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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul requisito della carta di soggiorno per ottenere l’assegno di maternità. La decisione è di rito: la Corte non ha valutato nel merito la discriminazione lamentata dai giudici rimettenti.

Di cosa si tratta

L’assegno di maternità era subordinato, per gli stranieri, al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE di lungo periodo). Alcune cittadine straniere, pur regolarmente presenti in Italia, se lo erano viste negare per la mancanza di quel titolo. I giudici del lavoro di Reggio Calabria e Bergamo hanno sospettato una discriminazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale, all’art. 21 della Carta di Nizza e all’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di Reggio Calabria e Bergamo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una decisione di rito, che non entra nel merito della dedotta discriminazione.

Il principio

Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la Corte dichiara la questione inammissibile senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura: l’esito di rito non equivale ad avallare la norma impugnata.

Domande e risposte

La Corte ha detto che il requisito è legittimo?

No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per ragioni processuali.

Che cos’è una manifesta inammissibilità?

È una decisione di rito con cui la Corte chiude la questione senza esaminarne il contenuto, di norma per vizi dell’atto di rimessione.

La questione può tornare davanti alla Corte?

Sì. Un’altra ordinanza di rimessione, priva dei vizi rilevati, potrebbe riproporre la questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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