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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione siciliana sulle risorse idriche, perché invadevano la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza e contrastavano con i principi della normativa nazionale ed europea sul servizio idrico integrato.

Di cosa si tratta

La Regione siciliana, con la legge 11 agosto 2015, n. 19, aveva dettato una disciplina sulla gestione delle risorse idriche. Il Governo ha impugnato molte sue previsioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in ambiti riservati allo Stato e si fosse discostata dalle regole nazionali ed europee sulla copertura integrale dei costi del servizio idrico.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4 (in più commi), 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, in riferimento – tra l’altro – agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione (tutela dell’ambiente e della concorrenza) e allo statuto regionale. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni (art. 4, commi 2, 3, 4 lettera a, 6, 7, 8 e 12; art. 3, comma 3, lettera i; artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3; in via consequenziale anche l’art. 5, comma 6). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), relativo alla proprietà pubblica delle infrastrutture idriche.

Il principio

La disciplina del servizio idrico integrato, comprese le regole sulla copertura integrale dei costi attraverso la tariffa, attiene alla tutela dell’ambiente e della concorrenza, riservata allo Stato; la Regione non può introdurre regole che ne riducano l’effettività o si discostino dai principi nazionali ed europei.

Domande e risposte

Quali norme sono state annullate?

La gran parte delle disposizioni impugnate dell’art. 4 e altre previsioni connesse (artt. 3, 5, 7, 11), nei termini precisati dal dispositivo.

Tutto il ricorso è stato accolto?

No. La questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), riguardante la proprietà pubblica delle infrastrutture, è stata dichiarata non fondata.

Perché conta la copertura dei costi?

Perché le norme nazionali ed europee impongono che la tariffa assicuri la copertura integrale dei costi del servizio: regole regionali che la rendano inadeguata invadono la competenza statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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