leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Articolo 1304 Codice Civile: Transazione

    Art. 1304 c.c. Transazione

    In vigore

    La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

  • Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 c.c. Giuramento

    In vigore

    Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

  • Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 c.c. Sentenza

    In vigore

    La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

  • Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Art. 1307 c.c. Inadempimento

    In vigore

    Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

  • Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1308 c.c. Costituzione in mora

    In vigore

    La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’articolo 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

  • Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito

    Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito

    Art. 1309 c.c. Riconoscimento del debito

    In vigore

    Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

  • Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1310 c.c. Prescrizione

    In vigore

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

  • Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Art. 1311 c.c. Rinunzia alla solidarietà

    In vigore

    Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

  • Articolo 1312 Codice Civile: Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    Articolo 1312 Codice Civile: Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    Art. 1312 c.c. Pagamento separato dei frutti o degli interessi

    In vigore

    interessi Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

  • Articolo 1313 Codice Civile: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

    Articolo 1313 Codice Civile: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

    Art. 1313 c.c. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

    In vigore

    rinunzia alla solidarietà Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà. SEZIONE IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili