Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 207/2017 – Tenuità del fatto e limite dei cinque anni di pena massima

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul limite di cinque anni di pena massima che condiziona la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La scelta di un tetto edittale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale esclude la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità, ma solo per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Un giudice riteneva irragionevole questo limite, perché lascia fuori condotte concretamente lievi (come la ricettazione di particolare tenuità) punite con un massimo edittale più alto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato la questione sull’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, contestando il criterio fondato sulla pena edittale massima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di ancorare la causa di non punibilità a un limite di pena edittale massima rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    L’individuazione della soglia di pena entro cui opera la non punibilità per particolare tenuità del fatto è una scelta di politica criminale rimessa al legislatore; può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, ipotesi qui non ricorrente.

    Domande e risposte

    Il limite dei cinque anni resta in vigore?

    Sì. La Corte ha rigettato le censure: la soglia di pena massima per applicare l’art. 131-bis cod. pen. rimane.

    Perché non è stato considerato irragionevole?

    Perché fissare una soglia edittale è una scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo se manifestamente arbitraria: qui non lo era.

    La tenuità del fatto vale comunque per i reati sopra i cinque anni?

    No: la causa di non punibilità opera solo entro il massimo edittale di cinque anni previsto dalla norma, confermato dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 206/2017 – Patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento e oggetto di nuova contestazione. Una sentenza additiva che amplia l’accesso al rito premiale.

    Di cosa si tratta

    Quando in dibattimento emerge un fatto diverso da quello originariamente contestato, il pubblico ministero modifica l’imputazione. Il problema: l’imputato, che non aveva potuto valutare il patteggiamento sull’accusa iniziale, si trovava preclusa la possibilità di chiederlo sulla nuova contestazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato la questione sull’art. 516 cod. proc. pen., in riferimento (tra l’altro) all’art. 3 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento rispetto a chi avesse ricevuto sin dall’inizio la contestazione corretta, sulla scia di precedenti sentenze additive in tema di riti alternativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena (patteggiamento) ex art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e oggetto della nuova contestazione.

    Il principio

    L’imputato deve poter accedere ai riti premiali in relazione alla contestazione effettivamente formulata: precludere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento crea un’ingiustificata disparità rispetto a chi quella stessa accusa l’abbia ricevuta sin dall’inizio.

    Domande e risposte

    Cosa può fare ora l’imputato se l’accusa cambia in dibattimento?

    Può chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso e oggetto della nuova contestazione, prima precluso.

    Vale per qualsiasi nuova contestazione?

    La pronuncia riguarda il fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

    Perché era incostituzionale la vecchia disciplina?

    Perché trattava in modo deteriore l’imputato a cui l’accusa veniva modificata in corso di giudizio, in violazione del principio di uguaglianza.

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  • Corte cost. n. 205/2017 – Recidiva reiterata e attenuante del danno lieve nella bancarotta

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di far prevalere, sulla recidiva reiterata, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati di bancarotta. Il giudice torna libero di considerare prevalente l’attenuante quando il danno è minimo.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato nel 2005) vietava di considerare prevalenti certe attenuanti sulla recidiva reiterata. Tra queste, l’attenuante del danno di speciale tenuità prevista per i reati di bancarotta. Il risultato: pene uguali per bancarotte milionarie e per condotte di minima offensività.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. Parametri: artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva quel divieto di prevalenza. Il giudice può quindi nuovamente riconoscere prevalente l’attenuante del danno lieve sulla recidiva reiterata.

    Il principio

    L’automatismo che impedisce al giudice di far prevalere un’attenuante fondata sull’entità del danno viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena: pene identiche per fatti enormemente diversi sono incompatibili con la funzione rieducativa e con il principio di offensività.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è imputato di bancarotta con recidiva reiterata?

    Il giudice può di nuovo valutare prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva, evitando pene sproporzionate per condotte minime.

    La recidiva reiterata viene cancellata?

    No: resta. Cade solo il divieto assoluto di far prevalere su di essa quella specifica attenuante; il bilanciamento torna alla valutazione del giudice.

    Perché il vecchio automatismo era incostituzionale?

    Perché portava a punire allo stesso modo bancarotte gravissime e condotte di minima offensività, in contrasto con uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 204/2017 – Bilancio della Valle d’Aosta: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo: lo Stato ha rinunciato al ricorso contro la legge di stabilità della Valle d’Aosta dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge di stabilità regionale della Valle d’Aosta. La Regione, con una successiva legge, ha modificato le norme contestate, superando le ragioni del ricorso. A quel punto lo Stato ha rinunciato all’impugnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro disposizioni della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). La Regione autonoma si era costituita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia del ricorrente accettata dal resistente costituito determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione costituita, comporta l’estinzione del processo senza alcuna decisione sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Le norme valdostane sono state dichiarate incostituzionali?

    No. Il processo si è estinto per rinuncia: non c’è stata alcuna pronuncia sul merito.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate, superando così le ragioni del ricorso.

    Serve l’accordo della Regione per estinguere il giudizio?

    Sì: la rinuncia del ricorrente deve essere accettata dal resistente costituito perché si produca l’estinzione.

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    • Art. 117 della Costituzione — sede del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni speciali, contesto del ricorso in via principale.
  • Corte cost. n. 203/2017 – Conflitto della Regione Basilicata sui titoli minerari: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile anche il conflitto di attribuzione della Regione Basilicata sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Il decreto era già stato annullato in altra sede: il conflitto è privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Come altre Regioni, la Basilicata aveva impugnato in via di conflitto il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia di energia e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Basilicata contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Avendo già annullato in altra decisione lo stesso decreto del 25 marzo 2015 per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni, il conflitto sulla medesima fonte resta privo di oggetto.

    Il principio

    L’intervenuto annullamento dell’atto in un altro giudizio costituzionale priva di oggetto il conflitto di attribuzione promosso sul medesimo atto, che va perciò dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    La Regione Basilicata ha perso nel merito?

    No: la Corte non è entrata nel merito, ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto era già stato annullato.

    Perché più Regioni hanno avuto la stessa risposta?

    Perché impugnavano lo stesso decreto: una volta annullato, tutti i conflitti su quella fonte sono divenuti inammissibili per assenza di oggetto.

    Il Ministro era legittimato nel conflitto?

    La giurisprudenza costituzionale individua nel solo Presidente del Consiglio dei ministri il soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel conflitto tra enti.

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  • Corte cost. n. 202/2017 – Conflitto della Regione Puglia sui titoli minerari: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Quel decreto era già stato annullato con altra decisione della Corte: il conflitto resta privo di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia contestava due disposizioni del decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando che le procedure per superare il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione comprimessero le sue attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, per lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione (era richiamato anche l’art. 97).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Con altra pronuncia il medesimo decreto del 25 marzo 2015 era già stato annullato per difetto di adeguato coinvolgimento delle Regioni: caduto l’atto, il conflitto sulla stessa fonte risulta inammissibile.

    Il principio

    Se l’atto oggetto del conflitto di attribuzione è già stato annullato dalla Corte in un altro giudizio, il conflitto promosso sulla medesima fonte diventa privo di oggetto e va dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha avuto torto nel merito?

    La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto contestato era già stato annullato.

    Quale altra decisione aveva annullato il decreto?

    Il decreto del 25 marzo 2015 era stato annullato dalla Corte (la pronuncia sul conflitto della Regione Abruzzo) per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    Cosa succede all’istanza di sospensione?

    Rimane assorbita: dichiarata l’inammissibilità del conflitto, non vi è più ragione di decidere sulla sospensione.

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  • Corte cost. n. 201/2017 – Testo unico agricoltura dell’Umbria: processo estinto e questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulla quasi totalità delle norme impugnate del testo unico agricoltura dell’Umbria e manifestamente inammissibile l’unica questione residua (sull’art. 48). Una decisione che non entra nel merito delle censure di diritto europeo.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato numerose disposizioni del testo unico regionale umbro in materia di agricoltura, ritenendole in contrasto soprattutto con la normativa europea (aiuti di Stato, organizzazioni di produttori, OGM) e con il riparto interno di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato, in via principale, questioni su molti articoli della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. La Regione Umbria si era costituita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo relativamente alla maggior parte delle disposizioni impugnate e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione al regolamento UE sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati).

    Il principio

    L’estinzione del processo per rinuncia accettata, o il venir meno delle condizioni di procedibilità, e l’inadeguata formulazione della censura impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito anche quando in gioco vi sono parametri di derivazione europea.

    Domande e risposte

    Le norme umbre sono state dichiarate illegittime?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato estinto il processo per gran parte delle norme e inammissibile la questione residua.

    Perché la questione sull’art. 48 è inammissibile?

    È stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte: la censura, riferita al diritto europeo sugli OGM, non era idonea all’esame di merito.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sulla fondatezza delle questioni, lasciando in vigore le norme impugnate.

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  • Corte cost. n. 200/2017 – Caccia in Trentino: restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente sulle norme della Provincia autonoma di Trento in materia di caccia. Sopravvenute modifiche normative impongono al giudice di rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti.

    Di cosa si tratta

    Erano in discussione norme provinciali trentine che, tra l’altro, consentivano l’esercizio della caccia in forma vagante e da appostamento fisso e regolavano la caccia nei parchi. Si dubitava che fossero in contrasto con la disciplina statale di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva sollevato questioni sull’art. 24, comma 1, e sull’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 (quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 44, comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2007), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in conseguenza dello ius superveniens (in particolare il d.lgs. n. 239 del 2016, norma di attuazione dello statuto speciale), affinché il giudice rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del nuovo quadro.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica del quadro normativo che può incidere sulle questioni sollevate, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riesamini la perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le norme trentine sono legittime?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha restituito gli atti al giudice perché valuti la questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente, spesso per uno ius superveniens, affinché verifichi se la questione è ancora rilevante.

    Cosa aveva fatto sorgere il dubbio?

    Il sospetto contrasto tra le norme provinciali sulla caccia e la disciplina statale di tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parametro evocato.
  • Corte cost. n. 199/2017 – Produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte inammissibili) le questioni sulla norma del processo tributario che consente di produrre nuovi documenti in appello. La possibilità di depositare documenti anche in secondo grado non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario una parte può depositare nuovi documenti anche nel giudizio di appello, anche se li aveva già a disposizione in primo grado. Un giudice dubitava che questa regola, consentendo deposito «tardivo», potesse danneggiare la controparte e pregiudicare il contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 58, comma 2 (anche in relazione al comma 1), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU) e ai «criteri di razionalità», e non fondata quella riferita agli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    La facoltà di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario rientra nella discrezionalità del legislatore in materia processuale e non lede il diritto di difesa, perché la controparte conserva la possibilità di contraddire sui documenti depositati nel grado di appello.

    Domande e risposte

    Si possono ancora depositare documenti nuovi in appello tributario?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma che lo consente, rigettando le censure.

    Non è ingiusto verso chi subisce il deposito tardivo?

    Secondo la Corte no: la parte avversa può comunque difendersi sui documenti prodotti, quindi il contraddittorio è salvaguardato.

    Perché una parte della questione è inammissibile?

    La censura legata all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU, oltre che ai generici «criteri di razionalità», non era sviluppata in modo idoneo all’esame di merito.

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  • Corte cost. n. 198/2017 – Titoli minerari e coinvolgimento delle Regioni: annullato il disciplinare tipo

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    La Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzione della Regione Abruzzo: lo Stato non poteva adottare il disciplinare tipo del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Il decreto ministeriale viene annullato.

    Di cosa si tratta

    Per cercare ed estrarre idrocarburi serve un titolo concessorio unico. Le regole tipo erano fissate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2015, attuativo dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014. La Regione Abruzzo sosteneva che quel decreto incidesse su materie di rilievo regionale (energia e governo del territorio) senza un’adeguata partecipazione delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Abruzzo contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto ministeriale del 25 marzo 2015, per lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare quel decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni e, per l’effetto, ha annullato il decreto ministeriale. (Ha invece ritenuto inammissibile il conflitto nella parte rivolta anche contro il Ministro, unico soggetto non legittimato a rappresentare lo Stato.)

    Il principio

    Quando lo Stato attrae a sé funzioni in materie di competenza concorrente o residuale (chiamata in sussidiarietà), deve garantire un’adeguata partecipazione delle Regioni attraverso strumenti di leale collaborazione, come l’intesa; in mancanza, l’atto è lesivo delle attribuzioni regionali.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha annullato il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, perché adottato senza adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    Conta che il decreto fosse già stato sostituito da uno successivo?

    No: il decreto censurato aveva avuto applicazione nel frattempo, quindi l’interesse al conflitto permaneva.

    Perché il conflitto verso il Ministro è inammissibile?

    Perché nel conflitto tra enti l’unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri.

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  • Corte cost. n. 197/2017 – Trattamento accessorio del personale regionale e ordinamento civile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni con cui lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Lazio sul trattamento accessorio del personale temporaneamente assegnato ad altre amministrazioni. Il ricorso governativo era troppo generico e, per certi versi, contraddittorio: la Corte non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio, nella sua legge di stabilità 2016, aveva disciplinato come compensare gli oneri del trattamento accessorio per i dipendenti regionali temporaneamente assegnati ad altre pubbliche amministrazioni, attingendo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Il Governo riteneva che così si invadesse una competenza statale e si violassero i vincoli di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza esclusiva statale), e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), della Costituzione. A promuovere il giudizio in via principale era il Presidente del Consiglio dei ministri; la Regione Lazio si era costituita eccependo l’inammissibilità per genericità e la contraddittorietà del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorso statale, oltre a non chiarire in che modo l’uso del fondo sarebbe incompatibile con la contrattazione collettiva, risultava intrinsecamente contraddittorio, lamentando insieme sia una decurtazione sia una maggiorazione del medesimo fondo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale il ricorrente deve indicare con precisione e in modo non contraddittorio le ragioni della censura: un’impugnazione generica o internamente incoerente non consente alla Corte di esaminare il merito e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    La norma regionale è stata annullata?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibile il ricorso, quindi la disposizione regionale resta in vigore.

    Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?

    Perché era generico e contraddittorio: lo Stato lamentava al tempo stesso una riduzione e un aumento illegittimo delle risorse del fondo, senza chiarire il vizio.

    Che cos’è l’«ordinamento civile» richiamato dallo Stato?

    È la materia, riservata alla competenza esclusiva statale, che comprende il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati; lo Stato sosteneva che la norma laziale vi incidesse.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro invocato (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica).
  • Corte cost. n. 181/2017 – Autotutela tributaria e atti impugnabili: questioni non fondate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla disciplina dell’autotutela tributaria e degli atti impugnabili davanti al giudice tributario: il sistema vigente non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente contestava l’impossibilità di impugnare davanti al giudice tributario il diniego dell’amministrazione di annullare in autotutela un proprio atto. La Commissione tributaria di Chieti ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito dalla legge n. 656 del 1994) e l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Chieti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    L’autotutela tributaria è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione: il sistema che individua tassativamente gli atti impugnabili e non garantisce un diritto del contribuente all’annullamento in autotutela non viola la tutela giurisdizionale né gli altri parametri invocati.

    Domande e risposte

    Il contribuente ha diritto all’annullamento in autotutela?

    No, non un diritto soggettivo: l’autotutela resta una facoltà discrezionale dell’amministrazione, e ciò non è stato ritenuto illegittimo.

    Cosa significa che le questioni sono «non fondate»?

    La Corte ha esaminato il merito e ha concluso che le norme non contrastano con la Costituzione.

    È sempre escluso il ricorso al giudice tributario?

    Gli atti impugnabili sono quelli tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: il diniego di autotutela, di regola, non vi rientra come autonomo titolo di tutela.

    Norme collegate