Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 245/2018 – Recupero edilizio in Abruzzo e tutela dell’ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Abruzzo sul recupero del patrimonio edilizio esistente, perché consentiva interventi in deroga senza salvaguardare i piani di bacino e applicava norme a una riserva naturale, invadendo la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva ammesso il recupero di vani accessori e seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici e aveva disciplinato l’applicazione del piano demaniale marittimo a una riserva naturale (la «Pineta Dannunziana»). Lo Stato ha contestato queste previsioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 4, 5, comma 2, e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei principi in materia di governo del territorio. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e dell’art. 7; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 4.

    Il principio

    La normativa regionale sul recupero edilizio non può derogare alle prescrizioni dei piani di bacino né comprimere la tutela ambientale rimessa alla competenza esclusiva statale, che fissa uno standard non riducibile dalle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e l’art. 7 della legge regionale; resta invece salvo l’art. 4, comma 4.

    Perché conta il piano di bacino?

    Perché le sue prescrizioni sono vincolanti per la tutela del territorio: una norma regionale che consente deroghe senza salvaguardarle invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    La legge regionale è stata annullata per intero?

    No. La Corte ha colpito singole disposizioni, lasciando in vigore la parte non censurata, in particolare l’art. 4, comma 4, ritenuto non fondato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2017 – Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 52 del 2014, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge n. 81 del 2014, ha dettato disposizioni urgenti per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La questione riguardava il comma 1-quater dell’art. 1, relativo alla disciplina delle misure di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza: la disposizione impugnata non doveva trovare applicazione nel giudizio principale, sicché la questione non era decisiva per quel processo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata deve essere effettivamente applicata nel giudizio principale; in mancanza di rilevanza la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «difetto di rilevanza»?

    Significa che la norma impugnata non doveva essere applicata nel processo da cui è nata la questione, che quindi non incide sulla sua decisione.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

    La norma è stata annullata?

    No: la questione è stata dichiarata inammissibile e la disposizione resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2017 – Testimone assistito assolto e regola di valutazione dell’art. 192 c.p.p.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui applicava la regola di valutazione dell’art. 192, comma 3, anche alle dichiarazioni di chi era stato assolto perché il fatto non sussiste. In via consequenziale ha colpito anche il comma 3 dello stesso articolo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 197-bis cod. proc. pen. disciplina il «testimone assistito», cioè chi depone dopo essere stato imputato in un procedimento connesso. Il comma 6 estendeva a queste dichiarazioni la regola dell’art. 192, comma 3, che richiede riscontri esterni, e il comma 3 imponeva l’assistenza di un difensore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole parificazione del soggetto assolto perché il fatto non sussiste al dichiarante imputato in procedimento connesso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui applicava l’art. 192, comma 3, alle dichiarazioni di chi era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha dichiarato l’illegittimità anche del comma 3, sull’assistenza del difensore, per le medesime dichiarazioni.

    Il principio

    Chi è stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste non può essere trattato come un dichiarante sospetto: le sue dichiarazioni non vanno assoggettate alla regola dei riscontri dell’art. 192, comma 3, né all’obbligo di assistenza difensiva proprio del testimone assistito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. e, in via consequenziale, il comma 3, per le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste.

    Perché era irragionevole la disciplina?

    Perché equiparava chi era stato assolto in via definitiva a chi è ancora gravato da un’imputazione, imponendo riscontri e difensore non giustificati.

    Cosa cambia ora?

    Le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste sono valutate come quelle di un testimone ordinario, senza la regola dei riscontri.

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  • Corte cost. n. 244/2018 – Esche avvelenate, abrogazione della legge regionale ed estinzione del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Molise in materia di esche avvelenate: dopo l’abrogazione integrale della legge impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione non si era costituita.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato in via principale una legge regionale del Molise che vietava l’uso e la detenzione di esche e bocconi avvelenati, ritenendo che invadesse materie di competenza statale. In corso di giudizio la legge regionale è stata interamente abrogata da una successiva legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Molise n. 15 del 2017, in riferimento all’art. 117, commi secondo (lettere g, l, r, s) e terzo, della Costituzione, per asserita invasione di competenze esclusive statali e violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il ricorso era stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la legge abrogata non avesse trovato applicazione, ha rinunciato al ricorso; in mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo l’abrogazione della legge regionale e la Regione non si era costituita in giudizio: in questi casi la rinuncia comporta l’estinzione.

    La Corte ha detto se la legge regionale fosse incostituzionale?

    No. Non si è pronunciata nel merito: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, con la dichiarazione di estinzione.

    Cosa rileva l’abrogazione della legge impugnata?

    Ha indotto lo Stato a rinunciare, sul presupposto che la norma non avesse trovato applicazione nel periodo intermedio; di per sé l’abrogazione non equivale a una dichiarazione di illegittimità.

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  • Corte cost. n. 243/2018 – «Regola Taricco», prescrizione e principio di determinatezza penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’obbligo per il giudice di disapplicare le norme sulla prescrizione in attuazione della «regola Taricco»: tale regola non può entrare nell’ordinamento perché contrasta con il principio di determinatezza in materia penale.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza Taricco della Corte di giustizia UE, ai giudici italiani veniva chiesto di disapplicare le norme interne sull’interruzione della prescrizione nei casi di gravi frodi IVA, con effetti sfavorevoli per gli imputati. Tre giudici (Tribunale di Siracusa e Corte di cassazione) hanno sollevato dubbi di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge n. 130 del 2008, di ratifica del Trattato di Lisbona, nella parte in cui imponeva di applicare l’art. 325 TFUE secondo la «regola Taricco», in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 secondo comma, 27 terzo comma, 101 secondo comma e 111 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando la propria sentenza n. 115 del 2018: il giudice comune non può applicare la «regola Taricco» perché in contrasto con il principio di determinatezza penale, a prescindere dalla collocazione temporale dei fatti.

    Il principio

    La prescrizione appartiene alla legalità penale sostanziale; la violazione del principio di determinatezza di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. impedisce senza eccezioni l’ingresso della «regola Taricco» nell’ordinamento italiano.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «regola Taricco»?

    È la regola, derivata da una sentenza della Corte di giustizia UE, che imponeva ai giudici di disapplicare alcune norme sulla prescrizione nei casi di gravi frodi IVA quando ne derivasse impunità sistematica.

    Perché la Corte l’ha ritenuta inapplicabile?

    Perché i presupposti di quella regola erano formulati in termini vaghi e indeterminati, in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

    La data del reato cambia la conclusione?

    No. La Corte ha precisato che, indipendentemente dal momento in cui i fatti sono stati commessi, il giudice comune non può applicare la «regola Taricco».

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  • Corte cost. n. 20/2017 – Intercettazioni e controllo della corrispondenza dei detenuti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 266 del codice di procedura penale e sugli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario. La limitazione dei mezzi di ricerca della prova sulla corrispondenza dei detenuti non è illegittima.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva dei limiti all’utilizzo, come prova, della corrispondenza dei detenuti. L’art. 266 cod. proc. pen. individua i casi in cui sono consentite le intercettazioni; gli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) regolano i controlli sulla corrispondenza dei detenuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 e 18-ter della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Essendo legittime, per la corrispondenza epistolare, le restrizioni a taluni mezzi di ricerca della prova, risultano altrettanto legittime le conseguenti limitazioni del materiale probatorio utilizzabile.

    Il principio

    Le restrizioni all’impiego della corrispondenza dei detenuti come mezzo di ricerca della prova sono compatibili con la Costituzione, e da esse discendono coerentemente i limiti all’utilizzabilità probatoria del relativo materiale.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    L’art. 266 del codice di procedura penale e gli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario sul controllo della corrispondenza dei detenuti.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sono state respinte: le limitazioni sono legittime.

    Perché la Corte le ha ritenute legittime?

    Perché la restrizione dei mezzi di ricerca della prova sulla corrispondenza giustifica coerentemente i limiti all’utilizzabilità del materiale acquisito.

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  • Corte cost. n. 242/2018 – Tassa automobilistica regionale e autosufficienza dell’ordinanza di rimessione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma della Regione Lombardia che fissa il momento di nascita del presupposto della tassa automobilistica: l’ordinanza del giudice rimettente era lacunosa e non consentiva di valutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Una commissione tributaria lombarda dubitava che la Regione potesse stabilire, in modo diverso dalla legge statale, quando sorge l’obbligo di pagare la tassa automobilistica. Il contribuente sosteneva di aver venduto il veicolo prima del sorgere del presupposto d’imposta. Per decidere, occorreva sapere quando iniziava il periodo d’imposta, dato legato alla data di immatricolazione del veicolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 10 del 2003, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, per asserita invasione della competenza esclusiva statale in materia tributaria. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza di rimessione, omettendo di indicare la data di immatricolazione del veicolo, non permetteva di individuare il periodo d’imposta e quindi di verificare la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile per il principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il controllo sulla rilevanza e comporta l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma regionale fosse legittima?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto dell’ordinanza del giudice che l’aveva sollevata.

    Perché l’ordinanza di rimessione era considerata insufficiente?

    Perché non indicava la data di immatricolazione del veicolo, elemento necessario per individuare il periodo d’imposta e valutare se la questione fosse rilevante.

    Che cos’è il principio di autosufficienza dell’ordinanza?

    È la regola per cui l’atto con cui il giudice solleva la questione deve contenere in sé tutti gli elementi di fatto necessari, perché la Corte non può integrarli leggendo direttamente gli atti del processo.

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  • Corte cost. n. 19/2017 – Incompatibilità del giudice e messa alla prova: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in relazione alla disciplina della messa alla prova. La pronuncia è di rito e non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. regola l’incompatibilità del giudice. La questione era posta in relazione alla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ipotizzando una situazione di incompatibilità non prevista.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge n. 67 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Si tratta di una decisione processuale: la questione non è stata esaminata nel merito per vizi nella sua prospettazione.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile senza pronunciarsi sul merito della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Che tipo di decisione è?

    Un’ordinanza di manifesta inammissibilità, cioè una pronuncia di rito che non valuta il merito.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla disciplina della messa alla prova (legge n. 67 del 2014).

    Cosa cambia per la norma?

    Nulla: la disposizione resta in vigore e la questione non è stata decisa nel merito.

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  • Corte cost. n. 18/2017 – Incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in tema di incompatibilità del giudice. Non ogni precedente intervento del giudice rende costituzionalmente necessaria l’incompatibilità a procedere oltre.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. disciplina i casi in cui il giudice che ha compiuto determinati atti in una fase del procedimento non può partecipare alla fase successiva. La questione riguardava la posizione del giudice dell’udienza preliminare che aveva già svolto valutazioni sul merito dell’imputazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo necessaria un’ipotesi di incompatibilità non prevista dalla norma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La situazione descritta dal rimettente non presenta i caratteri di una valutazione di merito tale da rendere costituzionalmente necessaria l’applicazione dell’istituto dell’incompatibilità.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice non scatta per ogni precedente attività processuale, ma solo quando il giudice abbia già espresso una valutazione di merito idonea a pregiudicarne l’imparzialità nella fase successiva.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.?

    Disciplina i casi di incompatibilità del giudice che ha già compiuto determinati atti, per garantirne l’imparzialità.

    Quando il giudice è incompatibile?

    Quando ha già espresso una valutazione di merito sulla regiudicanda, non per qualsiasi attività processuale precedente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione: nel caso esaminato non vi era una valutazione di merito tale da imporre l’incompatibilità.

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  • Corte cost. n. 17/2017 – Custodia cautelare e madre di figli oltre i sei anni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non vieta la custodia in carcere per i genitori di figli di età superiore a sei anni. La soglia dei sei anni non è irragionevole e l’ordinamento offre comunque tutela al minore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. vieta di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è genitore convivente di un figlio di età non superiore a sei anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel caso esaminato, una madre imputata per reati gravi aveva una figlia che, superati i sei anni, faceva venir meno la protezione previo dal carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione, lamentando un «rigido automatismo» che, oltre i sei anni del figlio, impedirebbe al giudice di valutare la situazione concreta del minore e la sua tutela.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La soglia dei sei anni rappresenta una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole; inoltre l’esigenza di protezione del minore resta assicurata da altri istituti del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, orientati a salvaguardare in via primaria il rapporto del minore con la madre.

    Il principio

    La fissazione di una soglia anagrafica per la tutela rafforzata del genitore detenuto rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la Costituzione, perché l’interesse del minore resta comunque tutelato da altri strumenti dell’ordinamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.?

    Vieta di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere per il genitore convivente di un figlio fino a sei anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la soglia dei sei anni non è irragionevole e la tutela del minore è comunque garantita da altri istituti dell’ordinamento penitenziario e processuale.

    La decisione cambia la disciplina?

    No: la norma resta in vigore così com’è, con la soglia dei sei anni confermata.

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  • Corte cost. n. 196/2018 – Spese regionali per il personale impugnate in sede di parificazione

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    La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni delle leggi della Regione Liguria in materia di personale, tra cui il finanziamento della retribuzione della «vicedirigenza», impugnate dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale la Corte dei conti verifica la legittimità della spesa. Esaminando il rendiconto 2016 della Regione Liguria, ha ritenuto in contrasto con la Costituzione alcune norme regionali sul personale e sulla cosiddetta vicedirigenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008, che istituiva la vicedirigenza regionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile, riservato allo Stato), e l’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, che destinava risorse al finanziamento della relativa retribuzione, anche in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008 e, in parte, dell’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, in particolare quanto alla destinazione «prioritaria» delle risorse al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vicedirigenza e ad alcuni commi connessi.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, compresa l’istituzione di figure come la vicedirigenza e il relativo trattamento economico, rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato: la Regione non può introdurla, né finanziarla in deroga alla contrattazione collettiva, anche per il vincolo di copertura della spesa.

    Domande e risposte

    Quali norme liguri sono state annullate?

    L’art. 10 della legge reg. n. 10/2008 e parte dell’art. 2 della legge reg. n. 42/2008, in particolare sul finanziamento della retribuzione della vicedirigenza.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale 2016 della Regione Liguria.

    Perché è rilevante la sede di parificazione?

    Perché conferma che in quel giudizio la Corte dei conti può investire la Corte costituzionale delle norme regionali che giustificano spese ritenute illegittime.

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  • Corte cost. n. 195/2018 – Reato permanente e continuazione tra più condanne

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 671 cod. proc. pen.: nel caso di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, l’istituto della continuazione in fase esecutiva è applicabile, evitando il cumulo materiale delle pene.

    Di cosa si tratta

    L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati separatamente, con un trattamento sanzionatorio più mite del cumulo materiale. Il caso riguardava più condanne definitive per distinte frazioni di un medesimo reato permanente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti ha impugnato l’art. 671 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che, nel caso di più condanne per segmenti del medesimo reato permanente, l’interessato sarebbe esposto al cumulo materiale delle pene, senza poter ottenere la continuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: secondo il diritto vivente, quando il reato permanente è contestato in forma «chiusa» (con indicazione della durata), la sua «frantumazione» consente di applicare la continuazione anche in sede esecutiva, sicché il temuto cumulo materiale non si verifica.

    Il principio

    Anche in presenza di più condanne definitive per frazioni di un reato permanente contestato in forma «chiusa», l’istituto della continuazione è applicabile in sede esecutiva: viene così evitato il cumulo materiale delle pene paventato dal rimettente.

    Domande e risposte

    Chi ha più condanne per lo stesso reato permanente subisce sempre il cumulo materiale delle pene?

    No: la continuazione è applicabile in fase esecutiva, con un trattamento più favorevole del cumulo materiale.

    L’art. 671 cod. proc. pen. è stato modificato?

    No: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, lasciando la norma invariata.

    Da che cosa dipende l’applicabilità della continuazione?

    Dalla «frantumazione» del reato permanente, possibile in particolare quando la contestazione è in forma «chiusa».

    Norme collegate