Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Autoscuole: indennità di trasferta e reperibilità

    CCNL Autoscuole

    Indennità di trasferta e reperibilità nel CCNL Autoscuole

    Quando spetta l'indennità di trasferta, come funzionano i rimborsi spese e chilometrici e cosa comporta la reperibilità nel settore autoscuole.

    In sintesi

    Quando il lavoratore è inviato temporaneamente fuori sede (esami, guide fuori comune, pratiche in motorizzazione) il CCNL Autoscuole non fissa un’indennità nazionale di trasferta né di reperibilità: gli importi, se previsti, sono nell’accordo aziendale o nel contratto individuale. L’esenzione fiscale è quella dell’art. 51, comma 5, TUIR: 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro all’estero per le trasferte fuori dal Comune, ridotti di un terzo se si rimborsa vitto o alloggio e di due terzi se si rimborsano entrambi. La trasferta è temporanea, diversa dal trasferimento di sede.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Trasferta: quando spetta l'indennità

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare servizio in un luogo diverso dalla sede abituale. Nel settore autoscuole può ricorrere, ad esempio, per esami in altra sede, guide fuori comune o pratiche presso uffici della motorizzazione. Secondo la sintesi di settore il CCNL autoscuole non detta una disciplina specifica della trasferta (e il rinnovo del 2023 non risulta averla introdotta): l’indennità e il rimborso delle spese sostenute dipendono dall’accordo aziendale o dal contratto individuale.

    Le forme del trattamento di trasferta

    Il trattamento di trasferta può assumere forme diverse:

    • Indennità forfettaria: importo fisso giornaliero a copertura del disagio, in tutto o in parte esente da contribuzione e imposte entro i limiti di legge;
    • Rimborso a piè di lista: rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio);
    • Sistema misto: combinazione di indennità ridotta e rimborsi.
    Forme di trattamento della trasferta
    Forma Caratteristica Trattamento fiscale
    Indennità forfettaria Importo fisso giornaliero Esente entro i limiti di legge (TUIR)
    Rimborso a piè di lista Spese documentate Non imponibile se documentato
    Sistema misto Indennità ridotta + rimborsi Regole combinate

    Nota: il CCNL non fissa un importo nazionale di trasferta; l’eventuale importo è stabilito dall’accordo aziendale. I limiti di esenzione derivano dall’art. 51, comma 5, del TUIR: 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro all’estero per le trasferte fuori dal territorio comunale, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; il limite è ridotto di un terzo se si rimborsa o si fornisce gratuitamente vitto o alloggio e di due terzi se si rimborsano entrambi (fonte: Agenzia delle Entrate, risposta n. 302/2025).

    Uso del veicolo e rimborso chilometrico

    Se il lavoratore utilizza il proprio veicolo per la trasferta, può spettare un rimborso chilometrico secondo le tariffe di riferimento. Diverso è il caso dell'istruttore che usa i veicoli dell'autoscuola per le esercitazioni: in tal caso non si tratta di trasferta ma di normale svolgimento della mansione.

    Reperibilità

    La reperibilità è l'obbligo di restare raggiungibile e pronto a intervenire fuori dall'orario di lavoro. Nelle sintesi del CCNL Autoscuole consultate non compare una disciplina nazionale della reperibilità, né un’indennità con importo fissato: dove l’istituto esiste nasce da un accordo aziendale, che stabilisce l’indennità di reperibilità per il periodo di disponibilità. Le ore di intervento effettivo sono lavoro: si pagano con la retribuzione e, se oltre l’orario normale, con le maggiorazioni dello straordinario (15% le prime due ore, 25% la terza, 30% dalla quarta; 55% se notturno feriale, 55% festivo diurno e 80% festivo notturno).

    Distinzione da trasferimento e missione stabile

    La trasferta è temporanea: il lavoratore mantiene la sede di assegnazione. È diversa dal trasferimento, che comporta il cambio definitivo della sede di lavoro (trattato nella guida dedicata) e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ai sensi dell'art. 2103 c.c.

    Casi pratici

    Tizio — esame in altra sede
    Tizio accompagna i candidati a una sessione d'esame in una sede diversa dalla solita. Per la giornata di trasferta gli spettano, se previsti dall’accordo aziendale o dal contratto individuale (il CCNL non li fissa), l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese documentate di viaggio e vitto. Se l’autoscuola gli paga una diaria di 40 euro e il vitto, la parte esente è 46,48 euro ridotti di un terzo, cioè 30,99 euro: l’eccedenza è reddito.
    Caia — rimborso chilometrico
    Caia usa la propria auto per consegnare pratiche presso un ufficio della motorizzazione fuori comune. Le spetta il rimborso chilometrico secondo le tariffe di riferimento, in quanto utilizza un mezzo proprio per esigenze di servizio fuori sede.
    Sempronio — guida con veicolo dell'autoscuola
    Sempronio, istruttore, svolge le esercitazioni con i veicoli dell'autoscuola anche fuori dall'abitato. Non si tratta di trasferta né di rimborso chilometrico: è il normale svolgimento della sua mansione con mezzi aziendali.
  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Maternità, paternità e congedi parentali: diritti e integrazioni contrattuali

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra il quadro legale previsto dal D.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità), con un’integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione ordinaria durante il congedo di maternità obbligatorio (art. 35 ter del CCNL). Questa guida illustra le tutele di legge e le integrazioni contrattuali del settore, dal congedo di maternità ai congedi parentali e al congedo di paternità.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la lavoratrice in maternità riceve l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria per il congedo di maternità obbligatorio. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge (art. 27-bis D.lgs. 151/2001). Il congedo parentale è indennizzato dall’INPS all’80% per un massimo di tre mesi complessivi di coppia, se fruiti entro i 6 anni del bambino, e al 30% per gli altri mesi: il CCNL non prevede integrazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo principale
    D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità); D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
    Integrazione contrattuale maternità
    Fino al 100% della retribuzione ordinaria (a carico dell’azienda, in aggiunta all’indennità INPS) nel congedo di maternità obbligatorio
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni retribuiti al 100% dall’INPS (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto)

    Tabella riepilogativa

    Principali istituti di maternità e congedo – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria (astensione) 5 mesi (2 ante + 3 post, o flessibilità 1+4) 80% INPS + integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria Art. 16-22 D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto) 100% retribuzione – a carico INPS Art. 27-bis D.lgs. 151/2001
    Congedo parentale facoltativo (ciascun genitore) Fino a 6 mesi (max 10/11 mesi totali) 80% per un massimo di 3 mesi complessivi di coppia (entro i 6 anni del figlio); 30% per gli altri mesi Artt. 32-38 D.lgs. 151/2001; D.lgs. 105/2022
    Riposi per allattamento 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h) – 1° anno vita 100% retribuzione – a carico INPS Artt. 39-41 D.lgs. 151/2001
    Divieto di licenziamento Dall’inizio gravidanza a 1 anno di vita del bambino — (protezione dal recesso) Art. 54 D.lgs. 151/2001
    Diritto al rientro e alla reintegra nelle mansioni Al termine di qualsiasi congedo — (diritto soggettivo) Art. 56 D.lgs. 151/2001

    Avvertenza: il D.lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1158) ha modificato in misura rilevante la disciplina dei congedi parentali, aumentando la durata indennizzata. Le soglie indicate si riferiscono alla normativa in vigore a ottobre 2026 (L. 207/2024 e circolare INPS n. 95/2025). Verificare eventuali aggiornamenti sul sito INPS o con un consulente del lavoro.

    Maternità obbligatoria: la base legale e l’integrazione contrattuale

    Il D.lgs. 151/2001 vieta il lavoro alle donne nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi (astensione obbligatoria di 5 mesi, con possibilità di fruizione flessibile 1 mese prima + 4 dopo, previa autorizzazione medica). Durante questo periodo l’INPS eroga per legge un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera.

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento migliora questo trattamento: l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. La clausola dell’art. 35 ter («L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria»), introdotta dal rinnovo del 31 maggio 2022, è riferita al congedo di maternità obbligatorio. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e viene corrisposta in busta paga, al netto dell’indennità INPS già percepita; il riferimento è la retribuzione ordinaria, non il netto.

    La lavoratrice deve comunicare la gravidanza al datore di lavoro e all’INPS, presentando il certificato medico attestante la data presunta del parto. Dal momento della comunicazione, scatta il divieto di adibire la lavoratrice a mansioni insalubri, pericolose o faticose (art. 7, D.lgs. 151/2001).

    Congedo di paternità obbligatorio

    L’art. 27-bis del D.lgs. 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di paternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo, non frazionabili in ore, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

    I 10 giorni sono retribuiti al 100% della retribuzione a carico dell’INPS. Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre. Il datore di lavoro deve essere informato con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza (nascita prematura).

    Il CCNL (art. 35 bis) rinvia alla legge: al padre, in occasione della nascita del figlio (o dell’adozione o affidamento), spettano i giorni di congedo obbligatorio previsti dalle leggi vigenti; il contratto nazionale non aggiunge altri giorni di permesso per la nascita. Padre e madre possono inoltre usare il congedo parentale anche a ore (art. 35 ter).

    Congedi parentali facoltativi

    Il D.lgs. 151/2001 (artt. 32-38), come modificato dal D.lgs. 105/2022, riconosce a ciascun genitore il diritto a un congedo parentale facoltativo di 6 mesi (non trasferibile all’altro genitore), fino a un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevati a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

    Dal punto di vista economico, a seguito del D.lgs. 105/2022:

    • I primi 3 mesi di congedo parentale, nel limite complessivo della coppia (fruiti entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi di coppia (L. 207/2024, circolare INPS n. 95/2025).
    • I mesi ulteriori, fino ai 10 (o 11) mesi complessivi, sono indennizzati al 30% della retribuzione; dal 2026 il congedo parentale può essere richiesto fino ai 14 anni del bambino (L. 199/2025). Oltre i limiti di età indicati dalla legge o oltre i mesi indennizzati, il congedo resta senza indennità.
    • Il CCNL non prevede integrazioni del congedo parentale: eventuali miglioramenti possono derivare solo da accordi aziendali.

    Il congedo parentale si richiede all’INPS e al datore di lavoro con un preavviso minimo (generalmente 5 giorni per periodi brevi, 15 giorni per periodi più lunghi). Il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio, ma senza effetti su ferie e tredicesima (art. 34, comma 5, D.lgs. 151/2001).

    Divieto di licenziamento e diritto alla reintegra

    Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede un divieto assoluto di licenziamento per le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo parentale e al genitore adottivo o affidatario. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con piena retribuzione per il periodo di assenza.

    Fanno eccezione al divieto:

    • la giusta causa di licenziamento non collegata alla gravidanza;
    • la cessazione dell’attività aziendale;
    • la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
    • l’esito negativo del periodo di prova, purché non dovuto alla gravidanza.

    Al termine di qualsiasi congedo (maternità, paternità, parentale), il lavoratore ha diritto di rientrare nella stessa posizione lavorativa o in una di pari livello e retribuzione, con il mantenimento degli stessi diritti acquisiti (art. 56, D.lgs. 151/2001).

    Tutele durante la gravidanza: mansioni e sicurezza

    Il D.lgs. 151/2001 (artt. 6-12) impone al datore di valutare i rischi connessi alla gravidanza e all’allattamento e di adottare le misure necessarie. Nel settore laterizi, che comporta esposizioni a polveri, calore, vibrazioni e sforzi fisici, il datore deve:

    • valutare i rischi specifici per la lavoratrice gestante (Document di Valutazione dei Rischi specifico o integrato);
    • adibire la lavoratrice a mansioni alternative non rischiose, qualora le mansioni abituali siano incompatibili con la gravidanza;
    • in assenza di mansioni alternative, attivare la procedura di interdizione anticipata dal lavoro tramite la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato del Lavoro), con indennità INPS per l’intero periodo.

    Casi pratici

    Caia – Lavoratrice in linea di produzione, maternità con flessibilità
    Caia, inquadrata al livello C come operaia qualificata, sceglie la modalità flessibile di fruizione del congedo di maternità: 1 mese ante partum + 4 mesi post partum. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione giornaliera per 5 mesi; l’azienda integra la differenza fino al 100% della retribuzione ordinaria. Al rientro, Caia è riassegnata alle stesse mansioni e mantiene il diritto alle 2 ore di riposo per allattamento fino al primo anno di vita del bambino.
    Tizio – Padre operaio, congedo obbligatorio e facoltativo
    Tizio, operaio al livello D, comunica al datore con 7 giorni di anticipo che fruirà dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità subito dopo la nascita del figlio. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione. Successivamente decide di prendere 2 mesi di congedo parentale facoltativo: l’INPS gli eroga l’80% della retribuzione per tali 2 mesi, rientrando nel limite di tre mesi complessivi di coppia indennizzati all’80% (se la madre non ne ha già usufruito).
    Sempronia – Interdizione anticipata per mansioni incompatibili
    Sempronia lavora come conduttrice di forno e rimane incinta. Il medico competente aziendale e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valutano che le mansioni abituali (esposizione a calore intenso, movimentazione di carichi pesanti) sono incompatibili con la gravidanza. Non essendoci mansioni alternative disponibili, l’azienda attiva la procedura di interdizione anticipata dal lavoro: Sempronia percepisce l’indennità INPS (come se fosse in maternità anticipata) a partire da quel momento, senza consumare i 5 mesi di astensione obbligatoria ordinaria.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce la lavoratrice durante la maternità obbligatoria?
    Per legge l’INPS eroga l’80% della retribuzione per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Laterizi (art. 35 ter) prevede un’integrazione aziendale che porta il trattamento fino al 100% della retribuzione ordinaria. L’integrazione è a carico del datore di lavoro.
    Quanti giorni di congedo spettano al padre?
    Il D.lgs. 151/2001 prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, oppure entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del minore. Il CCNL (art. 35 bis) rinvia alla legge e non prevede giorni aggiuntivi.
    Come funzionano i congedi parentali facoltativi?
    Ciascun genitore può fruire di un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (massimo 10/11 mesi complessivi). Per legge fino a 3 mesi complessivi di coppia (entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS all’80%, gli altri al 30%. Il CCNL non aggiunge integrazioni: possono arrivare solo da accordi aziendali.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in violazione è nullo. Fanno eccezione la giusta causa, la cessazione dell’attività e la scadenza di un contratto a termine.
    Cosa accade alle ferie e al TFR durante la maternità?
    Il periodo di maternità obbligatoria è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio: maturano ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Il rateo di TFR si calcola sulla retribuzione ordinaria (non sull’indennità INPS), per la parte a carico del datore.
    Esistono tutele particolari per le lavoratrici in allattamento?
    Sì. Il D.lgs. 151/2001 prevede 2 ore di riposo al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuiti al 100% dall’INPS, per il primo anno di vita del bambino. Durante questo periodo è vietato adibire la lavoratrice a lavori insalubri o pericolosi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente a tale data (D.lgs. 151/2001, D.lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Malattia, infortunio e comporto: trattamento economico e tutele

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la malattia non sul lavoro dà diritto alla conservazione del posto per 14 mesi su 30 e a un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per 6 mesi e al 50% per altri 6 (artt. 33 e 77). L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 porta a 8 mesi al 100% e 6 al 50% il trattamento per le patologie con terapie salvavita; infortunio e malattia professionale hanno regole proprie (art. 32).

    In sintesi

    Il lavoratore non in prova conserva il posto fino a 14 mesi di assenza in 30 mesi consecutivi (art. 33). Operai (art. 77): integrazione fino al 100% della retribuzione netta per 6 mesi di calendario, carenza compresa, e al 50% per altri 6; impiegati (art. 93): 100% per 6 mesi e 50% per altri 6. Per le patologie con terapie salvavita e per le malattie oncologiche: 100% della retribuzione netta per 8 mesi e 50% per altri 6, e il comporto si allunga di 6 mesi (20 mesi in 30).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Comporto ordinario
    14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi (art. 33)
    Comporto con terapie salvavita
    20 mesi nell’arco di 30 (ipotesi 31 maggio 2022)
    Trattamento economico ordinario
    6 mesi al 100% + 6 mesi al 50% (art. 77 operai; art. 93 impiegati)
    Patologie gravi (ipotesi 2025)
    100% della retribuzione netta per 8 mesi + 50% per altri 6

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Situazione Periodo Trattamento
    Operai (art. 77) Primi 6 mesi di calendario, carenza compresa Integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta
    Operai (art. 77) Ulteriori 6 mesi di calendario, carenza compresa Integrazione fino al 50% della retribuzione netta
    Impiegati (art. 93) Primi 6 mesi di calendario 100% della retribuzione
    Impiegati (art. 93) Ulteriori 6 mesi di calendario 50% della retribuzione
    Patologie con terapie salvavita, malattie oncologiche (ipotesi 2025) 8 mesi di calendario, carenza compresa 100% della retribuzione netta
    Patologie con terapie salvavita, malattie oncologiche (ipotesi 2025) Ulteriori 6 mesi di calendario, carenza compresa 50% della retribuzione netta
    Oltre i 12 mesi (14 nel comporto ordinario) Fino alla scadenza del comporto Solo l’indennità di legge; il trattamento contrattuale vale entro i limiti del comporto (art. 77)

    Nota: il trattamento contrattuale riguarda le assenze riconosciute dall’INPS e documentate nei termini dell’art. 33. L’indennità INPS è stabilita dalla legge (per gli operai dell’industria 50% dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180°); la carenza dei primi tre giorni, compresa nei periodi sopra, è pagata dall’azienda. Le assenze si sommano nei 30 mesi precedenti; il trattamento al 100% riparte da zero dopo 6 mesi senza assenze e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato.

    Il periodo di comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). L’art. 33 lo fissa in 14 mesi per il lavoratore non in prova, con una conversione indicativa di 425 giorni di calendario su 912 (30 mesi).

    • Comporto per sommatoria: il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunge in complesso 14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi, anche con più periodi di infermità.
    • Terapie salvavita: le assenze certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedono terapie salvavita (intensive, oncologiche o emodialisi) non si computano per ulteriori 6 mesi, per un totale di 20 mesi di calendario nei 30 immediatamente precedenti (ipotesi di accordo del 31 maggio 2022).
    • Congedo per donne vittime di violenza: il tempo del congedo (art. 35-bis, lett. B1) costituisce prolungamento del comporto.
    • Dopo il comporto: se l’azienda risolve il rapporto, spetta il trattamento previsto per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; il lavoratore che non può riprendere servizio può dimettersi senza preavviso; se nessuno recede il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL, non dall’INPS, e sono regolati dall’art. 32 del CCNL:

    • Conservazione del posto: per la malattia professionale per il periodo in cui spetta l’indennità per inabilità temporanea di legge; per l’infortunio fino alla guarigione clinica, comprovata dal certificato medico definitivo dell’INAIL. Il comporto di 14 mesi non si applica.
    • Prima giornata: il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la giornata in cui abbandona il lavoro.
    • Integrazione aziendale: l’azienda integra quanto il lavoratore percepisce dall’INAIL fino alla normale retribuzione netta, per un massimo di 18 mesi, a condizione che infortunio o malattia siano riconosciuti dall’INAIL.
    • Rientro: entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi in stabilimento.
    • Postumi invalidanti: se il lavoratore non può svolgere il lavoro precedente, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte.

    Dalla tredicesima non si fa alcuna detrazione per le assenze per infortunio, malattia professionale e (per gli operai, art. 77) malattia non sul lavoro.

    Tutele per le patologie gravi e oncologiche

    L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede, per i lavoratori che rientrano nelle patologie con ricorso a terapie salvavita e nelle malattie oncologiche, un trattamento di 100% della retribuzione netta per 8 mesi di calendario (carenza compresa) e di 50% per ulteriori 6 mesi in caso di malattia o infortunio non sul lavoro. A questo si aggiunge l’allungamento del comporto a 20 mesi nei 30 per le terapie salvavita previsto dal 2022.

    La sanità integrativa è separata: il Fondo Altea (adesione volontaria, 15 euro al mese dal 1° gennaio 2026) offre dall’aprile 2026 il Piano Plus, con diarie di ricovero e rimborsi (vedi la scheda su welfare e sanità integrativa).

    Obblighi di comunicazione e certificazione

    L’art. 33 prevede che il lavoratore:

    • comunichi l’assenza all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica;
    • consegni o faccia pervenire il numero di protocollo del certificato di malattia entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza e, per le prosecuzioni, entro il terzo giorno dalla scadenza del certificato precedente;
    • sia reperibile al domicilio fin dal primo giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ciascun giorno (o nelle fasce diverse stabilite da norme), salvo visite e accertamenti documentabili, comunicati in anticipo;
    • non svolga attività lavorativa, nemmeno gratuita, durante l’assenza: è un grave inadempimento contrattuale.

    Senza le comunicazioni nei termini l’assenza si considera ingiustificata. Chi risulta assente alla visita di controllo senza giustificato motivo perde il trattamento economico contrattuale per l’intero periodo fino a 10 giorni e per la metà del periodo ulteriore, esclusi i giorni di ricovero o già accertati da una precedente visita (artt. 77 e 93).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con frattura al polso (infortunio non sul lavoro)
    Tizio cade sulla neve nel fine settimana e si frattura il polso: resta assente 40 giorni. L’INPS paga l’indennità di legge dal 4° giorno (50% dal 4° al 20°, 66,66% dal 21°) e l’azienda integra, carenza compresa, fino al 100% della retribuzione netta, perché rientra nei primi 6 mesi di calendario (art. 77). Quando rientra, il conteggio dei 14 mesi in 30 resta aperto: un nuovo periodo di malattia nei 30 mesi si somma.
    Caia – Lavoratrice con terapie oncologiche
    Caia riceve una diagnosi oncologica a febbraio 2026 e inizia terapie salvavita; resta assente 7 mesi. Con la disciplina dell’ipotesi del 31 ottobre 2025 ha diritto al 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi di calendario, carenza compresa. Il comporto per lei è di 20 mesi nei 30 e non di 14.
    Sempronio – Malattia professionale da polveri
    Sempronio, conduttore di forno, ha una malattia professionale riconosciuta dall’INAIL. Conserva il posto per il periodo in cui spetta l’indennità per inabilità temporanea; l’azienda integra l’indennità INAIL fino alla normale retribuzione netta per un massimo di 18 mesi (art. 32). Non si applica il comporto di 14 mesi dell’art. 33.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
    14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi, anche per più periodi (art. 33). Per le terapie salvavita le assenze certificate non si computano per altri 6 mesi: 20 mesi in 30. Scaduto il comporto l’azienda può licenziare, con l’indennità sostitutiva del preavviso, oppure il lavoratore può dimettersi senza preavviso.
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    Per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per 6 mesi di calendario e al 50% per altri 6, carenza compresa (art. 77). Per gli impiegati la retribuzione è al 100% per 6 mesi e al 50% per altri 6 (art. 93).
    Le malattie oncologiche hanno un trattamento speciale?
    Sì: l’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede il 100% della retribuzione netta per 8 mesi di calendario e il 50% per ulteriori 6, per i lavoratori con terapie salvavita e malattie oncologiche; il comporto è di 20 mesi in 30 (ipotesi 2022).
    Come si certifica la malattia?
    Si comunica l’assenza entro il normale orario di lavoro del giorno stesso e si consegna il numero di protocollo del certificato entro il terzo giorno; per la prosecuzione, entro il terzo giorno dalla scadenza del certificato precedente (art. 33).
    L’infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso dalla malattia?
    Sì. È gestito dall’INAIL, il posto si conserva fino alla guarigione clinica e l’azienda integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione netta per un massimo di 18 mesi (art. 32). Non si applica il comporto di 14 mesi.
    Cosa succede se non sono in casa durante la visita fiscale?
    Oltre alle conseguenze di legge, il CCNL fa perdere il trattamento economico contrattuale per l’intero periodo fino a 10 giorni e per la metà dell’eventuale periodo ulteriore, salvo ricovero o accertamento già fatto (artt. 77 e 93).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 32, 33, 77 e 93) e sulle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), all’INPS o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Livelli, qualifiche e mansioni: guida all’inquadramento

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede un’unica scala classificatoria con 8 livelli retributivi (AS, A, B, CS, C, D, E, F), più la categoria dei quadri (ASQ nelle tabelle retributive). Operai e impiegati sono inquadrati nella stessa scala, ma restano distinti per le norme che prevedono un trattamento differenziato. Questa guida illustra le declaratorie di ciascun livello (art. 8), i profili professionali del settore e i criteri per l’inquadramento corretto.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento classifica i lavoratori in una scala unica di 8 livelli retributivi (F, E, D, C, CS, B, A, AS), più i quadri (ASQ nelle tabelle). Il livello F è d’ingresso per mansioni semplici, il livello ASQ è riservato ai quadri. Le categorie sono distinte per qualifica: impiegati AS, A, B1, C1, D1, E1; operai B2, CS, C2, D2, E2, F.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Platea
    circa 18.000 lavoratori
    Ambito
    Industria dei laterizi (mattoni, tegole, tavelle) e dei manufatti in cemento (prefabbricati, tubi, blocchi, piastrelle in calcestruzzo)

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Livelli di inquadramento CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento – declaratorie (art. 8) e minimo dal 1° luglio 2026
    Categoria Qualifica Declaratoria e profili esemplificativi Minimo mensile dal 1° luglio 2026
    ASQ Quadri (art. 7) Lavoratori con le caratteristiche della categoria AS responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa; indennità di funzione di 51,65 € mensili 3.088,41 €
    AS (A super) Impiegati Funzioni direttive con discrezionalità di poteri e autonomia d’iniziativa; ad esempio responsabile di un importante centro di produzione, di un importante ufficio amministrativo, tecnico o commerciale 3.036,76 €
    A Impiegati Autonome funzioni di guida e coordinamento, o mansioni specialistiche equivalenti: ad esempio responsabile di unità organizzativa, progettista, analista, responsabile di laboratorio tecnologico 2.633,54 €
    B Impiegati (B1) e operai (B2) B1: mansioni di concetto (controllo e coordinamento delle lavorazioni, contabilità, venditori, programmatore, RSPP). B2: operai che organizzano e sovrintendono manutenzione, montaggio di prefabbricati pesanti o un’intera unità produttiva 2.241,88 €
    CS Operai Elenco tassativo: ad esempio specializzati in interventi elettrici o elettronici di elevato grado di difficoltà, addetto al controllo qualità in stabilimento, chi guida l’attività di almeno 5 lavoratori tra cui operai C2 2.145,86 €
    C Impiegati (C1) e operai (C2) C1: complesse attività d’ordine in autonomia esecutiva (disegnatori, operatore CED, segreteria, venditori). C2: lavori con preparazione tecnica approfondita e funzioni di coordinamento (manutentori, conduttori di forni ed essiccatoi, conduttori di autogrù) 2.067,08 €
    D Impiegati (D1) e operai (D2) D1: mansioni d’ordine (elaborazioni contabili, operatori CAD, ufficio acquisti). D2: lavori che richiedono specifiche capacità professionali e cognizioni tecnico-pratiche 1.956,40 €
    E Impiegati (E1) e operai (E2) E1: mansioni esecutive con generiche conoscenze (semplici attività d’ufficio, centralinisti). E2: generica capacità professionale e pratica di mestiere (carrellisti, addetti alla selezione e confezione, magazzino, vigilanza) 1.850,42 €
    F Operai Semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica; i lavoratori addetti alla produzione passano alla categoria E dopo non più di 12 mesi in F 1.660,63 €

    I minimi indicati comprendono contingenza ed EDR (10,33 €); per la categoria F includono anche il superminimo collettivo di 4,13 € mensili previsto dall’art. 8; per il livello ASQ la cifra comprende l’indennità di funzione di 51,65 €. Il dettaglio delle componenti è nella scheda sui minimi tabellari.

    Declaratorie per area professionale

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento utilizza una scala classificatoria unica (art. 5): ai livelli corrispondono altrettanti minimi retributivi, ma la distinzione fra impiegati e operai resta ferma per le norme di legge e di contratto che prevedono trattamenti differenziati. La declaratoria determina per ciascuna categoria le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento; i profili hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate si procede per analogia sulla base delle declaratorie.

    Quadri, AS e A

    Alla categoria AS appartengono i lavoratori amministrativi, tecnici e commerciali con funzioni direttive; i quadri (art. 7) sono i lavoratori con le caratteristiche della categoria AS responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa. Ai quadri spetta un’indennità di funzione di 51,65 € mensili, assorbibile per il 50% da superminimi individuali, l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (art. 5, L. 190/1985) e l’assistenza legale; chi svolge di fatto mansioni di quadro le acquisisce dopo 6 mesi continuativi. La categoria A comprende chi ha autonome funzioni di guida e coordinamento o mansioni specialistiche equivalenti.

    Categorie B

    La B1 è impiegatizia (mansioni di concetto). La B2 è operaia: organizza e sovrintende alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al montaggio di prefabbricati pesanti o alla produzione di un’intera unità produttiva, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza.

    Categorie CS, C, D ed E

    La CS è riservata tassativamente a specifici profili operai (interventi elettrici ed elettronici di alto grado di difficoltà, specializzati meccanici o elettronici che migliorano il ciclo produttivo, addetto al controllo qualità, chi guida almeno 5 lavoratori compresi C2). Nelle categorie C, D ed E la declaratoria distingue gli impiegati (C1, D1, E1: attività d’ordine con crescente autonomia) dagli operai (C2, D2, E2: dalla conduzione di forni ed essiccatoi e dalla manutenzione, alle attività di produzione e di magazzino che richiedono pratica di mestiere).

    Categoria F – Ingresso

    La categoria F comprende lavori che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica. I lavoratori addetti alla produzione sono inquadrati in categoria E dopo un periodo in F non superiore a 12 mesi; ai lavoratori di categoria F, oltre al minimo tabellare, sono dovuti 4,13 euro mensili a titolo di superminimo collettivo.

    Specificità del settore: laterizi e manufatti in cemento a confronto

    Il CCNL copre due filiere produttive distinte ma accomunate dallo stesso contratto collettivo:

    • Laterizi (Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, già Andil): produzione di mattoni, tegole, tavelle, pignatte, blocchi di argilla espansa. Il ciclo include estrazione dell’argilla, formatura per estrusione, essiccatura e cottura in forno tunnel. Lavori particolarmente usuranti per calore e polveri.
    • Manufatti in cemento (Assobeton): produzione di prefabbricati strutturali in calcestruzzo armato (travi, pilastri, solai), tubi, pozzetti, blocchi, cordoli. Il ciclo include la preparazione del mix, la gettata, la vibrazione e la stagionatura.

    Le aziende che producono sia laterizi sia manufatti in cemento applicano un unico CCNL; la filiera del cemento, calce e gesso (cementifici, produttori di leganti idraulici) è invece disciplinata da un contratto separato (CCNL Cemento Calce e Gesso, anch’esso con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore di forno tunnel
    Tizio lavora in una fornace di laterizi ed è addetto alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell’impianto: il profilo corrisponde alla categoria C2 (livello C). Se per incarico dell’azienda guidasse stabilmente l’attività di almeno 5 lavoratori tra cui operai C2, la declaratoria della CS prevede per questo ruolo il livello superiore.
    Caia – Addetta al controllo qualità su prefabbricati
    Caia lavora in un’azienda di prefabbricati ed è addetta al controllo qualità in stabilimento: segue le procedure e le istruzioni operative del sistema qualità e istruisce anche il personale. Il profilo corrisponde alla categoria CS. Se assumesse la responsabilità di un laboratorio tecnologico di più unità produttive, coordinando i controlli di qualità, il profilo sarebbe quello della categoria A.
    Sempronio – Impiegato amministrativo neo-assunto
    Sempronio viene assunto come impiegato amministrativo in un’azienda di manufatti in cemento, per elaborazioni contabili, compilazione fatture e inserimento ordini secondo procedure prestabilite: mansioni d’ordine della categoria D1. Dopo qualche tempo, avendo acquisito autonomia esecutiva nelle operazioni complesse tramite postazioni in rete e software, le sue mansioni corrispondono alla categoria C1 (livello C).

    Domande frequenti

    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro assegna il livello in base alle mansioni effettivamente svolte, confrontandole con le declaratorie del CCNL (art. 8). Se le mansioni superiori sono assegnate in modo stabile, l’art. 2103 c.c. riconosce il livello superiore dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi; per i quadri il CCNL prevede 6 mesi continuativi (art. 7).
    Qual è la differenza tra il livello CS e il livello C?
    La categoria CS è riservata tassativamente a specifici profili operai (ad esempio specializzati in interventi elettrici ed elettronici di alto grado di difficoltà, addetto al controllo qualità in stabilimento, chi guida l’attività di almeno 5 lavoratori compresi C2). La differenza di minimo tra CS e C è di 78,78 euro mensili dal 1° luglio 2026 (2.145,86 contro 2.067,08 euro).
    Un caposquadra di fornace a che livello appartiene?
    Dipende dalla declaratoria: chi partecipa al lavoro e guida, per incarico dell’azienda, l’attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore rientra nel profilo C2; se tra i 5 vi sono operai C2 e lavora nella produzione di laterizi, il profilo è quello della categoria CS; chi organizza e sovrintende un’intera unità produttiva rientra nella B2.
    Cosa sono i «quadri» nel CCNL Laterizi?
    Sono i lavoratori con le caratteristiche della categoria AS responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa (art. 7). Percepiscono un’indennità di funzione di 51,65 euro mensili, assorbibile per il 50% da superminimi individuali, e hanno l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e l’assistenza legale previste dall’art. 7 in attuazione della L. 190/1985.
    Il livello F è lo stesso per operai e impiegati?
    No: la categoria F è solo operaia. Per gli impiegati la categoria più bassa è la E1. Gli operai addetti alla produzione passano da F a E dopo non più di 12 mesi.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Il passaggio avviene se il lavoratore svolge stabilmente mansioni proprie del livello superiore: l’art. 2103 c.c. fissa il termine in 6 mesi continuativi salvo diverso termine dei contratti collettivi, e per i quadri il CCNL prevede 6 mesi. Il lavoratore può chiedere l’adeguamento anche per via sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: ferie, permessi e ROL

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono

    Quattro settimane di ferie retribuite (di più per gli impiegati con molta anzianità), 32 ore di permessi per ex festività abolite e 64 ore annue di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio agli operai (art. 81), e agli impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane più 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre i 16 anni (art. 88); maturano per dodicesimi. Si aggiungono 4 gruppi di 8 ore di permessi per ex festività abolite (art. 15) e la riduzione d’orario di 64 ore annue (art. 10, punto 11). Per legge almeno 2 settimane di ferie vanno godute in modo consecutivo entro l’anno di maturazione, se il lavoratore lo chiede.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Ferie annue
    Operai: 4 settimane (art. 81). Impiegati: 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane + 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre 16 anni (art. 88). Cinque giorni lavorativi di ferie equivalgono a una settimana
    Minimo obbligatorio per legge
    4 settimane (D.lgs. n. 66/2003, art. 10)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Istituto Durata / Importo Regola principale
    Ferie annue Operai 4 settimane; impiegati 4 settimane (fino a 10 anni), 4 + 1 giorno (10-16 anni), 5 settimane (oltre 16 anni) Di norma tra il 15 giugno e il 15 settembre; per legge almeno 2 settimane consecutive entro l’anno, resto entro 18 mesi
    Ferie maturate al mese 1/12 del periodo annuo per mese lavorato La frazione >15 gg. equivale a un mese intero
    Permessi ex festività (art. 15) 4 gruppi di 8 ore (32 ore annue) in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 Fruizione individuale a rotazione; i permessi non goduti confluiscono nella banca ore (art. 10, punto 12)
    Festività nazionali 11 festività retribuite per legge Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche
    Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti, anche per l’unione civile Art. 18 del CCNL; richiesta con almeno sei giorni di preavviso, non computabile nelle ferie

    Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.

    Le ferie: maturazione e calcolo

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.

    Il contratto conta cinque giorni lavorativi di ferie come una settimana: le 4 settimane corrispondono quindi a 20 giorni lavorativi di ferie. Il pagamento di giorni di ferie non goduti, quando dovuto, è pari a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto per ogni giornata (art. 88). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

    Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).

    Fruizione delle ferie: regole e vincoli

    Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:

    • Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
    • Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
    • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.

    Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.

    Ex festività e permessi aggiuntivi

    Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi (art. 15) concede in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti, quattro in tutto (32 ore l’anno), da fruire a rotazione compatibilmente con le esigenze produttive. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità. Si aggiunge la riduzione d’orario di 64 ore annue prevista dall’art. 10, punto 11: chi lavora su tre turni avvicendati ha ulteriori ore di riduzione (4 dal 2001, 4 dal 2002, 4 dal luglio 2003 nei manufatti e 4 dal 2005 nei laterizi).

    I permessi per ex festività e le riduzioni d’orario non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono il 1° gennaio nella banca ore individuale (art. 10, punto 12): vanno fruiti entro l’anno successivo, con preavviso di 5 giorni (riducibile a 2), e le ore ancora accantonate al 31 dicembre sono pagate con la retribuzione in atto; su richiesta del lavoratore possono essere fruite per altri sei mesi.

    Malattia durante le ferie

    Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:

    • la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
    • il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).

    Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione a luglio, ferie proporzionali
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 in una fornace di laterizi. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 6 mesi interi. Le ferie maturate sono 6 × (20/12) = 10 giorni lavorativi. Se ne fruisce 5 ad agosto e 5 a dicembre, non ha ferie residue da riportare. Se invece ne frui solo 8, i 2 giorni residui possono essere goduti entro il 30 giugno 2028.
    Caia – Malattia durante le ferie estive
    Caia fruisce di 3 settimane di ferie in agosto 2026. Il 10 agosto si ammala con febbre alta e viene ricoverata 4 giorni. Invia il certificato medico al datore e comunica la sospensione delle ferie. I 4 giorni di ricovero non si conteggiano come ferie: Caia potrà recuperare quei 4 giorni in un momento successivo, concordato con l’azienda.
    Sempronio – Permessi ex festività non fruiti
    Sempronio ha accumulato 4 ore di permessi per ex festività non fruite entro dicembre 2026. L’azienda non gli ha concesso di prenderle durante l’anno per esigenze produttive. Le ore non fruite confluiscono nella banca ore individuale: vanno godute entro l’anno successivo (con preavviso di 5 giorni, riducibile a 2) e, se a fine di quell’anno risultano ancora accantonate, sono pagate con la retribuzione in atto (art. 10, punto 12).

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
    Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio per gli operai; per gli impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane più 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre i 16 anni. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).
    Quando devono essere fruite le ferie?
    Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione. Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute).
    Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
    Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977. Il CCNL Laterizi le sostituisce con 4 gruppi di 8 ore (32 ore l’anno) di permessi individuali retribuiti, da fruire a rotazione compatibilmente con le esigenze produttive.
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l’infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: apprendistato professionalizzante

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Apprendistato professionalizzante: durata, retribuzione e formazione nel CCNL Laterizi

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. L’art. 9 del CCNL, in applicazione del D.lgs. 81/2015, fissa età, durata per categoria, sottoinquadramento retributivo, formazione e regole di recesso.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento l’apprendistato professionalizzante dura da 12 a 36 mesi a seconda della categoria di destinazione (36 per AS, A, B; 30 per CS, C; 24 per D; 12 per E), diviso in tre periodi. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nel primo periodo, un livello sotto nel secondo e riceve la retribuzione del livello finale nel terzo. La formazione è di 120 ore medie annue retribuite.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo
    D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 41-47); art. 9 e art. 9 bis del CCNL
    Età ammessa
    Da 18 anni a 30 non compiuti (dai 17 anni con qualifica professionale D.lgs. 226/2005)
    Durata minima
    12 mesi

    Durata e periodi per categoria di destinazione

    Durata dell’apprendistato professionalizzante – art. 9 CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Categoria di destinazione Durata complessiva 1° periodo 2° periodo 3° periodo
    AS-ASQ 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
    A 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
    B 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
    CS 30 mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi
    C 30 mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi
    D 24 mesi 8 mesi 8 mesi 8 mesi
    E 12 mesi 6 mesi 6 mesi –

    Il contratto può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per qualifiche inquadrate nei livelli E, D, C, CS, B e superiori. È vietato adibire gli apprendisti a lavoro a cottimo. Il periodo di prova non può superare quello previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque 2 mesi.

    Inquadramento e retribuzione

    La retribuzione non è una percentuale del minimo, ma segue il sottoinquadramento previsto dall’art. 9:

    • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale, con la retribuzione minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza ed EDR) del livello di inquadramento iniziale; per la categoria E la retribuzione è quella della categoria F;
    • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima del livello inferiore (per la categoria E, quella della categoria E);
    • terzo periodo: resta l’inquadramento del secondo periodo, ma la retribuzione è quella del livello di destinazione finale.
    Esempio: destinazione categoria C (30 mesi), minimi in vigore dal 1° luglio 2026
    Periodo Inquadramento Retribuzione mensile lorda
    1° (10 mesi) categoria E 1.850,42 €
    2° (10 mesi) categoria D 1.956,40 €
    3° (10 mesi) categoria D, con retribuzione di C 2.067,08 €

    Il premio di risultato è corrisposto al 50% nel primo anno di apprendistato e al 100% dal secondo. In caso di malattia il rapporto è conservato nei limiti dell’art. 33 e spetta il 100% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per anno solare; in caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra il trattamento Inail come per i lavoratori degli artt. 77 e 93. Le ferie maturano pro quota e il periodo di apprendistato, per chi è confermato, è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti del contratto.

    Formazione e piano formativo individuale

    Per la qualificazione è previsto un monte di 120 ore medie annue retribuite, con un minimo di 60 ore per ciascun anno, salvo riduzioni previste da normative regionali. Una quota riguarda igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni; una i diritti e doveri nel rapporto di lavoro; una l’organizzazione aziendale e il ciclo produttivo. Le ore di sicurezza e organizzazione vanno svolte all’inizio del rapporto. Il contratto, stipulato per iscritto, deve indicare la prestazione, la durata, la qualifica da conseguire e il piano formativo individuale. Le macro professionalità individuate sono: conduzione di impianti e macchinari di produzione, produzione in linea e montaggio di prefabbricati, movimentazione dei materiali, manutenzione, funzioni complementari (controllo qualità, sicurezza) e personale impiegatizio.

    Conferma, recesso e percentuale di conferma

    Durante l’apprendistato le parti possono recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 2118 c.c.); se nessuno dà disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato l’azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 51% degli apprendisti il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti; se non raggiunge la percentuale può comunque assumere un numero di apprendisti pari ai confermati più uno. Gli apprendisti non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge e sono iscrivibili al fondo di previdenza complementare ARCO.

    Apprendistato di alta formazione e ricerca

    L’ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025 inserisce l’art. 9 bis, che richiama il D.lgs. 81/2015 per l’apprendistato di alta formazione e ricerca (età da 18 a 29 anni): per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a suo carico è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista con destinazione categoria C
    Tizio, 22 anni, viene assunto con destinazione alla categoria C: l’apprendistato dura 30 mesi (10+10+10). Nei primi 10 mesi è inquadrato in categoria E e percepisce 1.850,42 € lordi mensili; nei 10 successivi in categoria D con 1.956,40 €; negli ultimi 10 mesi resta inquadrato in D ma con la retribuzione della categoria C, 2.067,08 € (valori in vigore dal 1° luglio 2026). Se nessuno dà disdetta, prosegue a tempo indeterminato in categoria C.
    Caia – Apprendista impiegata con destinazione categoria A
    Caia, 25 anni, ha destinazione alla categoria A: 36 mesi (12+12+12). Nel primo anno è inquadrata due livelli sotto (CS) con 2.145,86 € mensili; nel secondo un livello sotto (B) con 2.241,88 €; nel terzo conserva l’inquadramento B ma la retribuzione è quella della A, 2.633,54 €. Il piano formativo prevede 120 ore medie annue, con un minimo di 60 ore per anno.
    Sempronio – Recesso a fine apprendistato
    Alla fine dei 24 mesi di apprendistato con destinazione alla categoria D, l’azienda decide di non confermare Sempronio e gli comunica il recesso con 15 giorni di preavviso (art. 2118 c.c.); durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Prima della scadenza il recesso era possibile solo per giusta causa o giustificato motivo.

    Domande frequenti

    Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
    Tre: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante (il più diffuso in industria) e di alta formazione e ricerca. L’art. 9 del CCNL regola l’apprendistato professionalizzante, l’art. 9 bis quello di alta formazione e ricerca.
    Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Laterizi?
    Dipende dalla categoria di destinazione: 36 mesi per AS, A e B; 30 per CS e C; 24 per D; 12 per E. La durata minima del contratto è di 12 mesi.
    Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
    Con il sottoinquadramento: nel primo periodo la retribuzione minima (minimo tabellare, ex contingenza ed EDR) del livello inferiore di due gradini a quello di destinazione, nel secondo quella del livello inferiore di un gradino, nel terzo quella del livello di destinazione finale. Per la categoria E si parte dalla F.
    Quante ore di formazione sono previste?
    120 ore medie annue retribuite, con un minimo di 60 ore per ciascun anno, salvo diverse riduzioni delle normative regionali. Le ore di sicurezza e organizzazione aziendale vanno svolte all’inizio del rapporto.
    Cosa accade al termine dell’apprendistato?
    Ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso. Se nessuna dà disdetta, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato con la qualifica conseguita, e il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sugli artt. 9 e 9 bis del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: maternità e congedi

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Maternità e congedi nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tutto ciò che lavoratrici e lavoratori del settore cemento, calce e gesso devono sapere su maternità, paternità, congedo parentale e le novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 2025.

    In sintesi

    Durante il congedo di maternità (o di paternità alternativo) il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto. Per il congedo parentale integra fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi; al genitore solo riconosce 2 mesi in più retribuiti entro gli 8 anni del figlio. Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio più 1 giorno facoltativo, retribuiti, anche nelle coppie omogenitoriali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Integrazione maternità
    Fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto (art. 58)
    Base legale
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità)

    Tabella riepilogativa dei congedi

    Maternità e congedi parentali – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Tipo di congedo Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% INPS, integrato dall’azienda fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno facoltativo (CCNL) 100% (legge); retribuito anche il giorno facoltativo
    Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi ciascun genitore (fino ai 14 anni del figlio) Legge: 30%, elevato all’80% per 3 mesi entro i 6 anni del figlio; CCNL: integrazione fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi
    Congedo aggiuntivo monoparentale +2 mesi entro l’8° anno del figlio Retribuiti (art. 58 CCNL)
    Congedo del padre nelle coppie omogenitoriali I 10 giorni per nascita o adozione valgono anche per le coppie omogenitoriali Retribuiti (art. 58 CCNL)

    Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) è la base legale per tutti gli istituti. L’art. 58 del CCNL migliora la legge: integrazione fino al 100% della retribuzione netta durante il congedo di maternità e fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo parentale. Fonte: art. 58 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil); D.Lgs. 151/2001 su Normattiva.

    Congedo di maternità obbligatorio: diritti e integrazione

    Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto indisponibile sancito dal D.Lgs. 151/2001: dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo opzione flessibilità che consente di anticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:

    • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (art. 22 D.Lgs. 151/2001);
    • Il CCNL (art. 58) prevede l’integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta: in pratica la lavoratrice riceve per i 5 mesi lo stesso netto che avrebbe lavorando. La stessa integrazione spetta al padre che fruisce del congedo alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001).

    Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio accertato della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il CCNL non deroga a questo termine.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi (anche non consecutivi) da fruire tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), con indennità INPS al 100% della retribuzione (art. 29). Il CCNL Cemento aggiunge un giorno di astensione facoltativa retribuito, in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria della madre, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottato; i giorni festivi e non lavorativi non si contano.

    Cosa aggiunge il CCNL: genitore solo e coppie omogenitoriali

    L’art. 58 del testo dell’8 maggio 2025 contiene due tutele in più rispetto alla legge:

    • Genitori monoparentali: al genitore unico (madre o padre senza l’altro genitore) vengono riconosciuti 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale facoltativo ordinario. Questa misura riconosce il carico di cura esclusivo del genitore solo.
    • Coppie omogenitoriali: i 10 giorni di congedo retribuito in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio valgono anche per le coppie omogenitoriali.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale facoltativo (ex legge 53/2000, ora D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) consente a ciascun genitore di assentarsi fino a 6 mesi nei primi 14 anni di vita del figlio (complessivamente i genitori non possono superare 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi). L’indennità di legge è il 30% della retribuzione, elevata all’80% per 3 mesi complessivi (in alternativa tra i genitori) fino ai 6 anni del figlio (art. 34 D.Lgs. 151/2001).

    Il CCNL Cemento integra il congedo parentale fino all’80% della retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi, per la madre e per il padre. Il congedo si può prendere anche a ore, per un massimo di metà dell’orario medio giornaliero (per i non turnisti almeno 2 ore al giorno), con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e allegando la domanda INPS; la fruizione oraria non si cumula con altri permessi o riposi per la genitorialità.

    Casi pratici

    Tizia – Lavoratrice AS2 in maternità
    Tizia è operatrice di impianto AS2, . Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio l’INPS le paga l’80% della retribuzione media giornaliera e l’azienda integra la differenza fino al 100% della sua retribuzione mensile netta di fatto: il netto in busta paga resta lo stesso.
    Caio – Padre solo e congedo aggiuntivo
    Caio è un impiegato tecnico AC1 con un figlio di 3 anni di cui è l’unico genitore legale. In base all’art. 58 del CCNL può richiedere 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno del figlio, in aggiunta ai mesi di congedo parentale facoltativo già fruiti parzialmente. Presenta la domanda all’ufficio HR con documentazione dello stato di monoparentalità.
    Sempronia – Congedo parentale dopo i 5 mesi
    Sempronia (AC2) vuole stare a casa altri 3 mesi dopo la fine del congedo obbligatorio. Fruisce del congedo parentale facoltativo: per legge i 3 mesi possono essere indennizzati all’80% (se non già usati dall’altro genitore) e il CCNL integra comunque fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo. Può anche prenderlo a ore, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce una lavoratrice del settore cemento durante la maternità?
    L’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera e l’azienda integra fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta (art. 58 CCNL): nei 5 mesi di congedo obbligatorio il netto resta quello abituale.
    Cosa prevede il CCNL per i genitori monoparentali?
    L’art. 58 del CCNL riconosce 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito per i lavoratori monoparentali, fruibili entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale ordinario.
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Cemento?
    Sì: per i primi 5 mesi l’azienda integra fino all’80% della retribuzione globale di fatto (art. 58). Per legge l’indennità è del 30%, elevata all’80% per 3 mesi entro i 6 anni del figlio.
    Quanto dura il divieto di licenziamento per maternità?
    Per legge (D.Lgs. 151/2001) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
    Il congedo del padre vale anche per le coppie omogenitoriali?
    Sì. L’art. 58 del CCNL stabilisce che i 10 giorni di congedo retribuito per la nascita o l’adozione di un figlio valgono anche per le coppie omogenitoriali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) costituisce la base normativa di riferimento. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: malattia e infortunio

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il CCNL conserva il posto per 14 mesi di malattia (anche in più periodi) nell’arco di 30 mesi, 24 mesi per le terapie salvavita. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e al 50% per altri 4 (salvavita: 10 mesi al 100% e 6 al 50%). In caso di infortunio sul lavoro integra l’INAIL fino al 100% per un massimo di 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Comporto
    14 mesi nell’arco di 30 (24 per le terapie salvavita), art. 55
    Base legale
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Malattia e infortunio non sul lavoro – CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 55, testo 8 maggio 2025)
    Voce Malattia ordinaria Terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, intensive)
    Conservazione del posto 14 mesi di calendario, anche in più periodi, nei 30 mesi precedenti 24 mesi di calendario nei 30 mesi precedenti
    Trattamento al 100% Primi 8 mesi Primi 10 mesi
    Trattamento al 50% Ulteriori 4 mesi Ulteriori 6 mesi
    Dopo il comporto L’azienda può risolvere il rapporto pagando TFR e indennità sostitutiva del preavviso; per neoplasie, emodialisi e gravi malattie cardiocircolatorie il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 24 mesi

    Le percentuali si applicano a minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti, ex premio di produzione e maggiorazione media di turno per i turnisti continui; l’azienda paga la differenza tra queste misure e l’indennità INPS. Il trattamento al 100% ricomincia da capo dopo 6 mesi senza malattie, dal 30° giorno di ricovero e per le malattie iniziate 12 mesi dopo la fine del 100%, ma non può superare 8 mesi nell’anno solare. Fonte: art. 55 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.

    Nel CCNL Cemento il comporto è per sommatoria: il posto è conservato per 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più assenze, nell’arco dei 30 mesi precedenti. Su richiesta l’azienda fornisce ogni anno (o in caso di malattia lunga) il conteggio del comporto già utilizzato.

    Le assenze per terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, terapie intensive) certificate da strutture pubbliche o convenzionate portano il comporto a 24 mesi nei 30 mesi precedenti. Anche il congedo per le donne vittime di violenza prolunga il comporto.

    Obblighi di certificazione

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

    • Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
    • Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
    • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.

    L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:

    • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
    • Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
    • Copertura delle spese sanitarie.

    L’art. 56 del CCNL prevede che l’azienda paghi la retribuzione piena per il giorno dell’infortunio e il 100% per i 3 giorni successivi di carenza INAIL; poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per un massimo di 18 mesi. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per il periodo in cui si riceve l’indennità di inabilità temporanea (malattia professionale); queste assenze hanno una disciplina propria, distinta dal comporto per malattia comune dell’art. 55.

    Rilevanza del Fondo Altea per la salute

    Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e tutela del posto
    Tizio, operaio AS2 con 10 anni di anzianità, si ammala gravemente nel febbraio 2026. Il CCNL gli conserva il posto per 14 mesi nell’arco di 30. Nei primi 8 mesi l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione, nei 4 mesi successivi fino al 50%. Se la malattia richiede terapie salvavita (ad esempio oncologiche), il comporto sale a 24 mesi, con 10 mesi al 100% e 6 al 50%. Tizio contatta anche il Fondo Altea per il rimborso delle spese specialistiche non coperte dal SSN.
    Caio – Infortunio sul lavoro in cementeria
    Caio si infortuna alla mano operando macchinari di confezionamento il 5 marzo 2026. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea: l’azienda paga il giorno dell’infortunio e i 3 giorni di carenza al 100%; dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% e l’azienda integra fino al 100%. Caio rientra dopo 60 giorni senza perdite di retribuzione (l’integrazione dura al massimo 18 mesi). Il periodo di inabilità non si somma al comporto per malattia comune.
    Sempronia – Superamento del comporto
    Sempronia ha sommato 14 mesi di assenza per malattia negli ultimi 30. Il datore, dopo avere accertato il superamento del comporto, le notifica la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del preavviso contrattuale (o indennità sostitutiva) e del TFR maturato. Sempronia si rivolge al sindacato per verificare che i calcoli siano corretti e che non vi siano elementi di sospensione del comporto non considerati.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    14 mesi di calendario, anche con più assenze, nell’arco dei 30 mesi precedenti (art. 55); 24 mesi per le terapie salvavita. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per la malattia.
    Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
    L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e fino al 50% per altri 4 mesi; per le terapie salvavita 10 mesi al 100% e 6 al 50%.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
    Sì. L’infortunio riconosciuto dall’INAIL dà diritto all’indennità INAIL; il CCNL integra questa indennità. Il comporto per infortunio non si cumula generalmente con quello per malattia comune.
    La malattia sospende il comporto?
    Il CCNL Cemento non sospende il comporto ma lo allunga: le assenze per terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, intensive) portano la conservazione del posto a 24 mesi nei 30 precedenti. Al termine, per neoplasie, emodialisi e gravi malattie cardiocircolatorie si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 24 mesi.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Superato il comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso contrattuale. Il lavoratore percepisce TFR e indennità di preavviso. Non si tratta di licenziamento disciplinare ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Come si struttura l’inquadramento professionale nel contratto collettivo del settore: le 5 aree, i 12 livelli, le declaratorie e le mansioni tipiche di cementerie, impianti di calce e stabilimenti di gesso.

    In sintesi

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso articola i lavoratori in 5 aree professionali (Direttiva, Concettuale, Specialistica, Qualificata, Esecutiva) per 12 livelli retributivi. L’inquadramento si basa sulle declaratorie di mansione ed è determinante per il minimo tabellare, il periodo di prova, il preavviso e gli scatti di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Aree professionali
    5 (Direttiva, Concettuale, Specialistica, Qualificata, Esecutiva)
    Livelli retributivi
    12

    Tabella riepilogativa delle aree e dei livelli

    Struttura dell’inquadramento – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Area Livello Caratteristica principale Profili tipici
    Direttiva AD3 Funzioni direttive; quadri ex L. 190/1985 Responsabile di stabilimento, direttore tecnico
    Direttiva AD2 Alta autonomia, responsabilità economico-gestionale Responsabile di reparto, capo-impianto senior
    Direttiva AD1 Autonomia operativa con coordinamento Capo-turno senior, responsabile qualità
    Concettuale AC3 Elevata autonomia e formazione qualificata Tecnico di processo senior, chimico di laboratorio
    Concettuale AC2 Autonomia consolidata, eventuale coordinamento Tecnico di laboratorio, impiegato amministrativo senior
    Concettuale AC1 Conoscenze specialistiche con autonomia operativa Impiegato tecnico, addetto controllo qualità
    Specialistica AS3 Conoscenze professionali specifiche, autonomia limitata Operatore impianti senior, capo-squadra operai
    Specialistica AS2 Livello di riferimento parametrale (140) Conduttore forni, meccanico manutentore qualificato
    Specialistica AS1 Conoscenze specialistiche base Addetto macinazione, operatore confezionamento
    Qualificata AQ2 Conoscenze professionali con autonomia esecutiva limitata Operaio qualificato generico, magazziniere
    Qualificata AQ1 Conoscenze di base, supervisione diretta Manovale specializzato, autista interno
    Esecutiva AE1 Capacità operativa generica; in formazione pratica Manovale, addetto pulizie impianto

    Le declaratorie dettagliate sono contenute nel testo del CCNL. I profili tipici riportati sono esemplificativi e non esauriscono le mansioni riconducibili a ciascun livello.

    Come funziona il sistema di classificazione

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso adotta un sistema di classificazione unico per operai, intermedi e impiegati. A differenza di contratti più vecchi che distinguevano operai e impiegati in tabelle separate, il contratto del settore valuta la mansione effettiva prescindendo dalla qualifica formale. Ciò significa che un operaio di forno altamente specializzato può essere inquadrato nella stessa area di un impiegato tecnico di pari complessità.

    Il criterio di attribuzione si basa su quattro dimensioni: grado di autonomia richiesto, complessità dei compiti, livello di formazione necessario e responsabilità verso persone o risorse economiche. Le declaratorie del CCNL descrivono in modo sintetico le caratteristiche di ogni area; l’azienda applica poi la declaratoria alle mansioni concrete.

    Specificità del settore cemento

    Il settore della produzione di cemento, calce e gesso presenta alcune mansioni peculiari che trovano collocazione nelle aree intermedie della scala contrattuale:

    • Conduttori di forno (forni rotativi, forni a calce): solitamente inquadrati AS2 o AS3, in ragione della specifica professionalità richiesta per la gestione del ciclo termico e la prevenzione degli incidenti.
    • Addetti al controllo ambientale e alla sicurezza impianti: la normativa sulle emissioni (D.Lgs. 152/2006) e sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha accresciuto il peso di questi ruoli; vengono collocati generalmente nell’area Specialistica o Concettuale a seconda delle responsabilità.
    • Tecnici di laboratorio qualità: i laboratori interni alle cementerie (analisi chimica clinker, controllo resistenze) portano generalmente a un inquadramento AC1-AC2.
    • Lavoratori in sottosuolo o cave: il CCNL riconosce un’indennità specifica per i lavoratori addetti a lavori in sottosuolo; l’inquadramento dipende comunque dalle mansioni effettive.

    Progressione e cambio di livello

    Il CCNL non prevede una progressione automatica di livello per anzianità (a differenza degli scatti di anzianità economici). Il passaggio a un livello superiore avviene quando il lavoratore viene stabilmente adibito a mansioni della declaratoria superiore. In quel caso il datore è obbligato per legge (art. 2103 c.c.) ad adeguare il livello e il trattamento economico entro il termine previsto.

    Le parti hanno concordato nell’accordo dell’8 maggio 2025 l’avvio di un tavolo di confronto sull’inquadramento professionale, con l’obiettivo di aggiornare le declaratorie alle evoluzioni tecnologiche del settore (automazione, digitalizzazione degli impianti, figure della transizione ecologica).

    Quadri: l’area Direttiva di 3° livello

    I lavoratori inquadrati AD3 che svolgono, alle dirette dipendenze di un dirigente, funzioni direttive con elevata capacità organizzativa e autonomia gestionale possono essere qualificati come quadri ai sensi della legge n. 190/1985. La qualifica di quadro comporta:

    • Diritto alla polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nell’esercizio delle funzioni;
    • Accesso a trattamenti di preavviso e TFR peculiari previsti per la categoria;
    • Eventuale partecipazione a piani di incentivazione o MBO aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore forni in cerca di riqualificazione
    Tizio è da 8 anni operatore di forno rotativo in una cementeria, inquadrato AS1. Negli ultimi 18 mesi gestisce autonomamente il ciclo termico e supervisiona due colleghi. Il sindacato lo assiste nel richiedere il passaggio ad AS2 (operatore impianti senior), che corrisponde alla declaratoria delle sue mansioni effettive. L’azienda riconosce il nuovo livello con decorrenza dall’inizio dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
    Caio – Neolaureato assunto in laboratorio
    Caio viene assunto come tecnico di laboratorio in uno stabilimento produttore di gesso con laurea triennale in chimica dei materiali. Il CCNL prevede che i neoassunti con titolo di studio universitario pertinente siano inquadrati almeno in area Concettuale 2° livello (AC2). L’azienda lo inquadra correttamente AC2, riconoscendogli il minimo tabellare di 1.897,29 euro mensili (ottobre 2025).
    Sempronia – Responsabile QHSE promossa quadro
    Sempronia è responsabile Qualità-Ambiente-Sicurezza di un grande impianto di calce, con tre risorse alle sue dipendenze e firma autorizzativa su documenti normativi. L’azienda, su richiesta del sindacato, la riclassifica da AD2 ad AD3 con attribuzione della qualifica di quadro ex L. 190/1985, con accesso alla polizza RC e all’MBO annuale.

    Domande frequenti

    Quante aree professionali prevede il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il contratto prevede 5 aree professionali: Direttiva (AD), Concettuale (AC), Specialistica (AS), Qualificata (AQ) ed Esecutiva (AE), per un totale di 12 livelli retributivi.
    Come viene determinato il livello di inquadramento?
    L’inquadramento si basa sulle declaratorie contrattuali: il datore confronta le mansioni effettive con la descrizione di ogni livello prevista dal CCNL. In caso di contestazione il lavoratore può rivolgersi al sindacato o, in ultima istanza, al Giudice del Lavoro.
    Un operaio di cementeria può essere inquadrato area direttiva?
    Sì, se svolge funzioni direttive o di alta responsabilità tecnica. L’area non dipende dalla qualifica formale (operaio/impiegato) ma dalle mansioni effettive e dall’autonomia decisionale richiesta dal ruolo.
    Cosa accade se il lavoratore svolge mansioni superiori al proprio livello?
    Ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile, l’assegnazione stabile a mansioni superiori obbliga il datore al riconoscimento del livello corrispondente. Il CCNL non deroga a questa regola.
    I quadri sono previsti nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Sì. I lavoratori inquadrati AD3 con funzioni direttive alle dipendenze di un dirigente possono essere qualificati come quadri ai sensi della legge n. 190/1985, con le relative tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Le declaratorie complete sono contenute nel testo ufficiale del CCNL Cemento, Calce e Gesso disponibile presso Federbeton e i sindacati firmatari (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Quante ferie spettano, come si maturano le ore di riduzione dell’orario di lavoro e quali permessi retribuiti prevede il contratto del settore cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie annuali, elevate a 4 settimane e 2 giorni dopo 15 anni di anzianità (art. 46). I lavoratori maturano inoltre ore di ROL e permessi per ex festività. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto e devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Ferie base
    4 settimane annue (art. 46)
    Base legale
    Art. 10 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Tabella riepilogativa di ferie e permessi

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Istituto Entità Condizione
    Ferie annuali 4 settimane (5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana) Anzianità fino a 15 anni
    Ferie annuali maggiorate 4 settimane e 2 giorni Anzianità superiore a 15 anni
    ROL / riduzione orario 64 ore annue Lavoratori giornalieri e su due turni
    ROL / riduzione turnisti 80 ore annue Turnisti su tre turni avvicendati
    Festività soppresse 4 gruppi di 8 ore (32 ore) di permesso individuale retribuito Tutti i lavoratori
    Riposo compensativo vigilie 4 ore per vigilia (24/12 e 31/12) Turnisti primo e terzo turno, dal 2026
    Permesso lutto parenti 1° grado 3 giorni retribuiti Genitore, figlio, coniuge/convivente
    Permesso lutto altri parenti 1 giorno retribuito Suocero/a, cognato/a

    Le ferie: maturazione e fruizione

    Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Per un lavoratore in forza dall’inizio dell’anno, il monte ferie annuo è di 4 settimane: con l’orario distribuito su 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, quindi 20 giorni lavorativi. I giorni festivi dell’art. 47 non si contano come ferie. Chi ha superato i 15 anni di anzianità aziendale matura invece 4 settimane e 2 giorni (22 giorni lavorativi su 5 giorni settimanali).

    Il CCNL prevede che il riposo annuale abbia, di regola, carattere continuativo: l’azienda fissa l’epoca delle ferie tenendo conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento. Le regole di base sono queste:

    • Per il D.Lgs. 66/2003 almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze produttive;
    • Se per esigenze di servizio il lavoratore non è autorizzato a fruire delle ferie nell’anno, ha diritto di fruirne nell’anno successivo; la legge fissa comunque a 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione il termine per le restanti ferie;
    • Non è ammessa la rinuncia, tacita o esplicita, alle ferie: le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Solo alla cessazione si computa l’indennità sostitutiva per le ferie non godute, e l’assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il preavviso.

    La malattia insorta durante il periodo di ferie già programmato non consuma le ferie: il lavoratore ha diritto alla sospensione e al recupero dei giorni di malattia come ulteriore periodo feriale.

    Le ROL: riduzione dell’orario di lavoro

    Le ROL (Riduzioni dell’Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che discendono dalla riduzione contrattuale dell’orario normale. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede:

    • 64 ore annue per i lavoratori giornalieri e su due turni: 40 ore dalle riduzioni del 1983, più 8 ore dal 1989, 8 dal 1990, 4 dal 1992 e 4 dal 1993;
    • 80 ore annue per i turnisti su tre turni avvicendati: 40 + 8 + 8 + 8 (dal 1992) + 4 (1993) + 4 + 4 + 4 (le tre riduzioni dal 2001 al 2003), per un totale di 80 ore.

    Le riduzioni sono fruite di norma attraverso permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore; in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità (la frazione superiore a 15 giorni vale come mese intero). Le ROL si accumulano mensilmente e possono essere fruite singolarmente o cumulativamente, di norma previa comunicazione al responsabile con un preavviso minimo concordato a livello aziendale. Non sono cumulabili indefinitamente: le ore non godute entro i termini previsti dall’eventuale accordo aziendale possono decadere o essere liquidate.

    Permessi retribuiti per eventi particolari

    Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita personale e familiare:

    • Lutto: 3 giorni per il decesso di genitori, figli, coniuge o convivente di fatto; 1 giorno per suocero/a e cognato/a. I giorni decorrono dalla data del decesso.
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000).
    • Visite mediche: il CCNL e la legge consentono permessi per visite mediche documentate, con recupero o retribuzione secondo accordo aziendale.
    • Donazione sangue o midollo: permesso retribuito per legge (L. 219/2005) pari al giorno di donazione.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie residue al cambio anno
    Tizio al 31 dicembre 2025 ha ancora 8 giorni di ferie residue dell’anno 2024. La legge prevede 18 mesi per fruirle: il termine è il 30 giugno 2026. A maggio 2026 l’azienda gli assegna d’ufficio la settimana dal 4 all’8 maggio per consumare 5 giorni; Tizio ne pianifica 3 ulteriori a giugno. In caso di mancata fruizione per impedimento dell’azienda, le ferie non decadono ma vengono retribuite alla cessazione.
    Caio – Malattia durante le ferie
    Caio è in ferie programmate dal 7 al 21 luglio 2026. Il 10 luglio si ammala con certificato medico. I giorni di malattia certificata (dal 10 luglio in poi) non vengono consumati come ferie. All’uscita dalla malattia Caio ha diritto a recuperare i giorni non goduti come ferie, previo accordo con il datore sulla nuova data di fruizione.
    Sempronia – Turnista e ROL aggiuntive
    Sempronia lavora su tre turni in una cementeria a ciclo continuo. Nel 2026 matura 80 ore di ROL (vs le 64 dei colleghi giornalieri o su due turni). A settembre le residuano 20 ore di ROL. Con il responsabile di turno pianifica le ore da fruire in ottobre, rispettando il preavviso di 5 giorni lavorativi previsto dall’accordo aziendale.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano con il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni settimanali) per i lavoratori con anzianità fino a 15 anni; 4 settimane e 2 giorni per chi supera i 15 anni di anzianità aziendale (art. 46).
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità economica. Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute danno diritto all’indennità sostitutiva.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate.
    Cosa sono le ore di ROL?
    Le Riduzioni dell’Orario di Lavoro sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie. I lavoratori giornalieri e su due turni maturano 64 ore annue; i turnisti su tre turni avvicendati ne maturano 80.
    I permessi per lutto sono retribuiti?
    Sì. Il CCNL prevede 3 giorni per il decesso di parenti di primo grado (genitori, figli, coniuge/convivente) e 1 giorno per suoceri/cognati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: apprendistato

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Durata, retribuzione progressiva, formazione obbligatoria e inquadramento finale per gli apprendisti delle industrie del cemento, calce e gesso: guida pratica per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 25) l’apprendistato professionalizzante dura 24 mesi per l’area qualificata 2° livello e la specialistica 1° livello, 30 mesi per la specialistica 2° e 3°, 36 mesi per le aree concettuale e direttiva. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione nel primo periodo, un livello sotto nel secondo e, nel terzo, ha la retribuzione del livello finale. La formazione è di 120 ore medie annue retribuite.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Tipologia prevalente
    Apprendistato professionalizzante
    Base legale
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47

    Il quadro legale: D.Lgs. 81/2015

    L’apprendistato è disciplinato in via generale dal D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro, artt. 41–47), che prevede tre tipologie:

    1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello): rivolto a giovani tra 15 e 25 anni in percorsi scolastici/IeFP;
    2. Apprendistato professionalizzante: la tipologia prevalente nell’industria; può essere attivato per lavoratori tra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) e consente di acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali;
    3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati e ricerca.

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso disciplina principalmente l’apprendistato professionalizzante, che rappresenta la forma più diffusa nel settore per l’inserimento di personale operativo e tecnico negli impianti.

    Durata e livello di destinazione

    L’art. 25 del CCNL consente l’apprendistato professionalizzante per operai, intermedi e impiegati destinati all’area qualificata 2° livello (AQ2), all’area specialistica (1°, 2° e 3° livello), all’area concettuale (1°, 2° e 3° livello) e all’area direttiva (1° e 2° livello). Possono essere assunti giovani tra 18 e 29 anni (17 anni con una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005). La durata minima è di 6 mesi; quella massima dipende dal livello di destinazione:

    • Area qualificata 2° livello e area specialistica 1° livello: 24 mesi (12 + 12);
    • Area specialistica 2° e 3° livello: 30 mesi (12 + 12 + 6);
    • Area concettuale 1°, 2° e 3° livello e area direttiva 1° e 2° livello: 36 mesi (12 + 12 + 12).

    Il livello di destinazione è indicato nel contratto individuale, stipulato per iscritto, e nel piano formativo individuale. Può essere previsto un periodo di prova non superiore a quello del livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque non oltre 2 mesi.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    Il CCNL Cemento non usa percentuali del minimo ma il sotto-inquadramento:

    • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima (minimo tabellare, ex contingenza ed EDR) del livello di inserimento;
    • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima di quel livello;
    • terzo e ultimo periodo: resta l’inquadramento del secondo periodo, ma la retribuzione è quella del livello di destinazione finale.

    Altre regole dell’art. 25: in caso di malattia il rapporto è mantenuto con il 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per anno solare; in caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra l’INAIL fino al 100%; il premio di risultato spetta dal secondo anno di apprendistato nella misura dell’80%; per chi viene confermato il periodo di apprendistato conta nell’anzianità per tutti gli istituti del CCNL. Gli apprendisti possono iscriversi al fondo pensione di categoria Concreto. Fonte: art. 25 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

    Formazione obbligatoria: 120 ore medie annue

    Il CCNL destina alla qualificazione un monte di 120 ore medie annue retribuite nel triennio (salvo riduzioni previste dalle norme regionali), distribuibili in modo diverso negli anni ma con un minimo di 40 ore l’anno, secondo il piano formativo individuale; la formazione può essere interna o esterna all’azienda. Nel settore cemento, calce e gesso la formazione professionalizzante riguarda tipicamente:

    • Tecnologie di produzione (chimica del cemento, processi di cottura della calce, idratazione del gesso);
    • Conduzione e manutenzione degli impianti (forni rotativi, mulini, silos, sistemi di dosaggio);
    • Normativa ambientale e sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera);
    • Controllo qualità e tecniche di laboratorio (prove di resistenza, analisi chimica del clinker).

    La formazione va documentata con fogli-presenza firmati dal tutor aziendale. Il piano formativo individuale deve indicare i contenuti, le modalità (interna/esterna), i tempi e le figure responsabili. Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ordinario.

    Obblighi del tutor aziendale

    Ogni apprendista deve avere un tutor aziendale designato dal datore. Il tutor è il referente tecnico-formativo e risponde dell’attuazione del piano formativo individuale. Nel settore cemento, calce e gesso il ruolo di tutor è generalmente affidato a un lavoratore esperto del reparto di destinazione (un AS3 o AC1 con adeguata esperienza). Il tutor non può seguire più apprendisti di quanti consentiti dalla legge regionale e dalle disposizioni contrattuali.

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato professionalizzante

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 25, testo 8 maggio 2025)
    Livello di destinazione Durata massima 1° periodo 2° periodo 3° periodo
    Area qualificata 2° livello; area specialistica 1° livello 24 mesi 12 mesi 12 mesi —
    Area specialistica 2° e 3° livello 30 mesi 12 mesi 12 mesi 6 mesi
    Area concettuale 1°, 2° e 3° livello 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
    Area direttiva 1° e 2° livello 36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

    Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto la destinazione, nel secondo un livello sotto; nel terzo ha la retribuzione del livello finale. Formazione: 120 ore medie annue retribuite, minimo 40 ore l’anno. Al termine ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso (art. 2118 c.c.). Nuove assunzioni di apprendisti sono possibili solo se l’unità produttiva (cemento) o l’impresa (calce e gesso) ha mantenuto in servizio almeno il 51% degli apprendisti con contratto terminato nei 24 mesi precedenti; se la soglia non è rispettata si può assumere un apprendista in più di quelli confermati.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista conduttore forni
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista in una cementeria con livello di destinazione AS2 (conduttore forni). La durata massima per l’area specialistica 2° livello è di 30 mesi: nei primi 12 è inquadrato due livelli sotto AS2 con la relativa retribuzione minima, nei successivi 12 un livello sotto, negli ultimi 6 mantiene quell’inquadramento ma riceve la retribuzione di AS2. Riceve in media 120 ore l’anno di formazione interna su conduzione forni rotativi, normativa sicurezza e analisi combustione. Il tutor è un operaio AS3 con 12 anni di esperienza. Alla scadenza il datore lo conferma come AS2 a tempo indeterminato.
    Caio – Neolaureato in chimica in apprendistato AC2
    Caio, 24 anni, si laurea in chimica e viene assunto come apprendista tecnico di laboratorio con destinazione AC2. La durata è di 36 mesi: per 12 mesi è inquadrato due livelli sotto AC2, per altri 12 un livello sotto, nell’ultimo anno riceve la retribuzione di AC2. La formazione professionalizzante include corsi sulle tecniche di analisi XRF del clinker e sulle prove di resistenza meccanica dei leganti. Se confermato, i tre anni di apprendistato contano nell’anzianità per tutti gli istituti del CCNL.
    Sempronia – Mancata conferma al termine dell’apprendistato
    Sempronia, apprendista con destinazione AQ2 in un impianto di gesso, conclude il periodo di 24 mesi. Il datore valuta le competenze acquisite insufficienti per le esigenze produttive e decide di non confermarla. Comunica il recesso al termine del periodo con il preavviso di 15 giorni previsto dall’art. 25, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Sempronia ha diritto al TFR maturato durante il periodo e all’indennità di disoccupazione NASpI, presentando domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Dipende dal livello di destinazione (art. 25): 24 mesi per l’area qualificata 2° livello e la specialistica 1° livello, 30 mesi per la specialistica 2° e 3° livello, 36 mesi per le aree concettuale e direttiva. La legge pone un tetto di 3 anni (5 solo per i profili artigiani), che il CCNL rispetta.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore cemento?
    Il CCNL usa il sotto-inquadramento: nel primo periodo l’apprendista prende la retribuzione minima (minimo, ex contingenza, EDR) del livello due gradini sotto la destinazione, nel secondo quella del livello un gradino sotto, nel terzo quella del livello finale. Gli importi dei singoli livelli sono nella scheda delle tabelle retributive del CCNL.
    Quante ore di formazione deve ricevere l’apprendista?
    Il CCNL prevede 120 ore medie annue retribuite nel triennio, con un minimo di 40 ore l’anno. Nel settore cemento la formazione copre tecnologie di processo, sicurezza degli impianti e controllo qualità. Il piano formativo individuale deve essere allegato al contratto.
    L’apprendista può essere licenziato durante il periodo?
    Durante il periodo formativo il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Alla fine del periodo ciascuna parte può recedere con 15 giorni di preavviso (art. 25 CCNL; art. 42 D.Lgs. 81/2015); se nessuno recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
    Quale livello viene attribuito all’apprendista al termine del contratto?
    Se confermato, il lavoratore riceve il livello di destinazione indicato nel piano formativo individuale. Il periodo di apprendistato conta nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti del CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina dell’apprendistato è fissata dal D.Lgs. 81/2015; il CCNL ne integra le previsioni con disposizioni specifiche di settore. Durate, inquadramento e formazione sono quelli dell’art. 25 del testo del CCNL 8 maggio 2025 pubblicato da Feneal-Uil.

  • CCNL Energia e Petrolio: maternità, paternità e congedi

    CCNL Energia e Petrolio

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio integra e migliora le tutele di legge per la genitorialità. Dall’integrazione al 100% durante la maternità obbligatoria alla possibilità di fruire del congedo parentale a ore, il contratto tiene conto delle particolarità del lavoro a turni nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità INPS di maternità al 100% della RGM per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il congedo parentale è fruibile anche a ore (minimo 1 ora/giorno). Le lavoratrici in gravidanza in turno notturno possono essere spostate su mansioni diurne compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 151/2001 (testo unico maternità); CCNL Energia e Petrolio

    Tabella riepilogativa

    Tutele per maternità e paternità — CCNL Energia e Petrolio
    Istituto Fonte Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità obbligatorio Legge (D.Lgs. 151/2001) 5 mesi (2+3 o 1+4 o 0+5) 80% RGM da INPS; CCNL integra al 100%
    Congedo di paternità obbligatorio Legge 10 giorni 100% da INPS (a carico INPS)
    Congedo parentale (facoltativo) Legge + CCNL Fino a 6 mesi (madre) + 6 mesi (padre) + mesi condivisi; fino ai 14 anni del figlio 30% RGM da INPS fino al sesto anno del figlio (e oltre, con percentuali ridotte); integrazioni aziendali eventuali
    Riposi per allattamento Legge 1 anno di vita del figlio 2 ore/giorno retribuite al 100%

    La normativa di legge sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è la fonte primaria e prevalente. Il CCNL Energia e Petrolio la migliora garantendo l’integrazione al 100% durante il congedo obbligatorio. Le percentuali del congedo parentale e le durate sono soggette a variazioni normative: fare riferimento alla legge vigente al momento del congedo.

    La legge e il CCNL: cosa distingue

    Prima di illustrare le disposizioni contrattuali, è importante chiarire la distinzione tra legge e contratto:

    • Legge (D.Lgs. 151/2001): fissa i diritti minimi inderogabili — durata del congedo obbligatorio, indennità INPS, divieto di licenziamento, congedo parentale, riposi per allattamento.
    • CCNL Energia e Petrolio: può solo migliorare la legge, non peggiorarla. Le principali integrazioni contrattuali riguardano il trattamento economico (integrazione al 100% del congedo obbligatorio) e la flessibilità di fruizione del congedo parentale (a ore).

    Maternità obbligatoria: integrazione al 100%

    Durante i 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria ante e post parto), l’INPS corrisponde l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Energia e Petrolio stabilisce che la differenza tra l’80% e il 100% della retribuzione globale mensile sia a carico del datore di lavoro, garantendo alla lavoratrice il mantenimento dell’intero stipendio durante il periodo.

    Congedo parentale: flessibilità oraria per i turnisti

    Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria. Il CCNL Energia e Petrolio conferma e rafforza questa opzione, fissando un minimo di 1 ora giornaliera. Per i lavoratori su turni a ciclo continuo, questa flessibilità consente di ridurre la durata del turno in alcune giornate senza dover assentarsi per giornate intere, facilitando la conciliazione con la copertura dell’impianto. Le modalità operative sono concordate con il responsabile turni con congruo preavviso.

    Lavoratrici in gravidanza e turni notturni

    Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno il diritto di non essere adibite al lavoro notturno (art. 53, D.Lgs. 151/2001). Per le lavoratrici su turni 24/24 nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo questo significa:

    • spostamento su mansioni diurne equivalenti per tutta la durata della gravidanza e fino al termine del congedo obbligatorio;
    • se la ricollocazione non è possibile, il medico del lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro;
    • il periodo di astensione anticipata si aggiunge ai 5 mesi di congedo obbligatorio e è retribuito come il congedo ordinario.

    Congedo di paternità obbligatorio

    La legge (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Il CCNL Energia e Petrolio non prevede una durata aggiuntiva a carico aziendale, ma gli accordi di secondo livello di alcune aziende del settore possono prevedere estensioni. È opportuno verificare il contratto integrativo aziendale.

    Casi pratici

    Caia — Operatrice di raffineria in gravidanza, turno notturno
    Caia lavora su turni notturni in una raffineria e comunica lo stato di gravidanza al quinto mese. Il responsabile HSE attiva la procedura di ricollocazione: Caia viene assegnata a mansioni diurne di monitoraggio in sala controllo, equivalenti al suo livello 4/4. La sua retribuzione rimane invariata. All’inizio dell’ottavo mese inizia il congedo obbligatorio prenatal e, durante i 5 mesi di congedo, riceve il 100% della RGM grazie all’integrazione contrattuale.
    Tizio — Congedo di paternità e congedo parentale a ore
    Tizio è padre di una bambina nata a febbraio 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio nell’immediato. Dopo il rientro della moglie dal congedo obbligatorio, Tizio decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo al 30%. Grazie alla clausola del CCNL, lo fraziona in ore: riduce ogni turno di 1 ora per circa 6 mesi, mantenendo la continuità nella rotazione dell’impianto e concordando il piano con il responsabile.
    Sempronia — Rientro dalla maternità e riposi per allattamento
    Sempronia rientra dal congedo di maternità a settembre 2026 e allatta. Per i primi 12 mesi di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite al 100%. In accordo con il responsabile, queste 2 ore sono concentrate all’inizio del turno del mattino, consentendole di arrivare alle 9:00 invece che alle 7:00. Le ferie maturate durante il congedo sono state accumulate e verranno programmate entro marzo 2027.

    Domande frequenti

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della RGM) fino al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio. La differenza è a carico del datore di lavoro.
    Il congedo parentale può essere preso a ore?
    Sì, il CCNL prevede la fruizione a ore del congedo parentale, con un minimo di 1 ora giornaliera. Particolarmente utile per i lavoratori su turni a ciclo continuo.
    Come si gestisce la maternità nei turni notturni di raffineria?
    La lavoratrice in gravidanza ha diritto a essere spostata su mansioni diurne compatibili. Se non è possibile, scatta l’astensione anticipata retribuita come il congedo ordinario.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì, la legge prevede 10 giorni obbligatori retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Gli accordi aziendali possono prevedere estensioni.
    Le ferie maturano durante la maternità?
    Sì, le ferie maturano durante il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità.
    Cosa succede al rientro dalla maternità in un impianto a ciclo continuo?
    La lavoratrice ha diritto a essere riassegnata alle stesse mansioni o equivalenti. Nel primo anno di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuito per allattamento, da collocare in accordo con il responsabile turni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La normativa sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è soggetta ad aggiornamenti legislativi: fare sempre riferimento alla versione vigente. Il CCNL Energia e Petrolio è aggiornato al rinnovo del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il patronato sindacale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.