Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): malattia, infortunio e comporto

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: malattia, infortunio e comporto – tutele per i lavoratori

    La lavorazione delle pelli espone i dipendenti a rischi chimici e fisici che rendono le norme su malattia e infortunio particolarmente rilevanti nel CCNL Concia. La guida illustra il comporto, il trattamento economico durante le assenze e le tutele specifiche per le malattie professionali.

    In sintesi

    Nel CCNL concia il posto è conservato per 8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni e 12 mesi oltre, sommando le assenze di 36 mesi. Il trattamento è pari alla retribuzione netta intera per 3, 4 o 5 mesi e alla metà per i 5, 6 o 7 mesi successivi; per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino allo stesso livello. Per l’infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione (art. 58).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norme legge
    D.P.R. 1124/1965 (infortuni); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza); art. 2110 c.c. (comporto)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio non sul lavoro – CCNL concia, art. 58
    Anzianità di servizio Conservazione del posto Retribuzione netta intera Metà della retribuzione netta
    Fino a 3 anni 8 mesi primi 3 mesi successivi 5 mesi
    Fino a 6 anni 10 mesi primi 4 mesi successivi 6 mesi
    Oltre 6 anni 12 mesi primi 5 mesi successivi 7 mesi

    Il trattamento in tabella è quello dei lavoratori dei gruppi Q, 1 e 2 dell’art. 26; per gli operai (gruppo 3) l’azienda integra l’indennità INPS o INAIL fino allo stesso trattamento netto. Con più assenze i periodi si riferiscono a 36 mesi. Testo del CCNL 2016-2019: il rinnovo del 7 marzo 2024 ha migliorato conservazione del posto e integrazione per le malattie invalidanti, ma il comunicato non riporta i nuovi valori.

    Il comporto: conservazione del posto per malattia

    Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a conservare il posto al lavoratore in malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Nel CCNL concia è di 8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni e 12 mesi oltre 6 anni; con più assenze i limiti valgono nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, se l’azienda risolve il rapporto spettano le normali indennità del licenziamento; se non lo fa, il rapporto resta sospeso.

    Non si contano nel comporto i ricoveri ospedalieri di oltre 5 giorni continuativi, fino a 60 giorni complessivi. Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative il lavoratore può chiedere la sospensione del comporto per i giorni di terapie salvavita, fino a 3 mesi, con un’integrazione al 100% della retribuzione netta fino a un mese; il rinnovo del 2021 ha escluso dal comporto anche i controlli periodici dei malati oncologici. Il trattamento economico riparte da capo dopo 4 mesi senza malattie, dal 16° giorno di ricovero e dopo 12 mesi dalla fine del trattamento al 100%.

    Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale il posto è conservato fino alla guarigione clinica; queste assenze non si sommano a quelle per malattia.

    Legge e CCNL: cosa distingue i due livelli

    È importante distinguere ciò che è garantito dalla legge (e che vale per tutti i lavoratori dipendenti) da ciò che il CCNL Concia migliora:

    • Di legge: obbligo di conservazione del posto durante la malattia (art. 2110 c.c.), indennità INPS (R.D. 1897/1924, D.P.R. 1124/1965), tutele INAIL per infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008).
    • Del CCNL: durata del comporto (8, 10 o 12 mesi), trattamento pari alla retribuzione netta intera e poi alla metà, anticipo delle indennità INPS e INAIL alle normali scadenze di paga (art. 58).

    Rischi specifici del ciclo conciario: malattie professionali

    La lavorazione delle pelli è caratterizzata da esposizione a sostanze potenzialmente nocive che possono causare patologie professionali:

    • Cromo esavalente (Cr VI): cancerogeno classificato (Gruppo 1 IARC), presente nelle concerie al cromo se i processi di riduzione non sono adeguati. Può causare dermatiti da contatto, asma professionale e cancro ai polmoni.
    • Solfuri (H&sub2;S, Na&sub2;S): utilizzati nella fase di depilazione. L’idrogeno solforato è un gas tossico che richiede sistemi di ventilazione adeguati e DPI specifici.
    • Solventi organici: usati nella rifinizione. Esposizioni croniche possono determinare danni al sistema nervoso centrale e al fegato.
    • Formaldeide: usata come conservante nelle pelli grezze. Classificata come cancerogeno del gruppo 1 (IARC).

    I lavoratori esposti a questi agenti hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva (prima dell’assunzione) e periodica (con frequenza fissata dal medico competente) a carico del datore di lavoro. Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore in malattia deve:

    • Inviare il certificato medico telematico (trasmesso direttamente dal medico all’INPS e comunicato automaticamente al datore) entro i termini previsti.
    • Essere reperibile per le visite fiscali dell’INPS dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o nelle diverse fasce fissate a livello territoriale (art. 58).
    • Comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza, preferibilmente prima dell’inizio dell’orario di lavoro.

    Per il CCNL, se il medico di controllo non trova il lavoratore nelle fasce, il trattamento economico a carico dell’azienda decade per l’intero periodo di malattia, oltre alle conseguenze previste dalla legge per l’indennità INPS.

    Casi pratici

    Tizio – infortunio nel reparto riviera
    Tizio, operaio D1 addetto alla fase di calcinazione, scivola su una pozza di soluzione alcalina e si frattura un polso. È un infortunio sul lavoro, coperto dall’INAIL. L’azienda gli anticipa l’indennità INAIL e la integra fino al trattamento netto previsto dall’art. 58; il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
    Caia – malattia professionale da esposizione a cromo
    Caia lavora da 12 anni nel reparto concia al cromo. Le viene diagnosticata una dermatite allergica da cromati, riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale. L’INAIL eroga una rendita periodica in proporzione al grado di inabilità permanente riconosciuto. L’azienda è tenuta a valutare la possibilità di cambio mansione in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
    Sempronio – superamento del comporto
    Sempronio è assente per malattia per periodi ricorrenti: ha 4 anni di anzianità e nell’arco di 36 mesi ha accumulato oltre 10 mesi di assenza, il comporto previsto per la sua anzianità. L’azienda comunica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso e TFR. Sempronio verifica con il sindacato se tra le assenze ci sono ricoveri di oltre 5 giorni o giorni di terapie salvavita, che il CCNL esclude dal computo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto per malattia nel CCNL Concia?
    8 mesi fino a 3 anni di anzianità, 10 mesi fino a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni; con più assenze i limiti valgono in 36 mesi. Per le terapie salvavita si può chiedere la sospensione del comporto fino a 3 mesi (art. 58).
    Il primo giorno di malattia è pagato?
    L’INPS non paga i primi 3 giorni. Il CCNL garantisce ai lavoratori dei gruppi Q, 1 e 2 la retribuzione netta intera dall’inizio del periodo; per gli operai l’integrazione è riferita al trattamento INPS, e il testo non dice in modo esplicito come sono coperti i giorni di carenza.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. L’azienda anticipa e integra il trattamento INAIL secondo l’art. 58 e conserva il posto fino alla guarigione clinica.
    I lavoratori esposti a cromo o solventi hanno diritti speciali?
    Sì, hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica a carico del datore (D.Lgs. 81/2008). Le malattie professionali contratte sono indennizzate dall’INAIL, indipendentemente dalla colpa del datore.
    Posso essere licenziato per malattia?
    Il licenziamento per malattia è ammesso solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL. Prima di quel termine, qualsiasi licenziamento collegato alla malattia è nullo. Al superamento del comporto, il datore deve comunque corrispondere il preavviso e il TFR.

    Fonti: CCNL concia 2016-2019, art. 58 (testo pubblicato da WageIndicator) · comunicato unitario sul rinnovo del 7 marzo 2024. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. I valori di comporto e trattamento sono quelli dell’art. 58 del testo contrattuale 2016-2019. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: livelli, qualifiche e inquadramento delle mansioni

    Il sistema di classificazione del CCNL Concia articola i lavoratori in 11 livelli, che vanno dall’operaio in formazione iniziale (F1) al quadro di alta professionalità (A). Capire il proprio livello è fondamentale: determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, il preavviso e l’accesso a certi istituti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil) prevede 11 livelli da F1 (operaio in formazione) ad A (quadro). Le declaratorie distinguono operai (da addetti generici a specialisti di processo) e impiegati (da esecutivi a direttivi). Il livello incide su minimo tabellare, scatti, preavviso e periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Platea
    ~23.000 lavoratori, ~1.200 concerie

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL Concia – profili e minimi 2026
    Livello Minimo mensile (2026) Area professionale Profili esemplificativi
    A 2.937,60 € Quadri / alta professionalità Responsabile di laboratorio, responsabile produzione, quadro tecnico-gestionale
    B1 2.494,04 € Impiegati direttivi / tecnici specialisti Capo reparto senior, chimico di processo, impiegato direttivo
    B2 2.494,04 € Impiegati di concetto senior Impiegato di concetto con autonomia operativa, tecnico di laboratorio senior
    C1 2.234,82 € Impiegati esecutivi qualificati / operai specializzati senior Conciatore esperto, tintore specializzato, impiegato amministrativo qualificato
    C2 2.234,82 € Operai specializzati / impiegati esecutivi Operaio addetto alla bagnatura, rifinizione o rasatura specializzato
    D1 2.041,99 € Operai qualificati senior Operaio qualificato con autonomia nel ciclo conciario
    D2 2.041,99 € Operai qualificati base Operaio qualificato addetto a fasi specifiche del ciclo produttivo
    E1 1.783,71 € Operai comuni senior Operaio comune con esperienza, addetto a mansioni non specializzate ma consolidate
    E2 1.783,71 € Operai comuni Operaio addetto a lavorazioni manuali generiche nel ciclo conciario
    E3 1.783,71 € Operai di primo ingresso Operaio neoassunto in affiancamento, senza esperienza specifica
    F1 1.689,30 € Lavoratori in formazione iniziale Operaio in formazione, utilizzato nei periodi iniziali di apprendimento del ciclo

    Nota: le declaratorie precise e l’elenco delle mansioni per livello sono contenuti nel testo integrale del CCNL. Le descrizioni sopra riportate sono esemplificative. L’inquadramento corretto va sempre verificato sulla base del contenuto del contratto e delle mansioni effettivamente svolte.

    Il sistema a 11 livelli: logica e struttura

    Il CCNL Concia adotta un sistema di classificazione unificato per operai e impiegati, articolato in undici livelli. Questa scelta è comune ai CCNL del comparto tessile-moda e riflette la complessità dei processi produttivi conciatori, in cui la distinzione tra «operaio» e «impiegato» è meno rigida rispetto ad altri settori manifatturieri.

    I livelli si raggruppano in fasce:

    • Fascia alta (A, B1, B2): quadri, direttivi, tecnici specialisti. Rientrano responsabili di funzione, chimici di processo, capi reparto con autonomia decisionale.
    • Fascia media (C1, C2, D1, D2): il cuore della forza lavoro conciaria. Comprende operai specializzati nelle diverse fasi del ciclo (riviera, concia al cromo, rifinizione) e impiegati di concetto.
    • Fascia di ingresso (E1, E2, E3, F1): operai comuni e lavoratori in formazione, destinati alle fasi meno specializzate del processo produttivo.

    Le fasi del ciclo conciario e i livelli corrispondenti

    Il processo di lavorazione della pelle si articola in fasi distinte, ciascuna con specifiche competenze richieste:

    • Riviera (wet-end): operazioni di rinverdimento, calcinazione, depilazione, macerazione. Richiedono conoscenza dei bagni chimici e dei tempi di processo. Livelli tipici: D1/D2 per operatori esperti, E1/E2 per addetti generici.
    • Concia vera e propria: trattamento con sali di cromo (concia al cromo) o tannini vegetali. Gli operatori di questa fase gestiscono parametri chimici critici: livelli C2/C1.
    • Rifinizione (finishing): colorazione, applicazione di finissaggi, lucidatura. Richiede alta specializzazione: livelli C1/B2.
    • Laboratorio e controllo qualità: analisi chimico-fisiche, verifiche di conformità dei semilavorati. Profili impiegatizi e tecnici: C1/B1/A.
    • Funzioni amministrative e commerciali: uffici amministrativi, commerciali, logistici. Livelli da E1 (operatore data entry) a B1 (responsabile amministrativo).

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Quando il datore di lavoro assegna al lavoratore mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, si applicano le regole dell’art. 2103 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 81/2015:

    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore fin dal primo giorno di effettiva assegnazione.
    • Dopo un periodo di assegnazione superiore (generalmente tre mesi, salvo diversa previsione del CCNL), il lavoratore può acquisire il diritto definitivo al livello superiore, a meno che la sostituzione non sia giustificata da assenza, aspettativa, maternità o permesso del titolare del posto.
    • L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo in casi tassativi (modifica organizzativa, accordo di ricollocazione, situazioni personali protette) e non può comportare riduzione della retribuzione.

    In pratica, un operaio D2 assegnato stabilmente a mansioni da C2 ha diritto al minimo C2 anche prima della formalizzazione del passaggio. È opportuno che il lavoratore documenti l’assegnazione effettiva e si rivolga al proprio delegato sindacale o all’RSU aziendale in caso di contestazione.

    La qualifica di quadro nel CCNL Concia

    La qualifica di quadro (disciplinata dalla L. 190/1985) è una categoria intermedia tra impiegato direttivo e dirigente, non sempre coincidente con il livello A del CCNL. Nel settore conciario, la qualifica di quadro viene attribuita ai lavoratori che svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali, con autonomia e responsabilità significative.

    I quadri del settore conciario hanno diritto a specifiche tutele assicurative (polizza infortuni professionali ed extraprofessionali, copertura responsabilità civile verso terzi) la cui previsione è generalmente rimessa alla contrattazione aziendale o a specifici accordi integrativi.

    Casi pratici

    Tizio – operaio di riviera da D2 a D1
    Tizio lavora in una conceria di Solofra come addetto alla riviera, inquadrato D2. Dopo due anni acquisisce autonomia nelle regolazioni dei bagni chimici e gestisce il ciclo senza supervisione continua. Il suo delegato sindacale segnala che le mansioni svolte corrispondono al profilo D1. L’azienda accoglie la richiesta: Tizio viene inquadrato D1 con minimo tabellare di 2.041,99 € (invariato rispetto a D2 in questo CCNL, ma con scatto biennale superiore di 13,94 € invece di 12,65 €).
    Caia – impiegata E1 promossa a C2
    Caia lavora come operatrice data entry al livello E1. L’azienda la trasferisce all’ufficio commerciale con mansioni di gestione ordini, contatto clienti e redazione di documenti doganali. Si tratta di mansioni di livello C2 o superiore. Caia ha diritto al nuovo minimo tabellare dal primo giorno di effettiva assegnazione. Dopo tre mesi, il passaggio di livello diventa definitivo.
    Sempronio – neoassunto a F1 verso E3
    Sempronio è assunto con contratto di lavoro subordinato al livello F1 come operaio in formazione iniziale addetto alla pulizia e movimentazione delle pelli grezze. Dopo sei mesi, completata la fase di apprendimento delle fasi di lavorazione, viene inquadrato al livello E3, con adeguamento del minimo tabellare. Il livello F1 è destinato esclusivamente ai primissimi periodi di inserimento nel ciclo produttivo.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Concia?
    Il CCNL Concia prevede 11 livelli di inquadramento, da F1 (lavoratore in formazione/ingresso) fino al livello A (quadro o alta professionalità), passando per E3, E2, E1, D2, D1, C2, C1, B2 e B1.
    La qualifica di operaio e quella di impiegato sono sullo stesso livello?
    Sì, il CCNL Concia adotta un sistema unificato: lo stesso livello (es. C1) può contenere sia profili operai di alta specializzazione sia profili impiegatizi di concetto. La distinzione rileva su alcuni istituti (es. preavviso) ma non sulla retribuzione minima tabellare.
    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro assegna il livello in base alle mansioni effettivamente svolte, come descritte nelle declaratorie del CCNL. In caso di assegnazione a mansioni superiori per più di tre mesi, scatta il diritto al livello corrispondente ai sensi dell’art. 2103 c.c.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene quando il lavoratore svolge in modo stabile e prevalente mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento. Dopo il periodo previsto (generalmente tre mesi di effettiva assegnazione continuativa), il lavoratore acquisisce il diritto al livello superiore.
    Il livello A corrisponde alla qualifica di quadro?
    Il livello A è il più elevato del CCNL Concia e comprende i lavoratori con alta professionalità e funzioni di coordinamento. La qualifica di quadro (L. 190/1985) può essere attribuita ai livelli più alti se ricorrono le condizioni di legge, ma va verificata caso per caso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le declaratorie riportate sono esemplificative: per l’inquadramento ufficiale è necessario fare riferimento al testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): ferie, permessi e ROL

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: ferie, permessi retribuiti e ROL

    Il CCNL Concia (Pelli e Cuoio) garantisce a operai e impiegati un articolato sistema di ferie annue, permessi retribuiti per eventi familiari e congedo matrimoniale. Per i lavoratori esposti a rischi chimici tipici del ciclo conciario si aggiungono specifici diritti legati alla sorveglianza sanitaria.

    In sintesi

    Il CCNL Concia garantisce 4 settimane annue di ferie per gli operai e 4-5 settimane per impiegati con oltre 8 anni di anzianità. Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari e il congedo matrimoniale. I lavoratori conciatori maturano anche permessi per esposizione a rischi specifici del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norma quadro
    Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003 (ferie minime legali)

    Tabella riepilogativa

    Ferie annue e permessi principali – CCNL Concia
    Categoria Ferie annue Condizione
    Operai 4 settimane (28 giorni cal. / 20 gg lavorativi) Per tutti, indipendentemente dall’anzianità
    Impiegati e quadri 4 settimane Fino a 8 anni di anzianità
    Impiegati e quadri 5 settimane Oltre 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Per tutti, fruibili entro 1 anno dal matrimonio/unione civile
    Permesso per lutto 3 giorni lavorativi Per decesso di coniuge, figli, genitori, fratelli

    Nota: il CCNL del settore pelli e cuoio (contratto omogeneo per struttura) prevede questi istituti. Per le esatte disposizioni del CCNL Concia (UNIC) è necessario consultare il testo integrale. Le ferie minime di legge (4 settimane ai sensi del D.Lgs. 66/2003) costituiscono in ogni caso il pavimento inderogabile.

    Ferie: maturazione, godimento e monetizzazione

    Le ferie maturano per ogni mese di servizio effettivo. I lavoratori assunti nel corso dell’anno hanno diritto a 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni lavorati. Concorrono alla maturazione:

    • I periodi di malattia e infortunio (nei limiti del comporto).
    • I periodi di maternità obbligatoria e facoltativa.
    • Le assenze per congedi previsti dalla legge o dal CCNL.
    • I periodi di ferie precedentemente godute.

    Ai sensi del D.Lgs. 66/2003, almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione; le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: durante il rapporto il datore è obbligato a far godere le ferie e non può sostituirle con un’indennità sostitutiva.

    Come si calcola la retribuzione durante le ferie

    Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto, ossia la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questo include:

    • Il minimo tabellare del livello di appartenenza.
    • L’Elemento Regionale di Confluenza (ERC).
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • Il superminimo individuale (se non assorbibile).
    • Le indennità fisse e continuative (es. indennità di turno fisso).

    Non rientrano nella retribuzione feriale le voci variabili legate alla presenza effettiva (straordinari, indennità di cassa, rimborsi spesa).

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL Concia prevede permessi retribuiti per specifici eventi, che non incidono sulle ferie annue:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti, da fruirsi in prossimità del matrimonio (o dell’unione civile, ai sensi della L. 76/2016) e comunque entro un anno.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso del coniuge (o convivente more uxorio), di un figlio, di un genitore o di un fratello. Per altri familiari stretti (suoceri, nonni) il CCNL o la contrattazione aziendale possono prevedere ulteriori permessi.
    • Permessi per visite mediche e sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solventi, solfuri) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro. Queste ore non si detraggono dai permessi o dalle ferie.
    • Permessi per cariche sindacali e rappresentanza: i componenti dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RLSSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge e dal CCNL.

    Ferie solidali e smart working: le novità del rinnovo 2024

    Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha introdotto alcune novità in materia di flessibilità del lavoro:

    • Ferie solidali: i lavoratori possono cedere volontariamente parte dei propri permessi o ferie (eccedenti il minimo legale) a colleghi che ne abbiano necessità per gravi motivi familiari o di salute, senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
    • Smart working: il contratto introduce linee guida sull’organizzazione del lavoro agile (smart working) anche per le funzioni amministrative e commerciali delle concerie. I periodi in smart working non incidono sulla maturazione di ferie e permessi.
    • Congedi per vittime di violenza di genere: il rinnovo ha incrementato di un mese il congedo retribuito per le lavoratrici vittime di violenza di genere, portandolo a 4 mesi di congedo complessivi.

    Casi pratici

    Tizio – ferie non godute alla fine dell’anno
    Tizio, operaio D2, ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre che non ha potuto godere per esigenze produttive dell’azienda. Il datore non può monetizzarle: deve garantirne la fruizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo (18 mesi dalla maturazione). In caso di mancato godimento per colpa del datore, Tizio avrà diritto all’indennità sostitutiva.
    Caia – impiegata con 9 anni di anzianità
    Caia è impiegata B2 con 9 anni di anzianità nella stessa conceria. Ha maturato il diritto alle 5 settimane annue (25 giorni lavorativi). Pianifica le ferie principali a luglio-agosto (3 settimane) e le rimanenti 2 settimane tra Natale e Capodanno. Il datore deve autorizzarle, tenendo conto delle esigenze produttive ma senza negarne la fruizione complessiva.
    Sempronio – congedo matrimoniale
    Sempronio si sposa il 15 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti di congedo matrimoniale. Li chiede dal 13 al 27 giugno. L’azienda li autorizza: il congedo è un diritto soggettivo e il datore non può negarlo per esigenze organizzative. I 15 giorni non si detraggono dalle ferie annue.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano a un operaio della concia?
    Un operaio matura 4 settimane di ferie annue, indipendentemente dall’anzianità. Almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi.
    Gli impiegati con lunga anzianità hanno più ferie?
    Sì, gli impiegati e i quadri con oltre 8 anni di anzianità maturano 5 settimane annue invece di 4. La quinta settimana si matura al compimento dell’ottavo anno di servizio continuativo presso lo stesso datore.
    Cosa succede se le ferie cadono in un giorno festivo?
    Se durante le ferie cade una festività nazionale, il giorno festivo non si computa nelle ferie. Il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di riposo per ogni festività intercorsa nel periodo feriale.
    Quanti giorni di permesso per matrimonio?
    Il CCNL prevede 15 giorni di calendario retribuiti come congedo matrimoniale, fruibili entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Non si detraggono dalle ferie annue.
    I lavoratori conciatori hanno permessi speciali per rischi professionali?
    I lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solfuri, solventi) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro, a carico del datore, senza detrazione da ferie o permessi. Queste tutele derivano dal D.Lgs. 81/2008 e dalla valutazione del rischio aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi (nessuna quattordicesima) e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Per le esatte disposizioni è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): apprendistato professionalizzante

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: apprendistato professionalizzante nel settore conciario

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto privilegiato per formare nuovi lavoratori nel ciclo conciario. Il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, tenendo conto delle specificità di un processo produttivo che richiede competenze chimiche, meccaniche e di qualità.

    In sintesi

    Il CCNL Concia disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norma legge
    D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante – CCNL Concia
    Parametro Regola applicabile
    Tipo Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Età minima 18 anni (17 anni con diploma di qualifica triennale)
    Età massima 29 anni
    Durata (livelli operai base) Fino a 3 anni (minimo 6 mesi)
    Durata (livelli alti) Fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (A/B1)
    Retribuzione Percentuale del minimo del livello di destinazione (progressiva)
    Formazione obbligatoria Min. 120 ore/anno di tipo professionalizzante
    TFR, ferie, 13ª Sì, maturati sulla retribuzione effettiva

    Nota: le percentuali retributive esatte (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo) sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori riportati in questa guida sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-moda.

    La retribuzione durante l’apprendistato

    L’apprendista non è pagato al minimo tabellare del livello di destinazione, ma a una percentuale progressiva che aumenta nel corso del rapporto. La logica è che all’inizio il lavoratore sta imparando e la sua produttività è inferiore; man mano che acquisisce competenze, la retribuzione si avvicina al minimo pieno.

    La struttura tipica è:

    • Primo periodo (solitamente il primo anno): circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione.
    • Periodo intermedio: circa l’80-85%.
    • Ultimo periodo (prima della scadenza): circa il 90-100%.

    Le percentuali esatte vanno verificate nel testo del CCNL Concia. In ogni caso, la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore al minimo di due livelli sotto quello di destinazione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

    La formazione nel ciclo conciario: obblighi e contenuti

    Il CCNL Concia, in attuazione del D.Lgs. 81/2015, prevede che il piano formativo individuale dell’apprendista includa:

    • Formazione di base: sicurezza sul lavoro, conoscenza del CCNL e dei diritti/doveri del lavoratore, comunicazione e organizzazione del lavoro.
    • Formazione professionalizzante (on the job): le specifiche tecniche del ciclo conciario in cui è inserito l’apprendista (riviera, concia, rifinizione, controllo qualità, ufficio commerciale, ecc.).
    • Formazione sulla sicurezza chimica: data l’esposizione ad agenti chimici nel ciclo conciario, la formazione specifica su DPI, procedure di emergenza e smaltimento dei rifiuti è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

    Il tutor aziendale (o referente formativo) è la figura designata dal datore per seguire l’apprendista nel percorso formativo. La sua designazione è un obbligo di legge.

    Scatti di anzianità e istituti contrattuali per gli apprendisti

    Una novità rilevante è stata introdotta nel 2025 nel rinnovo del CCNL dell’area moda/tessile-concia artigiana (anche applicabile per analogia in alcuni aspetti agli apprendisti dell’industria conciaria): gli apprendisti maturano scatti di anzianità anche durante il periodo di apprendistato.

    Tutti gli altri istituti contrattuali si applicano all’apprendista proporzionalmente alla retribuzione percepita:

    • Ferie annue: 4 settimane (stessa regola degli operai).
    • TFR: maturato sulla retribuzione effettiva dell’apprendistato.
    • Tredicesima mensilità: maturata sulla retribuzione effettiva.
    • Malattia: diritto all’indennità INPS (carenza di 3 giorni) e all’integrazione contrattuale.

    Conclusione dell’apprendistato: conferma o disdetta

    Al termine del contratto di apprendistato il datore ha due opzioni:

    1. Silenzio = conferma: se non comunica nulla entro la scadenza, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di inquadramento concordato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
    2. Disdetta: il datore (o il lavoratore) può comunicare la disdetta al termine del contratto, con un preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta, l’apprendista ha diritto al TFR e alla liquidazione degli istituti maturati. Non ha diritto alla NASpI se la disdetta è per volontà del lavoratore; ha diritto alla NASpI se è il datore a non confermare.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista al reparto concia al cromo
    Tizio, 20 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, livello di destinazione C2 (operaio specializzato), durata 3 anni. Al primo anno percepisce circa il 75% del minimo C2 (2.234,82 €), pari a circa 1.676 €. Al terzo anno sale al 90%, pari a circa 2.011 €. Il piano formativo include 120 ore di formazione sul ciclo conciario con focus sulla sicurezza chimica.
    Caia – apprendista impiegata B2 non confermata
    Caia termina il suo apprendistato di 3 anni come impiegata B2 (livello di destinazione). L’azienda comunica disdetta 30 giorni prima della scadenza per motivi organizzativi (riduzione del personale amministrativo). Caia ha diritto al TFR maturato, alla tredicesima proporzionale, alle ferie residue. Avendo perso il lavoro per disdetta del datore, può richiedere la NASpI se ne ha i requisiti previdenziali.
    Sempronio – apprendista formato e promosso
    Sempronio completa l’apprendistato di 3 anni come operaio specializzato C2 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. L’azienda lo conferma senza comunicazione (silenzio-assenso): il contratto diventa a tempo indeterminato. Sempronio viene subito inquadrato C2 con il minimo tabellare pieno di 2.234,82 €. Il suo tutore aziendale, riconoscendone le competenze, propone la promozione a C1 dopo 6 mesi di valutazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Concia?
    L’apprendistato professionalizzante dura fino a 3 anni per i livelli operai/impiegatizi di base, e fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (livelli B/A). La durata minima è di 6 mesi. Verificare le durate per ciascun livello nel testo integrale del CCNL.
    Quanto si guadagna durante l’apprendistato?
    La retribuzione è una percentuale progressiva del minimo del livello di destinazione: orientativamente dal 70-75% nel primo periodo fino al 90-100% nell’ultimo. Le percentuali esatte sono fissate nel testo del CCNL Concia.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante. Nel settore conciario include formazione tecnica sul ciclo produttivo, sicurezza con agenti chimici e DPI specifici del settore.
    L’apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?
    Sì, l’apprendista matura tutti gli istituti contrattuali (ferie, TFR, tredicesima, malattia) calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita durante l’apprendistato.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non comunica disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello concordato. In caso di disdetta del datore, l’apprendista ha diritto a TFR e NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). Le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: maternità congedi e tutele 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: maternità, congedi e tutele 2026

    Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali, garantendo trattamenti economici migliorativi. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto significative novità per le vittime di violenza di genere, i lavoratori con figli disabili e la parità di genere.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge (D.lgs. 151/2001) per maternità e congedi parentali. Il rinnovo 2026 ha portato a 3 mesi retribuiti l’astensione per violenza di genere, esteso a 14 anni i congedi per figli disabili e introdotto il Codice di condotta contro le molestie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norme di legge
    D.lgs. 151/2001 (maternità); D.lgs. 105/2022 (congedo paternità); L. 104/1992

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi nel CCNL Occhialeria 2026 – quadro sintetico
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione INPS + integrazione CCNL D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo obbligatorio paternità 10 giorni 100% a carico INPS D.lgs. 105/2022
    Congedo parentale facoltativo 9 mesi totali tra i genitori (max 6 per ciascuno) 80% per i primi 3 mesi (INPS + CCNL) D.lgs. 151/2001 + D.lgs. 105/2022
    Astensione violenza di genere 3 mesi retribuiti 100% a carico del datore (CCNL 2026) CCNL rinnovo 2026
    Permessi L. 104/1992 (figlio disabile) 3 gg/mese fino a 14 anni del figlio 100% retribuiti (INPS) L. 104/1992 + CCNL 2026
    Aspettativa tutela volontaria minori stranieri Fino a 1 anno Non retribuita CCNL rinnovo 2026

    Nota: il trattamento economico integrativo del CCNL (oltre la quota INPS) va verificato sul testo contrattuale integrale disponibile presso i sindacati. I dati riportati nella tabella recepiscono le comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie.

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per 1 mese prima del parto e 4 dopo, con il parere favorevole del medico. L’indennità a carico INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo. Il CCNL Occhialeria integra questa quota, portando la copertura economica a livelli migliorativi rispetto al minimo di legge.

    Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.lgs. 151/2001). Il divieto di licenziamento si estende dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (D.lgs. 105/2022), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. È retribuito al 100% a carico INPS, non è trasferibile alla madre e si aggiunge al congedo parentale facoltativo. Il padre può fruirne anche nei giorni coincidenti con il congedo obbligatorio della madre.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei primi 14 anni di vita del bambino. La durata massima è di 9 mesi complessivi tra i due genitori (con un massimo di 6 mesi per ciascuno, estendibili a 7 per il padre se fruisce di almeno 3 mesi). Il D.lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il trattamento economico per i primi 3 mesi (in precedenza al 30%). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.

    Le novità 2026: violenza di genere, parità e disabilità

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto o migliorato tre aree di tutela:

    • Violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione e supporto possono fruire di 3 mesi retribuiti di astensione dal lavoro (in aggiunta a quanto previsto dalla legge). È prevista anche la possibilità di ricollocazione in un altro sito aziendale per garantire la sicurezza della lavoratrice.
    • Codice di condotta: le parti firmatarie si sono impegnate ad adottare un Codice di condotta contro le molestie di genere nei luoghi di lavoro, con procedure di segnalazione e misure di protezione.
    • Direttiva «Pay Transparency»: recepimento delle misure di trasparenza retributiva tra generi previste dalla Direttiva UE 2023/970, con obbligo per le aziende di rendicontare i divari retributivi.
    • Congedi per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 per assistere un figlio con disabilità grave è estesa fino ai 14 anni di età del figlio (prima il limite era 8 anni).
    • Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: introdotti permessi specifici per i lavoratori che svolgono funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio di paternità e congedo parentale
    Tizio, operatore al livello 4, diventa padre il 10 marzo 2026. Fruisce subito dei 10 giorni obbligatori di congedo paternità (retribuiti al 100% INPS). Successivamente, nei mesi successivi, richiede 2 mesi di congedo parentale facoltativo per accudire il bambino: il primo mese è retribuito all’80% (D.lgs. 105/2022), il secondo al 30% (oltre la quota garantita). Il CCNL può integrare ulteriormente il trattamento economico dei mesi facoltativi.
    Caia – Maternità anticipata per rischi lavorativi
    Caia lavora in reparto galvanica: la sua mansione prevede contatto con sostanze chimiche potenzialmente nocive in gravidanza. Il medico competente aziendale certifica l’incompatibilità con le mansioni durante la gravidanza. Il datore adibisce Caia a mansioni alternative al livello equivalente; se non è possibile, il medico provinciale autorizza la maternità anticipata. In entrambi i casi il trattamento economico è garantito senza riduzione.
    Sempronia – Tutele per violenza di genere (novità 2026)
    Sempronia, addetta al controllo qualità al livello 4S, è inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL le garantisce 3 mesi di astensione retribuita. Sempronia richiede anche la ricollocazione in uno stabilimento della stessa azienda in una provincia diversa, per motivi di sicurezza: l’azienda, in base al CCNL, è tenuta a valutare positivamente tale richiesta.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Occhialeria?
    Il congedo obbligatorio dura 5 mesi (normalmente 2 prima del parto e 3 dopo, o 1 prima e 4 dopo). L’indennità INPS è dell’80%, integrata dal CCNL. La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio?
    Sì: 10 giorni lavorativi obbligatori (D.lgs. 105/2022), retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Non sono trasferibili alla madre.
    Cosa prevede il CCNL 2026 per le vittime di violenza di genere?
    Il rinnovo 2026 garantisce 3 mesi di astensione retribuita per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione, la possibilità di ricollocazione in altra sede e un Codice di condotta aziendale contro le molestie.
    Il congedo parentale per un figlio con disabilità grave è cambiato nel 2026?
    Sì. I permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 (3 giorni/mese) sono ora fruibili fino ai 14 anni del figlio con disabilità grave (prima era 8 anni).
    La gravidanza protegge dal licenziamento?
    Sì. Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata (salvo giusta causa, cessazione aziendale o scadenza contratto a termine). Il licenziamento nullo è impugnabile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le tutele per la violenza di genere (3 mesi retribuiti), l’estensione dei permessi per figli disabili a 14 anni e le misure di pay transparency sono verificate dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Per il trattamento economico integrativo consultare il testo contrattuale completo disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro.

  • CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

    Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia nell’arco di 30 mesi (15 mesi per le gravi patologie elencate nel contratto). Agli operai l’azienda integra l’indennità INPS: 50% nei primi 3 giorni, 100% netto dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese. L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi l’aspettativa non retribuita dopo il comporto per gravi malattie e terapie salvavita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2110 c.c. (comporto); D.lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965 (INAIL)

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico – CCNL Occhialeria
    Evento Conservazione del posto Trattamento a carico dell’azienda
    Malattia o infortunio non sul lavoro 13 mesi, anche con più malattie, nell’arco di 30 mesi (912 giorni); esclusi ricoveri ospedalieri e day hospital Operai: 50% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 3° giorno, integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese fino a fine comporto. Impiegati: intera retribuzione per 6 mesi, poi 70%
    Gravi patologie invalidanti (allegato 8 del CCNL) 15 mesi nell’arco di 30 mesi Come sopra, fino a 15 mesi
    Dopo il comporto (grave evento morboso, terapie salvavita) Aspettativa non retribuita su richiesta scritta: fino a 6 mesi (9 mesi con l’ipotesi di rinnovo 2026) Nessuna retribuzione
    Infortunio sul lavoro e malattia professionale Fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno

    Fonti: testo del CCNL 9 novembre 2013, artt. 52, 53, 77 (operai) e 93 (impiegati); ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026, artt. 52 (aspettativa) e 53. Il trattamento dei lavoratori delle qualifiche intermedie è nell’art. 84.

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.

    Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco di 30 mesi: in caso di più assenze il CCNL guarda ai 912 giorni di calendario precedenti, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e di day hospital (art. 52). Per le gravi e invalidanti patologie elencate nell’allegato 8 del contratto, accertate e certificate, il comporto sale a 15 mesi.

    Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:

    1. Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (per i primi 3 giorni l’INPS non paga: agli operai il CCNL riconosce il 50% della retribuzione normale di fatto). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
    2. Integrazione CCNL: per gli operai l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto dal 4° al 180° giorno e, cessata l’indennità INPS, paga il 70% della retribuzione normale di fatto oltre il 6° mese, fino a fine comporto (art. 77); agli impiegati spetta l’intera retribuzione di fatto per i primi 6 mesi e il 70% per il periodo successivo (art. 93).

    Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Il CCNL obbliga l’azienda a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica (art. 53).

    L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)

    L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 porta da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:

    • malattia grave con necessità di cure continuative;
    • infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
    • terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).

    Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Visite fiscali e obblighi del lavoratore

    Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:

    • comunicare l’assenza all’azienda nella giornata stessa, al più presto e comunque entro la prima metà dell’orario individuale; chi lavora a turni deve avvisare prima dell’inizio del turno (art. 52);
    • garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie di legge richiamate dal CCNL, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, fin dal primo giorno di malattia;
    • fornire al datore, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ripetuta e avvicinamento al comporto
    Tizio, operatore di montaggio al livello 3, ha accumulato negli ultimi 30 mesi: 40 giorni di malattia nel 2024, 55 giorni nel 2025 e 100 giorni nel primo semestre 2026. Totale: 195 giorni (circa 6,5 mesi). È ancora lontano dal comporto di 13 mesi (circa 395 giorni), ma il suo HR manager lo convoca per un colloquio di rientro. Non si tratta di un atto disciplinare, ma di una verifica sulle condizioni di salute e la possibilità di adibire Tizio a mansioni meno gravose.
    Caia – Patologia oncologica e comporto esteso
    Caia, al livello 5S, riceve una diagnosi di tumore nel gennaio 2026 e inizia un ciclo di chemioterapia. Se la patologia rientra tra quelle dell’allegato 8 del CCNL, le si applica il comporto esteso a 15 mesi; i giorni di ricovero e di day hospital non si contano. Terminato il periodo, Caia non è ancora in grado di riprendere il lavoro. Richiede l’aspettativa non retribuita: il CCNL prevede fino a 6 mesi, portati a 9 dall’ipotesi di rinnovo 2026. Durante l’aspettativa il rapporto è sospeso ma il datore non può licenziarla.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro in reparto galvanica
    Sempronio (livello 4) subisce un infortunio alla mano durante una lavorazione galvanica. L’infortunio è riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Il periodo di inabilità temporanea assoluta (60 giorni) non si computa nel comporto contrattuale. Durante la degenza riceve l’indennità INAIL integrata dal datore secondo il CCNL. Al rientro l’azienda, in applicazione degli «accomodamenti ragionevoli» introdotti dal rinnovo 2026, valuta soluzioni organizzative adatte alle condizioni residue di Sempronio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
    Il posto è conservato per 13 mesi, anche con più malattie, nell’arco di 30 mesi; per le gravi patologie dell’allegato 8 i mesi diventano 15. I ricoveri ospedalieri e il day hospital non si contano (art. 52). L’infortunio sul lavoro non rientra nel comporto: il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
    Cosa succede dopo il superamento del comporto?
    Il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 prevede però che il lavoratore possa richiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 9 mesi prima che il licenziamento diventi eseguibile, nei casi di malattia grave o terapie salvavita.
    Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
    Sì. Per gli operai: 50% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 3° giorno, integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, 70% oltre il 6° mese fino a fine comporto (art. 77). Per gli impiegati: intera retribuzione per 6 mesi, poi 70% (art. 93).
    Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
    La malattia va comunicata all’azienda nel giorno stesso, entro la prima metà dell’orario individuale (prima dell’inizio del turno per i turnisti). Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all’INPS) è sufficiente; il lavoratore fornisce al datore il numero di protocollo.
    L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
    No. L’infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL e la malattia professionale non si computano nel periodo di comporto contrattuale. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Comporto (13 mesi, 15 per gravi patologie, nell’arco di 30 mesi) e integrazioni economiche sono quelli degli artt. 52, 53, 77 e 93 del testo del CCNL 9 novembre 2013; l’aspettativa di 9 mesi è prevista dall’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Il sistema di inquadramento del CCNL Occhialeria classifica il personale in dieci livelli distribuiti in quattro aree professionali. Nata nel 2017 e confermata dal rinnovo 2026-2028, questa architettura valuta le competenze effettive del lavoratore, non la sola mansione formale.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria (Anfao) articola il personale in 10 livelli distribuiti in quattro aree professionali (operativa, qualificata, tecnica/gestionale, specialistica/dirigenziale), ciascuna con tre gradini di sviluppo (base, centrato, consolidato). Il sistema valorizza le competenze anziché le sole mansioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Sistema inquadramento
    Definito con il rinnovo del 2016, in vigore dal 1° luglio 2017
    Platea
    ~18.500 addetti, ~820 aziende

    Tabella riepilogativa

    I 10 livelli del CCNL Occhialeria – aree, gradini e profili tipici
    Livello Area professionale Gradino Profilo tipico nel settore
    1 Operativa Base Addetto neoassunto a mansioni elementari, operatore di pulizia/imballaggio componenti ottici
    2 Operativa Centrato Operatore di produzione con autonomia nelle lavorazioni ordinarie (es. cerchiatura, lucidatura)
    3 Operativa Consolidato Operatore esperto su più lavorazioni, gestisce situazioni ordinarie impreviste senza supervisione
    3S Qualificata Base Operatore specializzato (es. montaggio lenti/montature) con conoscenze tecnico-produttive specifiche
    4 Qualificata Centrato Addetto controllo qualità, operatore su macchine a controllo numerico, tecnico galvanica
    4S Qualificata Consolidato Tecnico qualificato senior, referente di linea, tutor di apprendisti e neo-assunti
    5 Tecnica/Gestionale Centrato Impiegato tecnico, programmatore CNC, responsabile turno produzione, tecnico laboratorio R&D
    5S Tecnica/Gestionale Consolidato Responsabile qualità, capo reparto, responsabile acquisti/logistica
    6 Specialistica/Dirigenziale Centrato Responsabile funzione (commerciale, produzione, HR), designer senior, ingegnere di processo
    Q Specialistica/Dirigenziale Consolidato Quadro: direttore di stabilimento, responsabile aziendale di funzione strategica con autonomia gestionale

    Nota: i profili indicati sono esempi orientativi tratti dalle declaratorie del CCNL. L’inquadramento definitivo dipende dall’effettiva valutazione delle competenze e dall’analisi delle mansioni concrete svolte in azienda.

    La logica del nuovo sistema: aree e gradini

    Il precedente sistema a 7 livelli descriveva le mansioni in modo rigido. Il modello introdotto nel 2017 e confermato dai rinnovi successivi si basa su due assi:

    1. L’area professionale identifica la complessità delle attività: da quelle semplici che richiedono competenze generiche (area operativa) a quelle ad alto contenuto professionale con autonomia gestionale (area specialistica/dirigenziale).
    2. Il gradino di sviluppo (base, centrato, consolidato) misura il livello di autonomia raggiunto all’interno di un’area: il gradino base indica la capacità minima per svolgere l’attività ordinaria; il centrato indica autonomia nelle situazioni standard; il consolidato indica piena padronanza, inclusa la gestione di situazioni impreviste e la trasmissione di competenze ai colleghi.

    Questa struttura consente all’azienda di riconoscere la crescita professionale del lavoratore anche senza cambiare mansione formale, passando da un gradino all’altro all’interno della stessa area.

    Le competenze organizzative trasversali

    Il CCNL individua tre competenze organizzative trasversali la cui dimostrazione concorre al riconoscimento del PPVA (Premio Professionalità Valore Aggiunto):

    • Flessibilità professionale: capacità di svolgere attività variegate e di adattarsi ai cambiamenti produttivi, tecnologici e organizzativi.
    • Trasferimento delle conoscenze: capacità di facilitare l’apprendimento dei colleghi, guidare neoassunti e apprendisti, condividere esperienze e buone pratiche.
    • Leadership: capacità di coordinare gruppi di lavoro verso obiettivi comuni, gestire conflitti e motivare i colleghi.

    La valutazione di queste competenze avviene attraverso un processo aziendale periodico e determina l’accesso al PPVA per i livelli delle aree operativa e qualificata.

    Il distretto di Belluno e le specificità del settore

    Il CCNL Occhialeria copre la quasi totalità dell’industria italiana dell’occhiale, storicamente concentrata nel distretto di Belluno (in particolare Cadore, Agordino, Comelico). Il settore comprende la produzione di montature (in acetato, metallo, titanio), lenti oftalmiche e da sole, astucci, componentistica (cerniere, aste, naselli) e lavorazioni galvaniche di finitura.

    Le declaratorie di mansione del CCNL si adattano alle specificità produttive: gli «Operatori artigianali dell’occhialeria» (livelli 2-3S) svolgono attività come il montaggio a mano di montature, il rhinestone, il fissaggio lenti, la lucidatura e la finitura di superfici ottiche. Le competenze tecniche richieste sono spesso tramandate nell’ambito del distretto e costituiscono un patrimonio di know-how difficilmente replicabile.

    Inquadramento e dequalificazione: i diritti del lavoratore

    La legge (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015) consente al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni di livello inferiore in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con il limite che non si superi una riduzione di più di un livello di inquadramento e venga garantita la retribuzione precedente. Il CCNL integra questa norma con garanzie aggiuntive nell’ambito di accordi sindacali.

    Casi pratici

    Tizio – Inserimento in produzione e primo avanzamento
    Tizio viene assunto per la prima volta in un’azienda di montature di Belluno. L’inquadramento iniziale è al livello 1 (area operativa, base). Dopo 18 mesi dimostra piena autonomia nelle operazioni ordinarie di cerchiatura: il responsabile di produzione propone il passaggio al livello 2 (centrato), formalizzato con una lettera integrativa al contratto. Non si tratta di un avanzamento automatico, ma di una valutazione di competenza.
    Caia – Tecnica CNC al 5° livello
    Caia è programmratrice di macchine a controllo numerico per la lavorazione di acetato: è inquadrata al livello 5 (area tecnica/gestionale, centrato). Dopo alcuni anni coordina un team di tre operatori e gestisce autonomamente la pianificazione dei programmi di lavorazione. L’azienda, su proposta del responsabile HR, avvia una valutazione per il passaggio al livello 5S (consolidato), che comporta un aumento del minimo tabellare da 2.296,36 € a 2.378,85 €.
    Sempronio – Contestazione di demansionamento
    Sempronio, da anni inquadrato al 4° livello (controllo qualità), viene assegnato a un’attività di imballaggio a seguito di una riorganizzazione interna. Si tratta di un passaggio a mansioni riconducibili al livello 2. Sempronio contesta la decisione tramite la RSU aziendale: il CCNL impone che qualsiasi variazione in peius sia giustificata e accompagnata dalla garanzia del trattamento economico precedente. L’azienda deve produrre la documentazione relativa al processo di riorganizzazione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Occhialeria?
    Il CCNL Occhialeria prevede 10 livelli retributivi (1, 2, 3, 3S, 4, 4S, 5, 5S, 6, Q) organizzati in quattro aree professionali con tre gradini di sviluppo ciascuna. Il sistema è stato introdotto nel 2017 passando da 7 a 10 livelli.
    Che differenza c’è tra livello 4 e 4S?
    Il livello 4 corrisponde al gradino «centrato» dell’area qualificata: il lavoratore svolge autonomamente le attività ordinarie. Il 4S («consolidato») implica piena autonomia anche in situazioni impreviste e capacità di guidare colleghi meno esperti, con un minimo tabellare più elevato (2.126,94 € vs 2.042,96 € dal 1° marzo 2026).
    Chi è il Quadro (livello Q) nel CCNL Occhialeria?
    Il livello Q corrisponde all’area specialistica/dirigenziale nel gradino consolidato: attività complesse ad alto contenuto professionale con autonomia gestionale. Il suo elemento retributivo nazionale (ERN) è di 2.511,53 € mensili dal 1° marzo 2026 e sale a 2.680,73 € dal 1° novembre 2028 con le tranche dell’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026.
    Un operaio di montaggio occhiali a quale livello viene inquadrato?
    Dipende dal grado di autonomia. Un montatore in fase di inserimento viene tipicamente collocato al livello 1 o 2 (area operativa). Un montatore esperto con piena autonomia su più lavorazioni accede al livello 3 o 3S. La valutazione spetta all’azienda sulla base delle declaratorie del CCNL.
    Come funziona il passaggio di livello?
    Non è automatico: richiede una valutazione aziendale delle competenze dimostrate. L’azienda formalizza il passaggio con una lettera integrativa. Il PPVA per le aree operativa e qualificata è uno degli strumenti per monitorare e valorizzare la crescita professionale.
    Il contratto a termine prevede gli stessi livelli?
    Sì. Il CCNL non distingue la struttura di inquadramento in base alla tipologia contrattuale. Un lavoratore a tempo determinato, somministrato o a chiamata viene inquadrato negli stessi livelli in base alle mansioni effettivamente svolte.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Il sistema di inquadramento, definito con il rinnovo del 2016, è in vigore dal 1° luglio 2017 (ipotesi di rinnovo 2026, art. 28). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: ferie, permessi e ROL 2026

    Le ferie, i permessi retribuiti e i riposi aggiuntivi nel CCNL Occhialeria tutelano il diritto al riposo dei lavoratori. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha migliorato diversi istituti, ampliando i permessi familiari e introducendo nuove tutele per i lavoratori disabili.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (diritto inderogabile per legge) e permessi retribuiti per ex festività e ROL. Il rinnovo 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per infermità/decesso dei figli del convivente e a 30 giorni i permessi per invalidi civili oltre il 50%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2109 c.c.; D.lgs. 66/2003 art. 10 (ferie); L. 5 marzo 1977 n. 54 (ex festività)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Occhialeria – quadro riepilogativo 2026
    Istituto Durata/Importo Fonte Note
    Ferie annue Minimo 4 settimane (20 gg lavorativi su 5 gg/sett.) D.lgs. 66/2003 + CCNL Inderogabile; il CCNL può aggiungerne di più
    Ex festività / ROL 4 giorni annui (orientativi, da CCNL) L. 54/1977 + CCNL Fruibili a richiesta del lavoratore
    Permessi per lutto/infermità 3 giorni retribuiti per evento CCNL (rinnovo 2026) Esteso ai figli del convivente e parenti coniuge
    Permessi esami universitari 3 giorni retribuiti per esame CCNL (rinnovo 2026) Elevato da 2 a 3 giorni
    Permessi invalidità civile >50% 30 giorni retribuiti all’anno CCNL (rinnovo 2026) Per lavoratori con invalidità civile certificata
    Permessi per visita medica Retribuiti (tempo necessario) CCNL Previa presentazione di documentazione medica

    Nota: il numero di giorni di ferie superiore al minimo di 4 settimane e il numero esatto di ore di ROL/ex festività vanno verificati sul testo integrale del CCNL vigente, disponibile presso i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil). I dati sopra indicati recepiscono le informazioni pubblicate dalle parti all’atto del rinnovo.

    Le ferie: diritto inderogabile e maturazione

    Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e inderogabile: nessun accordo – individuale o collettivo – può ridurle al di sotto del minimo legale. Il D.lgs. 66/2003 fissa in 4 settimane annue il minimo inderogabile. Il CCNL Occhialeria non può che migliorarlo.

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati: un lavoratore assunto a metà anno avrà diritto alla metà delle ferie annue. Il frazionamento in dodicesimi garantisce equità in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.

    Le ferie non godute entro l’anno possono essere rinviate, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di consentirne la fruizione entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. L’eventuale monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

    Ex festività soppresse e permessi retribuiti (ROL)

    Con la L. 54/1977 alcune festività vennero soppresse come giorni di riposo obbligatorio. In cambio, il legislatore attribuì ai lavoratori dell’industria il diritto a permessi retribuiti equivalenti, che il CCNL ha recepito e spesso integrato. Nel settore dell’industria si contano in genere 4 giorni di ex festività (come Sant’Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo), da fruire come permessi retribuiti su accordo tra lavoratore e datore.

    Accanto alle ex festività, il CCNL può prevedere ore di ROL (Riposi Operai Lavoratori) aggiuntivi, da godere individualmente o collettivamente in periodi di minore attività produttiva.

    Permessi speciali: le novità del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto alcune significative novità sui permessi:

    • Permessi per lutto o infermità grave: estesi a 3 giorni retribuiti anche in caso di infermità grave o decesso dei figli del convivente e dei genitori del coniuge/unito civilmente (prima erano limitati ai soli parenti di primo grado).
    • Permessi per esami universitari: elevati da 2 a 3 giorni retribuiti per ciascun esame, a sostegno dei lavoratori-studenti.
    • Permessi per invalidi civili: riconosciuti fino a 30 giorni retribuiti all’anno ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, per cure, riabilitazione o adempimenti amministrativi.
    • Aspettativa non retribuita post-comporto: elevata da 6 a 9 mesi nei casi di malattie gravi, infortuni extra-lavorativi o terapie salvavita (vedi anche articolo dedicato a malattia e infortunio).
    • Congedi parentali per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi ex L. 104/1992 è estesa fino ai 14 anni di età del figlio con disabilità grave (prima era limitata a 8 anni).

    Festività nazionali e soppresse

    Le festività nazionali retribuite (fissate dalla legge, non dal CCNL) sono: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la festività del Santo Patrono locale. Quando una festività cade di domenica o in un giorno non lavorativo (per i part-time), spetta al lavoratore un’ulteriore giornata di riposo o la relativa indennità sostitutiva, secondo quanto stabilito dal CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie frazionate e maturazione pro quota
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2026. Al 31 dicembre avrà maturato 6/12 delle ferie annue. Se il CCNL prevede 26 giorni lavorativi di ferie (esempio), gli spettano 13 giorni nel primo anno di lavoro. Tizio chiede di goderne 10 giorni a settembre e di rinviarne 3 all’anno successivo: il datore deve concordare il periodo tenendo conto delle esigenze produttive, ma non può negare indefinitamente la fruizione.
    Caia – Malattia durante le ferie
    Caia ha programmato 2 settimane di ferie in agosto 2026. Il 5 agosto si ammala e il medico le certifica un’influenza con prognosi di 7 giorni. Caia comunica immediatamente al datore la malattia, inviando il certificato medico telematico. In base alla giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE), i 7 giorni di malattia sospendono le ferie: Caia potrà recuperarli in un momento successivo, concordato con l’azienda.
    Sempronio – Permesso per lutto del convivente
    Sempronio perde la madre della sua compagna (convivente di fatto). Prima del rinnovo 2026 non avrebbe avuto diritto al permesso retribuito, limitato ai parenti entro il secondo grado di parentela propria. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL estende i 3 giorni di permesso retribuito anche a questo caso. Sempronio presenta al datore la documentazione di convivenza (certificato di residenza condivisa o dichiarazione sostitutiva) per accedere al permesso.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Occhialeria?
    Il minimo inderogabile è di 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni settimanali), come stabilito dal D.lgs. 66/2003. Il CCNL Occhialeria può prevedere un numero maggiore; per la quantità esatta consultare il testo integrale disponibile presso i sindacati di categoria.
    Le ferie maturate si perdono se non vengono godute entro l’anno?
    No. Le ferie non godute entro l’anno possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Solo alla cessazione del rapporto è possibile monetizzare le ferie non godute. Il datore non può imporre la perdita delle ferie maturate.
    Cosa prevede il CCNL 2026 per i permessi familiari?
    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha esteso a 3 giorni i permessi per lutto o infermità grave dei figli del convivente e dei parenti del coniuge, elevato a 3 giorni i permessi per esami universitari e riconosciuto 30 giorni retribuiti ai lavoratori con invalidità civile superiore al 50%.
    Quanti giorni di ex festività e ROL spettano?
    Nel settore industriale si contano in genere 4 giorni di ex festività soppresse (L. 54/1977). Il numero esatto di ore di ROL va verificato sul testo integrale del CCNL Occhialeria aggiornato al rinnovo 2026.
    La malattia sospende le ferie?
    Sì, per giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE e Corte di Cassazione). La malattia che insorge durante le ferie le sospende: il lavoratore ha diritto di fruire i giorni di malattia separatamente e di recuperare le ferie sospese in un momento successivo concordato con il datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Il numero esatto di giorni di ferie e ore di ROL previsto dal CCNL va verificato sul testo integrale disponibile presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o presso un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche consultare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria è uno strumento fondamentale per formare nuovi operatori in un settore – come quello del distretto bellunese – in cui le competenze tecnico-artigianali si tramandano in azienda. Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria disciplina l’apprendistato professionalizzante articolando la durata in gruppi legati al livello di qualificazione obiettivo. La retribuzione cresce progressivamente durante il periodo. Dal 2026 sono previste 8 ore annue di formazione obbligatoria aggiuntiva per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria – struttura per gruppo
    Gruppo Livello obiettivo Durata massima Retribuzione (indicativa)
    Gruppo A Livelli 1 – 2 (Area operativa base/centrato) 18-24 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
    Gruppo B Livelli 3 – 3S (Operativa consolidato / Qualificata base) 24-36 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
    Gruppo C Livelli 4 – 4S (Qualificata centrato/consolidato) 36-48 mesi Progressiva, con incrementi annuali
    Gruppo D Livelli 5 – 5S – 6 – Q (Tecnica, Specialistica) Fino a 5 anni Progressiva, secondo le tavole contrattuali

    Avvertenza: la tabella è orientativa e ricostruita sulla base della struttura contrattuale del settore. Le durate esatte per gruppo e le percentuali retributive precise (es. 80% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% nell’ultimo semestre) sono definite nel testo integrale del CCNL Occhialeria. Per certezza consultare il testo aggiornato presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o un consulente del lavoro.

    L’apprendistato professionalizzante nel settore occhialeria

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015) è la tipologia di apprendistato più diffusa nel settore industriale. Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). La finalità è il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

    Nel distretto bellunese dell’occhialeria l’apprendistato è uno strumento tradizionale di trasmissione del know-how artigianale: dalle tecniche di cerchiatura manuale alla programmazione CNC per la lavorazione dell’acetato, dalla galvanica alla saldatura di micro-componenti. Il CCNL valorizza questo aspetto prevedendo la figura del tutore aziendale come elemento centrale del percorso formativo.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore ordinario al livello obiettivo e cresce progressivamente con il trascorrere del periodo di apprendistato. Il CCNL Occhialeria fissa tavole retributive per ogni gruppo, con incrementi annuali o semestrali. In termini generali, nei settori industriali comparabili, la progressione tipica è:

    • Primo anno: 80% circa del minimo tabellare del livello obiettivo;
    • Secondo anno: 85-90% circa;
    • Terzo anno e oltre: 90-100%, fino al raggiungimento del 100% nell’ultimo semestre.

    Le percentuali esatte sono definite nel testo contrattuale del CCNL Occhialeria per ogni gruppo di qualificazione. Si raccomanda di verificare le tavole aggiornate al rinnovo 2026.

    Formazione durante l’apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante prevede due componenti formative:

    1. Formazione professionalizzante aziendale: non meno di 80 ore annue per i rapporti a tempo pieno (art. 44, comma 2, D.lgs. 81/2015). Il tutore aziendale – figura obbligatoria – affianca l’apprendista nelle lavorazioni e certifica l’acquisizione delle competenze.
    2. Formazione di base e trasversale (se prevista dalla Regione): eroga competenze di sicurezza, relazionali e organizzative. L’offerta formativa pubblica è coordinata dalle Regioni; se non disponibile, può essere interamente svolta in azienda.

    Il rinnovo 2026 ha introdotto per tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) un obbligo di 8 ore annue di formazione continua (24 ore nel triennio 2026-2028), a carico dell’azienda, su temi di sicurezza, aggiornamento tecnologico e competenze trasversali.

    Diritti dell’apprendista

    L’apprendista ha diritto, in misura piena o proporzionale alla sua retribuzione effettiva, a:

    • ferie annue (stesso numero di giorni dei lavoratori ordinari);
    • tredicesima mensilità (pro rata sulla retribuzione effettiva);
    • TFR (maturato sulla retribuzione effettiva);
    • copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro;
    • copertura sanitaria integrativa Sanimoda (a partire dall’iscrizione al fondo);
    • contribuzione previdenziale INPS (con aliquote ridotte per l’apprendistato nei primi 9 anni, nelle aziende fino a 9 dipendenti).

    Recesso e conversione a tempo indeterminato

    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna formalità. Il lavoratore è inquadrato al livello obiettivo dell’apprendistato con il minimo tabellare pieno.

    Durante l’apprendistato il recesso è possibile a partire dal termine del periodo di apprendistato concordato nel piano formativo (non prima). Prima della scadenza il recesso è ammesso solo per giusta causa.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista montatore di montature (Gruppo B)
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di livello 3S (operatore specializzato montaggio, area qualificata base). La durata dell’apprendistato è di 3 anni. Nel primo anno percepisce circa l’80% del minimo del livello 3S (1.984,86 €) = circa 1.587 €; nel terzo anno circa il 95% = 1.886 €. Al termine dei 3 anni, senza recesso del datore, il rapporto si converte a tempo indeterminato al livello 3S con il minimo pieno.
    Caia – Apprendistato di alta qualificazione (Gruppo D)
    Caia, 24 anni e laurea triennale in ingegneria dei materiali, viene assunta come apprendista al Gruppo D per conseguire la qualifica di livello 5 (tecnica/gestionale, centrato). La durata può arrivare a 5 anni in base al piano formativo concordato. La formazione comprende sia le ore aziendali che un percorso di alta formazione con l’Università di Padova. La retribuzione cresce progressivamente: nell’ultimo anno Caia percepisce il 95-100% del minimo 5 (2.296,36 €).
    Sempronio – Conversione automatica a tempo indeterminato
    Sempronio ha completato 3 anni di apprendistato al Gruppo C (livello 4, area qualificata centrato) senza mai ricevere comunicazioni di recesso. Il giorno successivo alla scadenza del piano formativo, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello 4 con il minimo tabellare di 2.042,96 € (dal 1° marzo 2026). L’azienda non deve fare nulla: la conversione è automatica per legge.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Occhialeria?
    La durata varia per gruppo di qualificazione obiettivo: da 18-24 mesi per i livelli operativi base a 5 anni per i livelli tecnici e specialistici. Il D.lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni per l’apprendistato professionalizzante standard (5 anni per i profili di alta specializzazione).
    Quanto guadagna un apprendista nel CCNL Occhialeria?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello obiettivo, crescente anno per anno. A titolo orientativo: primo anno circa 80%, secondo anno circa 85-90%, ultimo periodo circa 95-100%. Le percentuali precise sono nel testo integrale del CCNL.
    Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
    Almeno 80 ore annue di formazione professionalizzante aziendale (D.lgs. 81/2015). Dal 2026 si aggiungono 8 ore annue di formazione continua obbligatoria previste dal CCNL per tutti i lavoratori, apprendisti inclusi.
    L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
    Sì. L’apprendista ha diritto alla tredicesima calcolata sulla sua retribuzione effettiva (percentuale del minimo tabellare), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello obiettivo, con il minimo tabellare pieno. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate e le percentuali retributive dell’apprendistato riportate sono orientative; per i valori esatti del testo contrattuale aggiornato consultare i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): maternità, paternità e congedi 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: maternità, paternità e congedi parentali

    Il rinnovo 2026 porta il congedo di paternità a 12 giorni, riconosce le unioni civili e introduce nuove tutele per i figli con disturbi dell’apprendimento. Una guida a legge e miglioramenti contrattuali per i lavoratori del vetro.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade recepisce le tutele di legge (d.lgs. 151/2001) e le migliora: congedo di paternità ampliato a 12 giorni dal 9 aprile 2026, riconoscimento delle unioni civili e convivenze, tutele per disturbi dell’apprendimento dei figli. La maternità obbligatoria è integrata al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Novità 2026
    Congedo paternità 12 giorni; unioni civili; DSA figli; congedo 24 mesi per gravi patologie
    Riferimento legge
    D.lgs. 151/2001; l. 76/2016 (unioni civili); d.lgs. 105/2022 (congedo paternità)

    La maternità obbligatoria: legge e integrazioni CCNL

    La maternità obbligatoria è un istituto di legge (d.lgs. 151/2001): la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per 5 mesi (normalmente 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità anticipata). Durante questo periodo l’INPS corrisponde un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Vetro e Lampade migliora questo trattamento con un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento economico al 100% della retribuzione normale. Questo significa che la lavoratrice non subisce alcuna riduzione dello stipendio durante i 5 mesi obbligatori: l’80% è pagato dall’INPS e il restante 20% dal datore.

    Tabella riepilogativa

    Congedi e tutele per maternità, paternità e famiglia — CCNL Vetro e Lampade 2026
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3) 100% (80% INPS + 20% datore via CCNL) D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità 12 giorni (da 9 apr. 2026) 100% a carico INPS D.lgs. 105/2022 + CCNL (migliorativo)
    Congedo parentale (per genitore) Fino a 6 mesi (10 complessivi) 80% primo mese; 30% mesi successivi (legge) D.lgs. 151/2001
    Permessi per figlio disabile (l. 104/1992) 3 gg/mese o 2 h/giorno 100% L. 104/1992
    Congedo per gravi condizioni di salute Fino a 24 mesi Secondo norme di legge e CCNL CCNL 2026 (novità)
    Permessi per DSA figli Da definire in secondo livello Retribuiti CCNL 2026 (novità)

    I valori di legge (congedo parentale, permessi 104) sono riportati come cornice di riferimento. Il CCNL può prevedere condizioni migliorative: verificare il testo contrattuale aggiornato.

    Il congedo di paternità a 12 giorni: la novità del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha ampliato il congedo di paternità a 12 giorni, con effetto dalla data della firma. Il d.lgs. 105/2022 aveva già previsto 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100% per i padri; il CCNL Vetro aggiunge 2 giorni come miglioramento contrattuale. I 12 giorni si fruiscono entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione/affido) e sono retribuiti al 100%.

    Unioni civili e convivenze: il recepimento 2026

    Il rinnovo 2026 ha recepito espressamente la legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, estendendo ai lavoratori con partner dello stesso sesso o in convivenza registrata i medesimi diritti in materia di:

    • congedo per matrimonio/unione civile;
    • permessi per assistenza al partner in caso di malattia o decesso di familiari;
    • diritti connessi alla genitorialità adottiva e affidataria.

    Questa norma recepisce a livello contrattuale ciò che già la legge garantisce, ma ne consolida l’applicazione nel settore.

    Tutele per i disturbi dell’apprendimento dei figli

    Il rinnovo 2026 introduce per la prima volta nel CCNL Vetro e Lampade una tutela esplicita per i lavoratori con figli affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) (dislessia, disgrafia, discalculia). I dettagli applicativi sono demandati alla contrattazione di secondo livello aziendale, ma il CCNL stabilisce il principio del diritto a permessi aggiuntivi per le attività di supporto scolastico (colloqui, specialisti, iter amministrativi).

    Casi pratici

    Caia — Maternità in turno notturno
    Caia lavora su turno notturno in una vetreria meccanizzata. Dal 7° mese di gravidanza ottiene dall’azienda il trasferimento al turno diurno (la normativa tutela le lavoratrici dall’esposizione a rischi specifici in gravidanza). Durante i 5 mesi di maternità obbligatoria percepisce l’80% dall’INPS e il 20% integrato dal datore, arrivando al 100% della sua retribuzione ordinaria.
    Tizio — Congedo di paternità post-rinnovo
    Tizio è diventato padre il 15 maggio 2026, poco dopo l’entrata in vigore del rinnovo (9 aprile 2026). Ha diritto a 12 giorni di congedo di paternità retribuiti al 100%, da fruire entro il 15 ottobre 2026. Li utilizza in due blocchi: 6 giorni subito dopo la nascita e 6 giorni nel mese successivo per supportare la compagna durante le visite pediatriche.
    Sempronio — Congedo parentale per il secondo figlio
    Sempronio vuole fruire di 3 mesi di congedo parentale per il secondo figlio (8 mesi). Il d.lgs. 151/2001 gli garantisce il congedo; la retribuzione è all’80% per il primo mese e al 30% per i due successivi. Sempronio verifica se l’accordo aziendale preveda integrazioni aggiuntive e, in assenza, pianifica il congedo compatibilmente con il turn-over del ciclo continuo.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo di paternità prevede il CCNL Vetro dal 2026?
    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha ampliato il congedo di paternità a 12 giorni, retribuiti al 100%. I giorni si fruiscono entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
    Il CCNL integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL prevede l’integrazione dell’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione a carico del datore per la maternità obbligatoria (5 mesi).
    Il congedo parentale è retribuito nel settore vetro?
    La legge garantisce l’80% per il primo mese e il 30% per i successivi. Il CCNL può prevedere integrazioni; si raccomanda di verificare anche gli accordi aziendali.
    Le coppie di fatto e le unioni civili hanno le stesse tutele?
    Sì, il rinnovo 2026 ha recepito la normativa sulle unioni civili (l. 76/2016), riconoscendo ai lavoratori con partner dello stesso sesso o in convivenza registrata gli stessi diritti in materia di congedi e permessi.
    Cosa prevede il CCNL per i disturbi dell’apprendimento dei figli?
    Il rinnovo 2026 introduce tutele per i lavoratori con figli DSA. I dettagli sono rimandati alla contrattazione aziendale, ma il principio del diritto a permessi per supporto scolastico è sancito nel testo contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi su percentuali di integrazione e condizioni di accesso ai congedi si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): malattia, infortunio e comporto 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto

    Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa prevede il contratto per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 52) il comporto per malattia è di 9 mesi fino a 3 anni di servizio, 12 mesi fino a 6 anni e 16 mesi oltre i 6 anni, entro un arco di 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS è integrato dall’azienda: per i primi mesi fino all’intera retribuzione, poi al 70% e al 50%. Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha recepito la L. 106/2025 sulle patologie oncologiche croniche e invalidanti gravi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c. (comporto); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); d.lgs. 151/2001

    Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.

    Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto per malattia comune — CCNL Vetro e Lampade
    Anzianità di servizio Comporto massimo Periodo di riferimento
    Fino a 3 anni 9 mesi 36 mesi precedenti
    Da 3 a 6 anni 12 mesi 36 mesi precedenti
    Oltre 6 anni 16 mesi 36 mesi precedenti

    Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:

    • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
    • 66,66% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore fino a una percentuale della retribuzione globale netta, per tutto il periodo di conservazione del posto (art. 52, lett. C). Le misure dipendono dall’anzianità:

    Integrazione della malattia a carico dell’azienda — CCNL Vetro e Lampade, art. 52
    Anzianità di servizio Retribuzione intera 70% 50%
    Fino a 3 anni compiuti primi 3 mesi e ½ 2 mesi e ½ successivi 3 mesi restanti
    Oltre 3 e fino a 6 anni primi 5 mesi 1 mese e ½ successivo 5 mesi e ½ restanti
    Oltre 6 anni primi 8 mesi — 8 mesi restanti

    Vale per operai, intermedi, impiegati e quadri (per gli operai sulla retribuzione globale netta, per intermedi e impiegati sulla retribuzione globale, con deduzione di quanto percepito dagli istituti). Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi l’azienda corrisponde la normale retribuzione globale netta degli operai. Fonte: art. 52 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro); il rinnovo del 2026 non è stato verificato sul testo.

    Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL

    L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965) il giorno dell’infortunio è a carico del datore e l’INAIL paga l’indennità giornaliera dal 4° giorno: il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% dal 91°.

    Il CCNL Vetro e Lampade (art. 53) riconosce l’intera retribuzione per la giornata dell’infortunio e integra l’indennità INAIL fino all’intera retribuzione per i primi 3 mesi con anzianità fino a 6 anni e per i primi 4 mesi oltre i 6 anni (in caso di ricaduta nello stesso evento entro 2 mesi dalla ripresa: 3 mesi e ½, 4 mesi e ½ o 6 mesi, secondo l’anzianità). I giorni di carenza lavorativi sono pagati dall’azienda; oltre i limiti resta il trattamento dell’INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

    Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.

    Patologie oncologiche e croniche gravi

    Il testo del contratto già sospende il decorso del comporto, per una sola volta in 36 mesi, in caso di ricovero ospedaliero di almeno 20 giorni (fino a 60 giorni dall’inizio dell’evento). Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative di difficile trattamento sono esclusi dal comporto anche i giorni di assenza non continuativi richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino a 360 giorni nell’arco di 36 mesi (art. 52). Il comunicato delle parti sul rinnovo del 9 aprile 2026 indica inoltre il recepimento della L. 106/2025 e novità su malattia e accomodamenti ragionevoli; il testo del rinnovo non è pubblicato in forma aperta e i dettagli vanno letti su di esso.

    Casi pratici

    Tizio — Malattia prolungata, 4 anni di anzianità
    Tizio lavora in vetreria da 4 anni (fascia 3-6 anni) e accumula diverse assenze per una patologia cronica. Calcolando le assenze negli ultimi 36 mesi, raggiunge 10 mesi. Il comporto è di 12 mesi: Tizio ha ancora 2 mesi di protezione. L’azienda non può licenziarlo finché non si supera la soglia. Nel frattempo l’azienda integra il trattamento INPS secondo la tabella dell’art. 52.
    Caia — Infortunio sul lavoro al reparto formatura
    Caia scivola vicino alla linea di formatura e subisce una distorsione alla caviglia riconosciuta come infortunio INAIL. Dal primo giorno lavorativo successivo riceve la retribuzione al 100% grazie all’integrazione del CCNL. L’assenza per infortunio non si computa nel suo comporto per malattia comune. Torna al lavoro dopo 30 giorni senza che la sua posizione contrattuale sia intaccata.
    Sempronio — Patologia oncologica e comporto
    Sempronio, tecnico di processo, riceve una diagnosi oncologica. Le assenze per le terapie salvavita, certificate dalla struttura pubblica o convenzionata, non si computano nel comporto fino a 360 giorni nell’arco di 36 mesi (art. 52); restano i permessi di legge ex art. 33 l. 104/1992, se ha i requisiti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
    Il comporto varia in base all’anzianità: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni. Il calcolo avviene su un periodo mobile di 36 mesi.
    Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
    Sì: intera retribuzione per i primi 3 mesi e ½ (fino a 3 anni di servizio), 5 mesi (fino a 6 anni) o 8 mesi (oltre 6 anni), poi 70% e 50% secondo la tabella dell’art. 52. Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione porta all’intera retribuzione per i primi 3 mesi (fino a 6 anni di anzianità) o 4 mesi (oltre 6 anni).
    Che tutela c’è per le malattie oncologiche e croniche gravi?
    Il testo del contratto esclude dal comporto fino a 360 giorni, anche non continuativi, di assenza per terapie salvavita nell’arco di 36 mesi. Il rinnovo del 2026 ha recepito la L. 106/2025: per i dettagli vale il testo del rinnovo.
    In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
    In caso di infortunio riconosciuto INAIL, il CCNL integra l’indennità legale fino all’intera retribuzione per i primi 3 o 4 mesi, secondo l’anzianità. Le assenze per infortunio non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso, previa verifica della situazione specifica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Comporto e integrazioni sono quelli degli artt. 52 e 53. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    Il sistema classificatorio del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) è articolato in quattro sotto-settori con scale proprie. Il rinnovo 2026 lo ha aggiornato dopo decenni, introducendo nuove figure e valorizzando la polivalenza.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade disciplina quattro sotto-settori con scale di livelli distinte: categorie A-F nel meccanizzato, livelli 1-8A nella trasformazione, 1-9A nel soffiato, livelli L-A nelle lampade. Il rinnovo 2026 ha aggiornato le declaratorie includendo terze lavorazioni e polivalenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Circa 28.000 lavoratori in 341 imprese

    Perché esistono quattro sotto-settori distinti

    L’industria del vetro è tecnologicamente eterogenea: una vetreria di vetro piano (Saint-Gobain, Guardian, Pilkington) opera con forni a fusione continua e linee di colata float del tutto diverse da un laboratorio di vetro soffiato muranino o da uno stabilimento che assembla lampade a LED. Per questo il CCNL non ha mai adottato una scala di livelli unificata, ma mantiene quattro sotto-settori produttivi con declaratorie e minimi distinti.

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aggiornato per la prima volta in molti anni la classificazione professionale, con due novità principali: l’introduzione delle terze lavorazioni (finitura, trasformazione a valle) e il riconoscimento della polivalenza e multifunzionalità come criterio di valorizzazione del livello.

    Tabella riepilogativa: scale di livelli per sotto-settore

    Struttura dei livelli di inquadramento per sotto-settore — CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)
    Sotto-settore Scale di livello Livello base Livello massimo Note
    Meccanizzato (prima lavorazione) Categorie A, B, C, D, E, F + IPO F A / IPO-A Vetro piano, cavo, fibre; ciclo continuo forni
    Trasformazione (seconda lavorazione) 1° – 8°A 1° 8°A Vetromosaico, taglio, lavorazione industriale
    Soffiatura/semiautomatico 1° – 9°A 1° 9°A Vetro soffiato, artigianato, non meccanizzato
    Lampade e display L, I, H, G, F, E, D, C, B, A L A Lampade elettriche, display, valvole

    Le declaratorie complete di ciascun livello sono contenute nel testo del CCNL. In caso di dubbio sull’inquadramento è possibile richiedere il parere del sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o di un consulente del lavoro.

    Il settore meccanizzato: categorie A-F e posizioni organizzative

    Nel sotto-settore meccanizzato (vetro piano, cavo da imballaggio, fibre di vetro) il sistema classificatorio si articola su sei categorie principali (da F, base, ad A, la più alta), più le posizioni organizzative per figure impiegatizie con responsabilità di coordinamento o funzioni specialistiche di alto livello.

    • Categoria F e E: lavoratori con mansioni esecutive e di supporto, attività di alimentazione macchine, movimentazione materiali, controllo visivo di base.
    • Categoria D e C: operatori specializzati di processo, manutentori, conduttori di impianti automatizzati, tecnici di controllo qualità.
    • Categoria B: figure tecniche con autonomia operativa, capi turno operativi, tecnici di laboratorio.
    • Categoria A e IPO: figure direttive, responsabili di reparto, tecnici e quadri; le IPO sono figure impiegatizie con specifiche responsabilità organizzative che giustificano una retribuzione aggiuntiva rispetto al minimo di categoria.

    La trasformazione e la soffiatura: livelli numerici

    Nel settore della seconda lavorazione (trasformazione) i livelli sono espressi in numeri ordinali dal 1° all’8°A. Il suffisso «A» indica la variante più alta del livello massimo, riservata a figure con specializzazione consolidata. Nel settore soffiatura e semiautomatico la scala arriva sino al 9°A, a riflettere la più ampia gamma di specializzazioni artigianali (soffiatori esperti, decoratori, maestri vetrai).

    Il settore lampade: la scala alfabetica inversa

    Nel sotto-settore lampade e display la classificazione usa lettere in ordine inverso: L è il livello più basso, A il più alto. La scala intermedia comprende le lettere I, H, G, F, E, D, C, B. Questa anomalia storica riflette la diversa origine del contratto per il comparto lampade, separato dalla vetreria industriale.

    Le novità classificatorie del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha introdotto alcune modifiche al sistema classificatorio rimasto pressoché immutato per decenni:

    • Le terze lavorazioni (finitura, trattamenti superficiali, assemblaggio post-produzione) ricevono per la prima volta declaratorie autonome nel testo contrattuale, risolvendo le ambiguità interpretative che spesso portavano a controversie di inquadramento.
    • La polivalenza e multifunzionalità vengono esplicitamente valorizzate come elementi classificatori: il lavoratore che svolge stabilmente mansioni appartenenti a più livelli può essere inquadrato al livello superiore.
    • Le parti hanno avviato un tavolo tecnico per uniformare progressivamente le scale dei diversi sotto-settori in previsione di un eventuale riordino nel prossimo rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio di processo in vetreria di prima lavorazione
    Tizio conduce un impianto automatizzato di formatura del vetro cavo, controllando parametri di temperatura e pressione e intervenendo sulle regolazioni. Il suo profilo corrisponde alla categoria D del settore meccanizzato: autonomia operativa su impianti complessi, competenze tecniche specifiche, capacità di gestire anomalie entro procedure definite. La sua busta paga riporta il minimo tabellare della categoria D, più eventuali scatti e indennità di turno.
    Caia — Maestro vetraio nel soffiato
    Caia lavora in una manifattura di vetro soffiato. Con oltre dieci anni di esperienza è in grado di eseguire lavorazioni sofisticate sia al cannello che con tecniche tradizionali, e affianca i nuovi assunti nella formazione pratica. Il suo profilo si avvicina al livello 8°A o 9°A del sotto-settore soffiatura, che raccoglie le figure di alta specializzazione artigianale. Grazie al rinnovo 2026, la sua polivalenza (soffiatura + decorazione + formazione) è ora espressamente riconoscibile come elemento classificatorio.
    Sempronio — Tecnico di qualità nel settore lampade
    Sempronio controlla la qualità di lampade LED in uscita dalla linea di assemblaggio, gestisce la documentazione di conformità e interagisce con i fornitori di componenti. Il suo profilo è impiegatizio-tecnico: nel settore lampade e display corrisponde indicativamente al livello C o B, a seconda del grado di autonomia e della complessità delle procedure gestite. In assenza di declaratorie aggiornate prima del 2026, la sua posizione era oggetto di discussione con il datore; le nuove declaratorie introdotte dal rinnovo aiutano a definirla con maggiore precisione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Vetro e Lampade?
    Il CCNL prevede scale diverse per sotto-settore: categorie A-F nel settore meccanizzato, livelli 1-8A nella trasformazione, livelli 1-9A nella soffiatura, livelli L-A nelle lampade e display. Non esiste una scala unificata.
    Cosa sono le posizioni organizzative (IPO) nel settore meccanizzato?
    Le figure con Incarico di Posizione Organizzativa ricoprono ruoli di coordinamento o responsabilità funzionale all’interno della struttura aziendale. Il CCNL prevede per loro un trattamento retributivo superiore al minimo della categoria di appartenenza.
    Come avviene l’inquadramento di una nuova mansione?
    L’inquadramento si basa sulle declaratorie contrattuali. Se la mansione non è chiaramente riconducibile, datore e lavoratore concordano il livello. In caso di controversia è possibile rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    Il rinnovo 2026 ha modificato l’inquadramento?
    Sì, il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aggiornato il sistema classificatorio dopo decenni, introducendo le terze lavorazioni e valorizzando la polivalenza e la multifunzionalità.
    Un lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore alle mansioni svolte?
    No: ai sensi dell’art. 2103 c.c. il lavoratore ha diritto all’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il demansionamento è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le declaratorie complete e l’inquadramento specifico si raccomanda di consultare il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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