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La Corte costituzionale dichiara legittima la disciplina che riserva l’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, escludendo i dipendenti pubblici. Non c’è violazione del principio di uguaglianza né di capacità contributiva.
Di cosa si tratta
Per incentivare la produttività, alcune somme erogate ai dipendenti privati (premi di risultato) sono tassate con un’imposta sostitutiva più favorevole rispetto all’IRPEF ordinaria. Un dipendente dell’Agenzia delle entrate aveva chiesto lo stesso trattamento sul compenso ricevuto dal fondo per la produttività del proprio contratto collettivo, lamentando una disparità tra pubblico e privato.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 e delle norme collegate che limitano l’imposta sostitutiva sui premi di produttività ai soli «lavoratori dipendenti del settore privato». Il giudice rimettente riteneva irragionevole l’esclusione dei dipendenti pubblici, le cui somme da fondo per la produttività avrebbero finalità analoghe.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare i benefici fiscali; la diversa disciplina di lavoro pubblico e privato e la natura sperimentale e settoriale della misura giustificano la scelta di circoscrivere l’agevolazione al settore privato.
Il principio
Le agevolazioni fiscali sono espressione della discrezionalità del legislatore e non sono sindacabili se non manifestamente irragionevoli o arbitrarie. La distinzione tra lavoro pubblico e privato, fondata su discipline diverse e su finalità di incentivo alla competitività delle imprese, costituisce una giustificazione sufficiente del diverso trattamento.
Domande e risposte
Anche i dipendenti pubblici hanno diritto all’imposta sostitutiva sui premi di produttività?
No. La Corte ha confermato che l’agevolazione fiscale è riservata ai dipendenti del settore privato; l’esclusione del pubblico impiego non è incostituzionale.
Perché la diversa tassazione non viola il principio di uguaglianza?
Perché lavoro pubblico e privato sono situazioni differenti e il legislatore ha ampia discrezionalità nelle scelte di politica fiscale, censurabili solo se manifestamente irragionevoli.
Che cosa c’entra l’art. 53 della Costituzione?
L’art. 53 riguarda la capacità contributiva: il giudice rimettente lo invocava insieme all’uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto la disciplina coerente con tali principi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si misurava la presunta disparità tra dipendenti pubblici e privati.
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, invocato a sostegno della pari tassazione dei premi di produttività.
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