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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sui ricorsi del Governo contro alcune norme dello Statuto della Regione Basilicata. Le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso: il processo si chiude senza una decisione nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato gli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, ritenendo che invadessero competenze statali (coordinamento della finanza pubblica, armonizzazione dei bilanci, disciplina degli effetti dello scioglimento «sanzionatorio» del Consiglio regionale).
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate erano gli artt. 21, 72 e 91 dello statuto regionale, censurati in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le disposizioni impugnate erano state interamente sostituite dalla successiva legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1, e il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio ha depositato la rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri: ne consegue l’estinzione del giudizio.
Il principio
Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha promosso, in mancanza di una decisione sul merito ancora necessaria, determina l’estinzione del processo. La sopravvenuta sostituzione delle norme contestate rende non più attuale la controversia.
Domande e risposte
La Corte ha detto se lo Statuto era legittimo?
No. Il giudizio si è chiuso in rito, con estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme.
Perché il Governo ha rinunciato?
Perché le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite da una nuova legge statutaria regionale, facendo venir meno l’interesse a proseguire.
Che effetto ha l’estinzione?
Chiude il processo costituzionale senza giudicare nel merito; le norme restano disciplinate dalla legislazione vigente successiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative dello Stato e delle Regioni, parametro del ricorso
- Art. 126 della Costituzione — scioglimento del Consiglio regionale, parametro evocato dal Governo
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