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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Grosseto. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del caso concreto e nella motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 126-bis del codice della strada disciplina la decurtazione dei punti dalla patente in caso di infrazioni. La norma pone problemi quando il proprietario del veicolo (ad esempio una società) non coincide con il conducente che ha commesso l’infrazione. Il Giudice di pace di Grosseto aveva sollevato dubbi di costituzionalità su questo meccanismo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dal d.l. n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto in un giudizio tra una società e la Provincia di Grosseto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione mancava di indicazioni essenziali sul tipo di veicolo e sulle condizioni economico-patrimoniali della parte, rendendo la censura astratta e ipotetica; inoltre il richiamo all’art. 53 Cost. era privo di adeguata motivazione e l’intervento richiesto aveva natura creativa, non costituzionalmente obbligata.

Il principio

L’ordinanza con cui un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere in modo autosufficiente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: in assenza di tali elementi, e quando l’intervento richiesto avrebbe carattere creativo riservato al legislatore, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 126-bis del codice della strada?

La decurtazione dei punti dalla patente a seguito delle infrazioni stradali, con i relativi obblighi a carico del proprietario del veicolo e del conducente.

Perché la questione non è stata esaminata nel merito?

Perché l’ordinanza di rimessione era carente: mancava la descrizione del veicolo e delle condizioni economiche della parte, e il richiamo all’art. 53 Cost. non era adeguatamente motivato.

Cosa significa che l’intervento richiesto era “creativo”?

Significa che il giudice chiedeva alla Corte di introdurre una disciplina nuova, frutto di scelte discrezionali riservate al legislatore e non costituzionalmente obbligate.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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