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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale salva la norma della Regione Molise che chiede ai conducenti di taxi e di noleggio con conducente il domicilio professionale in una provincia molisana per iscriversi al ruolo provinciale. Il requisito non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

Per esercitare il servizio taxi o di noleggio con conducente (NCC) occorre iscriversi a un ruolo provinciale. La Regione Molise, con la legge di stabilità regionale 2016, aveva aggiunto tra i requisiti di iscrizione il «domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia». Lo Stato ha ritenuto che questo creasse una barriera territoriale dannosa per la concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli comunitari), e secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione. Secondo il ricorrente il requisito del domicilio professionale ripeteva, in altra forma, la «compartimentazione territoriale» già censurata dalla Corte con la sentenza n. 264 del 2013 sul requisito della residenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost., perché quel parametro non era stato evocato nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava il ricorso. Ha poi dichiarato non fondata la questione sull’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: il domicilio professionale è cosa diversa dalla residenza e non costituisce, di per sé, un ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

Il principio

Il requisito del domicilio professionale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti non equivale al requisito della residenza prolungata già dichiarato illegittimo: non si traduce automaticamente in una barriera territoriale lesiva della concorrenza. Inoltre il giudizio in via principale dello Stato resta vincolato ai parametri indicati nella delibera governativa che autorizza l’impugnazione.

Domande e risposte

Il domicilio professionale richiesto ai tassisti molisani è incostituzionale?

No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il requisito del domicilio professionale non è stato ritenuto un ostacolo ingiustificato alla concorrenza, a differenza del requisito della residenza prolungata.

Perché una parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile?

Perché la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. non era stata indicata nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione: deve esserci piena corrispondenza tra ricorso e delibera.

Che differenza c’è con la sentenza n. 264 del 2013?

Quella sentenza aveva colpito il requisito della residenza da almeno un anno e della sede legale nella Regione; qui si trattava del solo domicilio professionale, che la Corte ha valutato in modo diverso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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