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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore

    Art. 1274 c.c. Insolvenza del nuovo debitore

    In vigore

    Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

  • Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie

    Art. 1275 c.c. Estinzione delle garanzie

    In vigore

    In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

  • Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione

    Art. 1276 c.c. Invalidità della nuova obbligazione

    In vigore

    Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi. CAPO VII – Di alcune specie di obbligazioni SEZIONE I – Delle obbligazioni pecuniarie

  • Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro

    Art. 1277 c.c. Debito di somma di danaro

    In vigore

    I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

  • Articolo 1278 Codice Civile: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Articolo 1278 Codice Civile: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c. Debito di somma di monete non aventi corso legale

    In vigore

    legale Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

  • Articolo 1279 Codice Civile: Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Articolo 1279 Codice Civile: Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    Art. 1279 c.c. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

    In vigore

    non aventi corso legale La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

  • Articolo 1280 Codice Civile: Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

    Articolo 1280 Codice Civile: Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

    Art. 1280 c.c. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

    In vigore

    intrinseco Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta. Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

  • Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 1281 c.c. Leggi speciali

    In vigore

    Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali. Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

  • Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1282 c.c. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    In vigore

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora. Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

  • Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 c.c. Anatocismo

    In vigore

    In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.