contributivi con il proprio patronato.

    Il CCNL Cooperative Agricole e gli accordi territoriali possono stabilire condizioni di miglior favore rispetto alla legge. Prima di procedere, è sempre consigliabile confrontarsi con il delegato sindacale o con il CAF/patronato di riferimento.

    Casi pratici

    Caia — Operaia a tempo indeterminato, comunicazione tardiva della gravidanza
    Caia lavora come operaia di raccolta a tempo indeterminato presso una cooperativa ortofrutticola. Scopre di essere incinta al quarto mese di gravidanza e comunica lo stato alla cooperativa solo dopo ulteriori due settimane. Il datore le chiede se il divieto di licenziamento è già operante: la risposta è sì, perché il divieto decorre dall'inizio della gravidanza e non dalla comunicazione al datore. La cooperativa che avesse già intimato il licenziamento nel frattempo dovrebbe revocare il recesso o esporsi a una declaratoria di nullità. Caia ha inoltre diritto all'indennità INPS per i 5 mesi di congedo obbligatorio e, se il CCNL applicato prevede un'integrazione, anche a quest'ultima.
    Sempronia — Impiegata, fruizione flessibile del congedo postnatale
    Sempronia è impiegata amministrativa di una cooperativa di trasformazione agroalimentare. Il parto avviene tre settimane prima della data presunta: i tre giorni di congedo prenatale non ancora goduti si aggiungono automaticamente al periodo postnatale, portando il congedo obbligatorio postnatale a tre mesi più tre giorni. Il bambino viene poi ricoverato in terapia intensiva neonatale per dieci giorni: Sempronia presenta alla cooperativa la documentazione del ricovero e richiede la sospensione del congedo postnatale per quei dieci giorni, che potrà fruire successivamente, entro il primo anno di vita del bambino. La cooperativa è tenuta ad accettare la richiesta ai sensi del d.lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità per un'operaia agricola?
    Il congedo obbligatorio è di 5 mesi ai sensi del d.lgs. 151/2001: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 dopo, oppure, con certificazione medica e consenso della cooperativa, 1 mese prima e 4 dopo il parto. Durante questo periodo è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
    Qual è l'indennità spettante durante la maternità obbligatoria?
    L'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera, a carico INPS. Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un'integrazione a carico della cooperativa fino al raggiungimento della retribuzione piena: verificare il testo contrattuale vigente e gli accordi aziendali.
    Il licenziamento durante la gravidanza è valido?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in violazione di tale divieto è nullo. Fanno eccezione il licenziamento per giusta causa, la cessazione dell'attività aziendale e la scadenza del contratto a termine.
    Quanto dura il congedo parentale e come viene retribuito?
    Ciascun genitore può fruire di periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, nei limiti e con le indennità stabiliti dal d.lgs. 151/2001 come modificato dal d.lgs. 105/2022. Le percentuali di indennità variano in base all'età del figlio e alla durata del congedo. Consultare il testo vigente e il CCNL applicato.
    I permessi per allattamento spettano anche alle operaie stagionali?
    I permessi per allattamento (art. 39 d.lgs. 151/2001) spettano durante il primo anno di vita del bambino e sono proporzionali all'orario di lavoro. Anche le lavoratrici a tempo determinato e le stagionali ne hanno diritto per la durata del contratto in corso. La fruizione va concordata con la cooperativa con ragionevole anticipo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 151/2001 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL o UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro o a un patronato.

  • CCNL Cooperative Agricole: malattia e infortunio

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: malattia e infortunio

    Il lavoro agricolo espone i lavoratori a rischi specifici – dalle patologie muscolo-scheletriche agli infortuni da macchinari, alle malattie professionali da agenti chimici – che rendono la disciplina della malattia e dell’infortunio particolarmente rilevante. Il CCNL Cooperative Agricole, integrato con la normativa INPS e INAIL, definisce tutele, integrazioni e limiti che ogni lavoratore e ogni datore devono conoscere.

    In sintesi

    Durante la malattia e l’infortunio il lavoratore delle cooperative agricole ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL, all’indennità INPS/INAIL e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. Superato il comporto il datore può procedere al licenziamento, ma solo con preavviso e nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Malattia comune: obblighi del lavoratore e tutele di legge

    In caso di malattia, il lavoratore ha due obblighi fondamentali:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o entro il termine previsto dal CCNL), specificando la presumibile durata;
    2. Far pervenire il certificato medico del medico curante, che viene trasmesso in via telematica all’INPS e alla cooperativa. Il numero del certificato (codice fiscale del paziente più numero progressivo) è sufficiente per consentire al datore di verificare l’esistenza della prognosi.

    Il lavoratore è tenuto a essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale dell’INPS (di norma dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nei giorni feriali). In caso di assenza alla visita di controllo non giustificata, l’indennità INPS può essere ridotta o soppressa per il periodo di assenza.

    Il minimo di legge è fissato dall’art. 2110 c.c.: il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia finché non è scaduto il periodo di comporto contrattuale.

    Indennità di malattia INPS e integrazione contrattuale

    L’indennità di malattia per i lavoratori subordinati del settore privato è erogata dall’INPS a partire dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni, detti di «carenza», non sono coperti dall’INPS). Per i primi tre giorni il CCNL può prevedere un’integrazione a carico del datore.

    L’indennità INPS è calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un’integrazione contrattuale a carico del datore per portare il trattamento complessivo (INPS + integrazione) a una quota più elevata della retribuzione globale, per un numero di giorni definito e per le fasce di anzianità stabilite dal contratto.

    Operai agricoli: la specificità INPS

    Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) hanno un regime previdenziale specifico: la malattia è coperta dall’INPS sulla base dei contributi versati nell’anno precedente. Per gli OTD la durata massima dell’indennità è correlata al numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento. È importante che il lavoratore verifichi la propria posizione contributiva INPS (numero di giornate accreditate) per accertarsi di avere diritto all’indennità.

    Il periodo di comporto: struttura e tipologie

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Il CCNL lo definisce distinguendo tra:

    Comporto secco (o per evento)

    Riguarda una singola malattia continuativa: il lavoratore può assentarsi per un’unica malattia per un periodo massimo definito dal contratto, al termine del quale il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

    Comporto per sommatoria

    Riguarda la somma di più assenze per malattia (anche distinte e non continuative) in un arco di tempo definito dal contratto (tipicamente un anno o triennio mobile). Se la somma delle assenze supera il tetto previsto nel periodo di riferimento, il datore può licenziare per superamento del comporto, anche se nessuna singola malattia ha raggiunto il limite individuale.

    Per i valori precisi del periodo di comporto (distinti per operai e impiegati, e per anzianità di servizio) è necessario consultare il testo CCNL vigente. Di norma gli impiegati godono di un comporto più lungo degli operai.

    Licenziamento per superamento del comporto: procedura

    Il superamento del periodo di comporto è un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (art. 2110 c.c.). Il datore, per procedere legittimamente, deve:

    1. Verificare che il periodo di comporto sia effettivamente esaurito, considerando tutti i giorni di assenza nel periodo di riferimento contrattuale;
    2. Comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore, con indicazione del motivo;
    3. Rispettare il preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva), fatta salva la possibilità che il CCNL escluda il preavviso per i licenziamenti per superamento del comporto in caso di aziende con obbligo di sostituzione.

    Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e ai ratei degli istituti contrattuali. Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile entro 60 giorni dalla comunicazione se il lavoratore ritiene di non aver effettivamente superato il periodo di comporto o contesta vizi di forma della comunicazione.

    Infortunio sul lavoro e malattie professionali: tutela INAIL

    L’infortunio sul lavoro (evento accidentale avvenuto in occasione di lavoro, da causa violenta) e la malattia professionale (patologia derivante dall’esposizione a rischi lavorativi nel tempo) sono tutelati dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

    In caso di infortunio, il datore deve:

    • prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso o al medico aziendale;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro i termini di legge (2 giorni per l’infortunio con prognosi superiore a tre giorni, immediatamente se con pericolo di vita o morte);
    • fornire al lavoratore la documentazione necessaria per l’accesso alle cure.

    L’INAIL eroga:

    • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea a partire dal giorno successivo all’infortunio (il giorno dell’infortunio è a carico del datore);
    • la rendita per inabilità permanente se i postumi riducono definitivamente la capacità lavorativa oltre una soglia minima;
    • la rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore.

    Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore per portare il trattamento INAIL al livello della retribuzione globale per i primi periodi di assenza. Verificare il testo contrattuale vigente per le percentuali e la durata dell’integrazione.

    Il comporto per infortunio sul lavoro

    La disciplina del comporto per infortunio sul lavoro è di norma più favorevole al lavoratore rispetto a quella per malattia comune: il CCNL tipicamente prevede un periodo di conservazione del posto più lungo per l’infortunio, a riconoscimento del fatto che l’evento è imputabile all’attività lavorativa stessa.

    Il licenziamento durante il periodo di tutela per infortunio è vietato, salvo causa non imputabile all’inabilità (es. licenziamento disciplinare per giusta causa non correlata all’infortunio). Il licenziamento avvenuto in violazione di questo divieto è nullo.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, infortunio con macchina agricola
    Tizio, trattorista in una cooperativa cerealicola, si infortuna alla mano destra durante le operazioni di manutenzione di un’attrezzatura. Viene portato al pronto soccorso con una prognosi di trenta giorni. La cooperativa denuncia l’infortunio all’INAIL entro i termini. L’INAIL eroga l’indennità giornaliera a partire dal secondo giorno (il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore). Il CCNL prevede un’integrazione a carico del datore per i primi giorni di assenza. Tizio mantiene il diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto da infortunio stabilito dal contratto, di norma superiore a quello per malattia comune.
    Caia — Impiegata, comporto per sommatoria
    Caia, impiegata in una cooperativa di trasformazione, nell’arco di un anno solare accumula tre assenze per malattia: quindici giorni in febbraio, venti giorni in luglio e venticinque giorni in novembre. La somma è di sessanta giorni. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria su base annua il cui limite massimo è indicato nel testo contrattuale. Se il totale supera detto limite, la cooperativa può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto: deve comunicarlo per iscritto con i motivi, rispettare il preavviso contrattuale e liquidare TFR e ratei. Caia ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento se ritiene che il conteggio sia errato o che il comporto non sia stato superato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono garantiti nel CCNL Cooperative Agricole?
    Il CCNL Cooperative Agricole fissa il periodo di comporto (massima assenza per malattia consentita prima del licenziamento) per operai e impiegati. I valori precisi variano per categoria e anzianità di servizio e sono indicati nel testo contrattuale vigente.
    Cosa spetta al lavoratore in malattia nelle cooperative agricole?
    Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia INPS (con carenza nei primi tre giorni salvo diversa previsione contrattuale) e all’eventuale integrazione contrattuale a carico del datore. L’integrazione porta la retribuzione a una percentuale della retribuzione globale per il periodo indicato dal CCNL.
    Come funziona il comporto per sommatoria nelle cooperative agricole?
    Il comporto per sommatoria si applica quando il lavoratore accumula più assenze per malattia in un arco di tempo definito. Se il totale delle assenze supera il limite contrattuale nel periodo di riferimento, il datore può procedere al licenziamento anche se nessuna singola malattia ha superato il limite individuale.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
    Sì. L’infortunio e le malattie professionali sono tutelati dall’INAIL. Il comporto per infortunio è di norma più lungo di quello per malattia comune, e il CCNL può prevedere integrazioni specifiche a carico del datore.
    Il datore può licenziare il lavoratore malato?
    No, durante il periodo di comporto il datore non può procedere al licenziamento per malattia. Superato il comporto, il licenziamento diventa possibile come giustificato motivo oggettivo, previo rispetto del preavviso. Il licenziamento discriminatorio per malattia è sempre vietato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (art. 2110 c.c., d.lgs. 151/2001, normativa INPS e INAIL) sono aggiornati alla normativa vigente. Per il periodo di comporto esatto, le percentuali di integrazione contrattuale e le condizioni di applicazione è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o a un consulente del lavoro.

  • CCNL Cooperative Agricole: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: livelli, qualifiche e mansioni

    Il corretto inquadramento professionale è il punto di partenza di ogni rapporto di lavoro: determina la retribuzione minima, la durata del periodo di prova, il trattamento in caso di malattia e molto altro. Questa guida illustra come funziona il sistema dei livelli nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole prevede un sistema di inquadramento su livelli distinti per operai e impiegati, che va dalle mansioni esecutive elementari fino alle posizioni di coordinamento e responsabilità. L’assegnazione al livello corretto determina il minimo retributivo, il periodo di prova e gli altri istituti contrattuali applicabili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Struttura del sistema di inquadramento

    Il CCNL Cooperative Agricole adotta un sistema di classificazione per livelli, distinto tra la categoria degli operai e quella degli impiegati. La scelta del livello di inquadramento non è discrezionale: il contratto prevede per ciascun livello una declaratoria, vale a dire una descrizione delle caratteristiche delle mansioni, e un elenco di profili esemplificativi (figure professionali tipiche). L’inquadramento avviene assegnando il lavoratore al livello la cui declaratoria corrisponde alle mansioni effettivamente e prevalentemente svolte.

    La distinzione tra operai e impiegati rileva non solo ai fini retributivi, ma anche per istituti quali:

    • il periodo di prova (durata diversa per categoria);
    • le modalità di calcolo dello straordinario (paga oraria o mensile come base);
    • il trattamento di malattia e infortunio (percentuali di integrazione e comporto);
    • la disciplina del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.

    I livelli degli operai: dalla mansione comune alla specializzazione

    Gli operai delle cooperative agricole svolgono lavori manuali connessi alla coltivazione, alla raccolta, all’allevamento, alla trasformazione dei prodotti e alla manutenzione degli impianti e dei terreni. Il contratto individua tradizionalmente tre macro-fasce:

    Operaio comune

    Svolge mansioni elementari che non richiedono specifica formazione professionale né esperienza tecnica. Esempi tipici: raccolta manuale di prodotti ortofrutticoli, pulizia e preparazione delle aree, movimentazione manuale di merci e materiali, attività generiche di supporto. Il livello comune è il punto di ingresso nel settore e corrisponde al minimo tabellare più basso per gli operai.

    Operaio qualificato

    Possiede una specifica capacità tecnica acquisita per formazione professionale o esperienza pluriennale. Le mansioni richiedono autonomia operativa limitata ma competenza certificabile. Profili tipici: operatore di impianti di prima trasformazione, addetto alla cura degli animali da reddito, potatore specializzato, trattorista per macchine di media complessità. L’operaio qualificato percepisce un minimo tabellare superiore all’operaio comune.

    Operaio specializzato

    Possiede elevata perizia tecnica, spesso certificata da abilitazioni o patenti specifiche (es. patente per macchine operatrici complesse, certificazioni per trattamenti fitosanitari, qualifica di mungitore meccanizzato). Può operare con ampia autonomia e talvolta supervisionare altri operai nelle operazioni di propria competenza. È il livello più alto della categoria operaia e accede al minimo tabellare più elevato per gli operai.

    Nelle declaratorie contrattuali possono comparire ulteriori distinzioni (es. operaio specializzato super o livelli intermedi). Per la classificazione esatta si rinvia all’allegato di classificazione del testo CCNL vigente.

    I livelli degli impiegati: dal personale d’ordine ai quadri

    Gli impiegati delle cooperative agricole svolgono attività amministrative, tecniche, commerciali o di coordinamento. Il sistema di livelli per gli impiegati riflette la complessità e l’autonomia delle funzioni svolte.

    Impiegato d’ordine

    Svolge mansioni esecutive di supporto amministrativo o tecnico, con istruzioni precise e scarsa autonomia decisionale. Esempi: addetto al protocollo, operatore di data entry, assistente di magazzino con mansioni impiegatizie.

    Impiegato di concetto

    Svolge mansioni che richiedono iniziativa e autonomia nell’ambito di procedure definite. Può gestire pratiche amministrative complesse, tenere la contabilità di base, coordinare i rapporti con fornitori e clienti. È il livello impiegatizio più diffuso nelle cooperative di media dimensione.

    Impiegato di concetto con funzioni direttive / Quadro

    Esercita funzioni con ampia autonomia gestionale e responsabilità su un’area organizzativa (es. responsabile amministrativo, responsabile di stabilimento, responsabile agronomico). I quadri – ove previsti dal contratto – costituiscono una categoria distinta tra impiegati e dirigenti, con specifiche tutele in materia di sviluppo professionale e trattamento economico.

    Come avviene l’inquadramento: iter e contestazioni

    All’atto dell’assunzione il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore il livello di inquadramento, le mansioni affidate e la retribuzione corrispondente. Questo avviene mediante la lettera di assunzione (obbligatoria ai sensi del d.lgs. 152/1997 e succ. mod.).

    Se il lavoratore ritiene di essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, può:

    1. Contestare l’inquadramento per via sindacale, rivolgendosi alla propria organizzazione di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL).
    2. Ricorrere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica ispettiva.
    3. Agire in via giudiziale dinanzi al Tribunale del lavoro, chiedendo l’accertamento del corretto livello e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, con decorrenza dalla data in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte.

    Il termine di prescrizione per le differenze retributive è di cinque anni dal momento in cui ciascuna quota è divenuta esigibile (in costanza di rapporto, con cautele legate al rischio di reazione del datore; definitivamente decorsi dalla cessazione del rapporto).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    L’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore adibito a mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore per tutta la durata dell’assegnazione. Il CCNL può prevedere un periodo minimo dopo il quale l’assegnazione diventa definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, maternità) o di sostituzione concordata per un progetto determinato.

    La promozione automatica opera quando siano decorsi i termini contrattuali di adibizione a mansioni superiori senza che il datore abbia ripristinato le mansioni originarie: in quel caso il lavoratore acquisisce definitivamente il livello superiore, con tutti i riflessi economici e normativi connessi.

    I soci-lavoratori delle cooperative: un regime peculiare

    Le cooperative agricole spesso impiegano non solo lavoratori dipendenti ma anche soci-lavoratori. La l. 142/2001 stabilisce che il socio-lavoratore il cui rapporto di lavoro con la cooperativa sia di tipo subordinato ha diritto al trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato dalla cooperativa per la categoria e il livello corrispondente.

    Il socio-lavoratore ha pertanto diritto alle stesse tutele contrattuali del dipendente per ciò che concerne l’inquadramento professionale e i minimi retributivi. Il rapporto mutualistico (regolato dallo statuto) e quello lavorativo (regolato dal CCNL) coesistono e si integrano senza sovrapporsi.

    Casi pratici

    Tizio — Trattorista inquadrato come operaio comune
    Tizio lavora da due anni come conduttore di trattori e mietitrebbie in una cooperativa cerealicola. È stato assunto come operaio comune, ma le sue mansioni richiedono la patente per macchine operatrici e autonomia nella gestione delle attrezzature. Si rivolge alla FLAI-CGIL locale: il delegato sindacale verifica le declaratorie contrattuali e conclude che Tizio svolge mansioni di operaio specializzato. Viene avviata una procedura di contestazione: la cooperativa riconosce l’inquadramento superiore e corrisponde le differenze retributive degli ultimi due anni.
    Caia — Impiegata amministrativa chiamata a svolgere funzioni direttive
    Caia è impiegata di concetto nella cooperativa di trasformazione in cui lavora. Per tre mesi sostituisce il responsabile amministrativo in malattia, svolgendo mansioni di impiegata con funzioni direttive. Al rientro del responsabile, la direzione la riassegna alle mansioni originarie senza corrisponderle la differenza retributiva per il periodo di sostituzione. Caia può chiedere il pagamento delle differenze per i tre mesi, poiché l’art. 2103 c.c. garantisce la retribuzione corrispondente al livello superiore per tutta la durata dell’assegnazione, indipendentemente dalla causa della sostituzione.

    Domande frequenti

    Quale livello spetta a un conduttore di macchine agricole nelle cooperative?
    I conduttori di macchine agricole rientrano di norma tra gli operai qualificati o specializzati, con livello determinato dalla complessità delle macchine condotte e dall’autonomia operativa richiesta. Il testo del CCNL riporta la declaratoria di ciascun livello con i profili esemplificativi: occorre confrontare le mansioni concretamente svolte con la descrizione contrattuale.
    Può un impiegato essere adibito a mansioni di operaio nelle cooperative agricole?
    La modifica in peius della qualifica (demansionamento) è in linea di principio vietata dall’art. 2103 c.c. Sono ammesse eccezioni tassative: modifica degli assetti organizzativi, accordo individuale in sede protetta, patti di ricollocazione. In ogni caso il trattamento economico non può essere ridotto.
    Che differenza c’è tra operaio comune, qualificato e specializzato?
    Le declaratorie contrattuali distinguono l’operaio comune (mansioni esecutive semplici), l’operaio qualificato (mansioni con specifica capacità tecnica) e l’operaio specializzato (elevata perizia, autonomia, spesso con abilitazioni specifiche). Ciascun livello corrisponde a un minimo tabellare diverso.
    Cosa succede se il datore assegna mansioni superiori senza formalizzare il livello?
    Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore che svolga mansioni proprie di un livello superiore ha diritto alla retribuzione corrispondente per tutta la durata dell’assegnazione. Trascorso il periodo previsto dal contratto, l’assegnazione può diventare definitiva.
    I soci-lavoratori delle cooperative agricole sono tutelati dal CCNL come i dipendenti?
    Sì. Ai sensi della l. 142/2001, il socio-lavoratore con rapporto di lavoro subordinato ha diritto al trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato dalla cooperativa per la categoria e il livello corrispondente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per l’esatta classificazione professionale applicabile al proprio caso occorre consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

  • CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi retribuiti e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono diritti fondamentali del lavoratore. Nel settore delle cooperative agricole, caratterizzato da stagionalità e cicli produttivi intensi, conoscere le regole di maturazione e fruizione è essenziale per far valere i propri diritti e organizzare correttamente il personale.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole riconosce 26 giornate lavorative di ferie l’anno (22 con la settimana corta), 12 ore annue di permessi per riduzione d’orario e, per gli impiegati, fino a 5 giorni di permessi retribuiti. La mancata fruizione delle ferie entro i termini non fa perdere il diritto: il lavoratore mantiene il credito e il datore risponde delle sanzioni per la mancata concessione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Le ferie: il minimo di legge e il miglioramento contrattuale

    Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite per ogni anno di lavoro. Questo minimo è inderogabile: nessun accordo individuale o collettivo può ridurlo.

    Il CCNL Cooperative Agricole riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato 26 giornate lavorative di ferie per ogni anno di servizio (22 con la settimana corta, sabato escluso), senza differenze per livello o anzianità. Il lavoratore può scegliere la data di metà delle ferie, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Per gli operai a tempo determinato le ferie maturano in 365esimi in relazione alle giornate lavorate (art. 29 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)).

    Maturazione proporzionale

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nell’anno solare. Chi assume o cessa il rapporto nel corso dell’anno ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale ai mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) di servizio. Il calcolo si basa sul totale dei giorni annui diviso dodici, moltiplicato per i mesi lavorati.

    Maturazione delle ferie: cosa la interrompe e cosa no

    Le ferie maturano durante tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, inclusi i periodi di assenza «tutelata». In particolare:

    • Malattia e infortunio: le ferie continuano a maturare durante le assenze per malattia e infortunio, poiché il contratto e la legge proteggono la continuità del rapporto.
    • Maternità e congedo parentale: la maturazione delle ferie prosegue durante il congedo di maternità obbligatorio (d.lgs. 151/2001). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le regole contrattuali o, in mancanza, il criterio della computabilità nell’anzianità di servizio.
    • Periodo di prova superato: le ferie maturate durante la prova sono computate nell’anzianità complessiva.
    • Periodo di prova non superato o recesso: in caso di risoluzione del rapporto, spettano i ratei di ferie maturati e non goduti, liquidati come indennità sostitutiva.

    Fruizione delle ferie: programmazione e limiti al rinvio

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro la facoltà di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Il datore deve dare al lavoratore un congruo preavviso del periodo feriale.

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) stabilisce che almeno due settimane delle quattro minime devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione (a richiesta del lavoratore, in periodo continuativo). Le restanti due settimane devono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

    Il mancato rispetto di questi termini da parte del datore espone quest’ultimo a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore non perde il diritto alle ferie per il semplice decorso del termine: mantiene il credito e può chiederne la liquidazione (indennità sostitutiva) in sede di risoluzione del rapporto o, in caso di inerzia del datore, in via giudiziale.

    Nelle cooperative agricole, dove la stagionalità rende difficile fruire le ferie nel periodo estivo, è pratica comune concordare con il lavoratore la collocazione delle ferie nei periodi di minore attività (mesi invernali). Tale accordo è valido a condizione che non superi i termini legali di fruizione.

    Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

    Le quattro settimane di ferie minime garantite dalla legge non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: devono essere effettivamente fruite. La ratio è garantire il recupero psicofisico del lavoratore.

    Fanno eccezione le seguenti ipotesi:

    • Risoluzione del rapporto: in caso di licenziamento, dimissioni o altro scioglimento del contratto, le ferie maturate e non godute (incluse le quattro settimane minime) vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione globale giornaliera moltiplicata per i giorni di ferie non fruiti.
    • Ferie eccedenti il minimo legale: le giornate di ferie contrattualmente previste in eccesso rispetto alle quattro settimane legali possono essere monetizzate se il CCNL lo consente espressamente.

    Permessi retribuiti: fattispecie tipiche

    Il CCNL Cooperative Agricole prevede permessi retribuiti per diverse fattispecie, distinti dalle ferie. Le più comuni sono:

    • Permessi per eventi familiari: matrimonio (15 giorni per impiegati e operai a tempo indeterminato; 15, 10 o 5 giorni per gli operai a termine secondo le giornate del contratto), un giorno al padre per la nascita o l’adozione, tre giorni l’anno per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, un giorno per il decesso di un affine di primo grado (art. 30).
    • Permessi per visite mediche e accertamenti: il lavoratore può assentarsi per il tempo strettamente necessario, con obbligo di produrre documentazione.
    • Permessi sindacali: i rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) hanno diritto a un monte ore annuo di permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL.
    • Permessi per studio: il lavoratore che frequenti corsi di istruzione o formazione può avere diritto a permessi studio nelle condizioni previste dal contratto.
    • Permessi per donazione di sangue o midollo: l.584/1967 e l.52/2001 garantiscono permessi retribuiti in caso di donazione.

    ROL: Riduzione dell’Orario di Lavoro

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono un monte ore annuo di permesso retribuito che il CCNL riconosce ai lavoratori in aggiunta alle ferie. La loro origine storica è connessa alla riduzione collettiva dell’orario di lavoro negoziata dalle parti sociali negli anni Ottanta e Novanta: l’orario settimanale fu ridotto (da 40 a un valore inferiore nei contratti più favorevoli), e la differenza non recuperata sul piano retributivo fu «accantonata» come monte ore ROL.

    Nel CCNL Cooperative Agricole la riduzione d’orario si traduce in 12 ore annue di permessi retribuiti (4 dal 1992 e 8 dal 1993), con modalità di godimento concordate in azienda e riproporzionate per part-time e impiegati a termine (art. 22). Gli impiegati hanno inoltre fino a 5 giorni di permessi retribuiti l’anno, maturati in dodicesimi e non cumulabili con le ferie salvo casi eccezionali (art. 30). Dal rinnovo del 2024 si aggiungono 8 ore l’anno per assistere i genitori dai 75 anni in caso di ricovero, dimissioni, day hospital o visite specialistiche, 8 ore dal 1° gennaio 2025 per coniuge, figli e affini di primo grado nelle stesse situazioni e 8 ore dal 1° agosto 2024 per l’inserimento al nido dei figli fino a 3 anni (accordo di rinnovo del 19 luglio 2024).

    Casi pratici

    Tizio — Operaio a tempo determinato, ferie al termine del contratto
    Tizio viene assunto con contratto a tempo determinato per la campagna di raccolta delle olive, della durata di quattro mesi. Come operaio a tempo determinato riceve le ferie già in busta paga, giorno per giorno, dentro il terzo elemento: l’8,33% del minimo conglobato e del salario integrativo (art. 60). Il CCNL precisa che questo pagamento non gli toglie il diritto di godere le ferie maturate, che si calcolano in 365esimi sulle giornate lavorate.
    Caia — Impiegata, malattia durante le ferie programmate
    Caia ha programmato due settimane di ferie in agosto. A partire dal terzo giorno di ferie si ammala e ottiene un certificato medico. Informa immediatamente il datore e fa pervenire il certificato. Le ferie godute fino al secondo giorno restano ferie; dal terzo giorno in poi si attiva la malattia: quei giorni non vengono conteggiati come ferie fruite e restano nel monte ferie di Caia, che potrà fruirli in un secondo momento. Questo principio è consolidato in giurisprudenza e rispecchia la finalità diversa dei due istituti.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano a un lavoratore delle cooperative agricole?
    Il minimo di legge è di 4 settimane per anno lavorativo (art. 10, d.lgs. 66/2003). Il CCNL Cooperative Agricole ne riconosce di più: 26 giornate lavorative l’anno, 22 con la settimana corta (art. 29).
    Le ferie possono essere monetizzate nelle cooperative agricole?
    Le 4 settimane minime garantite dalla legge non possono essere sostituite da indennità economica durante il rapporto, salvo alla cessazione. Le eventuali ferie aggiuntive contrattualmente previste oltre le 4 settimane possono essere monetizzate se il CCNL lo consente.
    Cosa sono i permessi ROL e come si maturano?
    I ROL sono ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL come compensazione per la riduzione dell’orario settimanale. Nel CCNL Cooperative Agricole sono 12 ore annue (art. 22), con modalità di fruizione concordate in azienda; gli impiegati hanno in più fino a 5 giorni di permessi retribuiti l’anno (art. 30); alla cessazione del rapporto i ROL non fruiti vengono liquidati.
    Le ferie maturano anche durante la malattia?
    Sì. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie. Le ferie già programmate che coincidono con un periodo di malattia certificata non vengono conteggiate come ferie godute.
    Il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale nelle cooperative agricole?
    Sì, ma deve tenere conto degli interessi del lavoratore e garantire la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il datore deve comunicare in anticipo il calendario ferie e non può rinviare le ferie oltre i termini legali (18 mesi dall’anno di maturazione).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.) sono aggiornati alla normativa vigente. Ferie e permessi sono quelli degli artt. 22, 29 e 30 del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, come modificati dal rinnovo del 19 luglio 2024.

  • CCNL Cooperative Agricole: apprendistato

    CCNL Cooperative Agricole

    Apprendistato nel CCNL Cooperative Agricole: disciplina, formazione e tutele

    L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale con cui le cooperative agricole inseriscono giovani lavoratori e qualificano il proprio personale. Il d.lgs. 81/2015 fissa la cornice di legge; il CCNL integra le regole operative su formazione, retribuzione e progressione di carriera.

    In sintesi

    L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore. Il CCNL (art. 24) lo prevede per i livelli dal 1° al 6°, con durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (24 per il 6° livello). L'inquadramento sale di un livello ogni 12 mesi: due livelli sotto quello finale nel primo anno, uno sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Al termine della formazione ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso; in assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    art. 24 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila); art. 42 D.Lgs. 81/2015

    La cornice legale: d.lgs. 81/2015

    L'apprendistato professionalizzante è uno dei tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). È destinato a lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e ha come finalità il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

    L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: da un lato, il lavoratore presta attività lavorativa; dall'altro, la cooperativa è tenuta a garantirgli una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dal profilo di destinazione. Entrambe le obbligazioni sono essenziali: la violazione dell'obbligo formativo da parte del datore può determinare la riqualificazione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.

    Durata e piano formativo individuale

    Il CCNL Cooperative Agricole (art. 24, fonte: testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)) ammette l'apprendistato professionalizzante per le mansioni dei livelli dal 1° al 6°, con queste durate:

    • durata minima di 6 mesi;
    • 24 mesi al massimo per le mansioni del 6° livello;
    • 36 mesi al massimo per gli altri livelli.

    Il limite di 60 mesi che l'art. 44, comma 2, del d.lgs. 81/2015 consente per le figure a carattere artigianale non è applicato: le parti si sono solo impegnate a verificare soluzioni per il settore agricolo. Il periodo di prova è quello previsto dal CCNL per la categoria di destinazione.

    Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce le competenze da acquisire, il percorso formativo, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Va sottoscritto da cooperativa e apprendista nei tempi previsti dalla legge, tenendo conto del fac-simile allegato al CCNL, e conservato nel fascicolo del lavoratore. Per la formazione il CCNL dispone che:

    • l'offerta formativa pubblica (competenze di base e trasversali) non superi 120 ore nel triennio ed è disciplinata dalle Regioni;
    • la formazione interna non sia inferiore a 80 ore medie annue, compresa la formazione teorica iniziale sul rischio specifico;
    • le ore su sicurezza e organizzazione aziendale si svolgano all'inizio del rapporto.

    Il tutor aziendale

    La legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) prevede che a ogni apprendista sia assegnato un tutor o referente aziendale, responsabile di seguire l'apprendista nel percorso formativo e di valutarne i progressi. Per il CCNL le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qualifica designato dall'impresa; nelle imprese fino a 15 dipendenti anche direttamente da un amministratore. Il nominativo va indicato nel piano formativo. La mancanza del tutor costituisce un inadempimento datoriale che incide sulla validità del contratto di apprendistato.

    L'inquadramento retributivo durante l'apprendistato

    L'art. 42 d.lgs. 81/2015 consente al CCNL di stabilire, per la durata dell'apprendistato, un inquadramento a livelli inferiori rispetto a quello di destinazione. L'art. 24 del CCNL lo fa così:

    Inquadramento dell'apprendista professionalizzante (art. 24 CCNL Cooperative Agricole)
    Periodo Livello di inquadramento
    Primo periodo (12 mesi) Due livelli sotto quello di destinazione finale
    Secondo periodo (12 mesi) Un livello sotto quello di destinazione finale
    Terzo e ultimo periodo (12 mesi) Livello di destinazione finale

    Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello sono inquadrati al livello finale dalla fine del primo periodo. Per gli impiegati non si conta il 5° livello, che riguarda solo le qualifiche operaie: la progressione è per esempio 7°-6°-4° oppure 6°-4°-3°. È vietato retribuire l'apprendista a cottimo. Le retribuzioni sono quelle dei minimi del livello di inquadramento indicati nella scheda delle tabelle retributive.

    Indipendentemente dall'inquadramento ridotto, l'apprendista ha diritto a:

    • la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro effettivo;
    • il trattamento previsto dal CCNL per le assenze per malattia, infortunio e maternità;
    • tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai mesi di servizio);
    • maturazione del TFR (sull'intera retribuzione percepita, inclusa la quota proporzionale di mensilità aggiuntive);
    • ferie minime di legge (quattro settimane annue ai sensi del d.lgs. 66/2003).

    Il sottoinquadramento ha un limite temporale: cessa al termine del contratto di apprendistato o alla promozione al livello di destinazione. Durante l'apprendistato non è ammessa una retribuzione al di sotto dei minimi di legge né la disapplicazione degli istituti contrattuali obbligatori.

    Il recesso al termine dell'apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato si apre la stessa biforcazione prevista per la prova:

    • Recesso di una delle parti: al termine del periodo di formazione cooperativa e apprendista possono recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 24 del CCNL), senza motivazione. È l'unica ipotesi in cui il recesso datoriale è ammesso senza giustificazione al di fuori del periodo di prova.
    • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato viene computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, comporto e TFR.

    Il recesso al termine dell'apprendistato deve essere comunicato per iscritto con il preavviso di 15 giorni, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Il recesso privo di preavviso obbliga la parte che recede a corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il periodo di apprendistato il licenziamento resta soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori subordinati: serve giusta causa o giustificato motivo.

    Agevolazioni contributive e incentivi

    L'apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge: le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono ridotte rispetto al regime ordinario per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo alla conferma in servizio, secondo le modalità e le percentuali fissate dalla normativa vigente. L'entità delle agevolazioni può variare in base alle dimensioni della cooperativa (micro, piccole, medie imprese) e alle eventuali novità introdotte dalle leggi di bilancio annuali.

    Sono inoltre previsti incentivi occupazionali per le cooperative che assumono apprendisti in zone o fasce di età particolari: verificare la normativa INPS e gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio apprendista, mancata formazione
    Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante da una cooperativa di trasformazione. Il piano formativo individuale prevede almeno 80 ore medie annue di formazione interna, tra formazione trasversale e affiancamento tecnico. Trascorso un anno, Tizio si accorge di non aver mai ricevuto le ore di formazione trasversale previste: nessun corso, nessuna documentazione. Si rivolge al delegato FLAI, che verifica la mancanza della documentazione formativa e invita la cooperativa a regolarizzare la posizione. Se la cooperativa non adempie, il rapporto rischia di essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato, con perdita delle agevolazioni contributive e inquadramento immediato al livello di destinazione.
    Caia — Impiegata apprendista, recesso datoriale al termine
    Caia, 26 anni, conclude il suo contratto di apprendistato triennale come impiegata amministrativa. La cooperativa le comunica per iscritto il recesso al termine del contratto. Il CCNL prevede un preavviso di 15 giorni, uguale per tutti: se la cooperativa ne concede solo 7, Caia ha diritto all'indennità sostitutiva per gli 8 giorni mancanti. Il TFR maturato nei tre anni e i ratei di tredicesima vengono liquidati con l'ultima busta paga. Caia conserva il diritto a ricevere le ultime ferie maturate e non godute.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole?
    Il CCNL Cooperative Agricole (art. 24) prevede una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, ridotta a 24 mesi per le mansioni del 6° livello. Il d.lgs. 81/2015 consentirebbe fino a 60 mesi per le figure artigianali, ma il CCNL non lo applica al settore agricolo.
    L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità?
    Sì. L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e matura tredicesima (e quattordicesima, se prevista dal CCNL) in proporzione ai mesi di servizio. La base di calcolo è la retribuzione dell'apprendista durante la fase formativa.
    Il datore può licenziare l'apprendista durante il contratto?
    Durante il periodo di apprendistato il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo, invece, ciascuna parte può recedere senza motivazione con 15 giorni di preavviso (art. 24 del CCNL).
    Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
    Il CCNL (art. 24) prevede una formazione interna non inferiore a 80 ore medie annue, oltre all'offerta pubblica di base e trasversale di non più di 120 ore nel triennio, disciplinata dalle Regioni. Il piano formativo individuale può aumentare il monte ore.
    Cosa succede se il datore non eroga la formazione prevista?
    La mancata erogazione della formazione può comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione, oltre a possibili conseguenze contributive. Il lavoratore può segnalare l'inadempimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 81/2015 e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 24), rinnovato il 19 luglio 2024. Per la predisposizione di piani formativi e la gestione contrattuale è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

  • CCNL Animazione Turistica: maternità, paternità e congedi 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: maternità, paternità e congedi

    Un’animatrice aspetta un bambino: può essere licenziata? Quanti mesi di astensione spettano? Il padre animatore ha diritto al congedo? Questa guida illustra le tutele di legge e le integrazioni del CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

    In sintesi

    La maternità obbligatoria (5 mesi) è garantita per legge dall’INPS all’80% della retribuzione; l’art. 179 del CCNL Turismo prevede un’integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione giornaliera netta. Maternità e paternità contano per l’integrale maturazione della tredicesima e, dal 1° luglio 2024, della quattordicesima. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (20 se parto plurimo) a carico INPS al 100%. È vietato per legge licenziare la lavoratrice in gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo CCNL
    5 luglio 2024
    Norma di riferimento (legge)
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla tutela della maternità)

    La maternità obbligatoria: cosa prevede la legge

    Il D.Lgs. 151/2001 è la norma di riferimento per tutte le tutele di maternità e paternità. Esso stabilisce che la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi, normalmente fruito come 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure con modalità flessibili (fino a 1 mese prima e 4 dopo, previo parere medico). Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Questa tutela è stabilita dalla legge e non dal CCNL: spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle con contratti stagionali, purché abbiano maturato il requisito assicurativo (almeno 26 settimane di contribuzione nei 24 mesi precedenti per le lavoratrici a tempo determinato).

    Tabella riepilogativa

    Congedi e indennità per maternità e paternità — Legge e CCNL Turismo
    Istituto Durata Indennità Fonte
    Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retribuzione (INPS) D.Lgs. 151/2001
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% retribuzione (INPS) Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    Congedo parentale facoltativo Madre fino a 6 mesi, padre fino a 6 (7 se ne usa almeno 3), in tutto 10 mesi (11); entro 14 anni del figlio 30% (INPS); 80% per 3 mesi entro i 6 anni Art. 32 D.Lgs. 151/2001; art. 180 CCNL
    Integrazione indennità di maternità 5 mesi di congedo obbligatorio Fino al 100% della retribuzione giornaliera netta, a carico del datore Art. 179 CCNL Turismo
    Tredicesima e quattordicesima Congedi di maternità e paternità (tredicesima; quattordicesima dal 1° luglio 2024); congedo parentale (tredicesima; quattordicesima dal 1° dicembre 2027) Maturazione integrale Artt. 160 e 161 CCNL Turismo
    Divieto di licenziamento Dalla gravidanza fino a 1 anno del bambino — Art. 54, D.Lgs. 151/2001 (legge)

    Nota: il congedo parentale è indennizzato al 30%, con 3 mesi all’80% se fruiti entro i 6 anni del figlio.

    Cosa aggiunge il CCNL Turismo alla legge

    Il CCNL Turismo non modifica i periodi di congedo (stabiliti per legge), ma introduce integrazioni economiche a favore delle lavoratrici e dei lavoratori:

    • Integrazione dell’indennità INPS fino al 100% (art. 179): durante i 5 mesi di congedo obbligatorio il datore integra l’indennità fino al 100% della retribuzione giornaliera netta;
    • Tredicesima e quattordicesima (artt. 160 e 161): i congedi di maternità e paternità e il congedo parentale sono computati per l’integrale maturazione della tredicesima; per la quattordicesima valgono i congedi di maternità e paternità dal 1° luglio 2024 e il congedo parentale dal 1° dicembre 2027;
    • Protezione del TFR: il periodo di maternità obbligatoria viene computato nell’anzianità di servizio e quindi contribuisce alla maturazione del TFR.

    Tutele particolari per il lavoro stagionale in gravidanza

    Le lavoratrici stagionali in gravidanza meritano attenzione specifica. Il divieto di licenziamento vale anche per i contratti a termine: il datore non può rifiutarsi di rinnovare il contratto stagionale a causa della gravidanza. Se il rifiuto di rinnovo è discriminatorio, la lavoratrice può impugnarlo davanti al Giudice del Lavoro.

    In pratica, però, il datore può legittimamente non rinnovare un contratto stagionale per ragioni organizzative che non abbiano a che fare con la gravidanza. La discriminazione è illecita ma può essere difficile da provare.

    La lavoratrice stagionale in maternità che non ha maturato il requisito contributivo INPS (26 settimane nei 24 mesi precedenti) può comunque avere diritto a un’indennità ridotta tramite il Fondo di garanzia INPS per le lavoratrici con contribuzione discontinua.

    Il congedo di paternità obbligatorio: come si usa

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, (20 in caso di parto plurimo), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’entrata in famiglia in caso di adozione), anche non in modo continuativo (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni sono retribuiti al 100% a carico dell’INPS Il padre comunica per iscritto al datore i giorni in cui intende fruirne con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.

    Casi pratici

    Tizio — Padre animatore che usa il congedo obbligatorio
    Tizio è animatore al 4° livello con contratto a tempo indeterminato. Il figlio nasce il 10 luglio 2026. Tizio fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità tra il 10 e il 20 luglio, percependo il 100% della retribuzione a carico INPS. Li ha comunicati alla direzione il 25 giugno. In quel periodo la struttura organizza la sostituzione con un animatore supplente.
    Caia — Lavoratrice stagionale in gravidanza
    Caia è un’animatrice con contratto stagionale da giugno a settembre 2026. Scopre di essere incinta a luglio. La struttura è consapevole della gravidanza ma le comunica a fine stagione che il contratto non sarà rinnovato per il 2027, senza motivazione. Caia si rivolge alla Fisascat-Cisl: se il mancato rinnovo è causalmente legato alla gravidanza, configura una discriminazione vietata dalla legge. Il sindacato valuta la situazione e, se necessario, promuove un tentativo di conciliazione.
    Sempronio — Calcolo della tredicesima durante la maternità
    La moglie di Sempronio è irrilevante qui: è Caia (responsabile mini club, contratto a tempo indeterminato) che fruisce di 5 mesi di maternità obbligatoria. L’INPS eroga l’80% della retribuzione media. Per l’art. 179 del CCNL Turismo il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta, e per l’art. 160 la tredicesima che matura nei 5 mesi di maternità viene calcolata sulla retribuzione piena. Caia riceve così la tredicesima senza decurtazione per i mesi di assenza obbligatoria.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria e come viene pagata?
    5 mesi (2 prima del parto + 3 dopo, o in modalità flessibili). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; per l’art. 179 del CCNL Turismo il datore integra fino al 100% della retribuzione giornaliera netta, e tredicesima e quattordicesima maturano integralmente (la quattordicesima dal 1° luglio 2024).
    Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio?
    10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% dall’INPS. Possono essere fruiti anche non consecutivamente.
    Il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici stagionali?
    Sì, durante la vigenza del contratto. Per i contratti a termine il diritto al congedo parentale sussiste mentre il rapporto è in corso. Dopo la scadenza, l’INPS può erogare un’indennità autonoma se sussistono i requisiti contributivi.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
    No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dalla gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino. Il divieto vale anche per i contratti a termine.
    Il CCNL Turismo prevede integrazioni particolari per la maternità?
    Sì: l’art. 179 integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta per i 5 mesi di congedo obbligatorio, e gli artt. 160 e 161 fanno maturare integralmente tredicesima e quattordicesima nei congedi di maternità e paternità (quattordicesima dal 1° luglio 2024; per il congedo parentale dal 1° dicembre 2027).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le tutele di maternità e paternità sono stabilite principalmente dal D.Lgs. 151/2001, dalle Leggi di Bilancio 2022-2023 e dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1158). Il CCNL Turismo (rinnovo 5 luglio 2024) introduce integrazioni economiche specifiche. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio

    L’animatore che si fa male durante una partita di beach volley o si ammala a metà stagione: cosa succede? Questa guida illustra il trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), il periodo di comporto e le specificità dei contratti stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo prevede un comporto di 180 giorni per anno. Il trattamento economico prevede: carenza il 1° giorno, poi integrazione datoriale progressiva. L’INPS interviene dal 4° giorno. L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro dal 1° giorno (i primi 3 a carico del datore al 100%). Nei contratti stagionali la scadenza non si proroga per malattia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto (CCNL)
    180 giorni per anno

    Il periodo di comporto: quanti giorni di malattia si possono avere

    Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) stabilisce un comporto di 180 giorni nell’arco di un anno di calendario.

    Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto: si tratta di un recesso previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) che non richiede giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle competenze maturate, incluso il TFR.

    Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto: su un contratto di 4 mesi il comporto non può essere 180 giorni (cioè 6 mesi), ma viene ridotto in proporzione.

    Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

    Trattamento economico durante la malattia — CCNL Turismo e legge (lavoratore con contratto a tempo indeterminato o determinato)
    Periodo di malattia A carico di chi Importo indicativo
    1° giorno (carenza) Lavoratore (carenza INPS) 0% (salvo deroga CCNL per malattia >3 gg)
    2°-3° giorno Datore di lavoro Retribuzione a carico datoriale (il CCNL stabilisce la percentuale)
    4°-20° giorno INPS (50%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 75% della retribuzione
    21° giorno in poi INPS (66,66%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 100% della retribuzione

    Nota: le percentuali esatte di integrazione datoriale sono fissate nel testo del CCNL Turismo vigente e possono variare per anzianità di servizio. I valori INPS sono stabiliti dalla legge (art. 74, R.D.L. 1827/1935 e successive modifiche). Il CCNL determina la quota di integrazione a carico del datore.

    Obblighi di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (di norma entro il primo giorno lavorativo), anche telefonicamente o via messaggio;
    2. Recarsi dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS;
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro (non è più necessario consegnare una copia cartacea);
    4. Rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge (10-12 e 17-19) per le visite fiscali INPS.

    Nelle strutture residenziali (villaggi e campeggi) dove il lavoratore alloggia in loco, il reperibile è normalmente l’alloggio in struttura. Il lavoratore deve comunicare il luogo di reperibilità in caso di diversa sistemazione.

    Infortunio sul lavoro: le peculiarità dell’animazione

    Il lavoro degli animatori presenta un rischio infortunistico più elevato rispetto ad altre categorie del turismo, a causa delle attività fisiche, sportive e acrobatiche svolte (giochi in piscina, sport da spiaggia, balli di gruppo, allestimento scenografie). Ogni struttura deve:

    • iscrivere i lavoratori all’INAIL;
    • dotare gli animatori di adeguati dispositivi di protezione individuale laddove necessario;
    • formare il personale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

    In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto per causa violenta durante la prestazione lavorativa):

    • i primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%;
    • dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° al 180° giorno;
    • il CCNL prevede un’integrazione datoriale per raggiungere la retribuzione piena.

    Specificità per i contratti stagionali

    In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga automaticamente la durata del contratto. Se il lavoratore è malato e il contratto scade, il rapporto cessa alla data prevista con liquidazione di tutte le competenze. La malattia sospende il decorso del contratto ma non ne cambia la scadenza.

    Durante la malattia in un contratto stagionale il lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico di malattia per i giorni di assenza entro il periodo di comporto (proporzionato alla durata del contratto) e può percepire l’indennità INPS.

    Casi pratici

    Tizio — Torcicollo dopo una settimana di attività acrobatica
    Tizio si ammala di una cervicalgia acuta il 10 luglio (stagione in corso). Si assenta per 8 giorni. Il 10 luglio è il 1° giorno di malattia (carenza, 0% a carico INPS). L’11-12 luglio (2° e 3° giorno) li paga il datore. Dal 13 luglio al 17 luglio (4°-8° giorno) l’INPS eroga il 50% e il datore integra fino al 75% secondo il CCNL Turismo. Tizio torna al lavoro il 19 luglio.
    Caia — Distorsione alla caviglia durante beach volley
    Caia si storce la caviglia durante una partita di beach volley organizzata come attività di animazione. Si tratta di un infortunio sul lavoro: il datore compila il modulo INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni di inabilità sono a carico del datore al 100%; dal 4° giorno subentra l’INAIL. Caia viene tutelata dall’assicurazione INAIL anche per eventuali conseguenze permanenti.
    Sempronio — Malattia a fine stagione con contratto stagionale
    Sempronio ha un contratto stagionale fino al 30 settembre. Si ammala il 20 settembre per influenza (10 giorni previsti). La scadenza del contratto è il 30 settembre e non si proroga per malattia. Sempronio riceve il trattamento economico di malattia per i giorni di assenza fino al 30 settembre, poi il contratto cessa come previsto e riceve le competenze finali (ferie residue, TFR proporzionale, tredicesima e quattordicesima pro rata).

    Domande frequenti

    Qual è il periodo di comporto nel CCNL Turismo?
    Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 180 giorni per anno. Superato questo limite, il datore può licenziare per superamento del comporto. Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto.
    Chi paga la malattia nei primi giorni?
    Il 1° giorno è a carico del lavoratore (carenza). Il 2°-3° giorno è a carico del datore. Dal 4° giorno interviene l’INPS (50% fino al 20° giorno, poi 66,66%) con integrazione datoriale secondo il CCNL.
    L’infortunio durante le attività sportive di animazione è coperto dall’INAIL?
    Sì, se l’attività sportiva è svolta nell’ambito delle mansioni lavorative assegnate (es. organizzazione e conduzione di giochi in piscina o beach volley per gli ospiti). L’INAIL copre i rischi infortuni per i lavoratori iscritti. I primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%, dal 4° subentra l’INAIL.
    La malattia prolunga il contratto stagionale?
    No. In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga la durata del contratto: questo cessa alla scadenza prevista. Il lavoratore percepisce il trattamento di malattia per i giorni di assenza entro la scadenza.
    Cosa succede se supero il comporto in un contratto a tempo indeterminato?
    Superato il comporto di 180 giorni, il datore può licenziare per superamento del comporto. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e a tutte le competenze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto non richiede giustificato motivo soggettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione datoriale vanno verificate nel testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Autoscuole

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Autoscuole

    Orario settimanale, flessibilità per i picchi d'esame, straordinario con maggiorazione e riposi minimi: la disciplina del tempo di lavoro nelle autoscuole.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole prevede un orario ordinario settimanale di 39 ore, distribuibile su cinque o sei giorni con strumenti di flessibilità per i picchi di attività. Il lavoro straordinario è eccezionale, va autorizzato e viene retribuito con maggiorazione sulla quota oraria, oppure compensato con riposo. Restano garantiti i riposi minimi giornaliero e settimanale previsti dal d.lgs. 66/2003.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    L'orario settimanale ordinario

    Il CCNL Autoscuole fissa un orario di lavoro ordinario su base settimanale, distribuito di norma su cinque o sei giorni in base all'organizzazione dell'autoscuola o dello studio. L’orario settimanale di riferimento del settore è di 39 ore, ripartite su 5 o 6 giorni; la durata massima settimanale, straordinario compreso, non può superare le 57 ore (media di 48 ore calcolata su 4 mesi). La prestazione giornaliera sta in un nastro di non oltre 12 ore (superabile per gli istruttori di guida), con almeno un’ora di intervallo non retribuito per il pasto. La distribuzione tiene conto delle esigenze tipiche dell'attività: lezioni di teoria, esercitazioni di guida, apertura al pubblico per le pratiche.

    Distribuzione e flessibilità

    L'orario può essere articolato in modo flessibile per fronteggiare i picchi di attività (ad esempio le sessioni d'esame). Il contratto disciplina gli strumenti di flessibilità: orario plurisettimanale (media su periodi non superiori a 4 mesi), recuperi e banca ore, nei limiti previsti. Chi lavora al videoterminale per almeno 4 ore consecutive ha 20 minuti di pausa ogni 120 minuti, e non più di 5 ore al giorno al videoterminale per gli impiegati. La pausa e gli intervalli seguono le regole di legge a tutela della salute (d.lgs. 66/2003).

    Lavoro straordinario

    È straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge; è straordinario festivo quello eseguito la domenica o, oltre l’orario normale, nei giorni festivi; è straordinario notturno quello compiuto dalle 22 alle 6, salvo quanto previsto per gli istruttori di guida. Lo straordinario:

    • ha di norma carattere eccezionale e deve essere autorizzato dal datore di lavoro;
    • è retribuito con la maggiorazione percentuale prevista dal CCNL sulla retribuzione globale (tabella qui sotto);
    • incontra i limiti annui di legge e contrattuali;
    • può, se previsto, essere compensato con riposo sostitutivo invece che in denaro.

    Tabella delle maggiorazioni

    Tipologie di prestazione e relativa maggiorazione
    Tipologia Maggiorazione sulla retribuzione globale
    Lavoro ordinario Quota oraria base (retribuzione mensile divisa per 170)
    Straordinario feriale diurno 15% la 1ª e la 2ª ora, 25% la 3ª ora, 30% dalla 4ª ora
    Straordinario feriale notturno 55% (40% per l’istruttore di guida)
    Straordinario festivo diurno 55%
    Straordinario festivo notturno 80%

    Nota: le percentuali sono quelle riportate da ilCCNL.it per l’art. 16 del testo consolidato del 28 febbraio 2023 (nello stesso riepilogo compare anche una maggiorazione del 30% per il feriale diurno, indicata come «ex CCNL 28.02.2023»: se vale, sostituisce la scala 15-25-30%). Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Nella sintesi del 2017 le ore di straordinario annue erano 230, con banca ore dalla 230ª alla 300ª; non risultano modifiche nelle novità del 2023.

    Come si calcola la quota oraria

    La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario di 170. Su questa base si calcolano sia lo straordinario sia le maggiorazioni. Per le assenze si usa invece il divisore giornaliero: 22 se l’orario è su cinque giorni, 26 se è su sei.

    Riposo giornaliero e settimanale

    Restano garantiti, in attuazione del d.lgs. 66/2003, il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidenti con la domenica. Eventuali deroghe sono ammesse solo nei casi e con i recuperi previsti dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio — straordinario nella sessione d'esame
    Tizio, istruttore, nella settimana degli esami presta tre ore oltre l'orario ordinario, su richiesta del datore. Le ore sono straordinario: vanno retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL sulla quota oraria, oppure, se concordato, recuperate con riposo.
    Caia — orario su cinque giorni
    Caia lavora in segreteria su cinque giorni a settimana. La sua quota giornaliera si calcola con il divisore previsto per chi lavora su cinque giorni; un'eventuale assenza non retribuita viene scomputata in base a quella quota.
    Sempronio — banca ore
    Sempronio accumula alcune ore di flessibilità nei periodi di maggior lavoro. Se il contratto prevede la banca ore, queste possono essere recuperate come permessi nei periodi di minor attività, secondo le regole stabilite dal CCNL.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.