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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate da più Regioni e Province autonome contro il meccanismo della legge di stabilità 2016 che affida alle stesse autonomie, in sede di autocoordinamento, la ripartizione del proprio contributo agli obiettivi di finanza pubblica.

Di cosa si tratta

Lo Stato chiede alle Regioni e alle Province autonome un contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica. La legge di stabilità 2016 ha previsto che siano le stesse autonomie, in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza, a definire gli ambiti e gli importi del contributo, con intervento sostitutivo statale solo in caso di mancata intesa. Diverse autonomie speciali hanno contestato questo meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano, le Province autonome e le Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, ai rispettivi statuti speciali e al principio di leale collaborazione, lamentando una determinazione unilaterale del proprio concorso alla finanza pubblica.

La decisione della Corte

Con questa pronuncia — che riserva a separate decisioni le altre questioni — la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 680, quarto periodo (e disposizioni collegate), per ragioni processuali e di prospettazione, lasciando impregiudicato il merito dei profili rinviati ad altre pronunce.

Il principio

Il meccanismo dell’autocoordinamento, che demanda alle stesse Regioni e Province autonome la ripartizione del contributo alla finanza pubblica con intesa in Conferenza, valorizza la leale collaborazione; le censure devono però essere formulate in modo specifico e ammissibile rispetto alle singole disposizioni impugnate.

Domande e risposte

Che cos’è l’autocoordinamento delle Regioni?

È il meccanismo con cui le Regioni e le Province autonome definiscono tra loro, in sede di intesa in Conferenza, la ripartizione del contributo che lo Stato chiede al complesso delle autonomie per gli obiettivi di finanza pubblica.

Come ha deciso la Corte in questa sentenza?

Ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate in questa sede, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori censure sollevate con gli stessi ricorsi.

Le autonomie speciali sono trattate diversamente?

Sì. Per le autonomie a statuto speciale il contributo è determinato previa intesa con ciascuna di esse, nel rispetto degli statuti e degli accordi finanziari richiamati dalla norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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