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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul finanziamento della gestione dei Sacri Monti del Piemonte: una legge regionale sopravvenuta ha stanziato esattamente le risorse mancanti, e la norma impugnata non aveva avuto applicazione.
Di cosa si tratta
Lo Stato contestava la copertura finanziaria, per gli anni 2016 e 2017, degli oneri di gestione delle riserve dei Sacri Monti: le risorse sarebbero state imputate a una unità previsionale di base «non corretta» e prive di quantificazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2015, per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sulla copertura finanziaria delle leggi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: una legge regionale di assestamento (n. 28 del 2015) ha previsto uno stanziamento di 2.350.000 euro, pari esattamente all’onere stimato, e la disposizione impugnata non aveva ricevuto applicazione.
Il principio
Quando una normativa sopravvenuta soddisfa pienamente la pretesa avanzata con il ricorso e la disposizione impugnata non ha avuto applicazione, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che la controversia non ha più ragione di essere decisa nel merito, perché un fatto sopravvenuto ha eliminato il motivo del contrasto.
Quale parametro era invocato?
L’art. 81, terzo comma, Cost., che impone l’indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove spese.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché la legge regionale sopravvenuta aveva stanziato le risorse mancanti e la norma contestata non era stata applicata.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro sulla copertura finanziaria delle leggi
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