Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 243/2017 – Addizionale regionale IRPEF maggiorata per i piani di rientro sanitari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata e in parte inammissibile la questione sull’aumento automatico dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che non raggiungono gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione sottoposta a piano di rientro non raggiunge gli obiettivi e accumula un disavanzo sanitario, scatta in via automatica l’incremento delle aliquote fiscali (tra cui l’addizionale regionale all’IRPEF di 0,30 punti). Un contribuente del Molise aveva chiesto il rimborso della maggiorazione versata, sostenendone l’illegittimità perché collegata a cattiva amministrazione e non a un’effettiva capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato le questioni sull’art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e sull’art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 68/2011, in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione (capacità contributiva, buon andamento, diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione riferita all’art. 53 Cost. e manifestamente inammissibili quelle riferite agli artt. 97 e 24 Cost.

    Il principio

    L’incremento automatico dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni in piano di rientro non viola il principio di capacità contributiva: si tratta di un meccanismo coerente con il sistema della finanza sanitaria e con l’autonomia impositiva regionale.

    Domande e risposte

    Perché il contribuente chiedeva il rimborso?

    Sosteneva che l’aumento dipendesse dalla cattiva gestione sanitaria della Regione e non da una maggiore capacità contributiva, in violazione dell’art. 53 Cost.

    Come ha deciso la Corte sull’art. 53?

    Ha ritenuto la questione manifestamente infondata: il prelievo resta ancorato al reddito del contribuente.

    Le altre censure sono state esaminate nel merito?

    No: quelle sugli artt. 97 e 24 Cost. sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2017 – Servizi delle professioni sanitarie e piano di rientro in Calabria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Calabria che istituivano nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, perché interferivano con i poteri del commissario ad acta nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la sanità calabrese, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo e affidata a un commissario ad acta. La Regione aveva istituito con legge nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, e il Governo riteneva che ciò invadesse le competenze commissariali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), e l’art. 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11, in riferimento, tra l’altro, all’art. 120 (secondo comma) e all’art. 117 (terzo comma) della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), e — in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 — della lettera d) limitatamente a un inciso. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3 della legge regionale.

    Il principio

    La legge regionale non può istituire nuovi servizi o assetti organizzativi che si sovrappongano alle funzioni del commissario ad acta nominato per l’attuazione del piano di rientro sanitario: tali interferenze violano il riparto di competenze in materia.

    Domande e risposte

    Perché le norme sono state annullate?

    Perché istituivano servizi che interferivano con le funzioni del commissario ad acta incaricato del piano di rientro sanitario.

    Tutte le norme sono state cancellate?

    No: due lettere e parte di una terza sono state dichiarate illegittime, mentre la questione sull’art. 3 è stata respinta.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2017 – Agevolazione fiscale sui finanziamenti a medio-lungo termine anche agli intermediari finanziari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui escludeva l’esenzione fiscale sui finanziamenti a medio e lungo termine quando l’operazione è effettuata da un intermediario finanziario anziché da una banca. La disparità di trattamento è stata ritenuta irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nella versione anteriore alla legge n. 244/2007) esenta da imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Nella formulazione censurata il beneficio era riservato testualmente alle «aziende e istituti di credito», cioè alle banche, con esclusione degli intermediari finanziari che pure erogano lo stesso tipo di finanziamenti. La controversia nasceva da avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia del territorio aveva recuperato l’imposta ipotecaria a una società di intermediazione finanziaria (già Sviluppo Italia spa).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione sull’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’agevolazione per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate dagli intermediari finanziari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 244/2007, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

    Il principio

    A parità di operazione — il finanziamento a medio e lungo termine — il trattamento fiscale agevolato non può dipendere dalla sola natura soggettiva (banca o intermediario finanziario) del soggetto che eroga il credito: l’esclusione degli intermediari finanziari abilitati è irragionevole.

    Domande e risposte

    L’agevolazione spettava solo alle banche?

    Nella versione censurata la lettera della norma riservava l’esenzione alle aziende e istituti di credito; la Corte ha esteso il beneficio anche agli intermediari finanziari che effettuano le analoghe operazioni.

    Quali imposte riguarda l’esenzione?

    Imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e tasse sulle concessioni governative sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

    Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?

    Perché creava una disparità irragionevole fondata sulla natura del soggetto erogante a fronte di operazioni identiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2017 – Obbligo generalizzato di contraddittorio tributario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione con cui si chiedeva di introdurre un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, a pena di nullità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la pretesa esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo in materia tributaria, sul modello del diritto dell’Unione europea. Il giudice rimettente censurava l’intero diritto interno per non prevederlo in via generalizzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato, in termini generali, il «diritto nazionale» e «tutte le norme» interne che non prevedono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tributario, in riferimento all’art. 117 (primo comma) della Costituzione e ad altri criteri. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, anche in ragione del carattere generico e indeterminato del petitum, che investiva indistintamente l’intero diritto interno senza individuare specifiche disposizioni.

    Il principio

    Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale rivolta genericamente a «tutte le norme» interne: il rimettente deve individuare con precisione la disposizione censurata, pena la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Di sancire un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia tributaria, a pena di nullità.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché era formulata in modo generico, contro l’intero diritto interno, senza individuare disposizioni specifiche.

    Quale parametro era invocato?

    Principalmente l’art. 117, primo comma, della Costituzione, sui vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2017 – Contraddittorio negli accertamenti sulle imposte sui redditi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e su alcune norme del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il contraddittorio preventivo nell’ambito degli accertamenti fiscali sulle imposte sui redditi. Il giudice tributario dubitava che la disciplina garantisse in modo adeguato il confronto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, in linea con l’orientamento espresso nelle pronunce coeve sul medesimo tema del contraddittorio endoprocedimentale tributario.

    Il principio

    Anche in materia di accertamento delle imposte sui redditi la questione sul contraddittorio preventivo, formulata in termini generalizzati, è manifestamente inammissibile: il quadro normativo va valutato nelle specifiche ipotesi in cui il contraddittorio è già previsto.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2017 – Contraddittorio endoprocedimentale tributario e statuto del contribuente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, sollevata sul tema del contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la garanzia del contraddittorio tra fisco e contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento. Il giudice tributario dubitava che la disciplina vigente assicurasse in modo adeguato e generalizzato tale confronto preventivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato, tra l’altro, che esistono ipotesi in cui il contraddittorio è comunque imposto ex lege (come per gli accertamenti basati su parametri standardizzati quali gli studi di settore), il che incideva sull’impostazione del dubbio sollevato.

    Il principio

    La questione sul contraddittorio endoprocedimentale tributario, così come formulata, è manifestamente inammissibile: il quadro normativo già prevede ipotesi di contraddittorio obbligatorio, sicché la richiesta del rimettente non era adeguatamente impostata.

    Domande e risposte

    Cosa è lo Statuto del contribuente?

    La legge n. 212 del 2000 che fissa i diritti e le garanzie del contribuente nei rapporti con il fisco.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Esiste un obbligo di contraddittorio preventivo?

    In alcune ipotesi sì, ad esempio quando l’accertamento si fonda su parametri standardizzati come gli studi di settore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2017 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, commi da 431 a 434, della legge di stabilità 2015, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 impugnate in via principale. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente costituita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il giudizio era di legittimità costituzionale in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Per la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: l’estinzione impedisce una pronuncia sul merito delle questioni.

    Su quale legge verteva?

    Sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), commi da 431 a 434.

  • Corte cost. n. 185/2017 – Rettificazione di attribuzione di sesso e binarismo di genere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla legge in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, sollevata in riferimento ai principi di dignità e uguaglianza. La normativa regola una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste in natura.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la possibilità di rettificare l’attribuzione di sesso. Il giudice rimettente dubitava che la legge, nel disciplinare il passaggio da un sesso all’altro, fosse compatibile con i diritti inviolabili della persona e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Avezzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha osservato che la disciplina è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura, e che le censure di lesione degli artt. 2 e 3 della Costituzione si rivelano prive di fondamento.

    Il principio

    La legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso disciplina una realtà preesistente sul piano naturale e non viola i principi costituzionali di tutela della persona e di uguaglianza: le relative censure sono manifestamente infondate.

    Domande e risposte

    Quale legge era in discussione?

    La legge n. 164 del 1982 sulla rettificazione di attribuzione di sesso.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 2 e 3 della Costituzione, su diritti inviolabili e uguaglianza.

    Come si è conclusa la vicenda?

    Con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2017 – Pena minima per gli stupefacenti dopo la sent. 32/2014

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla pena minima edittale prevista dall’art. 73 del Testo unico stupefacenti, riemersa a otto anni dopo la sentenza n. 32 del 2014. Un eventuale ripristino della pena più mite spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 32 del 2014 — che aveva dichiarato illegittime per vizi procedurali le norme che avevano unificato il trattamento sanzionatorio delle droghe — era tornata applicabile la pena minima di otto anni per i fatti più gravi, anziché quella di sei anni introdotta nel 2006. La Cassazione chiedeva di ripristinare la pena più favorevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 (secondo comma) e 27 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che il rimettente chiedeva, in sostanza, di reintrodurre una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali tanto gravi da renderla inidonea a innovare l’ordinamento.

    Il principio

    Il giudice costituzionale non può ripristinare per via additiva una norma penale già caducata per vizi formali: la scelta del trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti spetta al legislatore, nel rispetto della riserva di legge in materia penale.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva la Cassazione?

    Di reintrodurre la pena minima di sei anni in luogo di quella di otto anni riemersa dopo la sentenza n. 32 del 2014.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili.

    Chi deve intervenire per modificare la pena?

    Il legislatore, cui spetta la scelta del trattamento sanzionatorio nel rispetto della riserva di legge penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2017 – Conflitto di attribuzione sul caso Pollari-Pompa dichiarato inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della Procura di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di Nicolò Pollari e Pio Pompa per peculato.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un conflitto tra il Governo e la Procura della Repubblica di Perugia. Il Presidente del Consiglio contestava alla Procura di aver formulato una richiesta di rinvio a giudizio (per peculato aggravato continuato) in una vicenda collegata a documenti coperti, secondo il ricorrente, da segreto di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel procedimento penale a carico degli imputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Ha osservato che la precisazione delle conclusioni del pubblico ministero in sede di udienza preliminare non costituisce un atto idoneo a ledere in via definitiva le attribuzioni costituzionali del ricorrente, non avendo l’effetto di condizionare in modo irreversibile l’esito del processo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone un atto che incida concretamente e attualmente sulle competenze costituzionali del ricorrente: la mera richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non possiede tale idoneità lesiva e rende il conflitto inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Procura della Repubblica di Perugia.

    Come si è concluso?

    Con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

    Perché inammissibile?

    Perché la richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non è un atto idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionali invocate.

  • Corte cost. n. 182/2017 – Piano ambientale ILVA e leale collaborazione con la Regione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro la norma che disciplinava le modifiche al Piano ambientale e sanitario dell’ILVA di Taranto. La disposizione è legittima perché tutela un interesse nazionale prevalente.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ILVA di Taranto e le modalità con cui poteva essere modificato o integrato il «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» dello stabilimento. La Regione Puglia lamentava di essere stata esclusa da qualsiasi forma di coinvolgimento, anche solo un parere non vincolante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (convertito dalla legge n. 151 del 2016), in riferimento agli artt. 3, 117 (terzo e quarto comma) e 118 (primo e secondo comma) della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, pur incidendo su un intreccio di materie (ambiente, salute, attività produttive), risponda a un preminente interesse nazionale alla continuità produttiva di uno stabilimento strategico e alla bonifica ambientale, tale da giustificare la scelta del legislatore statale.

    Il principio

    Quando una disposizione interviene su un intreccio di competenze nel quale prevale un interesse nazionale di carattere strategico, lo Stato può adottarla anche senza un coinvolgimento formale della Regione, purché la disciplina sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine perseguito.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha vinto il ricorso?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, confermando la legittimità della norma statale sull’ILVA.

    Perché la Regione non doveva essere coinvolta?

    Perché la disciplina rispondeva a un interesse nazionale prevalente legato alla strategicità dello stabilimento e alla tutela ambientale, che giustificava la scelta statale.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2017 – Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte corregge un errore materiale presente nella motivazione delle proprie ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, sostituendo l’erroneo riferimento alla «sentenza n. 170 del 2017» con quello corretto alla «sentenza n. 198 del 2017».

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un’ordinanza di correzione di errore materiale: la Corte non riesamina alcuna questione, ma emenda una svista contenuta in due sue precedenti ordinanze, senza modificarne il contenuto sostanziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale: il procedimento riguarda esclusivamente la correzione di errori materiali presenti nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, le parole «sentenza n. 170 del 2017» siano sostituite dalle parole «sentenza n. 198 del 2017».

    Il principio

    Gli errori materiali presenti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale delle pronunce.

    Domande e risposte

    Che tipo di provvedimento è questo?

    Un’ordinanza di correzione di errore materiale, non una decisione su una questione di costituzionalità.

    Cosa è stato corretto?

    Nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017 il riferimento alla «sentenza n. 170 del 2017» è stato sostituito con «sentenza n. 198 del 2017».

    La correzione cambia il contenuto delle ordinanze?

    No, riguarda solo errori materiali e non altera il contenuto sostanziale delle decisioni.