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La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che istituiva il Parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi»: pur chiamandolo parco regionale, la Regione aveva perimetrato solo un’area marina, creando di fatto un’area marina protetta, materia riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2015 istituiva un «Parco naturale regionale» che, in base alle coordinate, comprendeva esclusivamente un tratto di mare entro le sei miglia dalla costa. La legge quadro statale sulle aree protette non prevede però il parco regionale marino.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e all’art. 118, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive e, in via consequenziale, delle altre norme della legge regionale: l’area è in realtà un’area marina protetta, materia di competenza esclusiva statale per la «tutela dell’ambiente».

Il principio

La disciplina delle aree marine protette rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente: una Regione non può istituire un’area marina protetta camuffandola da parco naturale regionale.

Domande e risposte

Perché la legge regionale è illegittima?

Perché istituiva un’area di sola superficie marina, riconducibile alle aree marine protette di competenza esclusiva statale.

Una Regione può includere tratti di mare nei suoi parchi?

Sì, ma solo come limitata estensione di un parco essenzialmente terrestre, non come area esclusivamente marina.

Cosa significa «illegittimità consequenziale»?

La caduta delle norme principali ha travolto anche le altre disposizioni della legge, strettamente dipendenti da esse.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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