Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 213/2017 – Riduzione delle pensioni degli ex dipendenti della Camera dei deputati

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla riduzione delle pensioni più elevate degli ex dipendenti della Camera dei deputati, prevista dalla legge di stabilità 2014: il contributo di solidarietà non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 aveva disposto una decurtazione temporanea delle pensioni più alte, anche per gli ex dipendenti della Camera. Alcuni pensionati avevano impugnato la delibera che riduceva i loro trattamenti, sostenendo che si trattasse di un prelievo ingiusto e discriminatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013.

    Il principio

    Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, se temporaneo, sostenibile e ispirato a finalità di solidarietà previdenziale, è compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva e non viola il giudicato costituzionale.

    Domande e risposte

    Chi era colpito dalla riduzione?

    Gli ex dipendenti della Camera dei deputati titolari delle pensioni più elevate, soggetti a una decurtazione temporanea prevista dalla legge di stabilità 2014.

    Quali principi si ritenevano violati?

    Gli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, cioè uguaglianza, capacità contributiva e rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

    Qual è stata la decisione?

    La Corte ha ritenuto la questione non fondata, confermando la legittimità del prelievo di solidarietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2017 – Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e autonomia delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, nella parte in cui invadono le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riconosciute dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha creato un sistema integrato tra l’ISPRA e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno contestato che diverse di queste regole comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge n. 132 del 2016 (artt. 1; 4; 7; 8; 14; 15 e 16), in riferimento alle norme dello statuto speciale di autonomia e al riparto di competenze. Le questioni sono state promosse in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte i ricorsi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 5 e 7, dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano senza rispettarne l’autonomia statutaria. Le restanti questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Le norme statali che istituiscono un sistema a rete per la protezione dell’ambiente devono rispettare le competenze e l’autonomia organizzativa delle Province a statuto speciale, prevedendo clausole di salvaguardia che ne consentano l’adattamento alla legislazione provinciale.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la legge n. 132 del 2016?

    Istituiva il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, coordinando ISPRA e agenzie ambientali con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale.

    Perché le Province autonome hanno fatto ricorso?

    Perché ritenevano che alcune disposizioni comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa garantita dallo statuto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (artt. 7, 8 e 14) nella parte in cui si applicano alle Province autonome senza rispettarne l’autonomia, respingendo le altre censure.

  • Corte cost. n. 121/2017 – Orario di lavoro dei medici penitenziari e ordinamento civile

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Puglia che disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari (tetto di 48 ore settimanali, comprensivo del lavoro parasubordinato interno). La disciplina del tempo della prestazione lavorativa appartiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Alcuni medici penitenziari avevano impugnato davanti al TAR Puglia una delibera della Giunta regionale che imponeva alle ASL il rispetto del tetto di 48 ore settimanali, comprendendovi sia il lavoro esterno sia quello svolto in regime di parasubordinazione negli istituti di pena. La delibera applicava la norma regionale poi censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia sollevava, con quattro ordinanze identiche, la questione di legittimità dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e per contrasto con i vincoli europei sull’orario di lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La censura relativa all’art. 117, primo comma (vincoli UE), è rimasta assorbita.

    Il principio

    La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, compreso l’orario di lavoro del personale sanitario in regime di parasubordinazione, rientra nella materia dell’«ordinamento civile», riservata in via esclusiva allo Stato: alla Regione è preclusa anche la mera riproduzione della norma statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?

    Disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari, imponendo un tetto di 48 ore settimanali comprensivo del lavoro parasubordinato interno.

    Perché è incostituzionale?

    Perché la disciplina del tempo della prestazione di lavoro appartiene all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    La Regione poteva almeno riprodurre la regola statale?

    No. La Corte ha ribadito che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, alla Regione è inibita anche la semplice riproduzione della norma statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2017 – Seminfermità di mente e recidiva reiterata

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata. Poiché tale recidiva è, in base alla giurisprudenza costituzionale, facoltativa, il giudice può non applicarla quando non è sintomo di accentuata colpevolezza, evitando l’effetto denunciato: la questione è mal posta sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’udienza preliminare di Cagliari dubitava dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge ex Cirielli del 2005), nella parte in cui vieta di ritenere prevalente l’attenuante della seminfermità di mente (art. 89 c.p.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.), con il rischio di pene sproporzionate per soggetti seminfermi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute, lamentando l’applicazione di pene identiche a condotte di gravità sostanzialmente diversa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 192 del 2007), ha ricordato che la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice deve applicarla solo se il nuovo reato è concretamente sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità; in caso contrario non vi è alcun giudizio di bilanciamento e l’effetto denunciato non si produce. La questione era dunque mal posta sulla rilevanza.

    Il principio

    La recidiva reiterata non è obbligatoria ma facoltativa: il giudice la applica solo quando il nuovo delitto rivela effettiva maggiore colpevolezza e pericolosità del reo. La questione che presuppone l’obbligatorietà della recidiva, e quindi l’automatica operatività del divieto di prevalenza, è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Cagliari?

    Il divieto di far prevalere l’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata, che porterebbe a pene sproporzionate per i soggetti seminfermi.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice può non applicarla quando non è sintomo di maggiore colpevolezza, evitando l’effetto denunciato; la questione presupponeva erroneamente la sua obbligatorietà.

    La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?

    No. Salvo l’ipotesi del quinto comma dell’art. 99 c.p., la recidiva è facoltativa e il giudice deve verificarne in concreto la sussistenza secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

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  • Corte cost. n. 119/2017 – Sospensione dell’esecuzione e furto pluriaggravato

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma che, all’epoca, escludeva la sospensione dell’esecuzione della pena per il furto aggravato da due o più circostanze. La disposizione era stata nel frattempo modificata e il giudice avrebbe dovuto applicare quella vigente al momento della decisione: la questione era priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione di Firenze trattava la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un condannato per furto aggravato da due circostanze. Al momento dell’ordine di esecuzione, la legge escludeva la sospensione per tale reato; successivamente, una modifica legislativa del 2013 aveva eliminato quel reato dall’elenco delle preclusioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (come modificato nel 2008), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per il furto pluriaggravato. L’Avvocatura dello Stato eccepiva l’inammissibilità per irrilevanza, essendo la norma ormai espunta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile la questione. Nel procedimento di esecuzione il giudice deve applicare la norma vigente al momento della decisione, non quella in vigore quando il pubblico ministero emise l’ordine di esecuzione; inoltre il condannato aveva nel frattempo ottenuto l’affidamento in prova e l’esecuzione era cessata.

    Il principio

    Nel procedimento di esecuzione penale non vale il principio «tempus regit actum» proprio del giudizio amministrativo: il giudice deve applicare la disciplina vigente al momento della propria decisione, sicché la questione su una norma già abrogata difetta di rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma che escludeva la sospensione era stata abrogata nel 2013 e il giudice dell’esecuzione doveva applicare quella vigente al momento della decisione, rendendo la questione irrilevante.

    Vale il principio «tempus regit actum»?

    Non in questo caso: la Corte ha chiarito che quel principio, valido in materia amministrativa, non si trasferisce al procedimento di esecuzione, dove conta la legge vigente al momento della decisione.

    Cosa era successo al condannato?

    Aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’esecuzione della pena detentiva era ormai cessata, rafforzando l’irrilevanza della questione.

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  • Corte cost. n. 118/2017 – Bollo auto storiche e autonomia di Trento

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    La Corte salva la norma della Provincia autonoma di Trento che esenta dal bollo le auto e moto di interesse storico tra i venti e i trent’anni di età. La tassa automobilistica provinciale rientra nell’autonomia tributaria provinciale prevista dallo statuto speciale, sicché la Provincia poteva mantenere l’esenzione anche dopo la sua abrogazione a livello statale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva mantenuto, con la legge finanziaria provinciale di assestamento 2015, un regime di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici tra i venti e i trent’anni, regime che la normativa statale (già previsto dalla legge n. 342 del 2000) aveva nel frattempo abrogato con la legge di stabilità 2015.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo censurava la disposizione provinciale (art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2015) in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 73 dello statuto di autonomia, sostenendo che la tassa fosse un tributo erariale (proprio derivato) e che la Provincia non potesse disporre l’esenzione reintroducendo un beneficio abrogato dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige qualifica le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale come tributi propri della Provincia, rientranti nella sua autonomia tributaria: la Provincia poteva quindi legittimamente mantenere l’esenzione per i veicoli storici.

    Il principio

    La tassa automobilistica istituita con legge della Provincia autonoma di Trento è un tributo proprio provinciale, in forza dello statuto speciale: nei limiti consentiti dallo statuto, la Provincia può disciplinarne esenzioni e agevolazioni, anche in difformità dalle scelte del legislatore statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma provinciale salvata?

    L’esenzione dal bollo (e una tassa di circolazione ridotta) per auto e moto di interesse storico di età compresa tra venti e trent’anni.

    Perché la Provincia poteva mantenerla?

    Perché lo statuto speciale qualifica le tasse automobilistiche provinciali come tributi propri, rientranti nell’autonomia tributaria della Provincia.

    L’abrogazione statale dell’esenzione vincolava Trento?

    No. Trattandosi di tributo proprio provinciale, la scelta statale di abrogare l’analoga esenzione non impediva alla Provincia di mantenerla nei limiti statutari.

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  • Corte cost. n. 117/2017 – Fungibilità della pena e reato continuato in esecuzione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla disciplina della fungibilità della pena (custodia sofferta senza titolo) in rapporto alla continuazione riconosciuta in fase di esecuzione. Le norme del codice di procedura penale e penale impugnate non violano la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione di Lecce trattava l’istanza di un detenuto che chiedeva di detrarre dalla pena in corso il periodo di detenzione già scontato senza titolo per altri reati, dopo che era stata riconosciuta la continuazione tra più reati (compreso un reato associativo). L’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale ostacolava lo scomputo in base alla data dei provvedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni investivano gli artt. 657, comma 4, e 671 del codice di procedura penale e l’art. 81, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di tenere conto, ai fini della fungibilità, della data di commissione del reato anziché di quella di accertamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, escludendo che la disciplina censurata violasse i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La disciplina della fungibilità della custodia sofferta senza titolo, ancorata ai criteri temporali fissati dall’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, non è in contrasto con i principi di eguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cos’è la fungibilità della pena?

    È il meccanismo per cui un periodo di detenzione sofferto senza titolo può, a certe condizioni, essere detratto da una pena da eseguire per altri reati.

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Di poter considerare, ai fini dello scomputo, la data di commissione del reato in corso di esecuzione anziché quella del suo accertamento, soprattutto nei casi di continuazione con reati associativi.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, ritenendo la disciplina vigente compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 114/2017 – Trivelle, idrocarburi e competenze Stato-Regioni

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    La Corte respinge in larga parte i ricorsi di Puglia e Veneto contro le norme della legge di stabilità 2016 sui titoli per la ricerca e coltivazione di idrocarburi (le cosiddette «trivelle»). Alcune censure sono dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Puglia e Veneto avevano impugnato più disposizioni dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi 239 e 240, relativi al regime dei titoli abilitativi per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e in mare. I giudizi sono stati riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano sollevate in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, primo, secondo (lettera s) e terzo comma, all’art. 118, primo comma, all’art. 97 e all’art. 3 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, lamentando la lesione delle competenze regionali, della tutela dell’ambiente e, per un profilo, il contrasto con la direttiva 94/22/CE in materia di autorizzazioni sugli idrocarburi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili alcune censure (in particolare quelle relative all’art. 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma) e non fondate le altre, anche «nei sensi di cui in motivazione» quanto alla ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al profilo del diritto europeo.

    Il principio

    Nelle materie a competenza intrecciata come quella energetica e degli idrocarburi, la disciplina statale dei titoli abilitativi resiste alle censure regionali quando risponde a esigenze unitarie; le doglianze fondate su parametri non adeguatamente argomentati o estranei al riparto di competenze sono inammissibili o infondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato le norme sulle «trivelle»?

    Le Regioni Puglia e Veneto, con ricorsi poi riuniti, contro le disposizioni della legge di stabilità 2016 sui titoli per ricerca e coltivazione di idrocarburi.

    Come si è conclusa la causa?

    Con il rigetto sostanziale: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi precisati in motivazione.

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma è salva purché interpretata nel modo conforme a Costituzione indicato dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 113/2017 – Incarichi dirigenziali diretti senza concorso in Sicilia

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione siciliana che consentiva di conferire in via diretta incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società in liquidazione ITALTER e SIRAP, equiparandolo ai dirigenti di ruolo. È violato il principio del pubblico concorso quale canale ordinario di accesso ai ruoli dirigenziali.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il personale di due società a partecipazione pubblica siciliane (ITALTER e SIRAP) poste in liquidazione, oggetto negli anni di numerosi interventi del legislatore regionale. La norma impugnata (art. 31 della legge regionale siciliana n. 8 del 2016) modificava una precedente disposizione consentendo di conferire a tale personale, in via diretta, incarichi dirigenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri censurava la norma in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso nell’accesso ai pubblici impieghi e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, lamentando la sostanziale equiparazione di tale personale ai dirigenti di ruolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale siciliana n. 8 del 2016, ricostruendo la lunga sequenza di interventi legislativi già in parte censurati in passato sullo stesso personale.

    Il principio

    Il conferimento diretto di incarichi dirigenziali, che si traduce nella sostanziale immissione nei ruoli dirigenziali senza concorso, viola gli artt. 3 e 97 Cost.: il pubblico concorso è il principale e indefettibile canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e presidio dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento.

    Domande e risposte

    Cosa permetteva la norma siciliana?

    Consentiva di conferire in via diretta incarichi dirigenziali al personale ex ITALTER e SIRAP, equiparandolo di fatto ai dirigenti di ruolo della Regione.

    Perché è stata annullata?

    Perché aggirava il concorso pubblico, principale e indefettibile canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

    È la prima volta che la Corte interviene su questo personale?

    No. La Corte ricorda di essersi già pronunciata in passato su norme regionali relative allo stesso personale ITALTER e SIRAP, dichiarandone l’illegittimità.

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  • Corte cost. n. 111/2017 – Età pensionabile di uomini e donne e diritto UE

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime transitorio delle pensioni che, dopo la riforma Fornero, poteva svantaggiare le lavoratrici pubbliche. Di fronte a un possibile contrasto con il diritto dell’Unione direttamente applicabile, il giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non un incidente di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, dubitava del combinato disposto di norme sul regime intertemporale pensionistico (art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 – riforma Fornero, l’interpretazione autentica del 2013 e l’art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995). Poiché le donne del settore pubblico maturavano prima il diritto a pensione, ad esse si applicava obbligatoriamente la normativa previgente, con possibili effetti discriminatori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e alla direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’art. 157 TFUE è direttamente applicabile dal giudice nazionale: di fronte a un possibile contrasto con il principio di parità di trattamento, il rimettente avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o, in caso di dubbio, attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rendendo così superfluo l’incidente di costituzionalità.

    Il principio

    Quando una norma interna confligge con una disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile (come l’art. 157 TFUE), il giudice deve disapplicarla o, in caso di dubbio interpretativo, sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la questione di legittimità costituzionale è in tal caso inammissibile per irrilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice avrebbe potuto e dovuto disapplicare la norma interna in contrasto con l’art. 157 TFUE, direttamente applicabile, oppure rivolgersi alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.

    La disapplicazione equivale ad annullare la legge?

    No. La non applicazione della norma interna per contrasto col diritto UE non è abrogazione né annullamento: la disposizione resta nell’ordinamento ma non viene applicata nel caso concreto.

    La Corte ha escluso ogni discriminazione?

    No. Ha rilevato che la diversa età pensionabile poteva far intravedere una discriminazione contraria al diritto UE, ma la via corretta era quella europea, non quella costituzionale.

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  • Corte cost. n. 110/2017 – Assunzioni regionali senza concorso nella sanità pugliese

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Puglia che individuava direttamente i destinatari di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle ASL, aggirando le procedure selettive. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, e va rispettato il principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità regionale pugliese 2016 (legge n. 1 del 2016) prevedeva, ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 53, che le ASL si avvalessero di personale già adibito ai servizi di assistenza domiciliare, i cui precedenti rapporti erano stati risolti o dichiarati nulli, richiamandolo in servizio con contratti a tempo determinato senza nuove procedure selettive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo censurava i commi impugnati per contrasto con l’art. 97 Cost. (principio del pubblico concorso e buon andamento) e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», regolando un aspetto del rapporto di lavoro in deroga alla legge statale e ai contratti collettivi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge regionale pugliese n. 1 del 2016, accogliendo le censure del ricorso statale.

    Il principio

    L’individuazione diretta, da parte del legislatore regionale, dei soggetti destinatari di rapporti di lavoro pubblico, in deroga alle procedure selettive e alla contrattazione collettiva, viola la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» e il principio del pubblico concorso come canale ordinario di accesso al pubblico impiego.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale annullata?

    Consentiva alle ASL pugliesi di richiamare in servizio, con contratti a tempo determinato, specifico personale già individuato, senza nuove procedure selettive.

    Perché è incostituzionale?

    Perché la disciplina del rapporto di lavoro appartiene all’«ordinamento civile», riservato allo Stato, e l’individuazione diretta dei destinatari elude il principio del pubblico concorso.

    Qual è la regola sull’accesso al pubblico impiego?

    Il concorso pubblico è il canale ordinario di accesso, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione fissati dall’art. 97 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2017 – Depenalizzazione e retroattività della sanzione amministrativa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime intertemporale del decreto di depenalizzazione del 2016. Il giudice penale, dovendo solo trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, non applica la norma che fissa la misura della sanzione: difettava quindi la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Varese trattava un procedimento per omesso versamento di ritenute previdenziali, reato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dal d.lgs. n. 8 del 2016. Il giudice dubitava della legittimità delle norme che rendono applicabile la nuova sanzione amministrativa anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni investivano gli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, per la asserita applicazione retroattiva e sproporzionata della sanzione amministrativa pecuniaria di nuova introduzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza. Le censure si appuntavano in realtà sulla misura della sanzione (art. 3, comma 6, del decreto), norma che il giudice penale non deve applicare: il suo compito si esaurisce nella trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, mentre l’applicazione della sanzione spetta a quest’ultima e, in caso di opposizione, a un giudice diverso.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza quando colpisce una disposizione che il giudice rimettente non deve applicare nel giudizio pendente: il giudice penale, nei reati depenalizzati, si limita a trasmettere gli atti e non irroga la sanzione amministrativa.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché mancava la rilevanza: la norma che fissa la sanzione amministrativa non doveva essere applicata dal giudice penale, che deve solo trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente.

    Chi applica la nuova sanzione amministrativa?

    L’autorità amministrativa competente; il controllo del giudice avviene solo in un’eventuale fase di opposizione al provvedimento sanzionatorio, davanti a un giudice diverso.

    Cosa significa «difetto di rilevanza»?

    Significa che la decisione della causa principale non dipende dalla norma censurata, presupposto necessario perché la Corte possa esaminare nel merito una questione.

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