Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Aziende Termali: ferie, permessi e ROL

    CCNL Aziende Termali

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aziende Termali

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è tutelato dalla Costituzione (art. 36) e dal diritto europeo. Nel settore termale, la stagionalità delle cure incide profondamente sulla programmazione del riposo annuale: comprendere le regole contrattali è fondamentale per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL Terme garantisce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite, più 64 ore di ROL. I ratei maturano mensilmente (1/12 per ogni mese o frazioni >15 giorni). La stagionalità consente al datore di programmare le ferie prevalentemente in bassa stagione. I lavoratori stagionali ricevono l’indennità sostitutiva alla fine del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ferie annue
    4 settimane = 160 ore (tempo pieno 5 gg/sett.)
    ROL annui
    64 ore
    Maturazione
    1/12 per ogni mese (o frazioni >15 giorni)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Aziende Termali
    Istituto Quantità annua Note
    Ferie 4 settimane (160 ore su 5 gg/sett.) Almeno 2 settimane consecutive se richiesto; legge e contratto
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) 64 ore Fruibili come permessi individuali o collettivi
    Festività soppresse Secondo calendario legge (4 giorni ex festivi nazionali) Se cadono in giorno lavorativo generano permesso retribuito
    Rateo ferie stagionali 1/12 per ogni mese lavorato Liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto stagionale

    La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie: il CCNL si allinea a questo minimo. Il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale è un diritto del lavoratore (art. 10 D.Lgs. 66/2003), salvo diverso accordo.

    Come maturano le ferie

    Le ferie si maturano per ogni mese di servizio: 1/12 delle 160 ore totali = circa 13 ore e 20 minuti per ogni mese intero. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono conteggiate come mese intero; quelle inferiori o uguali a 15 giorni non danno diritto al rateo.

    Le ferie maturate ma non godute non si perdono automaticamente alla fine dell’anno. Il datore ha l’obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruirne; solo in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore le ferie possono decadere (orientamento della Corte di Giustizia UE, causa C-619/16 e seguenti).

    Stagionalità e programmazione delle ferie

    Il settore termale è uno dei pochi in cui l’alta stagione coincide con il periodo estivo: aprile-ottobre è la finestra in cui le strutture termali eroga il massimo dei servizi, in parte in convenzione con il SSN per le cure idrotermali. Questo determina che:

    • Le ferie estive sono spesso incompatibili con le esigenze operative delle terme;
    • Il datore di lavoro può legittimamente programmare le ferie nel periodo di bassa stagione (novembre-marzo), previa comunicazione con congruo preavviso;
    • I lavoratori stagionali assunti solo per la stagione estiva godono generalmente dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, liquidata alla fine del contratto stagionale.

    I 64 ore di ROL: utilizzo e accumulo

    Le 64 ore annue di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) previste dal CCNL Aziende Termali si aggiungono alle ferie ordinarie e alle festività legali. Sono fruibili secondo modalità da concordare tra azienda e lavoratore:

    • Come permessi individuali a richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze operative;
    • Come giornate di chiusura aziendale stabilite dall’azienda previa informazione ai lavoratori;
    • In combinazione con le ferie o i periodi di bassa stagione.

    I ROL non goduti entro l’anno solare di maturazione non si perdono automaticamente: le regole sulla decadenza rispecchiano quelle delle ferie. Alla cessazione del rapporto sono liquidati come indennità sostitutiva.

    Permessi per eventi particolari (legge)

    Oltre alle ferie e ai ROL contrattuali, la legge (art. 4 L. 53/2000) riconosce a tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore termale, permessi retribuiti per:

    • Lutto: 3 giorni per decesso o grave infermità di coniuge/convivente o parenti entro il 2° grado;
    • Matrimonio: 15 giorni (previsti da molti CCNL e spesso confermati per il settore termale);
    • Donazione di sangue (L. 584/1982): giornata di riposo;
    • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese per l’assistenza a familiari disabili.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore a tempo indeterminato, ferie in bassa stagione
    Tizio è a tempo indeterminato presso uno stabilimento termale. Il datore programma le ferie da novembre a gennaio (bassa stagione). Tizio vorrebbe una settimana in agosto per ragioni familiari. Il datore può negarlo citando le esigenze produttive dell’alta stagione, ma deve garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo principale su richiesta. Le parti si accordano: una settimana ad agosto e le restanti 3 a novembre.
    Caia — Stagionale, indennità ferie a fine contratto
    Caia lavora come addetta alle prenotazioni da aprile a ottobre (7 mesi). Durante il contratto non ha goduto di alcun giorno di ferie. A ottobre, alla cessazione del contratto stagionale, le spetta l’indennità sostitutiva pari a 7/12 delle 160 ore (circa 93 ore retribuite) più la quota proporzionale di ROL.
    Sempronio — ROL non goduti, liquidazione a fine anno
    Sempronio ha maturato 64 ore di ROL nell’anno ma ne ha fruito solo 32. I 32 residui non decadono automaticamente a dicembre: rimangono nel suo c/c ore. Il datore deve dimostrare di averlo invitato a fruirne; se non l’ha fatto, quelle ore restano un diritto e in caso di cessazione saranno liquidate.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Terme?
    4 settimane (160 ore) per anno di servizio. La maturazione è mensile (1/12 per mese intero o frazioni >15 giorni).
    Quando si possono godere le ferie nelle terme?
    Il datore può programmarne il godimento tenendo conto delle esigenze produttive. Nel termale, le ferie sono spesso collocate in bassa stagione (novembre-marzo). Il lavoratore ha comunque diritto ad almeno 2 settimane consecutive se richiesto.
    Le ferie non godute si perdono?
    No, se il datore non ha invitato il lavoratore a fruirne. In tal caso le ferie rimangono un diritto anche oltre l’anno di maturazione.
    Cosa sono le 64 ore di ROL?
    Sono permessi retribuiti aggiuntivi previsti dal CCNL (circa 8 giornate), fruibili individualmente o collettivamente. Non goduti entro l’anno, non decadono automaticamente.
    I lavoratori stagionali maturano ferie?
    Sì, in proporzione ai mesi lavorati. Le ferie non godute durante il rapporto stagionale vengono liquidate come indennità sostitutiva alla cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: apprendistato professionalizzante

    CCNL Aziende Termali

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede l’apprendistato professionalizzante per le qualifiche dei livelli 3, 4 (e 4 Super) e 5, con durata di 36, 24 e 18 mesi. Il trattamento economico è dato dal sotto-inquadramento: per la prima metà del periodo due livelli sotto quello finale, per la seconda un livello sotto (per il 5° livello: 6° livello e poi 6° più il 50% del differenziale). La formazione è di 100 ore annue con qualifica o diploma superiore e di 80 con laurea. È possibile articolare l’apprendistato in più stagioni, fino a 48 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Tipo apprendistato
    Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Età
    Da 18 a 29 anni (fino al giorno prima del 30° compleanno); dai 17 anni con qualifica ai sensi della L. 53/2003 (art. 13 CCNL)
    Legge di riferimento
    D.Lgs. 81/2015, Titolo V

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato nel CCNL Aziende Termali: durata e inquadramento (art. 13)
    Livello di destinazione Durata Prima metà del periodo Seconda metà del periodo
    3 36 mesi 5° livello 4° livello
    4 e 4 Super 24 mesi 6° livello (per il 4°) 5° livello (per il 4°)
    5 18 mesi 6° livello 6° livello + 50% del differenziale tra 5° e 6°

    Il trattamento economico non è una percentuale del minimo: è quello del livello di inquadramento (due livelli sotto quello finale per la prima metà del periodo, uno sotto per la seconda), che si legge nella tabella retributiva. Per il 4° livello super il testo non precisa quali siano i livelli di sotto-inquadramento. Gli apprendisti destinati al 3° livello non possono svolgere funzioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Il livello 6 non compare tra le qualifiche per cui il CCNL fissa una durata. Fonte: art. 13 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); non abbiamo potuto leggere il testo consolidato 2024.

    Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo

    L’apprendistato professionalizzante è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento dei 30 anni); il CCNL lo consente dai 17 anni a chi ha una qualifica conseguita ai sensi della L. 53/2003. Per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, salvo limiti diversi dei CCNL, l’assunzione di nuovi apprendisti professionalizzanti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti (art. 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015).

    Piano formativo individuale e formazione

    Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:

    • 100 ore annue per apprendisti con attestato di qualifica o diploma di scuola media superiore;
    • 80 ore annue per apprendisti con diploma universitario o laurea.
    • Per chi ha solo la scuola dell’obbligo il valore non è leggibile nella copia del CCNL consultata.

    Le ore si riproporzionano per gli apprendisti stagionali in base ai mesi effettivamente lavorati. Il CCNL affida a una Commissione paritetica nazionale la definizione delle modalità di svolgimento della formazione, e la contrattazione integrativa può stabilire un impegno diverso; le attività formative svolte per la stessa qualifica presso più datori o istituti si cumulano. L’apprendista è seguito da un tutore o referente aziendale (non più di 5 apprendisti ciascuno), e il datore lo informa per iscritto sui risultati del percorso almeno ogni 6 mesi.

    Apprendistato stagionale

    Il CCNL consente di articolare l’apprendistato in più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, ma non oltre 48 mesi (art. 13, punto 11). Le ore di formazione si riproporzionano ai mesi effettivamente lavorati.

    Al termine dell’apprendistato

    Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione;
    • Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.

    L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista addetto cure (destinazione livello 4)
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 (addetto fanghi). La durata è 24 mesi. Per i primi 12 mesi è inquadrato al 6° livello (due livelli sotto il 4°) e per gli altri 12 al 5° livello. Al termine, se confermato, passa al 4° livello.
    Caia — Apprendista stagionale, cumulo durate
    Caia, 23 anni, è assunta come apprendista (destinazione livello 3) per la stagione aprile-ottobre. A ottobre il contratto si sospende. L’anno successivo viene riassunta nella stessa stagione: i 7 mesi della prima stagione si sommano ai 7 della seconda. Dopo 3 stagioni (21 mesi cumulati) avrà quasi completato i 36 mesi previsti per il livello 3.
    Sempronio — Mancata conferma, preavviso contrattuale
    Sempronio, al termine dei 24 mesi di apprendistato (livello 4), riceve la comunicazione che l’azienda non intende confermarlo. Il datore deve comunicarglielo con il preavviso contrattuale previsto per il livello 4 (20 giorni fino a 5 anni di servizio, art. 42 del CCNL). Sempronio riceve il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso se questo non viene lavorato.

    Domande frequenti

    Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
    Da 18 mesi (livello 5) a 36 mesi (livello 3); 24 mesi per i livelli 4 e 4 Super. Il livello 6 non compare nell’art. 13.
    Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
    Non una percentuale del minimo: il CCNL usa il sotto-inquadramento (due livelli sotto quello finale per la prima metà del periodo, uno sotto per la seconda; per il 5° livello, 6° livello e poi 6° più il 50% del differenziale). Alla conferma passa al livello di destinazione.
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    100 ore annue con qualifica o diploma di scuola superiore, 80 con laurea; per la scuola dell’obbligo il valore non è leggibile nella copia consultata. Per gli stagionali le ore si riproporzionano ai mesi lavorati.
    L’apprendistato può essere stagionale?
    Sì. È possibile l’apprendistato in cicli stagionali: la durata si cumula tra le stagioni, senza superare 48 mesi (art. 13, punto 11).
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (al livello di destinazione) oppure non confermarlo con preavviso contrattuale. La mancata conferma è ammessa senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del periodo formativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: orario di lavoro e straordinari 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Orario di lavoro e straordinari CCNL Stabilimenti Balneari 2026

    La stagione balneare concentra il lavoro nei mesi estivi con picchi di affluenza nei weekend e nei giorni festivi. Il CCNL Turismo Confcommercio stabilisce orari distinti per operai e impiegati, e maggiorazioni precise per straordinario, lavoro notturno e festivo.

    In sintesi

    Negli stabilimenti balneari l’orario settimanale è di 44 ore per operai (su 6 giorni) e 40 ore per impiegati. L’interruzione meridiana è di almeno 2 ore. Lo straordinario diurno è maggiorato del 30%, quello notturno del 60%. Il lavoro festivo dà diritto a una maggiorazione del 20% in aggiunta alla retribuzione ordinaria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte specifica
    Art. 245-247 Titolo XII CCNL (orario e straordinario stabilimenti balneari)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni – Stabilimenti Balneari (art. 245-247 Titolo XII CCNL)
    Voce Personale non impiegatizio Personale impiegatizio
    Orario settimanale ordinario 44 ore su 6 giorni 40 ore su 6 giorni
    Interruzione meridiana minima 2 ore 2 ore
    Straordinario diurno +30% sulla retribuzione oraria
    Straordinario notturno (24:00-06:00) +60% sulla retribuzione oraria
    Lavoro nelle festività dell’art. 131 retribuzione normale della giornata più le ore lavorate maggiorate del 20%
    Lavoro notturno ordinario (24:00-06:00) +25% (art. 124); dalle 23:00 per i lavoratori notturni (art. 123)
    Limite annuo di straordinario 260 ore (art. 125)
    Divisore orario (per calcolo paga oraria, art. 160) 190 172

    La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile (paga base, contingenza, scatti e gli altri elementi dell’art. 157) per il divisore dell’art. 160. Le maggiorazioni non si sommano: lo straordinario notturno (60%) assorbe il notturno ordinario (25%) e si applica la maggiore (art. 246, c. 3); l’indennità domenicale e la maggiorazione festiva non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore (art. 130, c. 2).

    L’orario nel contesto stagionale

    Gli stabilimenti balneari operano in un regime di fortissima concentrazione temporale: l’attività è pressoché interamente concentrata nei mesi da aprile a settembre, con i picchi di lavoro nei weekend di luglio e agosto. Il CCNL riconosce questa specificità prevedendo per il personale non impiegatizio un orario settimanale di 44 ore distribuite su sei giorni (art. 245), contro le 40 ore degli altri comparti del contratto (art. 111); gli impiegati restano a 40 ore.

    L’interruzione meridiana di almeno due ore (art. 245) è obbligatoria: protegge i lavoratori durante le ore più calde della giornata estiva, quando l’esposizione prolungata al sole costituisce un rischio per la salute. Il datore non può comprimere questa pausa neppure nei giorni di massima affluenza.

    Lavoro festivo e domenicale: regole operative

    Per il comparto balneare, la domenica e i giorni festivi sono spesso i giorni di maggiore lavoro. L’art. 247 stabilisce che al personale che lavora nelle festività elencate dall’art. 131 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e santo patrono) spetta, oltre alla normale retribuzione, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20%. La domenica non è nell’elenco.

    Il riposo settimanale di 24 ore resta garantito (art. 128; art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003). Per chi lo gode in un giorno diverso dalla domenica, il CCNL generale (art. 130) prevede per ogni ora ordinaria lavorata di domenica un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza; nel Titolo XII non c’è una regola diversa. Per i lavoratori stagionali le ore di straordinario possono essere compensate, anziché pagate, con riposi compensativi alla scadenza del contratto, che si intende prorogato (art. 127).

    Straordinario: come si calcola

    Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario contrattuale ordinario (44 ore settimanali per gli operai, 40 per gli impiegati). Le ore straordinarie si retribuiscono con le seguenti maggiorazioni:

    • Straordinario diurno: +30% sulla retribuzione oraria.
    • Limite: 260 ore annue; entro questo limite il lavoratore non può rifiutarlo senza giustificato motivo e deve essere autorizzato dal datore (art. 125).
    • Straordinario notturno (tra le 24:00 e le 06:00): +60% sulla retribuzione oraria.

    La retribuzione oraria si ricava dividendo la retribuzione mensile per il divisore dell’art. 160: 172 per i lavoratori a 40 ore settimanali, 190 per quelli a 44. Per un livello 6 (1.491,57 € dal giugno 2026) la paga oraria è 1.491,57 ÷ 190 = 7,85 €: lo straordinario diurno vale 10,20 € l’ora e quello notturno 12,56 €.

    Lavoro notturno ordinario: distinzione dallo straordinario notturno

    Va distinto il concetto di «straordinario notturno» da quello di «lavoro notturno ordinario». Il primo riguarda le ore straordinarie svolte in orario notturno; il secondo riguarda le ore ordinarie svolte di notte, che hanno una maggiorazione propria del 25% tra le 24 e le 6 (art. 124). Per i lavoratori notturni, come i guardiani notturni del livello 6S, il periodo notturno va dalle 23 alle 6 e la maggiorazione si applica a queste ore (art. 123). Il lavoro fatto di notte nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario (art. 126, c. 4). Il D.Lgs. 66/2003 (limiti di ore notturne, sorveglianza sanitaria) si applica in aggiunta.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino operaio, domenica di agosto con straordinario
    Tizio lavora regolarmente 44 ore su 6 giorni. Una domenica di agosto il titolare gli chiede di restare due ore in più per l’elevata affluenza. Quelle 2 ore extra sono straordinario diurno e valgono +30%. La domenica non è tra le festività dell’art. 131, quindi non c’è il 20% festivo; se Tizio riposa in un altro giorno della settimana, le ore ordinarie di domenica hanno l’indennità del 10% dell’art. 130. Se la domenica fosse il 15 agosto, spetterebbe invece il 20% festivo, e la maggiore tra indennità domenicale e maggiorazione festiva assorbe l’altra.
    Caia – impiegata cassiera, orario 40 ore e picchi estivi
    Caia è impiegata cassiera (livello 5, personale impiegatizio) con orario settimanale di 40 ore. Nei weekend di luglio lavora spesso 46 ore. Le 6 ore eccedenti le 40 ore contrattuali sono ore di straordinario. A fine mese il cedolino deve riportare le maggiorazioni del 30% per ciascuna di quelle ore. Se il datore non le liquida lo straordinario, Caia può rivolgersi a Filcams-CGIL o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il recupero delle differenze.
    Sempronio – guardiano notturno (livello 6S), turno 22:00-06:00
    Sempronio lavora come guardiano notturno con turno 22:00-06:00. Per un lavoratore notturno il periodo notturno va dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123): le ore dalle 23:00 alle 6:00 hanno la maggiorazione del 25%, mentre quelle dalle 22:00 alle 23:00 sono ordinarie. Poiché fa servizio notturno nel suo normale orario, quelle ore non sono straordinario (art. 126, c. 4); se supera le 44 ore settimanali tra le 24:00 e le 6:00, le ore eccedenti valgono +60%, che assorbe il 25%. Il titolare deve tenere un registro delle presenze che documenti l’orario effettivo.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario settimanale di un bagnino o operaio di stabilimento balneare?
    Per il personale non impiegatizio l’orario contrattuale settimanale è di 44 ore, distribuito su 6 giorni. Per il personale impiegatizio l’orario è di 40 ore settimanali, sempre su 6 giorni (art. 245). La distribuzione giornaliera deve prevedere un’interruzione meridiana di almeno 2 ore.
    Come viene retribuito il lavoro domenicale in spiaggia?
    Il lavoro nelle festività dell’art. 131 (non la domenica in quanto tale) dà diritto alla normale retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 20% (art. 247). Chi riposa in un giorno diverso dalla domenica ha invece, per le ore ordinarie di domenica, un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130); le due voci non si sommano e vale la maggiore.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno?
    Il lavoro straordinario notturno (tra le 24:00 e le 6:00) è maggiorato del 60% rispetto alla retribuzione oraria. Lo straordinario diurno è maggiorato del 30% (art. 246).
    Il titolare può far lavorare i dipendenti ogni domenica senza compensazione?
    No. Il riposo settimanale di 24 ore è garantito dalla legge e dal contratto (art. 128; art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003). Chi lo gode in un giorno diverso dalla domenica ha un’indennità del 10% della quota oraria per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 130); il 20% spetta invece nelle festività dell’art. 131.
    Come si calcola la retribuzione oraria per lo straordinario?
    Si divide la retribuzione mensile per il divisore orario contrattuale (art. 160: 172 per chi lavora 40 ore a settimana, 190 per chi ne lavora 44). Su tale valore si applica la maggiorazione del 30% (straordinario diurno) o del 60% (straordinario notturno).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: maternità e congedi 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Maternità e congedi CCNL Stabilimenti Balneari: tutele e novità 2024

    Il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio del giugno 2024 ha rafforzato le tutele per la genitorialità: i periodi di maternità e paternità obbligatoria maturano ora ferie, tredicesima e quattordicesima per intero. Un passo avanti rilevante anche per chi lavora solo la stagione estiva.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio integra la maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione giornaliera netta per cinque mesi (art. 200) e, secondo l’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024, fa maturare ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima per intero nei periodi di congedo obbligatorio. Per le lavoratrici stagionali il contratto a termine non si risolve durante la maternità per effetto della gravidanza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte normativa legge
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e D.Lgs. 105/2022 (riforma congedi parentali)

    Tabella riepilogativa

    Congedi di genitorialità – CCNL Turismo Confcommercio (stabilimenti balneari)
    Istituto Durata Retribuzione (legge + CCNL) Maturazione ferie/13°/14°
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 ante + 3 post parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione netta, per cinque mesi (art. 200) Sì (ipotesi 5 giugno 2024)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% INPS Sì (ipotesi 5 giugno 2024)
    Congedo parentale (madre o padre) Max 6 mesi ciascuno (fino ai 14 anni del figlio) Indennità INPS: 30% della retribuzione, elevata all’80% per i mesi previsti dalla legge (circolari INPS aggiornate) Sì per ferie, permessi e 13ª; per la 14ª dal 1° dic. 2027
    Congedo per vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi, più 90 di proroga (ipotesi 2024) Indennità pari all’ultima retribuzione, anticipata dal datore e a conguaglio con l’INPS; nella proroga 100% della retribuzione di fatto Sì

    Le percentuali INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (o del periodo più breve lavorato). L’integrazione datoriale del CCNL porta il totale al 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima, per cinque mesi (art. 200).

    Maternità obbligatoria: la norma di legge e il miglioramento contrattuale

    Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) garantisce alla lavoratrice madre il congedo obbligatorio di 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità), con un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL migliora questo standard: per cinque mesi il datore integra, a proprio carico, l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200). Per le lavoratrici assunte a termine per lavori stagionali l’INPS paga direttamente le prestazioni di maternità (art. 199, c. 10, nell’ipotesi del 2024).

    La lavoratrice in maternità non può essere licenziata, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 151/2001, fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il divieto si applica a prescindere dalla causa di licenziamento, salvo casi di giusta causa non connessa allo stato di maternità.

    Novità del rinnovo 2024: maturazione delle competenze durante la maternità

    Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: i periodi di congedo di maternità e paternità («alternativo» e «obbligatorio») sono computati ai fini della maturazione integrale di ferie, permessi dell’art. 114, tredicesima e, dalla sottoscrizione, quattordicesima. Anche i periodi di congedo parentale contano per ferie, permessi e tredicesima. Nel testo del 2018 (art. 183, c. 4) per i periodi di astensione obbligatoria la lavoratrice aveva solo il 20% della tredicesima.

    Per il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa), la maturazione integrale della tredicesima e quattordicesima è prevista dal 1° dicembre 2027.

    Tutele per le lavoratrici stagionali in gravidanza

    Nel settore balneare, dove la gran parte dei rapporti è a termine stagionale, le tutele di maternità si applicano con alcune specificità:

    • Contratto a termine e gravidanza: il contratto a termine stagionale non può essere risolto anticipatamente a causa della gravidanza. Se però il termine naturale del contratto scade durante la gravidanza o il congedo, il contratto si conclude alla sua scadenza naturale senza obbligo di proroga (salvo patti diversi).
    • Astensione obbligatoria anticipata: la lavoratrice stagionale che svolge mansioni fisicamente usuranti (ad esempio l’assistente bagnanti che opera a bordo vasca o sulla riva) può richiedere l’astensione obbligatoria anticipata dal 7° mese anziché dal 9°, con valutazione del medico competente.
    • Diritto di precedenza alla stagione successiva: la lavoratrice stagionale che non può essere richiamata a causa della maternità ha il diritto di essere preferita nelle assunzioni della stagione successiva, a parità di qualifica, ai sensi del diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Dal D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158) il congedo obbligatorio del padre è di 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. È retribuito al 100% dall’INPS ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: il padre non può rinunciarvi. Si applica anche ai padri assunti con contratto stagionale, purché il congedo cada nel periodo coperto dal contratto.

    Casi pratici

    Tizio – padre bagnino, congedo obbligatorio di 10 giorni
    Tizio è assunto da maggio a ottobre. Il figlio nasce a luglio. Tizio ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100%, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Li comunica al datore con congruo anticipo e li fruisce tra luglio e agosto. Il datore non può rifiutarli neppure nei momenti di picco della stagione.
    Caia – lavoratrice stagionale in stato di gravidanza durante la stagione
    Caia è assunta da giugno a settembre come cassiera. Scopre di essere incinta ad agosto. Il contratto scade il 30 settembre: non essendo la scadenza causata dalla gravidanza, il contratto si conclude regolarmente. L’eventuale astensione anticipata per lavoro in posizione scomoda (cassa in piedi) va valutata con il medico competente. Caia avrà diritto di precedenza per la stagione 2027 ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 81/2015.
    Sempronia – tredicesima durante il congedo di maternità
    Sempronia è a tempo indeterminato e prende il congedo di maternità da settembre a gennaio. Nel testo del 2018 la tredicesima durante l’astensione obbligatoria era pari al 20%. Con l’ipotesi di accordo del 2024, invece, i mesi di congedo obbligatorio sono computati ai fini della maturazione integrale della tredicesima: Sempronia riceve la tredicesima piena a dicembre come se fosse stata al lavoro.

    Domande frequenti

    Quanta retribuzione spetta durante la maternità obbligatoria?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione (INPS). Il CCNL Turismo Confcommercio integra la differenza fino al 100% a carico del datore di lavoro per i mesi di congedo obbligatorio.
    Una lavoratrice stagionale può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino si applica anche ai contratti a termine stagionali. Il contratto può però scadere naturalmente alla sua data di scadenza originaria.
    Il congedo di maternità matura ferie e tredicesima?
    Sì, con il rinnovo del 2024. L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 stabilisce che i periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima per intero.
    Quanto dura il congedo parentale e come viene retribuito?
    Ciascun genitore può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (fino ai 14 anni del figlio). L’indennità INPS è del 30% della retribuzione, elevata all’80% per i mesi previsti dalla legge (circolari INPS). Il CCNL fa maturare per intero ferie, permessi e tredicesima nei periodi di congedo parentale e, dal 1° dicembre 2027, anche la quattordicesima.
    Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
    L’ipotesi di rinnovo 2024 prevede per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione dalla violenza di genere un congedo fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione, prorogabile di altri 90 giorni con il 100% della retribuzione di fatto; il periodo conta per anzianità, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL), il patronato sindacale o l’INPS.

  • CCNL Autoscuole: lavoro notturno, festivo e domenicale

    CCNL Autoscuole

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Autoscuole

    Maggiorazioni, riposo compensativo e tutele di salute per le prestazioni rese di notte, nelle festività o di domenica nelle autoscuole e negli studi.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole prevede maggiorazioni sulla quota oraria per il lavoro notturno, festivo e domenicale, con riposo compensativo per la domenica e tutele di salute per il notturno previste dal d.lgs. 66/2003. Percentuali della sintesi 2017: notturno 20% (10% per l'istruttore di guida), festività nazionali e infrasettimanali 50%, domenica diurna 20% con riposo compensativo, domenica notturna 50%, sabato 40% nelle aziende con orario su 5 giorni. Nel settore queste prestazioni sono perlopiù eccezionali (corsi, esami, aperture straordinarie). Le maggiorazioni non si cumulano: si applica la più favorevole.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Quando ricorre nel settore

    Nelle autoscuole e negli studi di consulenza il lavoro notturno è raro, mentre quello festivo o domenicale può presentarsi in occasione di corsi, esami o aperture straordinarie. Il CCNL disciplina le maggiorazioni e i riposi compensativi per queste prestazioni, in attuazione anche del d.lgs. 66/2003.

    Lavoro notturno

    Ai fini retributivi il CCNL considera notturno il lavoro dalle 22 alle 6 (la legge, d.lgs. 66/2003, ne dà una definizione propria per le tutele di salute). Il lavoro notturno comporta una maggiorazione sulla retribuzione globale: 20%, ridotta al 10% per l'istruttore di guida, e specifiche tutele di salute (sorveglianza sanitaria, limiti per alcune categorie). La normativa prevede esoneri per determinati lavoratori (ad esempio genitori di figli piccoli).

    Lavoro festivo e domenicale

    Il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali è maggiorato del 50%; quello della domenica del 20% (diurno) o del 50% (notturno), con riposo compensativo in altra giornata. Nelle aziende con orario distribuito su 5 giorni il lavoro del sabato ha la maggiorazione del 40%. La festività che cade di domenica è di norma compensata economicamente.

    Maggiorazioni per prestazioni notturne, festive e domenicali
    Tipologia Trattamento
    Lavoro notturno ordinario (22-6) 20% (10% per l'istruttore di guida) + tutele di salute
    Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 50%
    Lavoro domenicale 20% diurno, 50% notturno, con riposo compensativo in altra giornata
    Sabato (orario su 5 giorni) 40%
    Straordinario notturno/festivo Feriale notturno 55% (40% per l'istruttore di guida), festivo diurno 55%, festivo notturno 80%

    Nota: le percentuali sono quelle della sintesi Mysolution del gennaio 2017 (CCNL 2016); le novità del 2023 non le citano tra le modifiche, ma il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto. La base di calcolo è la retribuzione globale. Le maggiorazioni di norma non si cumulano: si applica la più favorevole.

    Il riposo settimanale

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, è garantito dalla legge. Se per esigenze organizzative il riposo non cade di domenica, deve essere fruito in un'altra giornata (riposo compensativo), in modo che resti garantito su base settimanale o, nei casi previsti, su base media.

    Limiti e volontarietà

    Per il lavoro notturno la legge fissa limiti di durata e prevede la possibilità di esonero per alcune categorie. Il lavoro domenicale e festivo, fuori dai casi di necessità organizzativa previsti dal contratto, è tendenzialmente eccezionale e va gestito nel rispetto delle tutele e delle maggiorazioni.

    Casi pratici

    Tizio — corso in giornata festiva
    Tizio, istruttore, tiene un corso di recupero punti in un giorno festivo. La prestazione è retribuita con la maggiorazione festiva del 50% sulla retribuzione globale, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
    Caia — apertura domenicale e riposo compensativo
    Lo studio apre eccezionalmente una domenica per una scadenza e Caia lavora. Oltre alla maggiorazione domenicale (20% se diurna), le spetta il riposo compensativo in un'altra giornata della settimana, a garanzia del riposo settimanale.
    Sempronio — esonero dal notturno
    Sempronio è genitore di un figlio di due anni. Per legge può essere esonerato dalle prestazioni di lavoro notturno: comunica la propria condizione al datore, che deve tenerne conto nell'organizzazione dei turni.
  • CCNL Stabilimenti Balneari: malattia e infortunio 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Malattia e infortunio nel CCNL Stabilimenti Balneari: comporto, integrazioni e tutele 2026

    Ammalarsi durante la stagione balneare ha conseguenze concrete su retribuzione e durata del contratto. Il CCNL e la legge garantiscono tutele precise, inclusa l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione per l’infortunio sul lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio fissa un periodo di comporto di 180 giorni di calendario in un anno solare. Per i primi 3 giorni di malattia il datore paga la normale retribuzione; dal 4° al 20° giorno l’INPS paga il 50% e dal 21° i due terzi, e il datore aggiunge un’integrazione del 28% della retribuzione (art. 250). In caso di infortunio sul lavoro il datore integra fino al 100% fin dal primo giorno (art. 251). La conservazione del posto di un lavoratore a termine è limitata alla durata del contratto: la malattia non sposta la scadenza (art. 194).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte specifica
    Art. 250-251 Titolo XII CCNL (malattia e infortunio stabilimenti balneari)

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico di malattia e infortunio – Stabilimenti Balneari
    Periodo di assenza Malattia – Prestazione INPS Integrazione datoriale Totale a carico
    Giorni 1-3 (carenza) Nessuna (carenza INPS) Normale retribuzione, se la malattia è denunciata nei termini (art. 188) 100% (a carico datore)
    Giorni 4-20 50% della retribuzione 28% della retribuzione 78% (INPS + datore)
    Dal 21° giorno Due terzi (66,67%) della retribuzione 28% della retribuzione circa 94,7% (INPS + datore)
    Infortunio sul lavoro (dal 1° giorno) Dal 4° giorno: INAIL eroga Integrazione fino al 100% fin dal 1° giorno 100% (INAIL + datore)

    Le percentuali derivano dagli artt. 250 e 251 del Titolo XII del CCNL (testo dell’8 febbraio 2018). L’integrazione del 28% non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità, e se questa è ridotta il datore non integra la parte non corrisposta (art. 250, c. 3). Per i lavoratori a termine l’INPS paga direttamente l’indennità: l’anticipo del datore è previsto solo per i contratti a tempo indeterminato. Sui ratei di tredicesima e quattordicesima non si fanno detrazioni per i periodi di malattia (art. 250, c. 2).

    Il comporto: quanto dura e cosa succede alla scadenza

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro nonostante la malattia. Il CCNL Turismo Confcommercio fissa il comporto in 180 giorni di calendario nell’arco di un anno solare.

    Il comporto è fissato dall’art. 194 del CCNL: 180 giorni per anno, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, e non spetta a chi è in periodo di prova o di preavviso. Il conteggio comprende tutte le assenze per malattia o infortunio nell’anno, anche non consecutive. Su richiesta del lavoratore, prima del 180° giorno e con raccomandata, la conservazione del posto può essere prolungata di altri 120 giorni (aspettativa generica, art. 195), a certe condizioni, e per le malattie oncologiche accertate oltre i 120 giorni (art. 196). Se alla scadenza il lavoratore non riprende servizio, il rapporto si intende risolto con diritto all’intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso (art. 194, c. 4):

    • niente preavviso né indennità sostitutiva;
    • liquidazione del TFR;
    • ferie e ratei di tredicesima e quattordicesima maturati.

    Tutele specifiche per i contratti stagionali

    Il lavoratore stagionale gode delle medesime tutele in caso di malattia, ma con alcune specificità pratiche:

    • Nessuna proroga: per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio, o alla durata del contratto (art. 194, c. 3). La malattia non sposta la scadenza.
    • Comporto limitato alla durata residua: se il contratto stagionale ha una durata inferiore a 180 giorni, il comporto è limitato alla durata residua del contratto. Ad esempio, se il contratto scade tra 60 giorni e il lavoratore si ammala, il comporto è di 60 giorni al massimo.
    • Obbligo di certificazione: il lavoratore deve dare immediata notizia della malattia al datore; il certificato è di norma trasmesso per via telematica dal medico all’INPS, e se è cartaceo va recapitato entro 2 giorni dal rilascio (art. 188). Senza certificazione l’assenza è ingiustificata, e la normale retribuzione dei primi 3 giorni è dovuta solo se la malattia è stata denunciata nei termini (art. 250, c. 1, lett. c).

    Infortunio sul lavoro: tutele rinforzate

    L’infortunio sul lavoro gode di una tutela aggiuntiva rispetto alla malattia ordinaria. L’art. 251 del Titolo XII del CCNL prevede che il datore di lavoro integri la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno dell’infortunio.

    Gli obblighi pratici in caso di infortunio sono:

    1. Il lavoratore deve segnalare immediatamente l’infortunio al datore di lavoro.
    2. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla conoscenza del fatto (se l’assenza supera 3 giorni).
    3. Il lavoratore deve recarsi dal medico che redige il certificato INAIL.

    Nel comparto balneare gli infortuni più frequenti riguardano scivolate sul bagnasciuga o sulle pedane bagnate, colpi di calore e traumi durante le operazioni di salvataggio. Per i bagnini, la sorveglianza sanitaria periodica prevista dal D.Lgs. 81/2008 contribuisce a prevenire questi rischi.

    Casi pratici

    Tizio – si ammala durante la stagione (contratto giugno-settembre)
    Tizio è assunto dal 1° giugno al 30 settembre. Il 15 luglio si ammala per influenza e rimane assente per 8 giorni. La scadenza del 30 settembre non cambia (art. 194, c. 3). Nei primi 3 giorni di carenza Tizio riceve la normale retribuzione dal datore, se ha denunciato la malattia nei termini. Dal 4° all’8° giorno riceve l’indennità INPS del 50% della retribuzione, pagata direttamente dall’INPS perché il contratto è a termine, più l’integrazione datoriale del 28%.
    Caia – infortunio durante un’operazione di salvataggio
    Caia, assistente bagnanti al livello 5, si infortuna al ginocchio durante un salvataggio. L’infortunio è sul lavoro. L’INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno. Il datore, ai sensi dell’art. 251 del Titolo XII, è tenuto a integrare la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno. Caia non subisce alcuna decurtazione nemmeno nei primi tre giorni, a differenza della malattia comune.
    Sempronio – assenza prolungata e comporto
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato come operaio al livello 6. Nel corso del 2026 si ammala in tre episodi distinti per un totale di 185 giorni di calendario. Ha superato il periodo di comporto di 180 giorni. Alla scadenza dei 180 giorni, se non riprende servizio, il rapporto si intende risolto con diritto a TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e ferie maturate, senza indennità sostitutiva di preavviso (art. 194, c. 4). Prima del 180° giorno Sempronio può chiedere per raccomandata l’aspettativa generica fino a 120 giorni (art. 195).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto per malattia negli stabilimenti balneari?
    Il CCNL fissa il comporto in 180 giorni per anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 194). Superati i 180 giorni senza riprendere il lavoro, il rapporto si intende risolto con diritto a TFR e competenze, senza indennità di preavviso; su richiesta si può avere l’aspettativa generica di altri 120 giorni (art. 195).
    Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
    Nei primi 3 giorni (carenza INPS) il datore corrisponde la normale retribuzione. Dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione e dal 21° i due terzi; il datore aggiunge in entrambi i casi un’integrazione del 28% della retribuzione, come previsto dall’art. 250 del Titolo XII.
    Il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di malattia?
    Sì. Il lavoratore stagionale ha diritto sia all’indennità INPS sia all’integrazione datoriale. L’assenza per malattia non sposta la scadenza del contratto, perché la conservazione del posto è limitata alla durata del contratto (art. 194).
    In caso di infortunio sul lavoro cosa spetta al lavoratore?
    L’INAIL eroga l’indennità temporanea dal 4° giorno. Il datore deve integrare la prestazione INAIL fino al 100% della retribuzione fin dal primo giorno dell’infortunio (art. 251 Titolo XII CCNL), senza carenza.
    Cosa succede se il lavoratore si ammala durante il periodo di prova?
    Il diritto alla conservazione del posto spetta solo a chi non è in periodo di prova o di preavviso (art. 194, c. 1), e durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso (art. 110). Nella prova a tempo indeterminato contano solo le giornate di lavoro effettivo, quindi i giorni di malattia non si computano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Bagnino, assistente bagnanti, cassiere, capo assistente: ogni figura negli stabilimenti balneari ha un preciso livello contrattuale che determina retribuzione, preavviso e periodo di prova. Capire l’inquadramento corretto è il primo passo per tutelare i propri diritti.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio suddivide il personale degli stabilimenti balneari in 9 livelli (Quadro A, livelli 1-7 con 6S). Il bagnino generico è al livello 6; l’assistente bagnanti con compiti di sorveglianza al 5; il capo assistente bagnanti al 3. L’inquadramento corretto determina retribuzione, preavviso e periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    Titolo XII (art. 239 e ss.) CCNL Turismo Confcommercio

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – Stabilimenti Balneari (art. 239 Titolo XII CCNL)
    Livello Profili tipici Caratteristiche declaratoria
    Quadro A Direttore di stabilimento Responsabilità gestionale e organizzativa dell’intera struttura; coordina risorse umane e operative
    Livello 1 Vice direttore Funzioni direttive esecutive; sostituisce il direttore; autonomia operativa piena
    Livello 2 Cassiere centrale, ispettore, infermiere diplomato con autonomia Conoscenze tecnico-professionali qualificate; autonomia nell’ambito delle proprie funzioni
    Livello 3 Capo assistente bagnanti, istruttore ginnastica correttiva, capo operaio Coordina altri lavoratori o squadre; conoscenze specifiche di settore e responsabilità di supervisione
    Livello 4 Segretario, operaio specializzato, massaggiatore, pedicurista, istruttore nuoto con brevetto Conoscenze tecnico-pratiche specializzate; esecuzione di compiti specifici con preparazione professionale documentata
    Livello 5 Cassiere, magazziniere comune, assistente ai bagnanti, dattilografo, addetto alla vendita biglietti Compiti esecutivi che richiedono normale addestramento e conoscenze di base del settore
    Livello 6S Maschera, guardiano notturno Attività di vigilanza o accoglienza con minima autonomia; livello super per mansioni con una componente aggiuntiva rispetto al livello 6
    Livello 6 Operaio comune, bagnino cabinista o addetto spogliatoi, lavandaio, inserviente di stabilimento Attività semplici che richiedono addestramento pratico elementare senza specifica preparazione professionale
    Livello 7 Guardarobiera, addetto alle pulizie Mansioni elementari di supporto con minimo addestramento richiesto

    I profili elencati sono indicativi. L’inquadramento va determinato in base alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo assegnato dal datore di lavoro. In caso di dubbio, è opportuno confrontarsi con il sindacato di categoria.

    Le figure chiave del comparto balneare

    Il bagnino di salvataggio e l’assistente bagnanti

    La distinzione tra «bagnino» e «assistente bagnanti» è fondamentale per l’inquadramento. Il termine comune «bagnino» corrisponde, nel lessico contrattuale, a più figure distinte:

    • Bagnino cabinista / inserviente di stabilimento (livello 6): addetto alle cabine, agli spogliatoi, al noleggio attrezzatura da spiaggia. Non è tenuto alla sorveglianza dei bagnanti e non è necessariamente munito di brevetto.
    • Assistente bagnanti (livello 5): presidia la sicurezza in acqua, interviene in caso di pericolo. Il contratto lo colloca al livello 5 come «assistente ai bagnanti»; il brevetto di istruttore di nuoto è invece richiesto per la figura del livello 4.
    • Istruttore di nuoto con brevetto (livello 4): possiede un brevetto riconosciuto (FIN, FISE o equivalente) e svolge attività di insegnamento o sorveglianza specialistica.
    • Capo assistente bagnanti (livello 3): coordina il team di assistenti e bagnini; ha funzioni di supervisione e responsabilità di gruppo.

    Il personale amministrativo e di cassa

    Negli stabilimenti di dimensioni medio-grandi è presente personale amministrativo e di cassa. Il cassiere generico è inquadrato al livello 5; il cassiere centrale (con gestione del fondo cassa e responsabilità contabili) al livello 2. Il segretario con compiti organizzativi e di prenotazione rientra nel livello 4.

    Personale bar e ristoro

    Il personale addetto al bar interno allo stabilimento (baristi, camerieri) rientra nelle medesime declaratorie del CCNL Turismo Confcommercio per i pubblici esercizi, con la sola eccezione degli stabilimenti di terza e quarta categoria, dove il personale di bar e ristorante ha la paga base ridotta dell’art. 162, confermata dall’art. 249 del Titolo XII. I minimi per livello sono nella tabella retributiva degli stabilimenti balneari.

    Mansioni superiori: tutele di legge e contrattuali

    L’art. 58 del CCNL stabilisce che l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo un periodo non superiore a tre mesi, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; il quadro generale è nell’art. 2103 del Codice Civile. Nel settore balneare questo principio è particolarmente rilevante: un bagnino cabinista che in estate svolge di fatto compiti di sorveglianza e salvataggio (mansioni da livello 5) deve essere inquadrato e retribuito al livello 5.

    Il datore di lavoro non può attribuire formalmente il livello inferiore per contenere i costi: l’inquadramento deve rispecchiare le mansioni concrete. Il lavoratore che ritiene di essere sotto-inquadrato può:

    1. Richiedere per iscritto al datore di lavoro la revisione dell’inquadramento.
    2. Rivolgersi al rappresentante sindacale o all’ufficio territoriale di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL o Uiltucs-UIL.
    3. Proporre ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la differenza retributiva con decorrenza dalla data di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

    Stagionalità e inquadramento: nessuna deroga

    Il fatto che il lavoratore sia assunto con contratto a termine stagionale non consente al datore di applicare livelli inferiori rispetto alle mansioni svolte. L’inquadramento segue le mansioni, non la durata del contratto. Un assistente bagnanti assunto per la sola stagione estiva (maggio-settembre) va inquadrato al livello 5, non al livello 6 solo perché il rapporto è a termine.

    Casi pratici

    Tizio – istruttore di nuoto con brevetto FIN, livello 4
    Tizio è in possesso di brevetto da istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto. Lo stabilimento lo assume come «assistente bagnanti» attribuendogli il livello 5. Tizio verifica che le proprie mansioni (insegnamento nuoto a bambini e sorveglianza specialistica) corrispondano al livello 4. Dopo tre mesi chiede formalmente l’adeguamento e, con il supporto di Fisascat-CISL, ottiene il passaggio al livello 4 con effetto retroattivo dall’inizio del rapporto di lavoro.
    Caia – guardarobiera che sostituisce il cassiere, livello 7 o 5?
    Caia è assunta come guardarobiera al livello 7. In alta stagione il titolare la mette stabilmente alla cassa per quattro mesi, assegnandole le responsabilità di cassiere. Dopo tre mesi di svolgimento continuativo delle mansioni da cassiere, Caia matura il diritto all’inquadramento al livello 5 per quel periodo, con conseguente differenza retributiva da recuperare. Se il datore si oppone, Caia può avvalersi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Sempronio – maschera stagionale, livello 6S
    Sempronio viene assunto come maschera (addetto all’accoglienza e al controllo degli ingressi) per la stagione estiva. Il livello corretto è il 6S (livello sesto super). Il titolare vorrebbe inquadrarlo al livello 7 per risparmiare. Sempronio verifica la declaratoria: il livello 7 riguarda guardarobieri e addetti alle pulizie, non le maschere. L’assegnazione al 7 sarebbe contrattualmente illegittima. Con una lettera formale ottiene il livello 6S.

    Domande frequenti

    A che livello è inquadrato un bagnino di salvataggio?
    Dipende dalle mansioni. Il bagnino cabinista o addetto agli spogliatoi (senza brevetto di salvataggio) è al livello 6. L’assistente bagnanti con compiti di sorveglianza è al livello 5. Chi è in possesso di brevetto da istruttore di nuoto è al livello 4. Il capo assistente bagnanti con funzioni di coordinamento è al livello 3.
    Cosa distingue il livello 6 dal livello 6S?
    Il livello 6 comprende operai comuni, bagnini cabinisti, lavandai. Il livello 6 Super (6S) – leggermente superiore – comprende maschere e guardiani notturni, che svolgono compiti di vigilanza con un grado minimo di autonomia in più rispetto all’operaio comune.
    Il titolo di brevetto bagnino influisce sull’inquadramento?
    Sì. Il contratto colloca al livello 4 l’istruttore di nuoto con brevetto; l’assistente ai bagnanti è elencato al livello 5. In assenza di brevetto e con mansioni solo di cabina o spiaggia si rimane al livello 6 o 5.
    Come si richiede il passaggio di livello?
    Il lavoratore che svolge stabilmente mansioni superiori per oltre tre mesi consecutivi ha diritto all’inquadramento nel livello superiore (art. 58 CCNL, art. 2103 c.c.). La richiesta va formulata per iscritto al datore di lavoro; in caso di diniego, il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    Chi rientra tra i quadri negli stabilimenti balneari?
    La categoria dei quadri (livello QA) comprende i direttori e le figure con responsabilità gestionale e organizzativa dell’intera struttura. Nei piccoli stabilimenti familiari questa figura è spesso coincidente con il titolare, che però non è un lavoratore dipendente. Il quadro dipendente è più frequente nelle grandi strutture balneari organizzate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Ferie, permessi e ROL CCNL Stabilimenti Balneari: guida 2026

    Il lavoro stagionale in spiaggia non comprime il diritto alle ferie: il lavoratore balneare matura 26 giorni annui pro quota, ROL crescenti con l’anzianità e permessi per ex festività. Ecco come funzionano nel dettaglio.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio riconosce 26 giorni di ferie annue (art. 134) e 108 ore annue di riduzione dell’orario (ROL), comprensive delle 32 ore per le ex festività abolite (art. 114: per gli stabilimenti balneari 108 ore, non le 104 dei pubblici esercizi). Per i lavoratori stagionali questi istituti maturano a ratei: un dodicesimo per ogni 30 giorni di calendario di servizio, con le frazioni di almeno 15 giorni contate come mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Turismo Confcommercio (stabilimenti balneari)
    Istituto Durata annua Maturazione stagionale (4 mesi)
    Ferie 26 giorni lavorativi ~8,7 giorni (26 ÷ 12 × 4)
    ROL e permessi ex festività (monte pieno) 108 ore (di cui 32 per le ex festività) ~36 ore (108 ÷ 12 × 4)
    Assunti dopo il 1° gennaio 2018: primi due anni 32 ore (solo ex festività) Gradualità non prevista per i contratti a termine in aziende di stagione (art. 114, c. 5)
    Assunti dopo il 1° gennaio 2018: dal terzo anno 70 ore (32 + 38) come sopra
    Assunti dopo il 1° gennaio 2018: dal quinto anno 108 ore come sopra
    Congedo matrimoniale (art. 138) 15 giorni di calendario Per intero (non pro quota)

    Il computo pro quota si basa sui mesi di servizio effettivo nel corso dell’anno solare. I permessi non maturano nei periodi di assenza senza retribuzione, ma i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale contano ai fini della maturazione (ipotesi di accordo del 5 giugno 2024, art. 114 c. 14). I permessi si fruiscono di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo; quelli non goduti entro settembre dell’anno successivo sono pagati con la retribuzione in atto a quella scadenza (art. 114, c. 12).

    Le ferie nel comparto balneare: diritto e fruizione

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003. Il CCNL fissa in 26 giorni annui la durata delle ferie per tutto il personale (art. 134): la settimana lavorativa è considerata di sei giornate, dal computo sono escluse le domeniche e le festività, e il periodo si prolunga di un giorno per ogni riposo settimanale o festività che cada nelle ferie.

    Per il lavoratore stagionale la maturazione è proporzionale ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Un lavoratore che copre la stagione da giugno a settembre (4 mesi interi) matura circa 8,7 giorni di ferie. Questi giorni possono essere:

    • Goduti durante la stagione, previo accordo con il datore che tenga conto delle esigenze organizzative dello stabilimento;
    • Liquidati a fine rapporto come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione giornaliera (retribuzione mensile divisa per 26, art. 159). Per i contratti a termine di stagione i ratei di ferie e mensilità aggiuntive si calcolano in ventiseiesimi (art. 127, c. 3).

    Il mancato godimento e la mancata liquidazione delle ferie è una violazione contrattuale perseguibile. Il lavoratore stagionale ha diritto in ogni caso all’indennità sostitutiva, anche se il datore si è dimenticato di corrisponderla.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    Il CCNL (art. 114) prevede per gli stabilimenti balneari una riduzione dell’orario annuale di 108 ore, che si fruisce con permessi individuali retribuiti di mezza giornata o di una giornata intera, di norma nei periodi di minore attività. Nelle 108 ore sono comprese le 32 ore per le festività religiose abolite dalla legge 54/1977: non sono un monte in più.

    • Assunti prima del 1° gennaio 2018: monte pieno di 108 ore.
    • Assunti dopo il 1° gennaio 2018: nei primi due anni 32 ore; dopo due anni altre 38 ore (70 in tutto); dopo quattro anni il monte pieno di 108 ore.
    • Contratti a termine in aziende di stagione: il comma 5 esclude questi rapporti dalla gradualità, quindi il riferimento è il monte pieno, a ratei.

    Nei rapporti iniziati o conclusi in corso d’anno spetta un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario di servizio, più uno per l’eventuale frazione residua di almeno 15 giorni (art. 114, c. 13): per una stagione di quattro mesi sono circa 36 ore. Chi ha una stagione più lunga ha un monte proporzionalmente maggiore.

    Permessi per ex festività e congedo matrimoniale

    Le 32 ore di permessi retribuiti per le ex festività (le festività soppresse dalla legge 54/1977) sono comprese nelle 108 ore dell’art. 114 e maturano a ratei come gli altri permessi nei contratti stagionali. L’Epifania, reintrodotta nel 1985, è esclusa da questo conteggio.

    Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è previsto dall’art. 138 del CCNL (anche per l’unione civile) e non si calcola pro quota: spetta per intero al personale che non sia in periodo di prova, con richiesta almeno dieci giorni prima e decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione. Alla fine va esibita la documentazione dell’avvenuta celebrazione; si può chiedere una proroga di cinque giorni senza retribuzione.

    Maturazione ferie e ROL durante maternità e paternità (novità 2024)

    Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha introdotto un’importante novità: l’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 prevede che i periodi di congedo di maternità e di paternità («alternativo» e «obbligatorio») e quelli di congedo parentale siano computati ai fini dell’integrale maturazione di ferie e permessi dell’art. 114 (art. 135 c. 11, art. 199 e art. 114 c. 14). La lavoratrice in maternità continua quindi a maturare ferie e ROL come se fosse al lavoro. La sola data differita, il 1° dicembre 2027, riguarda la quattordicesima per il congedo parentale.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale 4 mesi, ferie a fine contratto
    Tizio lavora da giugno a settembre (4 mesi). Matura 8,7 giorni di ferie. Alla fine del contratto stagionale non ha preso nessun giorno di ferie. Il datore è tenuto a liquidargli l’indennità sostitutiva: circa 8,7 × retribuzione giornaliera. Se Tizio è di livello 6 (1.491,57 € lordi al mese dal giugno 2026), la retribuzione giornaliera è 1.491,57 ÷ 26 = 57,37 € lordi e l’indennità è circa 499 € lordi, che devono comparire nel cedolino di liquidazione.
    Caia – assistente ai bagnanti da 5 anni, ROL a ratei
    Caia lavora ogni estate allo stesso stabilimento da 5 stagioni. Il monte di riferimento è di 108 ore annue (comprese le 32 di ex festività). Per una stagione di 5 mesi, i ROL a ratei sono circa 45 ore (108 ÷ 12 × 5). Il titolare le dice che i ROL non spettano ai «stagionali». Caia si rivolge a Uiltucs: il CCNL non distingue tra stagionali e fissi ai fini dei ROL; li matura come tutti gli altri. Ottiene le ore di permesso nel mese di settembre.
    Sempronio – sposa durante la stagione, congedo matrimoniale
    Sempronio, assunto da maggio a ottobre come operaio di livello 5, si sposa ad agosto. Superato il periodo di prova, ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (art. 138 CCNL). Il datore non può ridurre il congedo perché il contratto è stagionale. I 15 giorni vanno inclusi nella retribuzione del mese di agosto.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un lavoratore stagionale degli stabilimenti balneari?
    Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie annue. Il lavoratore stagionale matura le ferie pro quota in proporzione ai mesi lavorati: per una stagione di 4 mesi spettano circa 8,7 giorni. Le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto.
    Il lavoratore stagionale può fruire delle ferie durante la stagione?
    Sì, ma la fruizione deve essere concordata con il datore in modo da non pregiudicare l’attività dello stabilimento. In alternativa, le ferie non godute vengono liquidate in busta paga a fine rapporto. Non è possibile rinunciarvi.
    Cosa sono i ROL e come maturano per i lavoratori stagionali?
    I ROL sono permessi retribuiti per la riduzione dell’orario: 108 ore annue negli stabilimenti balneari, comprese le 32 ore di ex festività (art. 114). Per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 2018 il monte è graduale (32 ore nei primi due anni, 70 dopo due, 108 dopo quattro), ma il comma 5 esclude da questa gradualità i contratti a termine in aziende di stagione. Maturano a ratei: circa 9 ore per ogni mese di servizio.
    Il congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori stagionali?
    Sì, se non è in periodo di prova. Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è previsto dall’art. 138 del CCNL, va richiesto almeno dieci giorni prima e spetta anche ai lavoratori a termine, purché il matrimonio avvenga durante il periodo coperto dal contratto.
    Cosa succede alle ferie maturate se il contratto stagionale finisce prima che siano state godute?
    A fine rapporto stagionale, le ferie maturate e non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie. Il datore è obbligato a pagarle: non è possibile che si perdano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: apprendistato stagionale 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Apprendistato stagionale nel CCNL Stabilimenti Balneari: cicli, durata e retribuzione 2026

    Il settore balneare è uno dei pochi in Italia in cui l’apprendistato professionalizzante può svolgersi in cicli stagionali: lo stesso apprendista può essere richiamato ogni estate per acquisire progressivamente la qualifica professionale, senza che l’interruzione invernale azzeri il percorso.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio prevede l’apprendistato professionalizzante anche in cicli stagionali: la durata massima è di 36 mesi (livelli 2-6S) o 24 mesi (livello 6), e con più stagioni l’ultimo contratto deve iniziare entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima assunzione (artt. 72 e 74). La retribuzione parte dall’80% della normale retribuzione dei qualificati di pari livello nel primo anno, sale all’85% nel secondo e al 90% nel terzo; il 95% vale per la quarta annualità dei percorsi stagionali (art. 68). La formazione professionalizzante è obbligatoria: 80, 60 o 40 ore medie annue secondo il livello (art. 73).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte normativa
    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato in cicli stagionali); CCNL Turismo Confcommercio

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante in cicli stagionali – CCNL Turismo Confcommercio
    Fase Periodo cumulato Percentuale retributiva Note
    1° anno Primo anno di apprendistato 80% della retribuzione dei qualificati di pari livello Art. 68
    2° anno Secondo anno 85% Art. 68
    3° anno Terzo anno 90% Art. 68
    4° anno Quarta annualità 95% Solo se la durata massima supera 36 mesi e per i percorsi in cicli stagionali (art. 68)
    Al termine Fine apprendistato 100% (livello ordinario) Preavviso di 30 giorni; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 60, c. 4)

    Le percentuali si applicano alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello (art. 68, c. 1); la retribuzione netta dell’apprendista non può superare quella del non apprendista di pari livello (c. 4). All’apprendista si applicano i trattamenti normativi dei qualificati, salvo diversa previsione (art. 71). Durata massima: 36 mesi per i livelli 2, 3, 4, 5 e 6S, 24 mesi per il livello 6 (art. 72).

    Come funziona l’apprendistato in cicli stagionali

    L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 attribuisce ai contratti collettivi nazionali la facoltà di disciplinare modalità specifiche di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali. Il CCNL (art. 74) ha esercitato questa facoltà: fermo il limite massimo di durata dell’art. 72, l’apprendistato può svolgersi in più stagioni con più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve comunque iniziare entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione.

    Il meccanismo funziona così:

    1. Il datore assume l’apprendista per la prima stagione estiva (es. giugno-settembre 2026) con contratto di apprendistato professionalizzante in ciclo stagionale.
    2. A fine stagione il contratto si risolve, ma l’apprendistato non è «azzerato»: i mesi lavorati si cumulano, e contano anche le prestazioni di breve durata rese tra una stagione e l’altra (art. 74, c. 3).
    3. La stagione successiva il datore richiama lo stesso apprendista con un nuovo contratto a termine, che prosegue il percorso formativo dal punto in cui si era interrotto.
    4. Il cumulo continua fino alla durata massima del percorso; l’ultimo contratto stagionale deve iniziare entro 48 mesi di calendario dalla prima assunzione, e l’apprendista a termine ha il diritto di precedenza nella stagione successiva (art. 74, c. 2).

    Per quali livelli e qualifiche si applica

    L’apprendistato professionalizzante può essere attivato per i livelli 2, 3, 4, 5, 6S e 6 della classificazione contrattuale. Le principali figure del comparto balneare a cui si applica sono:

    • Assistente bagnanti (livello 5);
    • Istruttore di nuoto con brevetto (livello 4);
    • Capo assistente bagnanti (livello 3);
    • Cassiere (livello 5);
    • Segretario (livello 4);
    • Bagnino cabinista / operaio comune (livello 6).

    Non è previsto per il livello 7 (mansioni elementari non qualificabili come apprendistato) né per il livello 1 e i quadri.

    La formazione: obbligatoria e documentata

    L’apprendistato professionalizzante richiede una componente di formazione obbligatoria, articolata in:

    • Formazione trasversale: sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), competenze di base.
    • Formazione professionalizzante: specifica per la mansione balneare: in media 80 ore l’anno ai livelli 2 e 3, 60 ai livelli 4, 5 e 6S, 40 al livello 6, riproporzionate alla durata effettiva dei rapporti stagionali (art. 73). Può svolgersi tramite gli enti bilaterali del turismo (EBNT e enti bilaterali territoriali) o attraverso corsi aziendali documentati.

    Il datore deve assegnare all’apprendista un tutor aziendale che supervisiona il percorso formativo e certifica le competenze acquisite. Il mancato svolgimento della formazione rende illegittimo il contratto di apprendistato, con conseguente conversione in contratto ordinario e obbligo di corrispondere le differenze retributive.

    Vantaggi per il datore: sgravi contributivi

    L’apprendistato professionalizzante consente al datore di lavoro di beneficiare di significativi sgravi contributivi: la contribuzione INPS a carico del datore per gli apprendisti è ridotta rispetto ai lavoratori ordinari. Nelle aziende con meno di 9 dipendenti (fascia molto diffusa nel settore balneare), l’aliquota contributiva datoriale è particolarmente agevolata per i primi tre anni. Questi sgravi rendono l’apprendistato stagionale uno strumento economicamente vantaggioso per i piccoli stabilimenti che vogliono formare personale qualificato e fidelizzarlo nel tempo.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista bagnino, primo anno di ciclo stagionale
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista per la qualifica di assistente bagnanti (livello 5) il 1° giugno 2026 con contratto stagionale a termine. Il suo minimo di riferimento è quello del livello 5 (1.580,09 € dal giugno 2026). Come apprendista al primo anno (80%), Tizio percepisce circa 1.580 × 80% = 1.264 € lordi al mese. Il datore avvia la formazione professionalizzante: 60 ore medie annue al livello 5, riproporzionate a una stagione di quattro mesi, cioè circa 20 ore (art. 73). A fine stagione (30 settembre) il contratto si risolve: Tizio ha accumulato 4 mesi di apprendistato stagionale.
    Caia – apprendista al terzo anno, richiamata per la quarta stagione
    Caia viene richiamata per la quarta stagione estiva e si trova nel terzo anno di apprendistato (90%): percepisce circa 1.580 × 90% = 1.422 € lordi al mese. Se il percorso arriva alla quarta annualità, la retribuzione sale al 95% (art. 68). Al termine del percorso il datore deve decidere: lasciare che il rapporto prosegua a tempo indeterminato al livello 5 oppure recedere con il preavviso di 30 giorni (art. 60, c. 4).
    Sempronio – datore che non rispetta la formazione
    Sempronio è assunto come apprendista ma il datore non organizza mai le ore di formazione previste dal contratto di apprendistato. Dopo due stagioni, Sempronio si rende conto che l’apprendistato è illegittimo per mancanza di formazione. Con l’aiuto di Uiltucs, chiede la conversione del contratto in ordinario e il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e il 100% del minimo tabellare del livello 5 per tutte le ore lavorate. L’irregolarità espone il datore a sanzioni ispettive.

    Domande frequenti

    Come funziona l’apprendistato in cicli stagionali negli stabilimenti balneari?
    Il CCNL prevede che il datore possa assumere lo stesso apprendista con più contratti a termine, con l’ultimo contratto che deve iniziare entro 48 mesi consecutivi dalla prima assunzione (art. 74); la durata massima è di 36 mesi ai livelli 2-6S e di 24 al livello 6 (art. 72). Ogni stagione si cumula con le precedenti. Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato se nessuna parte recede con il preavviso di 30 giorni (art. 60).
    Qual è la retribuzione dell’apprendista negli stabilimenti balneari?
    80% della retribuzione dei qualificati di pari livello nel primo anno, 85% nel secondo, 90% nel terzo; 95% nella quarta annualità, quando la durata massima supera 36 mesi e nei percorsi in cicli stagionali (art. 68).
    Per quali livelli si può attivare l’apprendistato negli stabilimenti balneari?
    Per i livelli 2, 3, 4, 5, 6S e 6. Le principali figure applicabili sono: assistente bagnanti (5), istruttore nuoto (4), capo assistente (3), cassiere (5), bagnino cabinista (6).
    Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
    La formazione professionalizzante è di 80 ore medie annue ai livelli 2 e 3, 60 ai livelli 4, 5 e 6S e 40 al livello 6, riproporzionate alla durata dei rapporti stagionali (art. 73). Si aggiunge la formazione trasversale sulla sicurezza. Il datore deve assegnare un tutor aziendale e documentare la formazione svolta.
    Cosa succede se il datore non richiama l’apprendista nella stagione successiva?
    Se non viene richiamato senza giusta causa, il rapporto si intende risolto e il lavoratore riceve TFR e spettanze di fine rapporto. Non c’è trasformazione automatica a tempo indeterminato prima del termine del percorso; l’apprendista a termine ha il diritto di precedenza nella stagione successiva (art. 74, c. 2).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: maternità, paternità e congedi 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Il rinnovo del 2024 del CCNL Fiavet ha rafforzato le tutele per la genitorialità, introducendo nuove norme sulla maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi e un congedo specifico per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Questa guida illustra il quadro completo, distinguendo ciò che deriva dalla legge da ciò che il contratto migliora.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet integra le tutele di legge (d.lgs. 151/2001). Dal 1° luglio 2024 i congedi di maternità e paternità obbligatori maturano integralmente tredicesima e quattordicesima. Il congedo parentale è computato nell'anzianità dal 1° luglio 2024. Il rinnovo 2024 ha introdotto un congedo retribuito al 100% fino a 3 mesi per lavoratrici in percorsi di protezione da violenza di genere.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    D.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) – il CCNL integra e migliora

    Tabella riepilogativa dei congedi

    Tipologie di congedo e trattamento economico – CCNL Fiavet 2024
    Congedo Durata Trattamento economico Maturazione 13ª/14ª
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 175 CCNL) Sì (integrale dal 1.7.2024)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), fruibili dai due mesi prima del parto ed entro cinque mesi dopo (art. 174 CCNL) 100% a carico INPS Sì (integrale dal 1.7.2024)
    Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% fino a 6 anni del figlio (legge, variabile per età) Anzianità, 13ª, ferie e permessi dal 1.7.2024; 14ª dal 1.12.2027 (art. 176)
    Congedo per violenza di genere Massimo 3 mesi 100% retribuzione Sì (matura integralmente)

    Le percentuali di indennità INPS per il congedo parentale sono soggette a variazioni legislative: verificare l'importo aggiornato sul sito INPS. Il CCNL può prevedere integrazioni superiori a quelle di legge.

    Congedo di maternità obbligatorio: la base di legge

    Il congedo di maternità obbligatorio è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile la modalità flessibile (1 mese prima del parto e 4 dopo) previo nulla osta del medico.

    L'indennità INPS durante il congedo obbligatorio è pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Fiavet (art. 175) prevede per i cinque mesi di congedo di maternità un’integrazione, a carico del datore di lavoro, dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta che la lavoratrice avrebbe percepito lavorando.

    La novità del rinnovo 2024: tredicesima e quattordicesima durante la maternità

    Uno dei punti più significativi del rinnovo del 26 luglio 2024 riguarda la maturazione delle mensilità aggiuntive durante i congedi di genitorialità:

    • Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori sono computati ai fini dell'integrale maturazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. In precedenza, tali periodi potevano comportare una decurtazione proporzionale delle mensilità aggiuntive.
    • Il congedo parentale (facoltativo) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti dal 1° luglio 2024.
    • Per la quattordicesima mensilità, il congedo parentale sarà rilevante a partire dal 1° dicembre 2027 (data successiva prevista dal rinnovo).

    Congedo per violenza di genere: novità 2024

    Il rinnovo del 2024 ha introdotto per la prima volta nel CCNL Fiavet una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza riconosciuto o da un'istituzione pubblica. Le regole fondamentali sono:

    • Durata massima del congedo: 3 mesi.
    • Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione (voci fisse e continuative), anticipata dal datore e conguagliata con l’INPS; il periodo è coperto da contribuzione figurativa e vale per anzianità, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.
    • Può essere fruito a giornate o a ore entro tre anni dall’inizio del percorso; la lavoratrice deve preavvisare il datore con almeno sette giorni, salvo oggettiva impossibilità, indicando inizio e fine del periodo.
    • Deve produrre la certificazione del percorso rilasciata dai servizi sociali del comune, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. Nei casi previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 80/2015 il congedo è prorogato di ulteriori tre mesi con la stessa indennità, e la lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto in part-time e al ritorno al tempo pieno.

    Congedo parentale (facoltativo): diritti di legge

    Il congedo parentale facoltativo («ex aspettativa») è regolato dagli artt. 32-46 del d.lgs. 151/2001. I punti chiave:

    • Ciascun genitore può assentarsi fino a 6 mesi entro i 12 anni del figlio; il totale tra entrambi i genitori non può superare 10 mesi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).
    • L'indennità INPS è pari al 30% della retribuzione (percentuale soggetta a variazioni di legge in funzione dell'età del figlio).
    • Dal 1° luglio 2024, il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa l’integrale maturazione di tredicesima, ferie e permessi retribuiti (art. 176, comma 2); per la quattordicesima vale dal 1° dicembre 2027.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità obbligatoria nel 2025, tredicesima piena
    Tizio, dipendente di un tour operator, prende i 10 giorni obbligatori di congèdo di paternità in occasione della nascita del figlio a marzo 2025. Grazie alle novità del rinnovo del luglio 2024, quei 10 giorni non decurtano la tredicesima di dicembre né la quattordicesima di giugno. Tizio riceverà le mensilità aggiuntive intere.
    Caia – Congedo di maternità e quattordicesima
    Caia è in maternità obbligatoria da aprile a settembre 2025 (5 mesi). Prima del rinnovo 2024, il suo datore di lavoro avrebbe potuto proporzionare la quattordicesima di giugno. Dal 1° luglio 2024 i 5 mesi di maternità maturano integralmente la quattordicesima: Caia ha diritto alla mensilità piena, come se avesse lavorato regolarmente.
    Sempronia – Congedo per violenza di genere
    Sempronia, inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza accreditato, chiede al datore di lavoro 45 giorni di congedo per motivi di sicurezza personale. Il CCNL le riconosce fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%. Sempronia preavvisa il datore con almeno sette giorni, indicando inizio e fine del congedo, e presenta la certificazione del percorso: il congedo è un suo diritto e il datore non può rifiutarlo.

    Domande frequenti

    Il periodo di maternità fa maturare la quattordicesima nel CCNL Fiavet?
    Sì, dal 1° luglio 2024. I periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano integralmente sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità.
    Il congedo parentale viene conteggiato nell'anzianità?
    Sì, dal 1° luglio 2024 il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio. Per la maturazione della quattordicesima mensilità, questa regola si applica a partire dal 1° dicembre 2027.
    Cosa prevede il CCNL Fiavet per le lavoratrici vittime di violenza?
    Il rinnovo 2024 ha introdotto fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100% per lavoratrici inserite in percorsi di protezione da violenza di genere certificati. Il congedo può essere frazionato.
    Quanto viene pagata la maternità nel CCNL Fiavet?
    L'INPS eroga l'80% della retribuzione media giornaliera per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL Fiavet aggiunge a carico del datore un’integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera netta per i cinque mesi (art. 175).
    Il licenziamento durante la gravidanza è nullo?
    Sì, il licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio è nullo di diritto (art. 54 d.lgs. 151/2001), salvo giusta causa non connessa alla gravidanza o cessazione dell'attività dell'azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: malattia e infortunio 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele

    Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Il limite di 180 giorni vale per malattia e infortunio, cumulabili nell’anno (art. 169). Prima della scadenza il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni, a determinate condizioni (art. 170); alla fine il rapporto si intende risolto con TFR ma senza indennità di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto malattia
    180 giorni nell'anno civile
    Aspettativa generica (art. 170)
    fino a 120 giorni non retribuiti, da chiedere prima del 180° giorno

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

    Malattia e infortunio: riepilogo tutele – CCNL Fiavet (artt. 162-173)
    Istituto Durata / Regola Copertura economica
    Conservazione del posto (comporto) 180 giorni per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), per malattia o infortunio; i periodi si cumulano (art. 169) INPS: 50% dal 4° al 20° giorno, due terzi dal 21°. Integrazione del datore: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21° (art. 165)
    Carenza malattia Primi 3 giorni 100% della normale retribuzione a carico del datore (art. 165)
    Aspettativa generica Fino a 120 giorni in più, su richiesta con raccomandata a.r. prima del 180° giorno, se non si tratta di malattie croniche o psichiche e non è già stata fruita (art. 170); per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (art. 171) Nessuna retribuzione e nessun istituto matura; il periodo conta per l'anzianità se il rapporto prosegue
    Infortunio sul lavoro Rientra nei 180 giorni dell'art. 169 Datore: intera retribuzione del giorno dell'infortunio e 60% per i 3 giorni successivi (art. 166); poi INAIL (anticipata dal datore, art. 168): 60% dal 4° al 90° giorno, 75% dal 91°
    Tubercolosi Conservazione del posto fino a 18 mesi dalla sospensione, con le regole dell'art. 173 L'integrazione del datore non è dovuta (art. 165, comma 3)
    Visita di controllo Il controllo avviene solo tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, su richiesta del datore (art. 163, comma 6) Reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi (art. 164)

    Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia accertata o di infortunio. Nel CCNL Fiavet (art. 169) il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:

    • I giorni di assenza per malattia o infortunio si sommano nel corso dell’anno, indipendentemente dal numero di episodi distinti.
    • Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
    • Superati i 180 giorni (e l’eventuale aspettativa), se il lavoratore non può riprendere servizio il CCNL stabilisce che il rapporto si intenda risolto, con diritto al TFR e a quanto altro dovuto ma senza l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 169, comma 4); in pratica il datore comunica il recesso per superamento del comporto. Per il personale a termine la conservazione del posto non va oltre la stagione o l’ingaggio.

    Attenzione: l’art. 169 considera nello stesso limite di 180 giorni la malattia accertata e l’infortunio, e i periodi di più malattie o infortuni nell’anno si cumulano. L’indennità dell’infortunio sul lavoro è invece a carico dell’INAIL e segue regole economiche proprie (art. 166).

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:

    • Primi tre giorni di malattia (carenza): nessuna indennità INPS; il CCNL (art. 165) prevede che il datore integri fino al 100% della normale retribuzione.
    • Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
    • Il CCNL integra l’indennità INPS a carico del datore fino al 100% della normale retribuzione nei primi tre giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° giorno in poi (art. 165); l’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità e, se la riconosce in misura ridotta, il datore non integra la parte non corrisposta. Non dipende dall’anzianità o dal livello.

    Obblighi di certificazione e reperibilità

    La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

    Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.

    Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL

    L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:

    • Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
    • Tre giorni successivi (carenza): a carico del datore di lavoro nella misura del 60% della normale retribuzione giornaliera (art. 166, comma 3).
    • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.

    Per il CCNL anche l’infortunio rientra nei 180 giorni di conservazione del posto dell’art. 169, cumulabili con le malattie dell’anno; il datore anticipa l’indennità INAIL per l’inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’Istituto (art. 168).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente nell'anno civile
    Tizio si ammala tre volte nell'anno: 20 giorni a febbraio, 80 giorni da maggio a luglio, 90 giorni da settembre. In totale 190 giorni. Dal 181° giorno il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso per superamento del comporto. Prima della scadenza dei 180 giorni Tizio può chiedere, con raccomandata a.r., l’aspettativa di 120 giorni se la sua patologia non è cronica o psichica e non l’ha già fruita (art. 170); se la chiede, il datore non può licenziarlo prima della sua fine.
    Caia – Infortunio in agenzia
    Caia scivola in ufficio e si frattura un polso. È inabilità temporanea per infortunio sul lavoro: l'INAIL copre la prognosi per tutta la sua durata. I giorni di infortunio rientrano nei 180 giorni di conservazione del posto dell’art. 169 e si sommano a quelli di eventuali malattie dell’anno solare: quando Caia tornerà, il suo contatore terrà conto sia dei giorni di infortunio sia di quelli di malattia già accumulati.
    Sempronio – Aspettativa post-comporto
    Sempronio sta per accumulare 180 giorni di malattia entro il 15 settembre. Ha una patologia seria, non cronica né psichica, e prima del 180° giorno chiede con raccomandata a.r. l’aspettativa non retribuita di 120 giorni accettandone le condizioni (art. 170): in quel periodo il posto è conservato ma non matura retribuzione né altri istituti contrattuali, pur contando per l’anzianità se il rapporto prosegue. Se al termine non può riprendere servizio, il rapporto si intende risolto con TFR e senza indennità di preavviso.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
    180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Superato questo limite il datore può risolvere il rapporto. Prima della scadenza dei 180 giorni puoi richiedere con raccomandata a.r. un’aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni, alle condizioni dell’art. 170.
    L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
    No. Sì: l’art. 169 prevede 180 giorni per anno solare di conservazione del posto per malattia accertata o infortunio, cumulabili. L’indennità per inabilità temporanea è a carico dell’INAIL, anticipata dal datore (art. 168).
    Devo essere reperibile durante la malattia?
    Sì, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità non giustificata comporta le sanzioni dell’art. 5, comma 14, d.l. 463/1983 (art. 164 CCNL): riduzione o perdita dell’indennità per i giorni in cui la visita di controllo non va a buon fine. Le fasce valgono tutti i giorni, domeniche e festivi compresi.
    I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
    I primi 3 giorni non sono coperti dall'INPS (periodo di carenza). Sì: il CCNL Fiavet (art. 165) prevede che il datore integri l’indennità fino al 100% della normale retribuzione nei primi tre giorni.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante la malattia (nei limiti del comporto) il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ordinario. Il rapporto può cessare solo allo scadere del periodo di conservazione del posto (180 giorni, più l’eventuale aspettativa): in quel caso si intende risolto con TFR e senza indennità di preavviso (art. 169).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le regole su comporto, integrazione, aspettativa e infortunio sono quelle degli artt. 162-173 del CCNL del 24 luglio 2019 (testo integrale letto; l’accordo del 2024 non le modifica). Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024

    Il sistema di inquadramento del CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet è articolato in 10 profili, dai Quadri al personale di fatica e alle pulizie. Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha aggiornato le declaratorie del 2° livello con tre figure: Destination Manager, Product Manager e responsabile Marketing Territoriale.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede 10 profili di inquadramento: Quadro A, Quadro B e livelli da 1° a 7° (incluso il 6° Super). I livelli più diffusi in agenzia sono il 3°-4° per gli addetti alla vendita e prenotazione, il 2°-1° per i responsabili di reparto, i Quadri per i capi area e i responsabili di network. Il rinnovo 2024 ha inserito il Destination Manager, il Product Manager e il responsabile Marketing Territoriale tra le qualifiche del 2° livello; il direttore tecnico non è una qualifica autonoma e si inquadra in base alle mansioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Imprese di viaggi e turismo (art. 1: imprese, tour operator e agenzie di viaggi che producono, distribuiscono o vendono pacchetti e servizi turistici, settore MICE, network di agenzie di viaggi)

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Struttura dei livelli di inquadramento – CCNL Fiavet, art. 54
    Livello Qualifiche indicate dall'art. 54 Caratteristiche principali
    Quadro A Capo area; responsabile unico di più agenzie della stessa azienda, compresi i network di agenzie Funzioni direttive, alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa, autonomia decisionale e ampi poteri discrezionali
    Quadro B Responsabile agenzia (categoria A e B) con autonomia tecnica e amministrativa di gestione; responsabile dei sistemi informativi, del marketing, dello sviluppo e assistenza di network di agenzie; responsabile selezione e formazione del personale (HR) Funzioni direttive, responsabilità continuativa di unità non complesse o di settori complessi, autonomia decisionale e amministrativa
    1° livello Responsabile agenzia con funzioni tecniche e amministrative subordinate; responsabile c.e.d.; analista-programmatore c.e.d.; addetto ai sistemi informativi di network; addetto all'assistenza e sviluppo aggregativo di network Elevato contenuto professionale, iniziativa e autonomia operativa, direzione esecutiva di un settore rilevante
    2° livello Responsabile di servizio o di reparto tecnico; responsabile servizio vendite, marketing o amministrativo (anche di network) e responsabile Marketing Territoriale; responsabile Team business travel/leisure/MICE; Destination Manager; Product Manager Iniziativa e autonomia operativa con funzioni di coordinamento e controllo, particolare competenza professionale
    3° livello Addetto alle prenotazioni o ai servizi turistici e alle biglietterie con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue; programmatore di acquisita capacità; promotore commerciale con almeno due lingue; segretario di direzione, traduttore o corrispondente in lingue estere; impiegato amministrativo o contabile di acquisita esperienza Mansioni di concetto o prevalentemente tali, conoscenze tecniche ed esperienza adeguata, autonomia operativa
    4° livello Addetto alle prenotazioni e alle biglietterie anche con tariffazione automatica; impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati; transferista; addetto all'inserimento dati; contabile d'ordine; operatore c.e.d. Autonomia esecutiva, mansioni specifiche amministrative, tecnico-pratiche o di vendita
    5° livello Hostess; addetto a battitura testi e data entry; fatturista; archivista; autista; portavalori Compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro
    6° Super Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche con guida di mezzi di trasporto Lavori di normale complessità con adeguate capacità tecnico-pratiche
    6° livello Custode; portiere; personale addetto a mansioni di semplice attesa Normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali
    7° livello Personale di fatica e addetto alle pulizie Semplice attività anche con macchine già attrezzate

    Le declaratorie sono nell’art. 54 del CCNL (testo del 24 luglio 2019 come modificato dall’accordo del 26 luglio 2024); le qualifiche elencate sono esemplificative, perché valgono anche le «altre qualifiche di valore equivalente»; per le mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’art. 55 demanda l’esame alle organizzazioni territoriali e, in caso di mancata soluzione, a quelle nazionali.

    Le specificità del settore agenzie di viaggio nell’inquadramento

    Il comparto agenzie di viaggio e tour operator presenta caratteristiche professionali peculiari che si riflettono nel sistema di classificazione:

    • Sistemi di prenotazione: il CCNL non nomina i GDS; distingue l’addetto con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue (3° livello) da quello che lavora anche con mezzi di tariffazione automatica (4° livello).
    • Addetto alle prenotazioni: figura chiave del settore, al 3° livello se ha capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue, al 4° altrimenti. Il CCNL riconosce la specificità del 3° livello per l’addetto o operatore alle prenotazioni prevedendo un apprendistato professionalizzante fino a 48 mesi (art. 68), contro 36 mesi per gli altri livelli dal 2° al 6° Super.
    • Tour operator e progettazione viaggi: il programmatore di acquisita capacità, cioè l’impiegato tecnico qualificato per creare programmi e determinare i costi di viaggi di gruppo e individuali con conoscenza completa di lingue estere, è al 3° livello; il 2° livello riguarda chi coordina (responsabile di servizio, Team business travel/leisure/MICE, Product Manager).
    • Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima: gli addetti ai servizi turistici e alle biglietterie sono al 4° livello, anche con tariffazione automatica, e al 3° con costruzione tariffaria autonoma e lingue; il 5° livello riguarda altre figure esecutive (hostess, fatturista, archivista, autista).

    Nuove figure professionali introdotte dal rinnovo 2024

    Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha aggiornato l’art. 54 inserendo nel 2° livello tre figure, mentre ha eliminato alcune qualifiche ormai superate (macchine contabili, centralino e telescriventi, macchine perforatrici). Le figure inserite sono:

    • Destination Manager: «si occupa di pianificare, organizzare e gestire l'offerta turistica di una specifica destinazione»; 2° livello.
    • Product Manager: «si occupa di ideare, sviluppare e commercializzare nuovi prodotti turistici»; 2° livello.
    • Responsabile Marketing Territoriale: aggiunto alla voce del responsabile di servizio vendite, marketing o amministrativo; 2° livello.
    • Sistemi informativi dei network di agenzie: non è una figura nuova; il responsabile dei sistemi informativi di network con attività centralizzata è Quadro B, l'addetto ai sistemi informativi di network è al 1° livello.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Il CCNL disciplina esplicitamente cosa accade quando un lavoratore viene assegnato a mansioni di livello superiore. Il principio generale discende dall'art. 2103 del Codice Civile (come modificato dal d.lgs. 81/2015): il lavoratore ha diritto al trattamento economico del livello in cui opera.

    Il periodo resta di tre mesi: dopo tre mesi di assegnazione a mansioni superiori l’assegnazione diventa definitiva, salvo che sia avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio (art. 56, come riscritto dall’accordo del 2024 ai sensi dell’art. 2103, comma 7, c.c.). Il lavoratore che preferisce non essere definitivamente promosso può manifestare una diversa volontà.

    La distinzione dal CCNL Turismo/Pubblici Esercizi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet non va confuso con il CCNL Turismo/Pubblici Esercizi (applicato da Federalberghi, FIPE e Confcommercio agli hotel, ristoranti e stabilimenti balneari). Si tratta di contratti distinti, con parti datoriali diverse, strutture di livelli differenti e tabelle retributive proprie. Le agenzie di viaggio aderenti a Fiavet-Confcommercio applicano il CCNL specifico; quelle che aderiscono a Confesercenti applicano il CCNL Turismo Confesercenti, anch'esso separato.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto prenotazioni, inquadramento al 3° livello
    Tizio lavora da tre anni in un'agenzia aderente a Fiavet come addetto alle prenotazioni aeree e turistiche su sistemi GDS. Il suo inquadramento al 3° livello è corretto se ha capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue (art. 54); la qualifica di addetto alle prenotazioni al 3° livello è espressamente riconosciuta dal CCNL con un apprendistato più lungo (48 mesi, art. 68). Se invece lavorasse con tariffazione automatica sarebbe al 4° livello.
    Caia – Product Manager neo-introdotta
    Caia è stata assunta nel settembre 2024 come Product Manager dopo il rinnovo contrattuale. L’azienda la inquadra al 3° livello. Ma l’art. 54, nel testo modificato dal rinnovo, elenca il Product Manager tra le qualifiche del 2° livello: Caia può chiedere l’inquadramento al 2° livello, rivolgendosi al sindacato o a un consulente del lavoro.
    Sempronio – Sostituzione di livello superiore
    Sempronio (4° livello) è assegnato per 8 mesi alle mansioni di responsabile di reparto (2° livello) per un’esigenza organizzativa, non per sostituire un assente. Dopo tre mesi l’assegnazione diventa definitiva, salva una sua diversa volontà. Se invece sostituisse la responsabile in malattia, l’assegnazione non diventerebbe definitiva ma avrebbe comunque diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Fiavet?
    Il CCNL prevede 10 profili: Quadro A, Quadro B e livelli da 1° a 7° (incluso il 6° Super). Ogni profilo ha declaratorie specifiche che descrivono le mansioni tipiche e il grado di autonomia richiesto.
    A che livello viene inquadrato un addetto alla prenotazione?
    Al 3° livello se ha capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue; al 4° livello se lavora anche con mezzi di tariffazione automatica o svolge prevalentemente la vendita al banco di viaggi già programmati (art. 54).
    Il Direttore Tecnico ha un livello contrattuale specifico?
    No. Il rinnovo 2024 ha chiarito che il Direttore Tecnico non è una qualifica contrattuale autonoma: deve essere inquadrato a un livello in base alle mansioni effettivamente svolte; l’accordo prevede di armonizzare la classificazione anche rispetto al Direttore Tecnico.
    Come si passa a un livello superiore?
    L’assegnazione a mansioni superiori per più di tre mesi comporta l’inquadramento definitivo (art. 56), salvo che sia avvenuta per sostituire un altro lavoratore in servizio. Il lavoratore può manifestare una diversa volontà se preferisce restare al livello di origine.
    Il CCNL Fiavet si applica anche ai tour operator online?
    Il CCNL (art. 1) si applica alle imprese, ai tour operator e alle agenzie di viaggi che producono, distribuiscono o vendono pacchetti e servizi turistici, al settore MICE e ai network di agenzie; il testo non distingue tra canale fisico e online. Resta il rapporto con l’associazione datoriale firmataria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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