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La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Lombardia perché, dopo l’ordinanza di rimessione, una nuova legge ha esteso il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane. Spetta ora al giudice rivalutare se la questione sia ancora rilevante.
Di cosa si tratta
Il codice del processo amministrativo prevede un rito speciale e accelerato per le controversie elettorali di comuni, province e regioni. Il TAR Lombardia ha dubitato che fosse ingiustificato non applicarlo anche alle elezioni delle città metropolitane.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 24, in relazione agli artt. 3 e 114 della Costituzione, per la disparità di trattamento processuale. La questione è stata sollevata dal TAR Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge n. 197 del 2016), che ha esteso espressamente il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane, applicandosi pure ai procedimenti pendenti.
Il principio
Quando una legge sopravvenuta (ius superveniens) modifica la norma censurata in senso potenzialmente satisfattivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione conservi rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro.
Domande e risposte
La Corte ha deciso la questione?
No. Ha restituito gli atti al giudice a causa di una legge sopravvenuta che ha cambiato il quadro normativo.
Cosa è cambiato per le città metropolitane?
Una nuova legge ha esteso anche a esse il rito elettorale speciale, applicabile pure ai giudizi già pendenti.
Cosa succede ora al processo?
Il TAR dovrà verificare se la questione è ancora rilevante; se la novità ha già soddisfatto le esigenze, il dubbio potrebbe non riproporsi.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro principale del rimettente
- Art. 114 della Costituzione — comuni, province, città metropolitane e regioni come enti costitutivi della Repubblica
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, evocato per la disparità di trattamento processuale
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