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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, che attribuiva al personale dell’ARPAB, nell’esercizio della vigilanza, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La materia è riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
La polizia giudiziaria svolge funzioni connesse all’accertamento dei reati e opera sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. La Regione Basilicata, riformando la propria Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAB), aveva previsto che il personale di vigilanza assumesse anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, nella parte in cui attribuiva al personale ARPAB la qualifica di polizia giudiziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”. La successiva abrogazione regionale non ha fatto cessare la materia del contendere, mancando la prova della mancata applicazione medio tempore.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 nella parte in cui attribuiva al personale di vigilanza la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Il principio
L’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria attiene all’ordinamento penale e processuale penale, riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale non può conferire tale qualifica al proprio personale.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva attribuire quella qualifica?
Perché la disciplina della polizia giudiziaria rientra nell’ordinamento penale e nelle norme processuali, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
L’abrogazione della norma da parte della Regione ha chiuso il giudizio?
No. La Corte ha ritenuto che non vi fosse cessazione della materia del contendere, perché non era provato che la norma non fosse stata applicata nel periodo di vigenza.
Cos’è l’ARPAB?
È l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata, il cui personale svolge funzioni di vigilanza ambientale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento penale e norme processuali sono riservati allo Stato (secondo comma, lettera l)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.