Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2015, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria, in tema di riprogrammazione di risorse del Fondo di rotazione destinate al Piano di azione coesione.
Di cosa si tratta
Per finanziare alcuni incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 era stato disposto l’impiego di risorse del Fondo di rotazione già destinate al Piano di azione coesione (PAC). La norma impugnata ampliava la platea delle risorse utilizzabili spostando in avanti la data di riferimento, incidendo su fondi già programmati per il territorio regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito dalla legge n. 125 del 2015), che modificava l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014. La Regione Umbria lamentava, tra l’altro, la violazione degli artt. 11, 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, anche in relazione alla normativa europea sui fondi e alla riprogrammazione delle risorse destinate alla coesione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015 nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.
Il principio
La riprogrammazione di risorse già destinate agli interventi di coesione sul territorio regionale incide sull’autonomia finanziaria della Regione e va condotta nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, senza sottrarre unilateralmente fondi già programmati per il territorio.
Domande e risposte
Cos’è il Piano di azione coesione (PAC)?
È uno strumento che riprogramma risorse, anche di origine europea, per finanziare interventi di sviluppo e coesione sul territorio, in particolare nelle aree del Sud.
Perché la norma è stata dichiarata illegittima?
Perché sottraeva, con riferimento alla Regione Umbria, risorse già destinate alla coesione territoriale, incidendo sull’autonomia finanziaria regionale senza il rispetto della leale collaborazione.
L’illegittimità riguarda tutte le Regioni?
La pronuncia è resa nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e con specifico riferimento alla Regione Umbria, che aveva proposto il ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — autonomia e riparto di competenze, evocato come parametro
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, parametro centrale della decisione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.