Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “spalma-incentivi”), che rimodulava gli incentivi pubblici alla produzione di energia da impianti fotovoltaici. La rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato aveva riconosciuto incentivi pluriennali ai gestori di impianti fotovoltaici. Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha rimodulato tali incentivi (il cosiddetto “spalma-incentivi”), riducendone l’importo annuo ma allungandone la durata. I gestori contestavano la lesione del legittimo affidamento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), sollevati dal TAR Lazio con numerose ordinanze. I parametri evocati erano gli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (tutela della proprietà) e alla normativa dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014. La rimodulazione degli incentivi non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali ed europei evocati.

Il principio

La rimodulazione degli incentivi pubblici al fotovoltaico, che ne riduce l’importo annuo allungandone la durata, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il legittimo affidamento dei gestori né la tutela della proprietà, purché non si traduca in un intervento irragionevole o sproporzionato.

Domande e risposte

Cos’è lo “spalma-incentivi”?

È la rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico introdotta dal d.l. n. 91 del 2014: riduceva l’importo annuo dell’incentivo allungandone però il periodo di erogazione.

La Corte ha dato torto ai gestori degli impianti?

Sì, nel senso che ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con i parametri europei evocati.

Il legislatore può modificare incentivi già concessi?

Sì, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: secondo la Corte una rimodulazione non irragionevole non lede di per sé il legittimo affidamento né la tutela della proprietà.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.