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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1324 Codice Civile: Norme applicabili agli atti unilaterali

    Articolo 1324 Codice Civile: Norme applicabili agli atti unilaterali

    Art. 1324 c.c. Norme applicabili agli atti unilaterali

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

    CAPO II – Dei requisiti del contratto

  • Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Articolo 1325 Codice Civile: Indicazione dei requisiti

    Art. 1325 c.c. Indicazione dei requisiti

    In vigore

    I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. SEZIONE I – Dell'accordo delle parti

  • Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Articolo 1326 Codice Civile: Conclusione del contratto

    Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto

    In vigore

    Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

  • Articolo 1327 Codice Civile: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Articolo 1327 Codice Civile: Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell’accettante

    In vigore

    dell'accettazione Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

  • Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 Codice Civile: Revoca della proposta e dell’accettazione

    Art. 1328 c.c. Revoca della proposta e dell’accettazione

    In vigore

    La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

  • Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Articolo 1329 Codice Civile: Proposta irrevocabile

    Art. 1329 c.c. Proposta irrevocabile

    In vigore

    Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

  • Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore

    Art. 1330 c.c. Morte o incapacità dell’imprenditore

    In vigore

    La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

  • Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 Codice Civile: Opzione

    Art. 1331 c.c. Opzione

    In vigore

    Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

  • Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto

    Art. 1332 c.c. Adesione di altre parti al contratto

    In vigore

    Adesione di altre parti al contratto Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

  • Articolo 1333 Codice Civile: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Articolo 1333 Codice Civile: Contratto con obbligazioni del solo proponente

    Art. 1333 c.c. Contratto con obbligazioni del solo proponente

    In vigore

    proponente La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.