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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure della Regione Veneto contro le norme che disciplinano il transito del personale di polizia provinciale negli enti locali. Quella disciplina non invade la competenza regionale sulla «polizia amministrativa locale», ma rientra in titoli di competenza statale.
Di cosa si tratta
Nell’ambito del riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015 regolava il trasferimento del personale dei corpi di polizia provinciale verso i ruoli degli enti locali, con vincoli alle assunzioni. La Regione Veneto temeva che lo Stato avesse svuotato le sue competenze.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. per motivazione carente; ha dichiarato non fondate quelle sull’art. 117, quarto comma, e sull’art. 120 Cost. Le disposizioni vanno ricondotte alle competenze esclusive statali su «funzioni fondamentali» degli enti locali, «ordinamento civile» e «coordinamento della finanza pubblica».
Il principio
La disciplina del trasferimento di personale connesso al riordino degli enti territoriali appartiene a titoli di competenza statale; inoltre un accordo in Conferenza unificata non può condizionare l’esercizio della funzione legislativa, e ove non vi sia competenza regionale incisa non vi è violazione della leale collaborazione.
Domande e risposte
Quale norma era impugnata?
L’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, sul transito del personale di polizia provinciale negli enti locali.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché la Regione non aveva chiarito in modo adeguato e non meramente assertivo le ragioni del contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.
La «polizia amministrativa locale» resta competenza regionale?
Sì: la Corte conferma che è materia residuale regionale, ma le norme impugnate non allocavano funzioni in quella materia, bensì disciplinavano il personale nel quadro del riordino statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sul riparto di competenze Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — parametro sull’allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione invocato dalla Regione
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