Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 70/2017 – Contributi pubblici all’editoria: questione non fondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla disciplina dei contributi pubblici all’editoria: la norma non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata riguardava i criteri di accesso ai contributi statali in favore delle imprese editoriali, nell’ambito degli interventi di sostegno al settore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dei contributi conforme al principio di eguaglianza.

    Il principio

    La selezione dei beneficiari dei contributi pubblici all’editoria rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost. se i criteri adottati non sono manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Di cosa parla la decisione?

    Dei criteri per accedere ai contributi pubblici destinati alle imprese editoriali.

    La norma è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata non fondata: la disciplina resta valida.

    Perché era richiamato l’art. 3?

    Si lamentava una disparità di trattamento tra editori, ma la Corte non l’ha ritenuta irragionevole.

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  • Corte cost. n. 69/2017 – Tetto ai compensi degli amministratori di società pubbliche: questioni non fondate

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    La Corte dichiara non fondate, nei limiti di motivazione, le questioni sul tetto ai compensi degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    La disciplina contestata fissava limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, confermando la disciplina sui tetti retributivi.

    Il principio

    Il contenimento dei compensi degli amministratori delle società pubbliche è misura ragionevole di coordinamento della finanza pubblica e non viola né l’eguaglianza, né la libertà d’impresa, né il principio di buon andamento.

    Domande e risposte

    Chi è colpito dalla norma?

    Gli amministratori di società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, ai quali si applica un tetto retributivo.

    La norma è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il tetto ai compensi resta valido.

    Quali parametri erano invocati?

    Eguaglianza (art. 3), riserva di legge per le prestazioni imposte (art. 23), libertà d’impresa (art. 41) e buon andamento (art. 97).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2017 – Sanzioni per abusi di mercato (art. 187-sexies TUF): questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla confisca prevista per gli illeciti di abuso di mercato: pur riconoscendo i profili problematici, non può sostituirsi al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Erano in discussione le sanzioni amministrative «punitive» in materia di abusi di mercato, in particolare la confisca disciplinata dall’art. 187-sexies del Testo unico della finanza, sospettata di sproporzione rispetto al fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione ha sollevato le questioni sull’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e sull’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che l’intervento richiesto eccedesse i propri poteri e spettasse a una scelta riservata al legislatore.

    Il principio

    Anche di fronte a una possibile sproporzione delle sanzioni amministrative punitive, la Corte non può riscrivere la misura quando ciò richiederebbe una pluralità di soluzioni discrezionali rimesse al legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’art. 187-sexies TUF?

    Una norma che prevede la confisca in caso di illeciti amministrativi di abuso di mercato (insider trading e manipolazione).

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la correzione richiesta avrebbe imposto scelte discrezionali spettanti al legislatore, non alla Corte.

    Le sanzioni sono state confermate?

    La Corte non le ha annullate: ha ritenuto di non poter intervenire, lasciando la materia al legislatore.

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  • Corte cost. n. 67/2017 – Lingua italiana negli edifici di culto: illegittima la norma del Veneto

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    La Corte dichiara illegittima la disposizione veneta che imponeva l’uso della lingua italiana nelle attività svolte negli edifici di culto: viola il principio di eguaglianza e la libertà religiosa.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 12 del 2016 introduceva regole sulla realizzazione di attrezzature per servizi religiosi, prevedendo la possibilità di imporre per convenzione l’uso dell’italiano nelle attività non strettamente rituali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Veneto n. 12 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione (eguaglianza, eguale libertà delle confessioni religiose e libertà di culto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consentiva di imporre l’uso della lingua italiana nelle attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi; non fondata, nei termini di motivazione, un’altra censura.

    Il principio

    Imporre una determinata lingua nelle attività connesse al culto è misura palesemente irragionevole e lesiva dell’eguaglianza e della libertà religiosa, oltre a esorbitare dalle competenze regionali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma veneta?

    La possibilità di imporre, per convenzione, l’uso dell’italiano nelle attività degli edifici di culto non strettamente rituali.

    Perché è stata annullata?

    Perché ritenuta palesemente irragionevole e lesiva dell’eguaglianza e della libertà di culto.

    Quali principi sono stati richiamati?

    L’eguaglianza (art. 3), l’eguale libertà delle confessioni (art. 8) e la libertà di culto (art. 19).

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  • Corte cost. n. 66/2017 – «Farmacia dei servizi» e competenza statale sui livelli essenziali

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    La Corte dichiara illegittima una disposizione della Regione Piemonte sulla «farmacia dei servizi», perché invade la competenza statale; salva invece la parte che resta nei limiti del coordinamento.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 11 del 2016 ampliava le prestazioni erogabili dalle farmacie (la cosiddetta «farmacia dei servizi»). Lo Stato ha contestato che la Regione avesse oltrepassato i propri poteri in materia sanitaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute, materia di legislazione concorrente) e, sotto altro profilo, all’art. 32 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 1 e ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al comma 1, riferita all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La Regione può intervenire sull’organizzazione del servizio farmaceutico nei limiti dei principi fondamentali fissati dallo Stato; oltrepassarli, definendo autonomamente le prestazioni dei «servizi», viola il riparto di competenze concorrenti.

    Domande e risposte

    Cos’è la «farmacia dei servizi»?

    Un modello che amplia le funzioni della farmacia, includendo prestazioni sanitarie e di assistenza oltre alla vendita di farmaci.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato il comma 2 della norma regionale, ritenuto invasivo della competenza statale, salvando il comma 1.

    Perché conta l’art. 117 Cost.?

    Perché la tutela della salute è materia concorrente: lo Stato fissa i principi, la Regione li attua senza superarli.

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  • Corte cost. n. 65/2017 – Estinzione parziale del processo sul decreto «Sblocca Italia»

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    La Corte dichiara estinto il processo su alcune censure relative al decreto «Sblocca Italia», riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava disposizioni del decreto-legge n. 133 del 2014 («Sblocca Italia») in materia di opere pubbliche e semplificazioni. Su una parte delle censure il contenzioso si è chiuso senza decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), del d.l. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni, nell’ambito di un ricorso in via principale con più questioni.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza la Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni e ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle censure oggetto di rinuncia.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la Corte può frazionare la decisione: estingue il processo sulle questioni rinunciate e riserva ad autonome pronunce quelle ancora controverse.

    Domande e risposte

    Il decreto Sblocca Italia è stato annullato?

    No. Su queste censure la Corte non ha deciso nel merito: il processo si è estinto.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che le restanti questioni del ricorso saranno decise con provvedimenti distinti.

    Perché il processo si estingue?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata, spesso dopo modifiche normative intervenute.

  • Corte cost. n. 31/2017 – Domicilio dell’imputato e notificazioni: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in tema di dichiarazione o elezione di domicilio e notificazioni all’imputato. La pronuncia è di rito.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale disciplinano la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato e le modalità delle notificazioni, anche in relazione alle garanzie del giusto processo e ai parametri sovranazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del Tribunale ordinario di Asti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. In riferimento all’art. 2 Cost. essa è risultata inammissibile per assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato, e analoghi vizi di prospettazione ne hanno impedito l’esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo adeguato in relazione a ciascun parametro evocato; il difetto assoluto di motivazione sui parametri ne determina l’inammissibilità, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sul domicilio dell’imputato e sulle notificazioni.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per vizi di prospettazione, tra cui l’assoluto difetto di motivazione sul parametro dell’art. 2 della Costituzione.

    La norma è stata modificata?

    No: la decisione è di rito e le disposizioni restano in vigore.

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  • Corte cost. n. 64/2017 – Restituzione atti al giudice sull’esecuzione forzata (artt. 548-549 c.p.c.)

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: lo ius superveniens impone di rivalutare la rilevanza della questione sulle norme del pignoramento presso terzi.

    Di cosa si tratta

    Un giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo aveva dubitato della legittimità delle norme che, riformando gli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, disciplinano gli effetti della mancata o contestata dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava l’art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, sostitutivo degli artt. 548 e 549 c.p.c., sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Il principio

    In presenza di uno ius superveniens che incide sulla disciplina censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riconsideri la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il caso al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di norme nuove.

    La questione è stata respinta?

    No. Non c’è stata una decisione di merito: il giudice dovrà rivalutare se proporla di nuovo.

    Cosa sono gli artt. 548 e 549 c.p.c.?

    Norme sul pignoramento presso terzi, che regolano gli effetti della dichiarazione del terzo debitore.

  • Corte cost. n. 30/2017 – Composizione del collegio arbitrale nei lavori pubblici regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevedeva che uno dei componenti del collegio arbitrale fosse nominato dall’ente locale, diverso dalla Regione, parte della controversia. Inammissibile la censura riferita all’art. 117 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15 della legge reg. Calabria 30 maggio 1983, n. 18, disciplinava i collegi arbitrali per le controversie sui lavori pubblici regionali, prevedendo che fossero composti da due magistrati, due funzionari della Regione e un libero professionista nominato dall’appaltatore, senza alcuna nomina riservata all’ente locale committente diverso dalla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro, nel corso di un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, denunciando la disparità di trattamento tra l’ente locale committente e l’altro contraente nella nomina degli arbitri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia. Ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117 della Costituzione.

    Il principio

    La composizione del collegio arbitrale per le controversie sui lavori pubblici deve assicurare a tutte le parti, compreso l’ente locale committente diverso dalla Regione, la possibilità di nominare un proprio componente, a pena di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 1983 nella parte in cui non consentiva all’ente locale committente di nominare un componente del collegio arbitrale.

    Perché la norma era illegittima?

    Perché creava una disparità di trattamento: l’appaltatore poteva nominare un arbitro di fiducia, l’ente locale committente diverso dalla Regione no.

    Cosa è stato dichiarato inammissibile?

    La censura riferita all’art. 117 della Costituzione, non accolta nel merito.

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  • Corte cost. n. 63/2017 – Estinzione del giudizio sugli scarichi di acque reflue in Toscana

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    La Corte dichiara estinto il processo: lo Stato aveva impugnato una legge della Regione Toscana sulle autorizzazioni allo scarico, ma il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva contestato alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 5 del 2016 in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Prima della decisione, però, sono venute meno le condizioni per proseguire il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso in via principale il giudizio di legittimità costituzionale sugli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge reg. Toscana n. 5 del 2016, in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza la Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni, presumibilmente a seguito di rinuncia accettata dopo modifiche normative.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere — tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte — il giudizio in via principale si estingue e la Corte non decide nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito della questione costituzionale.

    La legge toscana è stata giudicata legittima?

    No, la Corte non si è pronunciata: il processo si è semplicemente estinto.

    Perché un giudizio si estingue?

    Di norma per rinuncia al ricorso, spesso dopo che la Regione ha modificato la norma contestata.

  • Corte cost. n. 29/2017 – Canoni demaniali marittimi per la nautica da diporto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativa alla misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, anche per i rapporti in corso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha rideterminato i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo destinate alla realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, applicandoli anche ai rapporti concessori già in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui la nuova misura dei canoni si applica anche ai rapporti in corso.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La nuova determinazione dei canoni, pur applicandosi ai rapporti in corso, non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

    Il principio

    La rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, anche con riguardo ai rapporti in corso, rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede la libertà di iniziativa economica né il principio di eguaglianza, purché non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006?

    Rideterminava la misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, applicandola anche ai rapporti già in essere.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato e il TAR Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Qual è stato l’esito?

    La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disciplina resta valida.

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  • Corte cost. n. 62/2017 – Bilancio della Regione Valle d’Aosta e coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro la legge finanziaria 2016/2018 della Valle d’Aosta. La norma regionale sul bilancio supera dunque il vaglio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato impugna l’art. 1 della legge finanziaria della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge reg. n. 19 del 2015), ritenendo che alcune scelte di bilancio violassero i vincoli di coordinamento della finanza pubblica e l’equilibrio dei conti. È un tipico contenzioso Stato-Regione in materia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso il giudizio in via principale, lamentando la violazione dell’art. 117, primo e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica e vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea), dell’art. 119, secondo comma, dell’art. 120, secondo comma (tutela dell’unità economica della Repubblica) e dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 119, 120 e 81 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117, primo e terzo comma, Cost. La disciplina regionale di bilancio resta quindi in vigore.

    Il principio

    L’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale incontra il limite del coordinamento della finanza pubblica, ma lo Stato che impugna deve indicare in modo puntuale e non generico il parametro e il vizio, pena l’inammissibilità della censura.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    La legge regionale è stata annullata?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la norma regionale resta valida.

    Perché alcune censure sono inammissibili?

    Perché non sufficientemente specifiche nell’indicare il parametro costituzionale violato e le ragioni del contrasto.

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