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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria di limitare ricezione e invio di stampa e libri da parte del detenuto. Le restrizioni, se ragionevoli e finalizzate a impedire contatti con l’esterno, non violano la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il regime detentivo speciale del 41-bis serve a impedire i collegamenti tra i detenuti per gravi reati associativi e le organizzazioni criminali esterne. Tra le misure rientrano controlli e limiti sulla circolazione di libri e riviste in carcere. Un detenuto aveva contestato che tali limiti comprimessero la sua libertà di corrispondenza e di accesso alla cultura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato la questione sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — consente all’amministrazione penitenziaria di limitare la ricezione e la spedizione di stampa e libri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Le limitazioni alla circolazione di stampa e libri per i detenuti in regime di 41-bis sono legittime quando rispondono in modo proporzionato all’esigenza di prevenire contatti con l’esterno; non comprimono in modo irragionevole la libertà di corrispondenza, di manifestazione del pensiero o di accesso alla cultura.
Domande e risposte
Il 41-bis può limitare i libri ricevuti dal detenuto?
Sì. La Corte ha ritenuto legittime, entro limiti di ragionevolezza, le restrizioni sulla circolazione di stampa e libri, in funzione di prevenzione dei contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Quali diritti erano in gioco?
La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e il diritto allo studio e all’accesso alla cultura (artt. 33 e 34).
Le restrizioni sono illimitate?
No. Devono essere proporzionate e funzionali allo scopo del regime differenziato; non possono tradursi in una compressione arbitraria dei diritti del detenuto.
Norme collegate
- Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza della corrispondenza, parametro invocato
- Art. 21 della Costituzione — libertà di manifestazione del pensiero, parametro invocato
- Art. 33 della Costituzione — libertà dell’arte e della scienza e del relativo insegnamento
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