Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 122/2017 – Limiti alla corrispondenza dei detenuti in regime di 41-bis

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria di limitare ricezione e invio di stampa e libri da parte del detenuto. Le restrizioni, se ragionevoli e finalizzate a impedire contatti con l’esterno, non violano la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il regime detentivo speciale del 41-bis serve a impedire i collegamenti tra i detenuti per gravi reati associativi e le organizzazioni criminali esterne. Tra le misure rientrano controlli e limiti sulla circolazione di libri e riviste in carcere. Un detenuto aveva contestato che tali limiti comprimessero la sua libertà di corrispondenza e di accesso alla cultura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato la questione sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — consente all’amministrazione penitenziaria di limitare la ricezione e la spedizione di stampa e libri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le limitazioni alla circolazione di stampa e libri per i detenuti in regime di 41-bis sono legittime quando rispondono in modo proporzionato all’esigenza di prevenire contatti con l’esterno; non comprimono in modo irragionevole la libertà di corrispondenza, di manifestazione del pensiero o di accesso alla cultura.

    Domande e risposte

    Il 41-bis può limitare i libri ricevuti dal detenuto?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittime, entro limiti di ragionevolezza, le restrizioni sulla circolazione di stampa e libri, in funzione di prevenzione dei contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza.

    Quali diritti erano in gioco?

    La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e il diritto allo studio e all’accesso alla cultura (artt. 33 e 34).

    Le restrizioni sono illimitate?

    No. Devono essere proporzionate e funzionali allo scopo del regime differenziato; non possono tradursi in una compressione arbitraria dei diritti del detenuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2017 – Rito elettorale e città metropolitane: restituzione degli atti al giudice

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Lombardia perché, dopo l’ordinanza di rimessione, una nuova legge ha esteso il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane. Spetta ora al giudice rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo prevede un rito speciale e accelerato per le controversie elettorali di comuni, province e regioni. Il TAR Lombardia ha dubitato che fosse ingiustificato non applicarlo anche alle elezioni delle città metropolitane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 24, in relazione agli artt. 3 e 114 della Costituzione, per la disparità di trattamento processuale. La questione è stata sollevata dal TAR Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge n. 197 del 2016), che ha esteso espressamente il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane, applicandosi pure ai procedimenti pendenti.

    Il principio

    Quando una legge sopravvenuta (ius superveniens) modifica la norma censurata in senso potenzialmente satisfattivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione conservi rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso la questione?

    No. Ha restituito gli atti al giudice a causa di una legge sopravvenuta che ha cambiato il quadro normativo.

    Cosa è cambiato per le città metropolitane?

    Una nuova legge ha esteso anche a esse il rito elettorale speciale, applicabile pure ai giudizi già pendenti.

    Cosa succede ora al processo?

    Il TAR dovrà verificare se la questione è ancora rilevante; se la novità ha già soddisfatto le esigenze, il dubbio potrebbe non riproporsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2017 – Assegno di maternità e carta di soggiorno: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul requisito della carta di soggiorno per ottenere l’assegno di maternità. La decisione è di rito: la Corte non ha valutato nel merito la discriminazione lamentata dai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    L’assegno di maternità era subordinato, per gli stranieri, al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE di lungo periodo). Alcune cittadine straniere, pur regolarmente presenti in Italia, se lo erano viste negare per la mancanza di quel titolo. I giudici del lavoro di Reggio Calabria e Bergamo hanno sospettato una discriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale, all’art. 21 della Carta di Nizza e all’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di Reggio Calabria e Bergamo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una decisione di rito, che non entra nel merito della dedotta discriminazione.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la Corte dichiara la questione inammissibile senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura: l’esito di rito non equivale ad avallare la norma impugnata.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il requisito è legittimo?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per ragioni processuali.

    Che cos’è una manifesta inammissibilità?

    È una decisione di rito con cui la Corte chiude la questione senza esaminarne il contenuto, di norma per vizi dell’atto di rimessione.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì. Un’altra ordinanza di rimessione, priva dei vizi rilevati, potrebbe riproporre la questione.

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  • Corte cost. n. 157/2017 – Concessioni demaniali marittime in Toscana e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale dichiara in parte illegittima la legge della Regione Toscana sulle concessioni demaniali marittime: invadeva la competenza statale in materia di concorrenza. Salva invece la disposizione sui criteri di gestione, ritenuta non lesiva delle attribuzioni dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime riguardano l’uso di spiagge e aree del demanio per attività come gli stabilimenti balneari. La loro disciplina tocca la concorrenza e l’ordinamento civile, materie di competenza statale. La Regione Toscana era intervenuta con disposizioni urgenti che lo Stato ha ritenuto invasive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117 della Costituzione (competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, secondo comma, lettere e) ed l)).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale, in quanto invasive delle competenze statali; ha invece dichiarato non fondata la questione sulla lettera a), promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. È stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria.

    Il principio

    La disciplina delle concessioni demaniali marittime incide su materie — tutela della concorrenza e ordinamento civile — riservate alla competenza esclusiva dello Stato; la Regione non può dettare regole che ne alterino il riparto, mentre restano legittime le previsioni che non invadono tali ambiti.

    Domande e risposte

    Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le lettere c) e d) dell’art. 2, comma 1, della legge toscana, perché invadevano la competenza statale in materia di concorrenza e ordinamento civile.

    La legge regionale è stata annullata del tutto?

    No. La disposizione della lettera a) è stata salvata: la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

    Perché le concessioni balneari riguardano lo Stato?

    Perché la loro disciplina incide sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile (secondo comma, lettere e) ed l)), parametro della decisione.
  • Corte cost. n. 94/2017 – Termine di 120 giorni per il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il termine di decadenza di 120 giorni entro cui chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Il termine, ragionevole e funzionale alla certezza dei rapporti, non viola il diritto di difesa né i parametri europei.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un danno da un provvedimento amministrativo illegittimo può chiederne il risarcimento al giudice amministrativo. Il codice del processo amministrativo fissa per questa azione un termine breve di decadenza. Un’impresa ha sostenuto che tale termine fosse troppo rigido e lesivo del diritto a una tutela effettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30, comma 3, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nella parte in cui fissa il termine di decadenza di 120 giorni per la domanda di risarcimento. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta di Nizza e agli artt. 6 e 13 CEDU). La questione è stata sollevata dal TAR Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il termine di 120 giorni è congruo e risponde all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti amministrativi, senza rendere eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione risarcitoria.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere termini di decadenza per le azioni risarcitorie nei confronti della pubblica amministrazione, purché ragionevoli e non tali da vanificare la tutela. Il termine di 120 giorni soddisfa questo equilibrio e non viola il diritto di difesa né i principi europei sull’effettività della tutela.

    Domande e risposte

    Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento al giudice amministrativo?

    Centoventi giorni dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento dannoso, a pena di decadenza.

    Questo termine breve è costituzionale?

    Sì. La Corte lo ha ritenuto ragionevole e compatibile con il diritto di difesa e con i parametri europei.

    Perché un termine così breve?

    Per garantire certezza e stabilità all’azione amministrativa, evitando che la possibilità di richieste risarcitorie resti aperta a lungo.

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  • Corte cost. n. 156/2017 – Estinzione del giudizio sul «fuoco prescritto» in Campania

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro la legge della Regione Campania in materia di applicazione pianificata del «fuoco prescritto»: dopo la modifica regionale delle norme contestate, il Governo ha rinunciato all’impugnazione e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il «fuoco prescritto» è l’uso pianificato e controllato del fuoco per la gestione del territorio e la prevenzione degli incendi. La Regione Campania ne aveva disciplinato l’applicazione tramite SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con un regime sanzionatorio che lo Stato riteneva più debole di quello nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6 e 7 della legge della Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione (ordinamento penale, livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente), in relazione alla disciplina statale della SCIA contenuta nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo che la Regione Campania ha modificato le disposizioni impugnate con una legge successiva, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia; ai sensi delle norme integrative, rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, seguita dall’accettazione della Regione resistente costituita in giudizio, determina l’estinzione del processo costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché il Governo ha rinunciato all’impugnazione, dopo la modifica delle norme regionali, e la Regione Campania ha accettato la rinuncia: rinuncia e accettazione determinano l’estinzione del processo.

    La Corte ha detto se la legge regionale era incostituzionale?

    No. L’estinzione del processo impedisce una decisione nel merito: la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle norme.

    Che ruolo ha avuto la modifica della legge regionale?

    La Regione ha chiarito e precisato le disposizioni impugnate con una legge successiva; ciò ha indotto il Governo a rinunciare al ricorso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (secondo comma), base delle censure poi non esaminate per l’estinzione del processo.
  • Corte cost. n. 155/2017 – Ammissibile il conflitto sull’insindacabilità del senatore Gentile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza contro la delibera del Senato che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un senatore in un giudizio civile per diffamazione. Questa è la sola fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che una delibera di insindacabilità del Senato o della Camera abbia invaso le sue attribuzioni, può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale. Qui il Tribunale di Cosenza contestava l’applicazione dell’immunità a dichiarazioni di stampa del senatore Gentile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cosenza, investito di un giudizio civile di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 che, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore. Il giudice contestava la mancanza del «nesso funzionale» tra le esternazioni esterne e l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    In questa fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Tribunale ricorrente e la sussistenza della materia del conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato della Repubblica. Il merito sarà deciso nella successiva fase.

    Il principio

    Il giudice comune è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene lesa la propria potestà giurisdizionale; in fase di ammissibilità la Corte verifica soltanto i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, senza pronunciarsi sul merito del nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?

    Significa che la Corte ha solo verificato la sussistenza dei presupposti per procedere: il conflitto potrà essere deciso nel merito in una fase successiva, dopo le notifiche al Senato.

    Che cos’è il «nesso funzionale» richiamato dal giudice?

    È il collegamento, temporale e di contenuto, tra le dichiarazioni esterne del parlamentare e la sua attività in Parlamento; senza tale nesso l’immunità dell’art. 68 Cost. non opera.

    Chi può sollevare questo tipo di conflitto?

    Il giudice davanti al quale pende la causa civile o penale, quando ritiene che la delibera di insindacabilità abbia indebitamente limitato la sua giurisdizione.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni (primo comma), oggetto della delibera del Senato contestata.
  • Corte cost. n. 93/2017 – Risorse idriche in Sicilia: numerose norme regionali incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione siciliana sulle risorse idriche, perché invadevano la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza e contrastavano con i principi della normativa nazionale ed europea sul servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana, con la legge 11 agosto 2015, n. 19, aveva dettato una disciplina sulla gestione delle risorse idriche. Il Governo ha impugnato molte sue previsioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in ambiti riservati allo Stato e si fosse discostata dalle regole nazionali ed europee sulla copertura integrale dei costi del servizio idrico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4 (in più commi), 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, in riferimento – tra l’altro – agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione (tutela dell’ambiente e della concorrenza) e allo statuto regionale. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni (art. 4, commi 2, 3, 4 lettera a, 6, 7, 8 e 12; art. 3, comma 3, lettera i; artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3; in via consequenziale anche l’art. 5, comma 6). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), relativo alla proprietà pubblica delle infrastrutture idriche.

    Il principio

    La disciplina del servizio idrico integrato, comprese le regole sulla copertura integrale dei costi attraverso la tariffa, attiene alla tutela dell’ambiente e della concorrenza, riservata allo Stato; la Regione non può introdurre regole che ne riducano l’effettività o si discostino dai principi nazionali ed europei.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    La gran parte delle disposizioni impugnate dell’art. 4 e altre previsioni connesse (artt. 3, 5, 7, 11), nei termini precisati dal dispositivo.

    Tutto il ricorso è stato accolto?

    No. La questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), riguardante la proprietà pubblica delle infrastrutture, è stata dichiarata non fondata.

    Perché conta la copertura dei costi?

    Perché le norme nazionali ed europee impongono che la tariffa assicuri la copertura integrale dei costi del servizio: regole regionali che la rendano inadeguata invadono la competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2017 – Statuto della Basilicata: estinzione del giudizio dopo la rinuncia del Governo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sui ricorsi del Governo contro alcune norme dello Statuto della Regione Basilicata. Le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso: il processo si chiude senza una decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, ritenendo che invadessero competenze statali (coordinamento della finanza pubblica, armonizzazione dei bilanci, disciplina degli effetti dello scioglimento «sanzionatorio» del Consiglio regionale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano gli artt. 21, 72 e 91 dello statuto regionale, censurati in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le disposizioni impugnate erano state interamente sostituite dalla successiva legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1, e il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio ha depositato la rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri: ne consegue l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha promosso, in mancanza di una decisione sul merito ancora necessaria, determina l’estinzione del processo. La sopravvenuta sostituzione delle norme contestate rende non più attuale la controversia.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se lo Statuto era legittimo?

    No. Il giudizio si è chiuso in rito, con estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite da una nuova legge statutaria regionale, facendo venir meno l’interesse a proseguire.

    Che effetto ha l’estinzione?

    Chiude il processo costituzionale senza giudicare nel merito; le norme restano disciplinate dalla legislazione vigente successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2017 – Autocoordinamento delle Regioni sul contributo alla finanza pubblica

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate da più Regioni e Province autonome contro il meccanismo della legge di stabilità 2016 che affida alle stesse autonomie, in sede di autocoordinamento, la ripartizione del proprio contributo agli obiettivi di finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato chiede alle Regioni e alle Province autonome un contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica. La legge di stabilità 2016 ha previsto che siano le stesse autonomie, in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza, a definire gli ambiti e gli importi del contributo, con intervento sostitutivo statale solo in caso di mancata intesa. Diverse autonomie speciali hanno contestato questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano, le Province autonome e le Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, ai rispettivi statuti speciali e al principio di leale collaborazione, lamentando una determinazione unilaterale del proprio concorso alla finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    Con questa pronuncia — che riserva a separate decisioni le altre questioni — la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 680, quarto periodo (e disposizioni collegate), per ragioni processuali e di prospettazione, lasciando impregiudicato il merito dei profili rinviati ad altre pronunce.

    Il principio

    Il meccanismo dell’autocoordinamento, che demanda alle stesse Regioni e Province autonome la ripartizione del contributo alla finanza pubblica con intesa in Conferenza, valorizza la leale collaborazione; le censure devono però essere formulate in modo specifico e ammissibile rispetto alle singole disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autocoordinamento delle Regioni?

    È il meccanismo con cui le Regioni e le Province autonome definiscono tra loro, in sede di intesa in Conferenza, la ripartizione del contributo che lo Stato chiede al complesso delle autonomie per gli obiettivi di finanza pubblica.

    Come ha deciso la Corte in questa sentenza?

    Ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate in questa sede, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori censure sollevate con gli stessi ricorsi.

    Le autonomie speciali sono trattate diversamente?

    Sì. Per le autonomie a statuto speciale il contributo è determinato previa intesa con ciascuna di esse, nel rispetto degli statuti e degli accordi finanziari richiamati dalla norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri evocati dalle autonomie ricorrenti.
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica (terzo comma), al centro del meccanismo di contribuzione contestato.
  • Corte cost. n. 153/2017 – Detassazione dei premi di produttività solo ai dipendenti privati

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    La Corte costituzionale dichiara legittima la disciplina che riserva l’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, escludendo i dipendenti pubblici. Non c’è violazione del principio di uguaglianza né di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare la produttività, alcune somme erogate ai dipendenti privati (premi di risultato) sono tassate con un’imposta sostitutiva più favorevole rispetto all’IRPEF ordinaria. Un dipendente dell’Agenzia delle entrate aveva chiesto lo stesso trattamento sul compenso ricevuto dal fondo per la produttività del proprio contratto collettivo, lamentando una disparità tra pubblico e privato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 e delle norme collegate che limitano l’imposta sostitutiva sui premi di produttività ai soli «lavoratori dipendenti del settore privato». Il giudice rimettente riteneva irragionevole l’esclusione dei dipendenti pubblici, le cui somme da fondo per la produttività avrebbero finalità analoghe.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare i benefici fiscali; la diversa disciplina di lavoro pubblico e privato e la natura sperimentale e settoriale della misura giustificano la scelta di circoscrivere l’agevolazione al settore privato.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali sono espressione della discrezionalità del legislatore e non sono sindacabili se non manifestamente irragionevoli o arbitrarie. La distinzione tra lavoro pubblico e privato, fondata su discipline diverse e su finalità di incentivo alla competitività delle imprese, costituisce una giustificazione sufficiente del diverso trattamento.

    Domande e risposte

    Anche i dipendenti pubblici hanno diritto all’imposta sostitutiva sui premi di produttività?

    No. La Corte ha confermato che l’agevolazione fiscale è riservata ai dipendenti del settore privato; l’esclusione del pubblico impiego non è incostituzionale.

    Perché la diversa tassazione non viola il principio di uguaglianza?

    Perché lavoro pubblico e privato sono situazioni differenti e il legislatore ha ampia discrezionalità nelle scelte di politica fiscale, censurabili solo se manifestamente irragionevoli.

    Che cosa c’entra l’art. 53 della Costituzione?

    L’art. 53 riguarda la capacità contributiva: il giudice rimettente lo invocava insieme all’uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto la disciplina coerente con tali principi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si misurava la presunta disparità tra dipendenti pubblici e privati.
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, invocato a sostegno della pari tassazione dei premi di produttività.
  • Corte cost. n. 152/2017 – Domicilio professionale dei tassisti molisani e libera concorrenza

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    La Corte costituzionale salva la norma della Regione Molise che chiede ai conducenti di taxi e di noleggio con conducente il domicilio professionale in una provincia molisana per iscriversi al ruolo provinciale. Il requisito non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per esercitare il servizio taxi o di noleggio con conducente (NCC) occorre iscriversi a un ruolo provinciale. La Regione Molise, con la legge di stabilità regionale 2016, aveva aggiunto tra i requisiti di iscrizione il «domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia». Lo Stato ha ritenuto che questo creasse una barriera territoriale dannosa per la concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli comunitari), e secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione. Secondo il ricorrente il requisito del domicilio professionale ripeteva, in altra forma, la «compartimentazione territoriale» già censurata dalla Corte con la sentenza n. 264 del 2013 sul requisito della residenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost., perché quel parametro non era stato evocato nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava il ricorso. Ha poi dichiarato non fondata la questione sull’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: il domicilio professionale è cosa diversa dalla residenza e non costituisce, di per sé, un ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

    Il principio

    Il requisito del domicilio professionale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti non equivale al requisito della residenza prolungata già dichiarato illegittimo: non si traduce automaticamente in una barriera territoriale lesiva della concorrenza. Inoltre il giudizio in via principale dello Stato resta vincolato ai parametri indicati nella delibera governativa che autorizza l’impugnazione.

    Domande e risposte

    Il domicilio professionale richiesto ai tassisti molisani è incostituzionale?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il requisito del domicilio professionale non è stato ritenuto un ostacolo ingiustificato alla concorrenza, a differenza del requisito della residenza prolungata.

    Perché una parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. non era stata indicata nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione: deve esserci piena corrispondenza tra ricorso e delibera.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 264 del 2013?

    Quella sentenza aveva colpito il requisito della residenza da almeno un anno e della sede legale nella Regione; qui si trattava del solo domicilio professionale, che la Corte ha valutato in modo diverso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale (secondo comma, lettera e), parametro centrale della decisione.