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La Corte dichiara incostituzionale una norma del «Piano Casa» della Regione Campania perché, con una formulazione ambigua, rischiava di aggirare il principio statale della «doppia conformità» richiesto per sanare gli abusi edilizi. La disposizione è stata annullata nella parte in cui rinviava «alla stessa legge» regionale anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente».

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Campania n. 6 del 2016 (collegata alla stabilità 2016), tra cui una norma che modificava la disciplina regionale sul «Piano Casa» (legge regionale n. 19 del 2009). Il punto centrale riguarda la sanatoria edilizia: per ottenere il permesso in sanatoria l’art. 36 del Testo unico edilizia richiede la cosiddetta «doppia conformità», cioè che l’opera sia conforme alle regole urbanistiche vigenti sia quando è stata realizzata sia quando si chiede la sanatoria.

La questione di legittimità costituzionale

La norma regionale impugnata richiedeva la conformità dell’opera «alla stessa legge» regionale n. 19 del 2009, e non «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente» nei due momenti rilevanti. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa diversa formulazione poteva trasformare abusi sostanziali in meri abusi formali sanabili, in violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Le ulteriori censure (artt. 17, 19 e 22 della legge regionale) erano nel frattempo cadute per rinuncia del Governo dopo l’abrogazione di quelle norme.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, della legge regionale campana n. 19 del 2009 (come sostituito dalla legge n. 6 del 2016), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente». Ha invece dichiarato inammissibile la censura sull’art. 21 (per genericità del ricorso) ed estinto il processo sulle norme oggetto di rinuncia.

Il principio

Una disposizione, anche regionale, può essere dichiarata incostituzionale quando la sua formulazione è semanticamente ambigua al punto da rendere plausibili applicazioni distorte che eludono un principio fondamentale statale. L’incertezza interpretativa che pregiudica il buon andamento dell’amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) non è un semplice inconveniente di fatto, ma un vizio della norma stessa.

Domande e risposte

Cos’è la «doppia conformità»?

È la regola, fissata dall’art. 36 del Testo unico edilizia, per cui un abuso può essere sanato solo se l’opera era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria.

Perché la norma campana è stata annullata?

Perché, richiedendo la conformità «alla stessa legge» regionale invece che alla disciplina vigente nei due momenti, era così ambigua da poter consentire una sanatoria surrettizia di abusi sostanziali, contraria ai principi di ragionevolezza e buon andamento.

Una legge ambigua può essere incostituzionale anche senza una norma palesemente illegittima?

Sì. La Corte ha ribadito che, soprattutto nei giudizi in via principale, l’ambiguità semantica che rende concreto il rischio di elusione di un principio fondamentale è di per sé causa di illegittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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