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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma siciliana che esclude dall’albo dei docenti della formazione professionale chi ha riportato qualsiasi condanna penale: la selezione dei reati ostativi e l’eventuale procedura in contraddittorio spettano alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 prevedeva, per l’iscrizione all’albo regionale dei docenti dei corsi di formazione professionale, l’assenza di qualsiasi condanna penale, con cancellazione automatica in caso di condanna.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all’art. 17 dello Statuto siciliano, chiedendo una pronuncia additiva che introducesse un contraddittorio e individuasse reati ostativi puntuali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: la selezione delle condotte ostative e la previsione di un procedimento valutativo in contraddittorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, a cui la Corte non può sostituirsi.
Il principio
Quando esiste una pluralità di soluzioni possibili, l’individuazione dei reati ostativi all’iscrizione in un albo e la disciplina del relativo procedimento spettano al legislatore, non alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice rimettente?
Una pronuncia additiva che prevedesse un contraddittorio con l’interessato e individuasse reati ostativi specifici.
Perché la Corte non ha accolto la richiesta?
Perché la scelta tra le molteplici soluzioni possibili appartiene alla discrezionalità del legislatore.
La condanna riguardava un caso concreto?
Sì: un docente era stato escluso dall’albo per una condanna per truffa con patteggiamento e pena sospesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità
- Art. 4 della Costituzione — tutela del diritto al lavoro
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in ogni sua forma
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