Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: apprendistato professionalizzante

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Apprendistato nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tre anni di contratto, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: la guida completa all’apprendistato professionalizzante nel settore logistica, spedizioni e corrieri espressi.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dura 3 anni per la maggior parte dei livelli. La retribuzione è al 75% nel primo anno e all’85% nel secondo. Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante e nominare un tutor aziendale.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 28-36 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – durata e retribuzione per livello
    Livello di destinazione Durata 1° anno 2° anno 3° anno
    1°, 2°, 3° Super non autisti, 3° non autisti 3 anni 75% 85% 100%
    4°, 4° Junior, 5°, 6° 3 anni 75% 85% 100%
    Area C (autisti) – tutte le qualifiche 3 anni 75% 85% 100%

    Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (non al livello effettivo durante l’apprendistato). Il livello 6°J (ora soppresso dal 31 dicembre 2025) aveva una durata di 2 anni.

    Chi può essere assunto con apprendistato

    Il contratto di apprendistato professionalizzante è previsto dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale). Non ci sono limitazioni di settore: tutti i livelli del CCNL Logistica sono accessibili con questo contratto.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori over 29 purché disoccupati da almeno 12 mesi e al primo contratto a tempo indeterminato, inquadrati al livello 6°. Questi lavoratori hanno una progressione retributiva speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, con passaggio al 100% dal 4° anno. Durata massima 36 mesi.

    La formazione professionalizzante: 120 ore obbligatorie

    Il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Questa formazione:

    • può essere svolta in azienda (on the job) o presso enti di formazione accreditati dalla Regione;
    • deve essere pertinente alle mansioni del livello di destinazione;
    • deve essere documentata nel libretto formativo del cittadino o nel registro di formazione aziendale;
    • rientra nell’orario di lavoro ordinario (il datore non può chiedere di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario).

    Per i settori come le spedizioni e i corrieri, la formazione tipicamente include: conoscenze doganali di base, gestione delle consegne, normativa sul trasporto (Reg. CE 561/2006 per i conducenti), sicurezza sul lavoro, utilizzo dei sistemi di tracciamento e documentazione di trasporto.

    Il tutor aziendale

    L’assunzione in apprendistato richiede la designazione di un tutor aziendale (referente per la formazione). Il tutor deve:

    • avere competenze adeguate rispetto alla qualifica da conseguire;
    • seguire e guidare l’apprendista nello svolgimento delle mansioni;
    • trasmettere periodicamente al responsabile aziendale un report sull’avanzamento della formazione.

    Il tutor non può seguire contemporaneamente più di 5 apprendisti (salvo deroghe per piccole imprese).

    La fine del contratto: conferma o recesso

    Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015). Se nessuno recede, il rapporto continua a tempo indeterminato al livello di destinazione con la retribuzione piena (100%).

    Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, comporto, ferie, TFR).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista operatore spedizioni (3° livello)
    Tizio, 22 anni, viene assunto in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di operatore spedizioni qualificato (livello 3S). Durata: 3 anni. Nel 1° anno percepisce il 75% del minimo del livello 3S: 1.970,37 × 75% = 1.478 euro lordi mensili (più EPA nella stessa proporzione). Nel 2° anno sale all’85% = 1.675 euro. Nel 3° anno raggiunge il 100% del minimo. Al termine, se nessuno recede, è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista corriere espresso
    Caia, 19 anni, è assunta in apprendistato come corriere espresso (Area C, qualifica 1). Il suo tutor aziendale la forma sulle procedure di consegna, sulla gestione dei resi, sull’utilizzo del palmare di tracciamento e sulla normativa sulla sicurezza stradale. Le ore di formazione (120 annue) sono svolte durante l’orario di lavoro ordinario. Alla fine dei 3 anni, se confermata, Caia entra a regime come personale viaggiante con tutti i diritti contrattuali pieni.
    Sempronio – Lavoratore over 29 al primo contratto
    Sempronio, 33 anni, era disoccupato da 14 mesi e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. L’azienda lo assume in apprendistato al livello 6° (profilo di ingresso per lavoratori maturi). La durata è di massimo 36 mesi con progressione speciale: 70% nel 1° anno, 75% nel 2°, 80% nel 3°, poi 100% dal 4° anno in poi. Al termine del 36° mese, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello 6° con il 100% del minimo.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato per un corriere espresso?
    Per tutti i profili (livelli 1°-6°, inclusi i conducenti dell’Area C) la durata è di 3 anni. La durata può essere ridotta se il lavoratore ha già svolto formazione certificata pertinente alla qualifica.
    Qual è la retribuzione di un apprendista spedizioniere?
    75% del minimo tabellare del livello di destinazione nel 1° anno, 85% nel 2°, 100% nel 3°. Queste percentuali si applicano anche all’EPA proporzionalmente.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante a carico del datore di lavoro, svolte nell’orario di lavoro ordinario. Il datore deve nominare un tutor aziendale.
    Un apprendista corriere può essere licenziato prima della fine del contratto?
    Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Al termine del contratto, le parti possono recedere con 30 giorni di preavviso. Senza disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
    Le ore di formazione riducono l’orario di lavoro?
    No. Le ore di formazione professionalizzante rientrano nell’orario ordinario e sono retribuite. Il datore non può chiedere all’apprendista di recuperare le ore di formazione fuori dall’orario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è regolata dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalle disposizioni contrattuali (artt. 28-36 CCNL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    La tutela della genitorialità nel settore del noleggio autobus presenta un aspetto specifico che non si trova in molti altri contratti: la mansione di guida è incompatibile con la gravidanza avanzata per ragioni di sicurezza. Il datore di lavoro è quindi tenuto a un obbligo di adibizione a mansioni alternative già prima del congedo obbligatorio di maternità.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente integra al 100% l’indennità INPS durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). La guida di autobus è vietata durante la gravidanza: il datore deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative. Il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Il congedo di maternità si computa nell’anzianità e non riduce ferie, ROL né mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    CCNL 6 ottobre 2022 (rinvio a legge + integrazioni)
    Riferimento legge
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità); D.Lgs. 105/2022 (congedo paternità); L. 197/2022 (estensioni)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Durata Trattamento economico
    Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS + integrazione CCNL al 100%
    Congedo obbligatorio paternità 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% INPS
    Permesso nascita (CCNL) 5 giorni lavorativi Retribuiti al 100%
    Congedo parentale (per genitore) Max 6 mesi entro i 14 anni del figlio 30% (80% per 1 mese entro 6 anni: legge 2023)
    Allattamento (permessi orari) 2 ore/giorno per 1 anno (1 ora se < 6 mesi) Retribuite al 100% (INPS)

    Le percentuali indicate per il congedo parentale si riferiscono alla legge in vigore al 2025. Il congedo parentale è un diritto di legge (D.Lgs. 151/2001); il CCNL non prevede integrazioni aggiuntive specifiche oltre la legge per questo istituto.

    Congedo obbligatorio di maternità: regole e integrazione contrattuale

    La lavoratrice gestante ha diritto al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; è possibile fruire in modo flessibile 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, su richiesta e con certificazione medica). Durante il congedo:

    • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
    • Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente integra questa indennità fino al 100% della retribuzione netta a carico del datore di lavoro per l’intera durata del congedo obbligatorio.
    • Il periodo si computa nell’anzianità a tutti gli effetti.

    La guida dell’autobus in gravidanza: il divieto e le mansioni alternative

    L’aspetto più specifico del settore è l’incompatibilità della mansione di guida con la gravidanza. Il D.Lgs. 151/2001 (allegato A) individua tra i lavori vietati in gravidanza quelli che comportano la guida di veicoli di trasporto passeggeri. Questo significa che l’autista gestante non può guidare l’autobus dalla comunicazione della gravidanza fino al termine del congedo post-parto.

    Gli obblighi del datore di lavoro in questo caso sono:

    1. Valutare il rischio specifico e adottare misure preventive (D.Lgs. 151/2001, art. 11).
    2. Adibire la lavoratrice a mansioni alternative compatibili con la gravidanza (ufficio, centralino, attività amministrative) senza riduzione della retribuzione.
    3. Se non esistono mansioni alternative, richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’autorizzazione all’astensione anticipata: la lavoratrice viene posta in congedo anticipato con indennità INPS e integrazione contrattuale.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il padre lavoratore dipendente (o il genitore non gestante nel caso di coppie dello stesso sesso) ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, all’adozione o all’affidamento del minore. Il congedo è retribuito al 100% dall’INPS ed è obbligatorio: il datore non può negarlo né subordinarlo a condizioni. Si aggiungono i 5 giorni lavorativi di permesso previsti dal CCNL.

    Congedo parentale: il sistema dopo la riforma 2022-2024

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) permette a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un periodo variabile entro i 14 anni del figlio. Le principali regole al 2025:

    • Ciascun genitore: max 6 mesi di congedo (totale familiare max 10 mesi, elevabile a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).
    • Indennità di base: 30% della retribuzione.
    • Indennità elevata: 80% della retribuzione per 1 mese aggiuntivo (entro i 6 anni del figlio), per ciascun genitore lavoratore dipendente (legge di bilancio 2024).
    • Il congedo si computa nell’anzianità; non riduce ferie, ROL, tredicesima e quattordicesima.

    Casi pratici

    Tizio – Padre autista, congedo obbligatorio di 10 giorni
    Tizio è autista B2 e la sua compagna partorisce il 15 marzo 2025. Nei 5 mesi successivi (entro il 15 agosto 2025), Tizio fruisce di 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per questi giorni, senza oneri per l’azienda. Il datore non può opporsi né richiedere preavvisi che rendano di fatto impossibile la fruizione.
    Caia – Autista gestante, mansione alternativa
    Caia è autista C1 e comunica la gravidanza all’ottavo mese dall’inizio del servizio. Il datore, tenuto al divieto di guida in gravidanza, la adibisce alle prenotazioni telefoniche e all’assistenza clienti per i 2 mesi pre-parto, senza modificare la retribuzione. Dal mese successivo inizia il congedo obbligatorio di maternità (1+4 in forma flessibile). Il CCNL integra l’indennità INPS all’80% fino al 100% della retribuzione netta per tutti e 5 i mesi.
    Sempronio – Congedo parentale a mesi alterni
    Sempronio è meccanico di officina B3. Dopo la nascita del figlio decide di fruire del congedo parentale a mesi alterni, alternandosi con la compagna. Richiede 2 mesi di congedo parentale entro il primo anno del figlio, percependo il 30% della retribuzione. Per uno dei due mesi (entro i 6 anni del figlio), la riforma 2024 gli permette di percepire l’80%. Il congedo si computa nell’anzianità e non riduce la tredicesima e la quattordicesima.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di congedo di maternità spettano nel CCNL Noleggio Autobus?
    La legge garantisce 5 mesi di congedo obbligatorio (2+3 o 1+4 in forma flessibile). Il CCNL integra l’indennità INPS (80%) al 100% della retribuzione netta per l’intera durata del congedo obbligatorio.
    Un’autista in gravidanza può continuare a guidare l’autobus?
    No. La guida di veicoli pesanti di categoria D è vietata durante la gravidanza (D.Lgs. 151/2001, allegato A). Il datore è tenuto a spostare la lavoratrice a mansioni alternative o, in assenza di queste, a richiedere l’astensione anticipata con indennità INPS.
    Quanti giorni di congedo di paternità obbligatorio spettano?
    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% dall’INPS. Si aggiungono 5 giorni di permesso previsti dal CCNL.
    Il congedo di maternità si computa nell’anzianità?
    Sì. I periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità si computano nell’anzianità a tutti gli effetti: ferie, scatti, comporto, preavviso, TFR. Non comportano riduzione di ferie, ROL né mensilità aggiuntive.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No. La lavoratrice gestante è protetta dal divieto di licenziamento dal momento della comunicazione della gravidanza al datore fino al compimento di un anno di età del figlio (D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento durante questo periodo è nullo, salvo giusta causa non collegata alla gravidanza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs. 151/2001, al D.Lgs. 105/2022 e al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    La malattia e l’infortunio nel settore del noleggio autobus hanno una dimensione aggiuntiva rispetto ad altri contratti: la mansione di autista richiede requisiti di idoneità fisica certificati dalla Commissione Medica patenti. La perdita temporanea o definitiva di tali requisiti può avere conseguenze sul rapporto di lavoro che vanno oltre la semplice assenza. Questa guida illustra il trattamento contrattuale e le sue implicazioni specifiche per il settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un periodo di comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Il trattamento economico durante la malattia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale. La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 39 CCNL 6 ottobre 2022 (malattia e infortunio)
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL); T.U. 1124/1965
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Regola Fonte
    Comporto per malattia 180 giorni nei 12 mesi precedenti CCNL (art. 39)
    Trattamento economico (1°-6° mese) Integrazione al 100% retribuzione netta CCNL + INPS
    Trattamento economico (7°-12° mese) Integrazione al 50% retribuzione netta CCNL + INPS
    Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 1° giorno; indennità INAIL + integrazione contrattuale T.U. 1124/1965 + CCNL
    Conservazione del posto Garantita per l’intera durata del comporto Art. 2110 c.c.
    Comporto per infortunio Separato dal comporto per malattia comune CCNL

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato per questo motivo. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa il comporto in 180 giorni nell’arco dei 12 mesi precedenti.

    Si computa per giorni di calendario (non solo lavorativi). In caso di malattie ricorrenti, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nei 12 mesi precedenti: se la somma supera 180 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale.

    Il comporto per infortunio sul lavoro e per malattia professionale è separato da quello per malattia comune e non si computa nel limite dei 180 giorni. Durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio riconosciuto dall’INAIL, il posto è conservato per l’intera durata dell’inabilità.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Il sistema è strutturato su due livelli che si integrano:

    1. Indennità INPS (legge): a carico dell’Istituto previdenziale, decorre dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, sono a carico del datore ai sensi del CCNL nel settore). L’indennità INPS è generalmente pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
    2. Integrazione contrattuale (CCNL): il datore di lavoro integra l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi di malattia, e il 50% per i successivi 6 mesi.

    Nei periodi di malattia le ferie non maturano (salvo diversa previsione contrattuale), né decorrono i termini del preavviso di licenziamento.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Gli autisti di autobus sono esposti a rischi professionali specifici: incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche da postura prolungata, esposizione a vibrazioni del veicolo, stress da traffico. Per questo il settore ha una sinistrosità INAIL (ex INPS) rilevante.

    In caso di infortunio sul lavoro l’impresa deve:

    • prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni);
    • comunicare la denuncia telematicamente tramite il portale INAIL.

    L’idoneità alla guida professionale: aspetto specifico del settore

    A differenza di altri settori, nel noleggio autobus l’idoneità fisica e psichica alla guida professionale è un requisito abilitativo essenziale, certificato periodicamente dalla Commissione Medica patenti (visita per il rinnovo della patente D). La perdita di tale idoneità configura un caso particolare:

    • La sospensione temporanea della patente (es. per malattia temporanea, incidente) non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore non può svolgere la propria mansione.
    • Il datore deve valutare se esistono mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo del c.d. «repechage»).
    • In caso di perdita definitiva e irreversibile dell’idoneità alla guida, in assenza di mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente e comporto
    Tizio è assente per malattia 30 giorni a gennaio, 45 a marzo, 60 a luglio e 50 a ottobre dello stesso anno: totale 185 giorni in 12 mesi. Supera il comporto di 180 giorni. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, comunicandolo con il preavviso contrattuale previsto per il livello di Tizio. Il TFR e le ferie maturate vanno liquidati.
    Caia – Infortunio in servizio
    Caia subisce un colpo di frusta in un tamponamento durante un servizio di transfer aeroportuale. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Durante l’inabilità temporanea (60 giorni), Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni) integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta come previsto dal CCNL. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto per malattia comune.
    Sempronio – Perdita dell’idoneità alla guida
    Sempronio, autista B2 con 10 anni di anzianità, sviluppa una patologia cardiaca che porta alla revoca dell’idoneità alla guida professionale. L’azienda verifica se esistono mansioni alternative disponibili (ufficio, magazzino, officina): non ne trova di compatibili. Procede quindi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 2 mesi (livello B2), liquidando TFR, ferie e tredicesima/quattordicesima proporzionali.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia posso fare senza essere licenziato?
    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Superati questi 180 giorni di assenza cumulata per malattia comune, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale. L’infortunio sul lavoro ha un comporto separato.
    Come viene retribuita la malattia nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. Nei primi 3 giorni di carenza, il CCNL prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro.
    Cosa succede se perdo la patente D per malattia?
    Il datore è tenuto a valutare l’esistenza di mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo di repechage). Solo in assenza di mansioni alternative può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale.
    L’infortunio sul lavoro è retribuito diversamente dalla malattia?
    Sì. L’INAIL eroga un’indennità dal primo giorno di inabilità (60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità da infortunio riconosciuto INAIL non si computa nel comporto per malattia comune.
    Devo avvisare subito l’azienda se mi ammalo?
    Sì, il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’inizio della malattia al datore (generalmente prima dell’inizio del turno previsto) e trasmettere il certificato medico telematico INPS entro i termini previsti. Ritardi ingiustificati possono comportare conseguenze sulla retribuzione per i giorni non certificati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. I trattamenti INPS e INAIL sono disciplinati dalla legge e possono variare. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Livelli, qualifiche e mansioni: la classificazione del personale nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) distingue il personale in 11 livelli, che vanno dai quadri con funzioni direttive (Q1-Q2) agli operativi di base (C3-C4). Comprendere il proprio livello di inquadramento è fondamentale: determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e l’accesso a specifiche tutele contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) articola il personale in 11 livelli: Q1-Q2 (quadri con funzioni direttive), A1-A2 (funzioni direttive), B1-B3 (impiegati di concetto), C1-C4 (da capo officina e coordinatore movimento al C1 fino a guardiani e addetti pulizie al C4). Il conducente di autobus è inquadrato al C2, l’autista di autovetture fino a 9 posti al C3 (art. 43). L’inquadramento condiziona il minimo tabellare, il periodo di prova e il preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV (datoriale) · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Testo normativo
    CCNL 6 ottobre 2022; accordo economico 23 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese di noleggio autobus con conducente, NCC, servizi turistici privati; escluso il TPL di linea

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Classificazione del personale – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Livello Parametro Profili indicati dal CCNL (art. 43) Minimo tabellare Periodo di prova
    Q1 200 Quadro: poteri di discrezionalità decisionale e ampie responsabilità gestionali in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità 1.682,05 € 5 mesi
    Q2 200 Quadro: responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone in settori o servizi di particolare complessità 1.682,05 € 5 mesi
    A1 200 Responsabile di Unità Operative; Responsabile di Unità Organizzative; Specialist Professional 1.682,05 € 5 mesi
    A2 188 Responsabile di Unità operativa; Responsabile di Unità organizzativa di servizio e supporto al business 1.581,12 € 4 mesi
    B1 170 Coordinatore Attività; Impiegato di concetto senior/specialist 1.429,74 € 4 mesi
    B2 162 Impiegato di concetto/specialist 1.362,46 € 2 mesi
    B3 155 Promotore servizi turistici; Addetto alla vendita a mezzo telefono; Impiegato di concetto junior/specialist 1.303,59 € 2 mesi
    C1 152 Capo officina; Coordinatore movimento autobus; Operatore tecnico amministrativo 1.278,36 € 2 mesi
    C2 134 Operaio specializzato di officina; Conducente di autobus; Addetto a pratiche amministrative 1.126,97 € 1 mese
    C3 125 Centralinista/Receptionist; Archivista; Assistente scuolabus; Autista di autovetture (fino a 9 posti); Addetto alla manutenzione 1.051,27 € 1 mese
    C4 100 Guardiano e addetto alla custodia; Addetto pulizie 841,03 € 1 mese

    Nota: i profili sono quelli elencati dall’art. 43 del CCNL del 6 ottobre 2022; i periodi di prova sono quelli dell’art. 18 (vedi la scheda sul periodo di prova) e i minimi quelli in vigore da luglio 2025 (accordo del 23 maggio 2025). Il parametro serve a riparametrare gli aumenti sul livello C2 (134).

    I livelli Q: i quadri del settore

    I livelli Q1 e Q2 identificano i quadri ai sensi della legge n. 190 del 1985: lavoratori con funzioni direttive di rilevante importanza per la conduzione dell’impresa. Per l’art. 43 sono quadri i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con continuità funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Il Q1 ha poteri di discrezionalità decisionale e ampie responsabilità gestionali in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza; il Q2 responsabilità gestionali in settori o servizi di particolare complessità. Chi svolge temporaneamente mansioni di quadro (non in sostituzione di un assente) ottiene la qualifica dopo sei mesi consecutivi.

    Oltre al minimo tabellare uguale all’A1, i quadri percepiscono un’indennità di funzione: 67 € mensili per Q1, 51 € per Q2. L’indennità è lorda, non rientra nel minimo tabellare ed è utile ai soli fini del TFR, della tredicesima e della quattordicesima (art. 43, Quadri).

    I livelli A: alta specializzazione

    I livelli A1 e A2 comprendono lavoratori con funzioni direttive, preposti a unità operative o organizzative. I profili indicati dall’art. 43 sono:

    • A1: preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano una o più unità operative o organizzative: Responsabile di Unità Operative, Responsabile di Unità Organizzative, Specialist Professional.
    • A2: funzioni di supervisione e controllo di singole unità operative o organizzative di servizio o supporto al business: Responsabile di Unità operativa, Responsabile di Unità organizzativa di servizio e supporto al business.

    I livelli B: impiegati di concetto

    I livelli B1, B2 e B3 sono riservati ai lavoratori di concetto, che operano nell’ambito delle direttive aziendali. Il CCNL non vi colloca profili di guida:

    • B1: ampie e consolidate competenze, con autonomia e iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore: Coordinatore Attività, Impiegato di concetto senior/specialist.
    • B2: specifiche competenze, con autonomia e iniziativa: Impiegato di concetto/specialist.
    • B3: limitati margini di autonomia: Promotore servizi turistici, Addetto alla vendita a mezzo telefono, Impiegato di concetto junior/specialist.

    I livelli C: operai e impiegati d’ordine, compresi i conducenti

    I livelli C1, C2, C3 e C4 comprendono le attività esecutive e di coordinamento operativo; qui si collocano i conducenti:

    • C1: attività che richiedono professionalità per problemi di media complessità: Capo officina, Coordinatore movimento autobus (coordina conducenti e personale di officina), Operatore tecnico amministrativo.
    • C2: Operaio specializzato di officina, Conducente di autobus (in possesso delle abilitazioni professionali previste), Addetto a pratiche amministrative. È il livello di riferimento per i minimi tabellari e per il parametro degli aumenti contrattuali.
    • C3: Centralinista/Receptionist, Archivista, Assistente scuolabus, Autista di autovetture (guida prevalente di automezzi fino a 9 posti), Addetto alla manutenzione (controllo, piccola manutenzione, pulizia e trasferimento automezzi).
    • C4: attività semplici a contenuto tecnico/manuale, acquisibili con breve pratica: Guardiano e addetto alla custodia, Addetto pulizie.

    Attenzione alla distinzione settoriale: il CCNL Noleggio Autobus (ANAV) si applica ai servizi privati. Gli autisti di linea degli autobus urbani e interurbani pubblici (TPL) sono disciplinati dal diverso CCNL Autoferrotranvieri, con livelli e minimi differenti.

    Criteri di inquadramento: come si attribuisce il livello

    L’attribuzione del livello avviene sulla base delle declaratorie contrattuali, che descrivono per ogni livello le caratteristiche di contenuto professionale, autonomia, responsabilità e complessità delle mansioni svolte. I principali criteri sono:

    • Titolo abilitativo: per il profilo di conducente di autobus il CCNL richiede le abilitazioni professionali previste dalla legge (patente D e CQC); il livello, però, dipende dal profilo e dalle mansioni, non dal numero di titoli.
    • Autonomia operativa: margini di autonomia e iniziativa indicati dalla declaratoria di ciascun livello.
    • Responsabilità: il presidio di funzioni di coordinamento porta ai livelli A o Q.
    • Anzianità ed esperienza: pur non determinando automaticamente il livello, costituiscono elementi di valutazione per i passaggi verso livelli superiori.

    Casi pratici

    Tizio – Autista neoassunto con patente D e CQC
    Tizio ha appena conseguito la patente D e il CQC e viene assunto da un’impresa di noleggio autobus turistici come conducente di autobus. Il profilo «Conducente di autobus» è collocato dall’art. 43 al livello C2 (parametro 134): il suo minimo tabellare da luglio 2025 è di 1.126,97 € mensili e il periodo di prova dura 1 mese. Il passaggio al C1 richiederebbe mansioni diverse, per esempio di coordinatore movimento autobus.
    Caia – Autista gran turismo internazionale di lungo corso
    Caia, con 12 anni di esperienza come autista di pullman gran turismo, viene assunta da un’altra impresa come conducente di autobus: resta al C2, perché l’anzianità e le lingue conosciute non cambiano il profilo (minimo 1.126,97 €, prova di 1 mese). Per ogni biennio di servizio matura però uno scatto di 27,17 € al mese, fino a 9 scatti.
    Sempronio – Responsabile operativo di flotta
    Sempronio coordina 15 autisti e il personale di officina e gestisce la pianificazione dei turni in un’impresa con 20 autobus: il suo profilo corrisponde a «Coordinatore movimento autobus», livello C1 (parametro 152). Il minimo tabellare da luglio 2025 è di 1.278,36 € e il trattamento complessivo di 1.809,44 € mensili. Se svolgesse stabilmente anche mansioni di livello superiore, il passaggio diventerebbe effettivo dopo due mesi per gli operai e tre per gli impiegati (art. 44, c. 3).

    Domande frequenti

    A quale livello è inquadrato un autista di autobus turistici?
    Il profilo di conducente di autobus è collocato dall’art. 43 al livello C2, quello di autista di autovetture (fino a 9 posti, come nell’NCC con vetture) al C3. Livelli superiori spettano solo a chi svolge mansioni di un altro profilo, per esempio il coordinatore movimento autobus (C1).
    Cosa distingue il livello B1 dal B2 nel CCNL Noleggio Autobus?
    Entrambi sono livelli di impiegati di concetto: il B1 (parametro 170) ha competenze ampie e consolidate e può coordinare lavoratori di livello inferiore (Coordinatore Attività, Impiegato di concetto senior/specialist); il B2 (parametro 162) ha specifiche competenze con autonomia e iniziativa (Impiegato di concetto/specialist).
    Cosa sono i livelli Q nel CCNL Noleggio Autobus?
    I livelli Q1 e Q2 corrispondono ai quadri: dipendenti con funzioni direttive continuative di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa (art. 43). Percepiscono un’indennità di funzione aggiuntiva (67 € per Q1, 51 € per Q2).
    Un accompagnatore turistico a quale livello è inquadrato?
    Il CCNL non elenca l’accompagnatore turistico o l’hostess di bordo tra i profili dell’art. 43; il livello va ricavato confrontando le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie (per esempio il Promotore di servizi turistici è collocato al B3).
    Come avviene il passaggio di livello?
    Chi svolge mansioni di livello superiore ha diritto al trattamento corrispondente per la durata dell’incarico; il passaggio diventa effettivo dopo due mesi per gli operai e tre per gli impiegati, salvo sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 44, c. 2-3). Se le mansioni di due livelli sono svolte con continuità, vale il livello superiore se prevalenti, altrimenti dopo un anno (art. 44, c. 4).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Per valutare il corretto inquadramento è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: ferie, permessi e ROL

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo di 4 settimane l’anno. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) aggiunge permessi, ROL e riposi individuali, tenendo conto della stagionalità tipica del turismo. Questa guida illustra tutti i diritti in materia di riposo nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (22 con settimana corta), 40 ore di ROL più 2 giornate, e 4 giorni di riposo compensativo per le festività soppresse (3 a Roma). Le ferie maturano per dodicesimi. La stagionalità turistica impone una programmazione flessibile. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro in corso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Artt. 26 (lett. B), 29, 30 e 31 CCNL 6 ottobre 2022 (ROL, festività, ferie, permessi)
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003; D.Lgs. 151/2001
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Durata / Quantità Note
    Ferie annue (settimana lunga) 26 giorni lavorativi Maturano per dodicesimi; per legge almeno 2 settimane nell’anno di maturazione (art. 10 D.Lgs. 66/2003)
    Ferie annue (settimana corta) 22 giorni lavorativi Applicabile laddove l’orario è distribuito su 5 giorni
    ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 40 ore annue + 2 giornate Da fruire tenendo conto delle esigenze aziendali
    Riposi per festività soppresse 4 giorni (3 nelle unità produttive del comune di Roma) Riposo compensativo in luogo del 19 marzo, dell’Ascensione, del Corpus Domini e del 4 novembre (art. 29, c. 6)
    Permessi per lutto 3 giorni retribuiti (5 se il decesso avviene fuori provincia) Genitori, fratelli, coniuge, figli (art. 31, c. 3)
    Permessi per nascita figlio 1 giornata retribuita (CCNL); 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (legge) La giornata del CCNL va goduta entro 15 giorni dall’evento ed è assorbita se la legge ne prevede di più (art. 31, c. 2)

    Le ferie: maturazione, programmazione e fruizione

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente riconosce a ogni lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie per anno di servizio (in caso di settimana corta, 22 giorni). Le ferie maturano progressivamente nel corso dell’anno e vengono conteggiate in dodicesimi: in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spettano ferie proporzionali ai mesi lavorati.

    Il diritto al godimento delle ferie non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva durante il rapporto di lavoro in corso (art. 10, D.Lgs. 66/2003). Le ferie vanno effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate in denaro.

    Il diritto alle ferie appartiene al lavoratore, ma la programmazione tiene conto delle esigenze dell’impresa e viene esaminata d’intesa con le strutture sindacali aziendali (art. 30, c. 3). Nel settore del noleggio autobus turistici, la bassa stagione (autunno-inverno) è generalmente il periodo preferito per la concessione delle ferie estese.

    ROL: le ore di riduzione dell’orario di lavoro

    Il CCNL riconosce 40 ore annue di ROL più 2 giornate lavorative di riposi individuali, da fruire tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. Il ROL è una forma di riduzione dell’orario maturata collettivamente e fruibile su richiesta individuale, generalmente con un preavviso minimo concordato a livello aziendale.

    I riposi non goduti entro l’anno di maturazione restano disponibili fino al 31 marzo dell’anno successivo, indipendentemente dalle esigenze di servizio; se non vengono fruiti nemmeno entro quella data, sono retribuiti (art. 26, lett. B). In caso di mancata fruizione imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla corrispondente indennità sostitutiva.

    Permessi speciali: lutto, nascita, matrimonio e assistenza

    Il CCNL e la legge riconoscono una serie di permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti:

    • Permessi per lutto: 3 giorni retribuiti per il decesso di genitori, fratelli, coniuge o figli, che diventano 5 se il decesso avviene fuori provincia (art. 31, c. 3, con richiamo all’art. 4 della L. 53/2000). Non si computano nelle ferie.
    • Permessi per nascita: il CCNL concede 1 giornata di permesso retribuito, da godere entro 15 giorni dall’evento (art. 31, c. 2). La legge riconosce al padre (o al secondo genitore) 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, fruibili dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi alla nascita (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 105/2022): la giornata del CCNL resta assorbita.
    • Congedo matrimoniale: 15 giorni lavorativi retribuiti al lavoratore non in prova che si sposa o costituisce un’unione civile, al netto di quanto corrisposto dall’INPS; non si computano nelle ferie (art. 38).
    • Permessi L. 104/1992: 3 giorni al mese per assistenza a familiare con handicap grave, o 2 ore al giorno in alternativa. Si tratta di un diritto di legge, non contrattuale.

    La stagionalità nel noleggio autobus: aspetti particolari

    Il noleggio autobus turistici è un settore con forte stagionalità: l’alta stagione (aprile-ottobre) concentra la maggior parte dei servizi, i ponti festivi generano picchi di domanda, e le gite scolastiche si concentrano in primavera e autunno. Questo crea una tensione naturale tra il diritto alle ferie e le esigenze operative.

    Il CCNL permette all’impresa di programmare le ferie nei periodi di minore attività, ma per legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede. I lavoratori stagionali (assunti con contratto a termine per la stagione) maturano ferie proporzionate alla durata del rapporto, che devono essere godute prima della scadenza del contratto o liquidate all’atto della cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – Autista con ferie programmate in bassa stagione
    Tizio lavora tutto l’anno per un’impresa di noleggio gran turismo. Il datore di lavoro programma le ferie di Tizio a novembre-dicembre, periodo di bassa stagione. Tizio gode di 2 settimane consecutive (10 giorni lavorativi) a novembre e 8 giorni restanti a gennaio dell’anno successivo, entro i termini contrattuali. Il datore rispetta il requisito delle 2 settimane consecutive e la programmazione annuale.
    Caia – Autista stagionale, ferie alla fine del contratto
    Caia è assunta con contratto stagionale dal 1° aprile al 30 settembre (6 mesi). Matura 13 giorni di ferie (26/12 × 6). Non riuscendo a fruire le ferie durante il servizio per l’alta stagione turistica, alla scadenza del contratto riceve l’indennità sostitutiva corrispondente a 13 giorni di retribuzione lorda.
    Sempronio – ROL e permessi ex festività
    Sempronio ha accumulato 40 ore di ROL e 4 giorni di riposo compensativo per le festività soppresse. Richiede 2 giorni di ROL (16 ore) per un motivo personale con preavviso di 3 giorni. L’azienda accetta, purché sia garantita la copertura del servizio. Le ore rimanenti vengono programmate nei mesi successivi. Se non fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo, vengono retribuite.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un autista di autobus turistici?
    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (22 giorni con la settimana corta). Le ferie maturano per dodicesimi in caso di rapporto iniziato o cessato nel corso dell’anno.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il ROL corrisponde a 40 ore annue più 2 giornate lavorative di riposo individuale, fruibili tenendo conto delle esigenze aziendali, generalmente con preavviso. Se non vengono fruiti entro il 31 marzo dell’anno successivo, i riposi sono retribuiti (art. 26, lett. B).
    Le ferie possono essere godute in estate anche nel settore noleggio autobus?
    La programmazione delle ferie spetta al datore di lavoro. Il settore del noleggio autobus turistici ha la propria alta stagione in estate, quindi le ferie estese vengono spesso programmate in bassa stagione (autunno-inverno). Per legge almeno 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione.
    Le ferie non godute si perdono a fine anno?
    No. Le ferie non possono essere perse automaticamente. Se il lavoratore non ha potuto fruirne per cause imputabili al datore, mantiene il diritto. Il CCNL prevede che le ferie siano godute nell’anno di riferimento, salve le deroghe di legge (art. 30, c. 14): per legge la quota oltre le due settimane può essere goduta entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Solo alla cessazione del rapporto si liquidano in denaro.
    Il lavoratore può rinunciare alle ferie in cambio di denaro?
    No. La monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro in corso è vietata dal D.Lgs. 66/2003. Le ferie si liquidano in denaro solo alla cessazione del rapporto, per la quota non goduta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: apprendistato professionalizzante

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di ingresso dei giovani nel settore del noleggio autobus. Permette all’impresa di formare un autista o un addetto tecnico-amministrativo con oneri contributivi ridotti e, al giovane, di acquisire una qualificazione professionale riconosciuta. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente regola la durata, la formazione e il trattamento economico dell’apprendista.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede l’apprendistato professionalizzante per giovani tra 18 e 29 anni, con durata da 6 a 36 mesi e formazione minima di 80 ore medie annue. Il periodo di prova per l’apprendista è di 6 settimane di prestazione effettiva. L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale. Al termine dell’apprendistato, il datore può confermare a tempo indeterminato o recedere senza motivazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    CCNL 6 ottobre 2022 (apprendistato professionalizzante)
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato); D.Lgs. 150/2015
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Aspetto Regola CCNL
    Età di accesso 18 anni (o 17 con qualifica triennale) fino a 29 anni e 364 giorni
    Durata Da 6 mesi a 36 mesi massimo
    Formazione Almeno 80 ore medie annue (tecnico-professionale e trasversale)
    Periodo di prova 6 settimane di prestazione effettiva
    Inquadramento Al livello di accesso del profilo professionale finale
    Tutor aziendale Obbligatorio; deve avere competenze professionali adeguate
    Conferma al termine Libera (con o senza motivazione); in caso di mancata conferma conta come licenziamento ai fini della NASpI

    Requisiti e accesso all’apprendistato nel settore

    L’apprendistato professionalizzante nel noleggio autobus e NCC è accessibile a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età). Il limite inferiore scende a 17 anni per chi è in possesso di qualifica professionale triennale conseguita nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

    Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata, del livello di inquadramento iniziale e finale, del piano formativo individuale (PFI) e del nome del tutor aziendale. Non è ammessa la forma verbale.

    Attenzione alla patente: nel settore noleggio autobus l’apprendista che aspira alla mansione di autista deve comunque essere in possesso della patente di guida di categoria D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) all’atto dell’assunzione, oppure ottenerli durante l’apprendistato. L’abilitazione professionale è un requisito di legge (Codice della strada, D.Lgs. 59/2011) distinto dal CCNL.

    Durata e struttura del percorso

    La durata dell’apprendistato professionalizzante è variabile tra 6 e 36 mesi, entro i limiti dell’art. 21, c. 1 del CCNL; la durata effettiva e il percorso sono indicati nel piano formativo individuale, definito sull’allegato 2 al CCNL per i profili che vi sono previsti. Il CCNL non fissa durate diverse per livello:

    • Durata minima: 6 mesi.
    • Durata massima: 36 mesi.
    • Il periodo di apprendistato svolto presso altri datori di lavoro, se documentato, per le stesse mansioni e con interruzione non superiore a 12 mesi, si computa per intero (art. 21, c. 7).

    La formazione: il piano formativo individuale

    La formazione è il cuore dell’apprendistato. Il CCNL prevede un monte ore di almeno 80 ore medie annue di formazione, suddivise in:

    • Formazione tecnico-professionale: specifica per la mansione (tecniche di guida sicura, normativa sui trasporti, regolamento CE 561/2006, manutenzione ordinaria, assistenza ai passeggeri, gestione emergenze, uso del tachigrafo, lingue straniere per il turismo internazionale).
    • Formazione trasversale: competenze relazionali, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), normativa contrattuale di base.

    Il piano formativo individuale (PFI) deve essere predisposto prima dell’inizio del rapporto e può essere redatto anche in forma sintetica. Il tutor aziendale (obbligatorio per legge) segue l’apprendista nel percorso formativo e attesta il raggiungimento delle competenze.

    Il trattamento economico: percentuali e inquadramento

    L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale previsto dal CCNL per la mansione di arrivo. La retribuzione durante l’apprendistato è quella del livello di inquadramento contrattuale assegnato. Non esistono percentuali sub-minimo nell’attuale contratto ANAV, a differenza di altri CCNL: l’apprendista percepisce la retribuzione tabellare, l’ex indennità di contingenza e l’EDR del suo livello di accesso, con le indennità per straordinario, notturno, festivo, domenicale, trasferta e il ticket restaurant (art. 21, c. 9). Solo l’eventuale retribuzione aziendale (premio di risultato) è erogata in percentuale: 20% dal 19° al 24° mese, 30% dal 25° al 30°, 50% dal 31° al 36°.

    Le agevolazioni per il datore di lavoro sono invece di natura contributiva (aliquote INPS ridotte per la durata dell’apprendistato, a carico aziendale).

    Fine dell’apprendistato: conferma o recesso

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato, senza necessità di nuova lettera di assunzione (il rapporto prosegue automaticamente).
    • Recedere liberamente senza obbligo di motivazione, con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dal termine del periodo di formazione (art. 42, c. 4, D.Lgs. 81/2015); durante il preavviso continuano ad applicarsi le regole dell’apprendistato e, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il recesso del datore al termine è un licenziamento: l’ex apprendista può chiedere la NASpI se ha i requisiti contributivi.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista di 21 anni, contratto di 24 mesi
    Tizio, 21 anni, ha appena conseguito la patente D e il CQC. Viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 24 mesi per formarsi come conducente di autobus (livello C2). Il periodo di prova è di 6 settimane effettive. Riceve il minimo tabellare del livello di accesso assegnato. Svolge 80 ore di formazione all’anno (guida sicura, uso del tachigrafo, normativa UE trasporti). Al termine dei 24 mesi il datore lo conferma a tempo indeterminato come C2.
    Caia – Apprendista amministrativa, 27 anni, contratto di 12 mesi
    Caia, 27 anni, viene assunta come apprendista per il ruolo di addetta prenotazioni e back-office (livello C2, profilo addetto a pratiche amministrative). Il percorso è di 12 mesi, con 80 ore di formazione (software gestionali, customer care, normativa contrattuale). Al termine dell’apprendistato, il datore è soddisfatto delle prestazioni e la conferma come C2 a tempo indeterminato. L’anzianità maturata durante l’apprendistato si computa integralmente.
    Sempronio – Mancata conferma alla fine dell’apprendistato
    Sempronio, 28 anni, completa 18 mesi di apprendistato ma non viene confermato dal datore per scarsità di traffico. Alla scadenza del periodo di formazione il datore comunica il recesso, con preavviso che decorre da quella data (art. 42, c. 4, D.Lgs. 81/2015). Sempronio può chiedere la NASpI, se ha i requisiti, perché il recesso del datore è un licenziamento. Riceve la liquidazione con TFR maturato, ferie residue e quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima.

    Domande frequenti

    Qual è l’età massima per l’apprendistato nel CCNL Noleggio Autobus?
    Fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni). Il limite inferiore è 18 anni (17 con qualifica professionale triennale).
    Quanto dura l’apprendistato nel settore noleggio autobus?
    Da 6 mesi a 36 mesi massimo, in base al profilo professionale di arrivo. La durata effettiva è scritta nel contratto individuale e nel piano formativo (art. 21, c. 4).
    Quanto viene pagato un apprendista autista di autobus?
    Il CCNL non prevede percentuali sul minimo: l’apprendista riceve tabellare, ex contingenza ed EDR del livello di accesso (per un autista di autobus il C2: 1.126,97 € di tabellare da luglio 2025). Solo la retribuzione aziendale è erogata in percentuale (20%, 30%, 50% dal 19° mese). Le agevolazioni sono contributive (riduzione INPS a carico azienda).
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    Almeno 80 ore medie annue, suddivise tra formazione tecnico-professionale (guida sicura, normativa UE, tachigrafo) e formazione trasversale (sicurezza, relazionale, contrattuale).
    Se non vengo confermato alla fine dell’apprendistato posso prendere la disoccupazione?
    Sì. La mancata conferma al termine dell’apprendistato è equiparata al licenziamento ai fini previdenziali: l’ex apprendista ha diritto alla NASpI, se in possesso dei requisiti contributivi e di disoccupazione involontaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e al D.Lgs. 81/2015 sull’apprendistato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Guida completa alla tutela economica e alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio per il personale aeroportuale di terra: periodi di comporto, integrazione dell’indennità INPS, aspettativa e tutele specifiche per lavoratori notturni e con disabilità.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo garantisce nella Sezione Handlers (art. H29) la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, con l’intera retribuzione per i primi 6 mesi e il 50% per i successivi 6, al netto di quanto spetta da INPS e altri enti. Per patologie oncologiche, sclerosi multipla e distrofie muscolari i limiti sono raddoppiati e, a richiesta, spetta un’aspettativa non retribuita di 12 mesi. L’infortunio sul lavoro (INAIL) ha un trattamento distinto e più favorevole.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario
    12 mesi (art. H29, Sezione Handlers): 100% della retribuzione per 6 mesi, 50% per altri 6
    Aspettativa non retribuita per malattie gravi
    12 mesi, a richiesta (patologie oncologiche, sclerosi multipla, distrofie, disabilità di almeno il 60% sopravvenuta)
    Integrazione INPS
    La retribuzione contrattuale è ridotta di quanto il lavoratore percepisce da istituti previdenziali e assistenziali (art. H29)
    Infortunio sul lavoro
    Disciplinato da D.P.R. 1124/1965 – gestione INAIL
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino 31 dicembre 2025

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

    Schema comporto e trattamento economico in malattia – CCNL Trasporto Aereo
    Periodo di assenza Fonte erogazione Trattamento economico
    Primi 6 mesi di malattia Datore, al netto di INPS Intera retribuzione mensile (art. H29, comma 6)
    Dal 7° al 12° mese Datore, al netto di INPS 50% della retribuzione
    Patologie oncologiche, sclerosi multipla, distrofie Datore, al netto di INPS Limiti raddoppiati: 12 mesi al 100% e 12 al 50%
    Oltre il comporto Solo INPS (se indennità ancora dovuta) Conservazione del posto cessata; possibile licenziamento o aspettativa non retribuita

    Dati dell’art. H29 della Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (Sezione Handlers); la Sezione Gestori ha una disciplina propria che non abbiamo letto. L’integrazione tiene conto di quanto spetta da INPS: 50% dal 4° al 20° giorno e 2/3 dal 21°.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato questo termine senza guarigione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non è un licenziamento per giusta causa ma un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

    Il comporto può essere secco (periodo continuativo unico) o per sommatoria (somma di più assenze in un determinato arco temporale). Nella Sezione Handlers (art. H29) il limite è di 12 mesi di conservazione del posto; il testo letto non indica un arco di riferimento di 24 o 36 mesi, quindi conviene chiedere all’azienda come conteggia le assenze frazionate.

    Nel calcolo del comporto non si computano: le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, i congedi per maternità/paternità obbligatori, le assenze per donazione di sangue o midollo osseo.

    Aspettativa non retribuita per malattie gravi

    L’art. H29 della Sezione Handlers prevede che, al termine della conservazione del posto, i lavoratori con patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, o con una disabilità sopravvenuta di almeno il 60%, possano chiedere 12 mesi di aspettativa non retribuita, da richiedere entro la scadenza dei periodi di conservazione del posto. Durante questo periodo il lavoratore non percepisce retribuzione ma conserva il posto di lavoro e la copertura previdenziale è sospesa. Il rinnovo dei gestori del 2025 ha introdotto a sua volta criteri differenziati per lavoratori con disabilità o patologie croniche.

    Infortunio sul lavoro: tutela INAIL e integrazione contrattuale

    L’infortunio sul lavoro (incluse le malattie professionali) è assicurato dall’INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore infortunato ha diritto a:

    • Indennità giornaliera INAIL: dal 4° giorno (i primi 3 sono a carico del datore) pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° in poi.
    • Integrazione contrattuale: il testo Handlers letto non indica un’integrazione specifica per l’infortunio sul lavoro; per l’art. H30 l’azienda stipula polizze per gli infortuni dei lavoratori non protetti dall’INAIL.
    • Conservazione del posto: il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
    • Rendita INAIL: in caso di invalidità permanente superiore al 16% del danno biologico, l’INAIL eroga una rendita.

    Gli aeroporti sono ambienti con rischi specifici (mezzi di rampa, bagagli pesanti, superfici scivolose, jet blast, agenti chimici per il de-icing). Il CCNL e la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impongono misure preventive specifiche, formazione obbligatoria e dispositivi di protezione individuale.

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore assente per malattia deve: (1) comunicare tempestivamente l’assenza al datore entro l’inizio del turno; (2) far pervenire il certificato medico telematico all’INPS e al datore entro i termini di legge. L’INPS gestisce i certificati telematici e il datore può verificarne la ricezione. La visita di controllo fiscale (visite mediche INPS) è possibile nelle fasce di reperibilità previste dalla legge (in genere ore 10-12 e 17-19 per i lavoratori privati, salvo turni particolari). Il lavoratore con turni H24 deve rispettare le fasce in base all’orario contrattuale del giorno dell’assenza.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente: rischio comporto
    Tizio, addetto rampa al 4° livello, ha avuto negli ultimi 24 mesi numerose assenze brevi per malattia: 8 episodi per un totale di 45 giorni. Il comporto dell’art. H29 è di 12 mesi di conservazione del posto, con la retribuzione intera per 6 mesi e al 50% per altri 6: 45 giorni di assenze non lo avvicinano, ma Tizio chiede all’azienda come conteggia le assenze frazionate. Il delegato sindacale Filt-Cgil gli consiglia di controllare il cedolino. Tizio valuta di richiedere una visita con il medico competente aziendale per monitorare la situazione.
    Caia – Infortunio in rampa: iter INAIL
    Caia scivola su una superficie bagnata nel piazzale mentre movimenta un carrello bagagli. Riporta una distorsione alla caviglia e viene ricoverata 2 giorni. L’azienda denuncia l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dall’evento (obbligo di legge). Dall’4° giorno Caia percepisce l’indennità INAIL pari al 60% della retribuzione media giornaliera, e per il periodo di assenza valgono le regole di legge e le eventuali integrazioni aziendali. I giorni di infortunio non vengono computati nel suo comporto per malattia comune.
    Sempronio – Malattia oncologica: aspettativa aggiuntiva
    Sempronio, handler al 3° livello, viene diagnosticato con una patologia oncologica e inizia le cure chemioterapiche. Per la patologia oncologica i limiti dell’art. H29 sono raddoppiati: 12 mesi al 100% e 12 al 50% della retribuzione, al netto di quanto paga l’INPS. Al termine può chiedere 12 mesi di aspettativa non retribuita, durante i quali il rapporto resta sospeso anche ai fini dell’anzianità.

    Domande frequenti

    Quanto a lungo il CCNL aeroportuali garantisce la conservazione del posto in malattia?
    Nella Sezione Handlers (art. H29) il comporto è di 12 mesi, raddoppiato per patologie oncologiche, sclerosi multipla e distrofie muscolari, con aspettativa non retribuita di 12 mesi a richiesta. La Sezione Gestori ha una disciplina propria.
    Come viene integrata l’indennità INPS durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e il 66,67% dal 21° al 180° giorno. Nella Sezione Handlers la retribuzione contrattuale è intera per 6 mesi e al 50% per altri 6, detratto quanto il lavoratore percepisce da INPS e altri enti (art. H29).
    L’infortunio sul lavoro si computa nel comporto?
    No. I giorni di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperti dall’INAIL) non si computano nel periodo di comporto per malattia comune. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea da infortunio.
    Cosa succede se supero il periodo di comporto?
    Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Per i lavoratori con le patologie dell’art. H29 l’aspettativa non retribuita di 12 mesi va richiesta entro la scadenza dei periodi di conservazione del posto.
    Il lavoratore notturno ha tutele sanitarie aggiuntive?
    Sì. Il D.Lgs. 66/2003 prevede per i lavoratori notturni abituali il diritto a visita medica preventiva e periodica a spese del datore e il diritto al trasferimento al turno diurno in caso di accertata incompatibilità con lo stato di salute.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le regole sulla malattia sono quelle dell’art. H29 della Sezione Handlers del 25 ottobre 2023. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Dalla rampa al coordinamento: come sono strutturati i 9 livelli professionali del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra, con le declaratorie tipo per gestori aeroportuali e handlers e le mansioni caratteristiche di ciascun livello.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo suddivide il personale di terra in 9 livelli (da 9° a 1S), comprensivi di quadri, impiegati e operai. Il 4° livello è il livello di riferimento per l’inquadramento base degli addetti operativi (rampa, check-in, smistamento). Il rinnovo 2025-2027 ha previsto l’aggiornamento del sistema professionale per includere nuove figure operative, anche in relazione alla digitalizzazione dei processi aeroportuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (Gestori)
    Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Filt-Cgil · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parti firmatarie (Handlers)
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (Parte Generale e Gestori); fino al 31 dicembre 2025 (Handlers)
    Ambito
    Gestori aeroportuali, società di handling/assistenza a terra, cargo, rifornimento, catering

    Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

    Struttura dei livelli e figure professionali tipo nel CCNL Trasporto Aereo – personale di terra
    Livello Categoria Figure professionali tipo Caratteristiche principali
    1S Quadro/Impiegato direttivo Responsabile di area, capo servizio, dirigente di reparto Alta responsabilità, coordinamento di strutture complesse
    1 Impiegato di concetto senior Supervisore operazioni, responsabile turno Autonomia operativa elevata, coordinamento di team
    2A Impiegato di concetto Coordinatore check-in, assistente operativo senior Mansioni complesse, parziale supervisione
    2B Impiegato/Operaio specializzato senior Agente passeggeri specializzato, tecnico di rampa senior Competenze specialistiche consolidate
    3 Operaio qualificato / Impiegato d’ordine senior Addetto check-in qualificato, operatore di rampa senior Mansioni qualificate con autonomia operativa
    4 Operaio qualificato / Impiegato d’ordine Addetto movimentazione bagagli, addetto rampa, agente di scalo base Livello di riferimento per operativi di base
    5 Operaio comune qualificato Addetto ai mezzi di rampa, addetto servizi ausiliari qualificati Mansioni esecutive con qualificazione specifica
    6 Operaio comune Addetto ai servizi generali, supporto operativo base Mansioni prevalentemente esecutive
    7-9 Operaio avventizio / apprendista Addetto stagionale, lavoratore in apprendistato Livelli di ingresso, figure in formazione

    Le declaratorie complete per ciascun livello sono contenute nella Parte Specifica del CCNL (sezione Gestori o sezione Handlers). Le figure professionali tipo riportate sono indicative e possono variare in base all’organizzazione aziendale.

    Il sistema professionale: quadri, impiegati e operai

    Il CCNL Trasporto Aereo, come la generalità dei contratti del settore privato, distingue tre macro-categorie giuridiche del personale dipendente, con effetti su tutele, preavvisi e regime disciplinare:

    • Quadri: figura introdotta dalla L. 190/1985, presente al livello 1S. Sono lavoratori che svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Godono di tutele specifiche (diritto alla qualifica, assicurazione responsabilità civile professionale).
    • Impiegati: prestano attività prevalentemente intellettuale o di coordinamento. Livelli 1S, 1, 2A, 2B, 3 (per la componente impiegatizia).
    • Operai: svolgono prevalentemente attività manuale o tecnico-operativa. Livelli 3 (per la componente operaia), 4, 5, 6, 7, 8, 9.

    La distinzione rileva in particolare per la durata del periodo di prova, per il preavviso in caso di licenziamento o dimissioni, e per alcune indennità specifiche.

    Il 4° livello: parametro di riferimento del settore

    Il CCNL Trasporto Aereo utilizza il 4° livello come parametro di riferimento per il calcolo degli aumenti contrattuali e per la comunicazione delle variazioni economiche. Questo livello comprende la maggior parte degli addetti operativi di base: gli addetti alla movimentazione bagagli, gli agenti di rampa, i conduttori di mezzi speciali di piazzale, gli agenti di scalo che svolgono funzioni di check-in base e di assistenza ai passeggeri. È il livello numericalmente più diffuso tra gli handlers.

    Figure professionali specifiche del settore aeroportuale

    Il contesto operativo degli aeroporti genera profili professionali peculiari, spesso non presenti in altri comparti:

    • Addetto alla rampa: opera direttamente sul piazzale per il carico, scarico e smistamento di bagagli, merci e posta. Utilizza mezzi speciali (nastri elevatori, carrelli, trattori). Tipicamente 4° livello.
    • Agente di scalo passeggeri: gestisce le operazioni di check-in, imbarco e sbarco dei passeggeri, assistenza ai disabili (PRM), controllo documenti. Livello variabile da 3° a 2A.
    • Addetto de-icing: esegue le operazioni di rimozione ghiaccio e neve dagli aeromobili. Mansione stagionale ad alta specializzazione, inquadrata normalmente al 3° livello.
    • Operatore cargo: gestisce la documentazione, il magazzino e l’accettazione delle merci. Livello variabile da 3° a 2B.
    • Supervisore di rampa: coordina le operazioni di assistenza a terra durante lo scalo. Livello 2B o 2A.
    • Addetto ai sistemi informativi di scalo (DCS): gestisce i sistemi departure control. Tipicamente livello 2B o 2A.

    Aggiornamento del sistema professionale nel rinnovo 2025

    Il rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025 ha previsto l’aggiornamento del sistema professionale per includere nuove figure operative emerse dalla digitalizzazione e dalla transizione energetica del settore: operatori di sistemi di automazione bagagli, tecnici di gestione dei gate remoti, addetti alla supervisione di sistemi biometrici di imbarco. Questi profili vengono progressivamente inquadrati nelle declaratorie esistenti o in nuove declaratorie aziendali da negoziare in sede di contrattazione di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto rampa che chiede la promozione al 3° livello
    Tizio lavora come addetto movimentazione bagagli al 4° livello da tre anni. Da sei mesi svolge di fatto mansioni da supervisor di turno (coordina 4 colleghi, firma i documenti di carico). Maturati i 6 mesi previsti dall’art. 2103 c.c. per lo svolgimento di mansioni superiori, Tizio ha diritto alla promozione formale al 3° livello. Contatta il delegato sindacale Filt-Cgil per formalizzare la richiesta per iscritto al datore.
    Caia – Agente di scalo: impiegata o operaia?
    Caia è assunta come agente di scalo passeggeri al 3° livello. Si interroga sulla propria categoria giuridica: le sue mansioni sono prevalentemente intellettuali (gestione check-in, documenti, relazione con i passeggeri) e non manuali. Il CCNL la colloca tra gli impiegati al 3° livello. Questo rileva per il periodo di prova (più lungo rispetto agli operai dello stesso livello) e per il preavviso contrattuale.
    Sempronio – Nuovo profilo digitale non previsto dal CCNL
    Sempronio è assunto come «operatore sistemi biometrici di imbarco». L’azienda lo inquadra al 3° livello. Sempronio ritiene che le competenze richieste (gestione sistemi IT di sicurezza) corrispondano al profilo 2B. La RSU negozia con l’azienda un accordo di secondo livello che definisce la declaratoria del nuovo profilo e lo inquadra al 2B, con effetti retroattivi dalla data di assunzione.

    Domande frequenti

    A quale livello è inquadrato un addetto al check-in nel CCNL aeroportuali?
    L’addetto al check-in di linea è tipicamente inquadrato al 3° o 4° livello, a seconda dell’autonomia operativa e delle responsabilità specifiche. Chi svolge funzioni di coordinamento può essere inquadrato al 2B o 2A.
    Cosa distingue il livello 1S dagli altri livelli?
    Il livello 1S raggruppa figure di coordinamento ad alta responsabilità, generalmente quadri o impiegati direttivi con compiti di supervisione. È il livello con il minimo tabellare più alto (2.542 € per i gestori e 2.351 € per gli handlers al luglio 2025).
    Un handler addetto alla rampa può essere inquadrato come operaio?
    Sì. Gli handlers addetti alla rampa (carico/scarico bagagli, movimentazione mezzi, de-icing) sono generalmente inquadrati come operai specializzati ai livelli 4° o 3°. La qualifica di impiegato è riservata a chi svolge prevalentemente mansioni amministrative, gestionali o di coordinamento.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Il passaggio di livello avviene per promozione formale, subordinata al mutamento effettivo e stabile delle mansioni. Il lavoratore ha diritto alla promozione dopo aver svolto mansioni superiori per il periodo previsto dall’art. 2103 c.c. (di norma 6 mesi).
    I livelli del CCNL handlers sono gli stessi del CCNL gestori?
    Sì, la struttura a 9 livelli (da 9° a 1S) è la stessa per entrambe le sezioni, ma le declaratorie (cioè le descrizioni delle mansioni) possono differire in dettaglio, riflettendo le specificità dei servizi di gestione aeroportuale rispetto alle operazioni di assistenza a terra.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le declaratorie complete si trovano nei testi integrali disponibili presso Assaeroporti, Assohandlers, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: ferie, permessi e ROL

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Le regole su ferie, permessi retribuiti e ROL nel contratto collettivo del settore: quanti giorni spettano, come si maturano e si fruiscono, cosa succede in caso di malattia durante le ferie, e le peculiarità di un settore che opera senza interruzioni.

    In sintesi

    Negli handlers (CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers) spettano 20 giorni lavorativi di ferie con meno di 3 anni di anzianità e 22 giorni da 3 anni in su (art. H13), più 31,5 ore annue di ROL e permessi retribuiti (art. H4). Le ferie non godute, fermo il minimo di due settimane nell’anno, si possono fruire nei 36 mesi successivi. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. Il settore H24 richiede una programmazione condivisa che tenga conto delle esigenze operative.

    Dati contrattuali

    Ferie (anzianità inferiore a 3 anni)
    20 giorni lavorativi (settimana su 5 giorni)
    Ferie (anzianità pari o superiore a 3 anni)
    22 giorni lavorativi
    ROL annui
    31,5 ore
    Festività soppresse
    Nessun permesso né compenso (art. H12)
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – parte normativa fino al 31 dicembre 2025, economica fino al 30 giugno 2026
    Fonte
    Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023, artt. H4, H12, H13

    Tabella riepilogativa: ferie per anzianità

    Ferie annuali – CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers (art. H13)
    Anzianità di servizio Giorni di ferie lavorativi Note
    Inferiore a 3 anni 20 giorni Coefficiente 1 con settimana su 5 giorni
    Pari o superiore a 3 anni 22 giorni Con settimana su 6 giorni si usa il coefficiente 1,2

    Le ferie si contano in giorni lavorativi e si computano per anno solare; le festività che cadono nel periodo di ferie non si contano. Nell’anno di assunzione o di cessazione spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio (la frazione di almeno 15 giorni vale un mese). Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione, e le ferie non si assegnano durante il preavviso o la prova (art. H13). Ulteriori giorni possono venire solo da accordi aziendali.

    Le ferie nel settore H24: programmazione e fruizione

    Il settore aeroportuale non conosce interruzioni stagionali, il che rende la programmazione delle ferie un elemento critico dell’organizzazione del lavoro. Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto sia delle esigenze produttive sia, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai lavoratori, di norma entro il primo trimestre dell’anno.

    L’art. H13, richiamando l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, stabilisce che almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione; le giornate maturate e non godute possono essere fruite nei 36 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Il CCNL non fissa un periodo estivo obbligatorio: la collocazione si decide nel piano ferie aziendale.

    Il frazionamento ulteriore (anche a giorni singoli) è ammesso per accordo tra le parti. Nella contrattazione aziendale spesso si regola la modalità di richiesta individuale delle ferie frazionate, il preavviso minimo e la priorità in caso di più richieste coincidenti.

    ROL: i permessi retribuiti oltre le ferie

    Negli handlers l’art. H4 riconosce 31,5 ore annue di ROL e/o permessi retribuiti, fruibili anche a giornate e riproporzionate al regime orario del singolo lavoratore. Su richiesta, l’equivalente di una giornata si può collocare accanto al periodo di ferie programmato dall’azienda.

    I ROL vanno goduti entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo un piano di fruizione stabilito dall’azienda anche tenendo conto delle richieste del lavoratore; oltre quel termine, se non assegnati né compensati, sono retribuiti. Fino a 24 di queste ore possono essere assorbite dalle «ore incrementali» annue previste dallo stesso art. H4 per arrivare all’orario contrattuale di 38 ore e 30 minuti.

    Malattia durante le ferie

    Se il lavoratore si ammala durante un periodo di ferie già programmato e comunicato, l’art. H13 del CCNL (in linea con la Direttiva UE 2003/88/CE) riconosce il suo diritto a sospendere le ferie dalla data di insorgenza della malattia, purché questa sia certificata. I giorni di malattia durante le ferie vengono computati come assenza per malattia (con le relative tutele economiche) e i giorni di ferie interrotti possono essere recuperati successivamente.

    Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e produrre il certificato medico entro i termini contrattuali. La mancata comunicazione e certificazione osta alla sospensione delle ferie.

    Festività soppresse e permessi sostitutivi

    A seguito della L. 5/1977 e del D.P.R. 792/1985 alcune festività civili sono state soppresse (es. Festa dello Statuto, anniversario della Repubblica – poi reintrodotta -, ecc.). Per gli handlers l’art. H12 stabilisce che le festività soppresse dalla L. 54/1977 e la giornata del 10 dicembre non danno luogo ad alcun beneficio retributivo o compensativo. Chi lavora in una festività di legge è pagato con la retribuzione normale maggiorata del 45%.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie interrotte da malattia durante il picco estivo
    Tizio è in ferie dal 1° al 21 agosto 2026. Il 5 agosto si ammala di influenza e viene ricoverato per 3 giorni (5-7 agosto), con regolare certificato medico. Comunica tempestivamente l’assenza all’azienda via e-mail. I 3 giorni dal 5 all’7 agosto sono computati come malattia e non come ferie: Tizio recupererà quei 3 giorni di ferie in un momento concordato con l’azienda entro i termini di legge.
    Caia – Ferie nel primo anno di lavoro: quante ne spettano?
    Caia è assunta il 1° aprile 2026 come agente di scalo al 3° livello. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 9 mesi. Le ferie maturate sono: 20 giorni × 9/12 = 15 giorni lavorativi. Almeno due settimane vanno godute nell’anno; il resto può essere fruito nei 36 mesi successivi alla fine dell’anno (art. H13). I 31,5 ore di ROL maturano anch’esse per dodicesimi (31,5 × 9/12 = 23,6 ore).
    Sempronio – Il datore nega le ferie estive: può farlo?
    Sempronio richiede 3 settimane di ferie in luglio, periodo di punta per gli aeroporti. L’azienda nega, invocando le esigenze operative. Sempronio può contestare? Il CCNL non garantisce un periodo estivo: il datore fissa il calendario ferie tenendo conto delle esigenze del servizio e, per quanto possibile, delle richieste. Deve però consentire a Sempronio di godere almeno due settimane nell’anno di maturazione (art. H13 e art. 10 D.Lgs. 66/2003); su richiesta del lavoratore le due settimane sono consecutive.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL aeroportuali?
    Da 20 giorni lavorativi l’anno per chi ha meno di 3 anni di anzianità, a 22 giorni da 3 anni di anzianità in su (art. H13). Ulteriori giorni possono venire solo da accordi aziendali.
    Quante ore di ROL spettano annualmente?
    Il CCNL Trasporto Aereo prevede 31,5 ore annue di permessi retribuiti (ROL) negli handlers (art. H4), da godere entro marzo dell’anno successivo secondo il piano di fruizione aziendale; oltre quel termine, se non assegnati, sono retribuiti.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Il minimo di 20 giorni lavorativi di ferie non può essere monetizzato in costanza di rapporto (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Per i ROL, invece, l’art. H4 prevede il pagamento delle ore non assegnate entro marzo dell’anno successivo.
    Le ferie maturano anche durante la malattia?
    Sì. Le ferie maturano durante la malattia. Se la malattia insorge durante le ferie, il lavoratore ha diritto alla sospensione delle ferie e al loro recupero, a condizione che l’evento sia certificato e comunicato tempestivamente.
    Come si gestisce la programmazione delle ferie in aeroporto?
    Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto delle esigenze operative H24 e delle preferenze dei lavoratori. Deve far godere almeno due settimane nell’anno di maturazione; le ferie residue possono essere fruite nei 36 mesi successivi alla fine dell’anno (art. H13).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: apprendistato professionalizzante

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Come funziona il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale: chi può essere assunto, per quanti mesi, con quale retribuzione e quale formazione obbligatoria. Attenzione: il CCNL esclude l’apprendistato per il personale navigante; questa guida riguarda esclusivamente il personale di terra (handlers e gestori aeroportuali).

    In sintesi

    Negli handlers (art. H9 della parte specifica del 25 ottobre 2023) l’apprendista è pagato in percentuale di minimo tabellare e contingenza: dal 75-80% del primo semestre al 95% dell’ultimo, su contratti fino a 18, 24 o 36 mesi. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue, la prova non supera i 2 mesi di effettiva presenza. Al termine si può recedere con 15 giorni di preavviso; altrimenti il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015), oltre a quello per la qualifica e di alta formazione
    Età
    Da 18 a 29 anni (17 con qualifica professionale); senza limite per chi percepisce un trattamento di disoccupazione
    Durata
    Contratti fino a 18, 24 o 36 mesi (tabella dell’art. H9)
    Formazione
    Almeno 80 ore medie annue, compresa la formazione sulla sicurezza
    Periodo di prova
    Massimo 2 mesi di effettiva presenza, per iscritto
    Esclusione
    Personale navigante (art. 29 Parte generale)
    Fonte
    Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 e Parte generale del 7 febbraio 2025

    Tabella riepilogativa: retribuzione dell’apprendista per fase

    Retribuzione dell’apprendista – CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers (art. H9), in % di minimo tabellare e contingenza del livello di inquadramento
    Semestre Contratto fino a 18 mesi Fino a 24 mesi Fino a 36 mesi
    1° semestre 80% 80% 75%
    2° semestre 85% 85% 75%
    3° semestre 90% 90% 80%
    4° semestre – 95% 85%
    5° semestre – – 90%
    6° semestre – – 95%

    Le percentuali si applicano ai minimi tabellari in vigore e all’indennità di contingenza del livello di inquadramento previsto tempo per tempo. Il testo non abbina una durata a ciascun profilo: la durata si fissa nel contratto individuale e nel piano formativo. Per gli importi dei minimi vedi le tabelle retributive degli handlers. Fonte: Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023.

    Il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale: perché è importante

    Il settore dell’handling e della gestione aeroportuale è caratterizzato da attività complesse che richiedono qualificazione specifica (patenti speciali per i mezzi di piazzale, certificazioni di sicurezza aeroportuale ENAC, formazione antincendio, lingua inglese per le operazioni). Il contratto di apprendistato professionalizzante consente di inserire giovani lavoratori in un percorso strutturato di acquisizione di queste competenze, con un costo retributivo ridotto per l’azienda e garanzie di formazione per il lavoratore.

    Dal punto di vista normativo, l’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art. 41-47). Il CCNL Trasporto Aereo ha il compito di definire la durata contrattuale, i piani formativi di riferimento e le percentuali retributive per ciascuna fase, integrando la normativa di legge.

    Formazione obbligatoria: contenuti e responsabilità

    Il piano formativo individuale (PFI) definisce la formazione per acquisire le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica da conseguire. Per gli handlers l’art. H9 fissa:

    • Monte ore: almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, compresa la formazione teorica iniziale sul rischio specifico (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), integrata dall’offerta formativa pubblica dove esiste.
    • Modalità: in azienda o all’esterno, anche on the job, in e-learning o in affiancamento; le ore di formazione esterna sono orario di lavoro a tutti gli effetti.
    • Part-time: per l’apprendista a tempo parziale la durata della formazione non si riproporziona.

    Per contenuto del PFI e attestazione della formazione si usano i modelli allegati all’Accordo interconfederale del 18 aprile 2012, salvo diverse intese aziendali. Il CCNL non fissa un numero massimo di apprendisti per tutor; la Parte generale (art. 29) limita invece il numero degli apprendisti al rapporto di tre a due rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati a tempo indeterminato.

    Agevolazioni per il datore di lavoro

    Le aliquote contributive ridotte dell’apprendistato sono fissate dalla legge, non dal CCNL, e cambiano nel tempo: vanno verificate sulle istruzioni INPS dell’anno. Il CCNL handlers aggiunge alcune regole proprie (art. H9):

    • Vincolo di conferma: le aziende con almeno 50 dipendenti non possono assumere nuovi apprendisti se non hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 20% di quelli scaduti nei 24 mesi precedenti.
    • Malattia: conservazione del posto per 180 giorni complessivi; l’azienda corrisponde il 66% della retribuzione fino al 180° giorno, nei limiti della durata dell’apprendistato.
    • Infortunio sul lavoro: integrazione del trattamento INAIL al 100% dal primo giorno.
    • Anzianità: per gli apprendisti confermati, ai fini degli scatti conta il 50% della durata dell’apprendistato.

    Apprendistato e clausola sociale: un caso particolare

    Il CCNL prevede che la clausola sociale non si applichi in modo automatico all’apprendista: poiché il contratto di apprendistato è un contratto formativo a causa mista (lavoro e formazione), la sua natura è diversa da un contratto ordinario. In caso di cambio di gestore o di handler, l’impresa subentrante non è obbligata ad assumere l’apprendista dell’impresa uscente nella stessa qualità di apprendista. Tuttavia, l’impresa subentrante può assumere il lavoratore (eventualmente con un nuovo contratto di apprendistato o con un contratto ordinario al livello già raggiunto) tenendo conto delle competenze acquisite.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista di rampa al 4° livello: retribuzione e formazione
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista handler al 4° livello. Il contratto ha durata di 24 mesi. Per la tabella dell’art. H9 percepisce l’80% di minimo tabellare e contingenza nel primo semestre, l’85% nel secondo, il 90% nel terzo e il 95% nel quarto. Deve ricevere almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, compresa quella sulla sicurezza, anche on the job o in affiancamento. Il tutor aziendale è il capo reparto con 10 anni di esperienza in rampa.
    Caia – Apprendistato non confermato: diritti al termine
    Caia ha completato 36 mesi di apprendistato come agente passeggeri al 3° livello. L’azienda comunica la mancata conferma con il preavviso di 15 giorni previsto dall’art. H9 (art. 2118 c.c.). Caia non è stata licenziata per giustificato motivo: è il termine naturale del contratto. Ha diritto alla liquidazione del TFR maturato, ai ratei di tredicesima e quattordicesima, e alla NASpI se ne ha i requisiti, perché la cessazione non dipende da una sua scelta. Può iscriversi al Centro per l’Impiego e accedere alle politiche attive del lavoro.
    Sempronio – Datore che non eroga la formazione: conseguenze
    Sempronio è apprendista da 18 mesi. L’azienda non ha erogato alcuna ora di formazione: zero ore trasversali, zero tecniche. Sempronio si rivolge al delegato sindacale Filt-Cgil. La mancata erogazione della formazione è un inadempimento contrattuale grave. Le conseguenze per il datore: (a) perdita degli sgravi contributivi; (b) conversione del contratto in ordinario a tempo indeterminato secondo la giurisprudenza; (c) sanzioni ispettive. Sempronio chiede all’Ispettorato del Lavoro l’accertamento dell’inadempimento.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con contratto di apprendistato nel settore aeroportuale?
    Per l’apprendistato professionalizzante i giovani dai 18 ai 29 anni (17 con qualifica professionale); negli handlers anche chi percepisce un trattamento di disoccupazione, senza limite di età (art. H9). Il CCNL esclude espressamente il personale navigante (piloti, assistenti di volo) dall’apprendistato.
    Quanto dura il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale?
    La tabella dell’art. H9 prevede contratti fino a 18, fino a 24 e fino a 36 mesi, con retribuzione crescente per semestri (dal 75-80% al 95% di minimo tabellare e contingenza). Il testo non abbina una durata a ciascun livello: la durata si fissa nel contratto individuale. Un apprendistato iniziato presso un’altra azienda per le stesse mansioni, con interruzione non superiore a 12 mesi, può ridurre la nuova durata fino al 50%.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Negli handlers almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, compresa la formazione teorica iniziale sulla sicurezza (art. H9), integrata dall’offerta formativa pubblica dove esiste. Per il part-time le ore non si riducono.
    Cosa succede se il datore non eroga la formazione?
    L’inadempimento nella formazione comporta la perdita degli sgravi contributivi, possibile conversione del contratto in ordinario a tempo indeterminato per giurisprudenza e sanzioni dell’Ispettorato del Lavoro. Il lavoratore può segnalare la violazione all’ITL competente.
    Alla scadenza dell’apprendistato il datore può non assumere?
    Sì. Alla scadenza il datore può non confermare l’apprendista, comunicando il recesso con 15 giorni di preavviso (art. H9). Non si tratta di licenziamento per giustificato motivo. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e potenzialmente alla NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Generale CCNL Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025 e al rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, applicabile indipendentemente dal CCNL. Le percentuali retributive esatte per fase sono contenute nei testi integrali del CCNL di settore. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità e congedi

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità, paternità e congedi

    Il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza: la Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede che l’armatore la sbarchi appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43). Questa regola, di derivazione sia normativa sia contrattuale, si affianca alle ordinarie tutele del T.U. maternità.

    In sintesi

    La lavoratrice marittima in gravidanza deve essere sbarcata appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana (Sezione 1 del CCNL Armatoriale, art. 43). Il D.Lgs. 151/2001 disciplina congedo obbligatorio (5 mesi), paternità obbligatoria (10 giorni) e congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore). Il CCNL Armatoriale rinvia alla legge per l’indennità e il CCNL Porti all’art. 24 rinvia al D.Lgs. 151/2001: solo le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione nel congedo obbligatorio e nel primo mese di congedo facoltativo. Il verbale dell’11 luglio 2024 aggiunge fino a 3 mesi di congedo per le vittime di violenza di genere.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) · D.Lgs. 105/2022 · D.Lgs. 80/2015 · Cod. Navig. artt. 346, 355 ss.

    Lo sbarco obbligatorio della lavoratrice marittima in gravidanza

    La normativa vigente è chiara: il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto assoluto di adibire la lavoratrice incinta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; la navigazione, con i rischi legati al moto ondoso, alle condizioni meteorologiche avverse e all’isolamento, rientra in questa categoria.

    Non appena la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al comandante, l’armatore provvede allo sbarco e all’eventuale rimpatrio appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale). Il rapporto di arruolamento non si interrompe: la lavoratrice mantiene il diritto alla retribuzione e alle prestazioni INPS durante il congedo obbligatorio.

    Il congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, artt. 16-21) e si applica ugualmente a lavoratrici terrestri e marittime:

    • 2 mesi prima della data presunta del parto.
    • 3 mesi dopo il parto.
    • Possibilità di optare per il congedo flessibile (1 mese prima + 4 mesi dopo), previa certificazione medica.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Per i marittimi la Sezione 1 (art. 43) riconosce l’indennità prevista dalla legge, senza integrazione contrattuale. Il CCNL Porti (art. 24) rinvia al D.Lgs. 151/2001; la normale retribuzione, con integrazione dell’indennità di legge, spetta solo alle dipendenti delle autorità portuali durante l’assenza obbligatoria e il primo mese di assenza facoltativa. Il verbale di rinnovo dell’11 luglio 2024 contiene anche una dichiarazione comune su diversità, inclusione e violenza di genere.

    Il congedo obbligatorio di paternità

    Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre comunica il periodo di fruizione al datore di lavoro con il preavviso previsto dalla legge, ove possibile in relazione alla data del parto.

    Per il padre marittimo imbarcato, la fruizione dei 10 giorni richiede la concordia con il programma di navigazione. Per i congedi parentali la Sezione 1 (art. 44) rinvia alla normativa nazionale; il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità nel CCNL Porti, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali e tutele nei due CCNL
    Istituto Durata legge Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 80% retribuzione Nessuna per i marittimi (art. 43 Sezione 1) e per le imprese portuali (art. 24); le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Nessuna integrazione necessaria
    Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore Fino a 9 mesi indennizzati: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% Nessuna integrazione nazionale; il CCNL Porti computa il congedo nell’anzianità, non per ferie e mensilità aggiuntive
    Sbarco marittima incinta Entro la 26ª settimana, appena ragionevolmente possibile (art. 43 Sezione 1) Indennità di legge dal congedo Rimpatrio dell’armatore (art. 43)

    Nota: le leggi di bilancio 2023-2025 hanno portato a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all’80% (fonte: INPS); i restanti mesi indennizzati restano al 30%. Dati letti sulla pagina INPS del 2025; l’età del figlio e i mesi vanno verificati sulle istruzioni INPS dell’anno in corso.

    Il divieto di licenziamento e il rientro al lavoro

    La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Lo stesso divieto si applica al padre che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo parentale. Qualunque atto di recesso datoriale in violazione di questo divieto è nullo di diritto.

    Al rientro dal congedo, la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a essere reintegrata nella stessa posizione lavorativa o in una equivalente, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo.

    Casi pratici

    Tizio — Primo ufficiale di macchina che diventa padre

    Tizio è imbarcato su un traghetto quando la compagna partorisce. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%. Comunica immediatamente al comandante la nascita del figlio e richiede lo sbarco al primo porto utile. L’armatore organizza la sostituzione temporanea e Tizio si imbarca nuovamente dopo i 10 giorni, recuperando la posizione a bordo.

    Caia — Ufficiale di coperta incinta in alto mare

    Caia è terzo ufficiale di coperta. In navigazione nel Mediterraneo comunica al comandante di essere in stato di gravidanza alla sesta settimana. Il comandante informa immediatamente l’armatore: lo sbarco deve avvenire entro il primo porto disponibile e non appena in sicurezza. L’armatore organizza il rimpatrio. Caia inizia il congedo obbligatorio due mesi prima del parto: riceve l’indennità INPS all’80% e l’eventuale integrazione contrattuale prevista dal CCNL Armatoriale.

    Sempronia — Operatrice portuale che rientra dal congedo parentale

    Sempronia rientra da sei mesi di congedo parentale facoltativo. Ha il diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa (operatrice di gru, 4° livello) e con la stessa retribuzione. Il datore di lavoro non può assegnarle mansioni di livello inferiore senza il suo consenso. Il CCNL Porti computa il congedo parentale nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).

    Domande frequenti

    Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?
    No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta i lavori faticosi e insalubri e la Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 43) prevede lo sbarco appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza, con eventuale rimpatrio.
    Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?
    Il congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo) con indennità INPS all’80%. Per i marittimi la Sezione 1 del CCNL Armatoriale riconosce l’indennità di legge, senza integrazioni; nel CCNL Porti solo le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione.
    I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100%, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre marittimo deve concordare la fruizione con l’armatore.
    Come funziona il congedo parentale per i marittimi?
    Il congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore, nei primi 14 anni del figlio) si applica anche al personale navigante (art. 44 della Sezione 1). L’INPS indennizza fino a 9 mesi: 3 mesi all’80% e i restanti al 30%. Il CCNL non aggiunge integrazioni nazionali.
    Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per maternità?
    Per le imprese portuali no: l’art. 24 rinvia al D.Lgs. 151/2001. Alle dipendenti delle autorità portuali il CCNL riconosce la normale retribuzione durante l’assenza obbligatoria e il primo mese di assenza facoltativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio

    Ammalarsi a bordo di una nave o subire un infortunio in banchina presenta implicazioni giuridiche molto diverse rispetto al lavoro ordinario. La disciplina marittima affonda le radici nel Codice della Navigazione; quella portuale si innesta sul regime INAIL con specifiche integrazioni contrattuali.

    In sintesi

    Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) obbliga l’armatore alle spese di cura e al rimpatrio del marittimo malato in porto straniero. Nel CCNL Porti il comporto è generalmente di 12 mesi in 36, con integrazioni contrattuali sull’indennità INPS. La MLC 2006 impone una copertura sanitaria globale per tutto il personale navigante.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Cod. Navig. artt. 344, 355-362 · MLC 2006 Standard A4.1 · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008

    La malattia del marittimo a bordo: il quadro legale

    La disciplina della malattia del personale navigante è regolata in primo luogo dagli artt. 355 e seguenti del Codice della Navigazione, che attribuiscono all’armatore obblighi specifici ben più gravosi di quelli previsti per i datori di lavoro terrestri:

    • L’armatore è tenuto a fornire assistenza medica e farmaceutica al marittimo malato o infortunato durante il servizio.
    • Deve sbarcare il marittimo nel primo porto adatto alle cure necessarie, anche se ciò comporta uno scalo non programmato.
    • In caso di malattia o infortunio in porto straniero, è obbligato al rimpatrio a proprie spese del lavoratore.
    • La retribuzione continua a essere dovuta per un determinato periodo anche durante la malattia, secondo le previsioni del CCNL.

    La MLC 2006 (Standard A4.1) rafforza questi obblighi su scala internazionale, imponendo agli armatori di garantire una copertura sanitaria per i propri marittimi in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla bandiera della nave.

    L’infortunio in porto: la disciplina INAIL

    I lavoratori portuali sono soggetti alla normativa INAIL sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). Il lavoro portuale è classificato tra le attività a rischio elevato, con premi assicurativi corrispondentemente più alti rispetto ad attività di ufficio. I rischi tipici comprendono: cadute da mezzi o strutture, investimenti da veicoli e mezzi di movimentazione, infortuni con carichi sospesi, esposizione a sostanze pericolose nei terminal chimici.

    Il D.Lgs. 81/2008 impone misure di sicurezza specifiche per i porti: formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha introdotto due ore aggiuntive di formazione obbligatoria in ingresso per i nuovi assunti, proprio in risposta all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio nei due CCNL
    Aspetto CCNL Armatoriale (personale navigante) CCNL Porti (lavoratori portuali)
    Spese mediche A carico armatore (art. 355 Cod. Navig.) SSN + eventuale fondo sanitario integrativo
    Rimpatrio da porto straniero Obbligatorio a spese armatore Non applicabile (lavoro a terra)
    Periodo di comporto Disciplinato dal CCNL per qualifica Indicativamente 12 mesi in 36 mesi
    Integrazione retributiva Prevista dal CCNL per il periodo di malattia Integrazione sull’indennità INPS/INAIL
    Copertura globale MLC 2006 Standard A4.1 (obbligatoria) INAIL + eventuale assicurazione integrativa

    Il comporto nel CCNL Porti

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso il comporto senza guarigione, il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Questo istituto è di origine contrattuale: la legge (art. 2110 c.c.) rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione dei termini.

    Il CCNL Porti fissa generalmente il comporto in 12 mesi nell’arco dei 36 mesi precedenti. Possono essere previsti allungamenti per:

    • Malattie gravi o tumori.
    • Lavoratori con lunga anzianità di servizio.
    • Patologie conseguenti a infortuni sul lavoro.

    Durante il comporto, oltre all’indennità INPS (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° giorno), il CCNL può prevedere un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria.

    Casi pratici

    Tizio — Ufficiale che si ammala a Rotterdam

    Tizio è primo ufficiale di coperta su una portarinfuse in scalo a Rotterdam. Viene colpito da appendicite acuta. L’armatore è obbligato a pagare il ricovero presso l’ospedale olandese, a garantire la visita del medico di porto e, una volta autorizzato il trasporto, a organizzare il rimpatrio in Italia a proprie spese. La retribuzione di Tizio continua durante la degenza secondo le previsioni del CCNL Armatoriale.

    Caio — Operatore portuale infortunato da un carrello elevatore

    Caio viene investito da un carrello elevatore in banchina e riporta una frattura alla gamba. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 24 ore. L’INAIL riconosce l’infortunio e liquida l’indennità temporanea (60% della retribuzione media per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL Porti prevede un’integrazione aziendale per i giorni di franchigia INAIL (i primi tre giorni non coperti da indennità). Il datore di lavoro non può licenziare Caio durante il periodo di inabilità temporanea assoluta.

    Sempronia — Macchinista portuale con malattia cronica

    Sempronia ha accumulato 9 mesi di malattia negli ultimi 30 mesi a causa di una patologia cronica. Il comporto CCNL Porti è di 12 mesi in 36. Ha ancora 3 mesi di comporto disponibili. Il medico competente aziendale la visita in previsione del possibile rientro: il CCNL prevede che in caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, prima del licenziamento si valuti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.

    Domande frequenti

    Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
    L’armatore è obbligato per legge (art. 355 Codice della Navigazione) a farsi carico delle spese di cura del marittimo che si ammali durante il servizio a bordo, incluse le spese di degenza, medico e farmaci, indipendentemente dalla nazionalità del porto.
    Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
    L’armatore deve provvedere alle cure e, una volta stabilizzato il paziente, organizzare il rimpatrio a proprie spese. La MLC 2006 (Standard A4.1) impone questi obblighi per tutti gli armatori a livello internazionale.
    Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti fissa il comporto generalmente in 12 mesi nell’arco di 36 mesi precedenti, con possibili allungamenti per malattie gravi. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
    I lavoratori portuali hanno un’integrazione della retribuzione in caso di malattia?
    Sì. Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per avvicinarsi alla retribuzione piena almeno per una parte del periodo. L’entità dell’integrazione varia per anzianità e livello.
    Come funziona l’infortunio sul lavoro in porto?
    Si applica la normativa INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il CCNL Porti prevede integrazioni per i giorni di franchigia INAIL e maggiori tutele rispetto al minimo di legge. La formazione obbligatoria sulla sicurezza è stata aumentata di due ore con il rinnovo 2024.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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