Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 16/2017 – Incentivi al fotovoltaico e taglio retroattivo delle tariffe (spalma-incentivi)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “spalma-incentivi”), che rimodulava gli incentivi pubblici alla produzione di energia da impianti fotovoltaici. La rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato aveva riconosciuto incentivi pluriennali ai gestori di impianti fotovoltaici. Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha rimodulato tali incentivi (il cosiddetto “spalma-incentivi”), riducendone l’importo annuo ma allungandone la durata. I gestori contestavano la lesione del legittimo affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), sollevati dal TAR Lazio con numerose ordinanze. I parametri evocati erano gli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (tutela della proprietà) e alla normativa dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014. La rimodulazione degli incentivi non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali ed europei evocati.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi pubblici al fotovoltaico, che ne riduce l’importo annuo allungandone la durata, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il legittimo affidamento dei gestori né la tutela della proprietà, purché non si traduca in un intervento irragionevole o sproporzionato.

    Domande e risposte

    Cos’è lo “spalma-incentivi”?

    È la rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico introdotta dal d.l. n. 91 del 2014: riduceva l’importo annuo dell’incentivo allungandone però il periodo di erogazione.

    La Corte ha dato torto ai gestori degli impianti?

    Sì, nel senso che ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con i parametri europei evocati.

    Il legislatore può modificare incentivi già concessi?

    Sì, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: secondo la Corte una rimodulazione non irragionevole non lede di per sé il legittimo affidamento né la tutela della proprietà.

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  • Corte cost. n. 34/2017 – Questione priva di oggetto su norma già dichiarata illegittima

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 in materia di stupefacenti: quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, dunque la questione è divenuta priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di Viterbo dubitava della legittimità della disciplina sugli stupefacenti introdotta dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. Ma la Corte aveva già rimosso quella norma con la storica sentenza n. 32 del 2014.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché divenuta priva di oggetto: la sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale è manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma impugnata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esisteva più un oggetto da giudicare.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 32 del 2014?

    Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 sulla disciplina degli stupefacenti.

    Che tipo di pronuncia è questa?

    Un’ordinanza di manifesta inammissibilità, adottata in camera di consiglio.

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  • Corte cost. n. 15/2017 – Cessazione automatica degli incarichi dirigenziali (spending review)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Di cosa si tratta

    La spending review del 2012 imponeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri una riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali. Per attuarla, la norma disponeva la cessazione automatica ex lege di tutti gli incarichi dirigenziali in corso entro una certa data. Il caso riguardava incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 20, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), sollevato dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. La cessazione automatica delle funzioni dirigenziali contrastava, secondo il giudice, con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva la cessazione, entro il 1° novembre 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Il principio

    La cessazione automatica ex lege degli incarichi dirigenziali, disposta in modo indiscriminato, contrasta con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa: la riorganizzazione delle strutture pubbliche non può tradursi in una rimozione automatica delle funzioni dirigenziali svincolata da una valutazione adeguata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    La cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia della Presidenza del Consiglio conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché la cessazione automatica e indiscriminata degli incarichi contrastava con i principi costituzionali di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 33/2017 – Copertura finanziaria e cessazione della materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul finanziamento della gestione dei Sacri Monti del Piemonte: una legge regionale sopravvenuta ha stanziato esattamente le risorse mancanti, e la norma impugnata non aveva avuto applicazione.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato contestava la copertura finanziaria, per gli anni 2016 e 2017, degli oneri di gestione delle riserve dei Sacri Monti: le risorse sarebbero state imputate a una unità previsionale di base «non corretta» e prive di quantificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2015, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sulla copertura finanziaria delle leggi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: una legge regionale di assestamento (n. 28 del 2015) ha previsto uno stanziamento di 2.350.000 euro, pari esattamente all’onere stimato, e la disposizione impugnata non aveva ricevuto applicazione.

    Il principio

    Quando una normativa sopravvenuta soddisfa pienamente la pretesa avanzata con il ricorso e la disposizione impugnata non ha avuto applicazione, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che la controversia non ha più ragione di essere decisa nel merito, perché un fatto sopravvenuto ha eliminato il motivo del contrasto.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 81, terzo comma, Cost., che impone l’indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove spese.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché la legge regionale sopravvenuta aveva stanziato le risorse mancanti e la norma contestata non era stata applicata.

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  • Corte cost. n. 14/2017 – Proroga dei contratti del personale sanitario (Regione Molise)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Molise n. 3 del 2015, che prorogava i contratti a tempo determinato e gli incarichi del personale sanitario in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con le attribuzioni della gestione commissariale della sanità regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Molise era una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, con una gestione commissariale incaricata di razionalizzare e contenere la spesa, incluso il personale. La legge regionale impugnata prorogava fino al 31 dicembre 2016 contratti a tempo determinato, collaborazioni e incarichi libero-professionali del personale infermieristico, in deroga ai vincoli sul turn-over.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge reg. Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei LEA). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute), in relazione a vari parametri statali interposti sul divieto di turn-over, nonché dell’art. 120, secondo comma, Cost., per l’interferenza con le attribuzioni commissariali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 3 del 2015.

    Il principio

    In una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario e a gestione commissariale, la legge regionale non può prorogare contratti e incarichi del personale in contrasto con i principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica e con i vincoli sul turn-over, né interferire con le attribuzioni del commissario ad acta.

    Domande e risposte

    Perché l’intera legge regionale è stata annullata?

    Perché il suo contenuto — la proroga dei contratti del personale sanitario in deroga ai vincoli statali — era nel complesso in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con la gestione commissariale.

    Cosa significa che il Molise era in piano di rientro?

    Significa che, per il disavanzo sanitario, la Regione era affidata a una gestione commissariale incaricata di contenere la spesa, anche del personale, secondo vincoli stringenti.

    Cos’è il divieto di turn-over?

    È il vincolo che limita o blocca le nuove assunzioni e la sostituzione del personale cessato, per contenere la spesa pubblica, in particolare nelle Regioni in piano di rientro.

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  • Corte cost. n. 32/2017 – Transito della polizia provinciale e competenze regionali

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure della Regione Veneto contro le norme che disciplinano il transito del personale di polizia provinciale negli enti locali. Quella disciplina non invade la competenza regionale sulla «polizia amministrativa locale», ma rientra in titoli di competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito del riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015 regolava il trasferimento del personale dei corpi di polizia provinciale verso i ruoli degli enti locali, con vincoli alle assunzioni. La Regione Veneto temeva che lo Stato avesse svuotato le sue competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. per motivazione carente; ha dichiarato non fondate quelle sull’art. 117, quarto comma, e sull’art. 120 Cost. Le disposizioni vanno ricondotte alle competenze esclusive statali su «funzioni fondamentali» degli enti locali, «ordinamento civile» e «coordinamento della finanza pubblica».

    Il principio

    La disciplina del trasferimento di personale connesso al riordino degli enti territoriali appartiene a titoli di competenza statale; inoltre un accordo in Conferenza unificata non può condizionare l’esercizio della funzione legislativa, e ove non vi sia competenza regionale incisa non vi è violazione della leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, sul transito del personale di polizia provinciale negli enti locali.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la Regione non aveva chiarito in modo adeguato e non meramente assertivo le ragioni del contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

    La «polizia amministrativa locale» resta competenza regionale?

    Sì: la Corte conferma che è materia residuale regionale, ma le norme impugnate non allocavano funzioni in quella materia, bensì disciplinavano il personale nel quadro del riordino statale.

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  • Corte cost. n. 13/2017 – Fondi per la coesione e riprogrammazione delle risorse (Regione Umbria)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2015, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria, in tema di riprogrammazione di risorse del Fondo di rotazione destinate al Piano di azione coesione.

    Di cosa si tratta

    Per finanziare alcuni incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 era stato disposto l’impiego di risorse del Fondo di rotazione già destinate al Piano di azione coesione (PAC). La norma impugnata ampliava la platea delle risorse utilizzabili spostando in avanti la data di riferimento, incidendo su fondi già programmati per il territorio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito dalla legge n. 125 del 2015), che modificava l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014. La Regione Umbria lamentava, tra l’altro, la violazione degli artt. 11, 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, anche in relazione alla normativa europea sui fondi e alla riprogrammazione delle risorse destinate alla coesione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015 nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

    Il principio

    La riprogrammazione di risorse già destinate agli interventi di coesione sul territorio regionale incide sull’autonomia finanziaria della Regione e va condotta nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, senza sottrarre unilateralmente fondi già programmati per il territorio.

    Domande e risposte

    Cos’è il Piano di azione coesione (PAC)?

    È uno strumento che riprogramma risorse, anche di origine europea, per finanziare interventi di sviluppo e coesione sul territorio, in particolare nelle aree del Sud.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché sottraeva, con riferimento alla Regione Umbria, risorse già destinate alla coesione territoriale, incidendo sull’autonomia finanziaria regionale senza il rispetto della leale collaborazione.

    L’illegittimità riguarda tutte le Regioni?

    La pronuncia è resa nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e con specifico riferimento alla Regione Umbria, che aveva proposto il ricorso.

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  • Corte cost. n. 12/2017 – Decurtazione punti patente e responsabilità del proprietario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Grosseto. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del caso concreto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 126-bis del codice della strada disciplina la decurtazione dei punti dalla patente in caso di infrazioni. La norma pone problemi quando il proprietario del veicolo (ad esempio una società) non coincide con il conducente che ha commesso l’infrazione. Il Giudice di pace di Grosseto aveva sollevato dubbi di costituzionalità su questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dal d.l. n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto in un giudizio tra una società e la Provincia di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione mancava di indicazioni essenziali sul tipo di veicolo e sulle condizioni economico-patrimoniali della parte, rendendo la censura astratta e ipotetica; inoltre il richiamo all’art. 53 Cost. era privo di adeguata motivazione e l’intervento richiesto aveva natura creativa, non costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    L’ordinanza con cui un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere in modo autosufficiente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: in assenza di tali elementi, e quando l’intervento richiesto avrebbe carattere creativo riservato al legislatore, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 126-bis del codice della strada?

    La decurtazione dei punti dalla patente a seguito delle infrazioni stradali, con i relativi obblighi a carico del proprietario del veicolo e del conducente.

    Perché la questione non è stata esaminata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era carente: mancava la descrizione del veicolo e delle condizioni economiche della parte, e il richiamo all’art. 53 Cost. non era adeguatamente motivato.

    Cosa significa che l’intervento richiesto era “creativo”?

    Significa che il giudice chiedeva alla Corte di introdurre una disciplina nuova, frutto di scelte discrezionali riservate al legislatore e non costituzionalmente obbligate.

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  • Corte cost. n. 11/2017 – Riconoscimento del servizio pre-ruolo (Regione Campania)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, commi 2 e 5, della legge finanziaria 2007 della Regione Campania, sollevata dal Tribunale di Napoli in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini previdenziali. Il vizio riguardava la rilevanza e la ricostruzione della controversia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva riconosciuto, ai fini giuridici, il periodo di servizio “pre-ruolo” di alcuni dipendenti, con possibilità di riscatto e conseguenze sui trattamenti previdenziali. Il giudice del lavoro dubitava che la Regione potesse intervenire in materia di previdenza sociale, riservata allo Stato, e senza indicare la copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, commi 2 e 5, della legge reg. Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro: la previdenza sociale è competenza esclusiva statale e mancava l’indicazione delle risorse per gli oneri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, riscontrando carenze sotto i profili della rilevanza nel giudizio principale e della completezza nella ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve dare conto in modo completo della rilevanza della questione nel giudizio principale e ricostruire correttamente i fatti e il quadro normativo: in mancanza, la Corte non esamina il merito e dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Napoli?

    Dubitava che la Regione Campania potesse riconoscere il servizio pre-ruolo con effetti previdenziali, trattandosi di materia (previdenza sociale) riservata allo Stato, e senza indicare la copertura finanziaria.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per carenze nell’ordinanza di rimessione riguardanti la rilevanza nel giudizio principale e la completa ricostruzione della controversia e del quadro normativo.

    La Corte ha deciso se la legge campana fosse legittima?

    No: fermandosi all’inammissibilità, non si è pronunciata sul merito della legittimità della norma regionale.

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  • Corte cost. n. 10/2017 – Controllo della Corte dei conti sui gruppi consiliari regionali

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    La Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato a proposito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari. Ha dichiarato in parte inammissibili le censure e per il resto respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità del controllo.

    Di cosa si tratta

    I gruppi consiliari regionali ricevono fondi pubblici e devono rendicontare le spese sostenute. La Corte dei conti verifica la regolarità di questi rendiconti. La Regione Veneto contestava una deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto, ritenendo che invadesse le proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasceva da un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (quelle sulla richiesta di restituzione di somme e sulla rendicontazione di spese per il personale e per la comunicazione) e ha respinto per il resto il ricorso, affermando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri fissati dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, condotto secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, non lede l’autonomia della Regione: rientra tra le legittime funzioni di controllo sulla finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un ente (qui la Regione) contesta che lo Stato abbia invaso le proprie competenze, o viceversa.

    La Corte dei conti poteva controllare i rendiconti dei gruppi consiliari?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che spettava alla Corte dei conti verificare la regolarità dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale.

    Come si è concluso il ricorso del Veneto?

    In parte le censure sono state dichiarate inammissibili e per il resto il ricorso è stato respinto.

  • Corte cost. n. 9/2017 – Fallimento entro un anno dalla cancellazione della società

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 10 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), sollevata dal Tribunale di Verona, che chiedeva di poter dichiarare il fallimento oltre un anno dalla cancellazione della società quando il ritardo dipendeva da una domanda di concordato preventivo.

    Di cosa si tratta

    La legge fallimentare prevede che un imprenditore possa essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Nel caso esaminato, il superamento di quel termine era dipeso dalla pendenza di una domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile; il giudice si chiedeva se in tale ipotesi il termine annuale dovesse considerarsi superabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese anche quando il rispetto del termine sia stato impedito da una domanda di concordato preventivo. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 24 della Costituzione; a sollevare la questione era il Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito del problema sollevato dal giudice rimettente.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi che impediscono l’esame del merito, la Corte dichiara la questione inammissibile. Il problema del coordinamento tra il termine annuale per la dichiarazione di fallimento e la pendenza di una domanda di concordato preventivo resta, in questa pronuncia, non deciso nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10 della legge fallimentare?

    Prevede che l’imprenditore possa essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte ha riscontrato vizi che le hanno impedito di esaminare nel merito la questione sollevata dal Tribunale di Verona.

    La Corte ha detto se il termine può essere superato?

    No: dichiarando l’inammissibilità, non ha deciso il merito del rapporto tra termine annuale e domanda di concordato preventivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2017 – La Regione non può attribuire la qualifica di polizia giudiziaria

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, che attribuiva al personale dell’ARPAB, nell’esercizio della vigilanza, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La materia è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La polizia giudiziaria svolge funzioni connesse all’accertamento dei reati e opera sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. La Regione Basilicata, riformando la propria Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAB), aveva previsto che il personale di vigilanza assumesse anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, nella parte in cui attribuiva al personale ARPAB la qualifica di polizia giudiziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”. La successiva abrogazione regionale non ha fatto cessare la materia del contendere, mancando la prova della mancata applicazione medio tempore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 nella parte in cui attribuiva al personale di vigilanza la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

    Il principio

    L’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria attiene all’ordinamento penale e processuale penale, riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale non può conferire tale qualifica al proprio personale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva attribuire quella qualifica?

    Perché la disciplina della polizia giudiziaria rientra nell’ordinamento penale e nelle norme processuali, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    L’abrogazione della norma da parte della Regione ha chiuso il giudizio?

    No. La Corte ha ritenuto che non vi fosse cessazione della materia del contendere, perché non era provato che la norma non fosse stata applicata nel periodo di vigenza.

    Cos’è l’ARPAB?

    È l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata, il cui personale svolge funzioni di vigilanza ambientale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento penale e norme processuali sono riservati allo Stato (secondo comma, lettera l)