Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittimo il turno di ballottaggio previsto dall’Italicum per assegnare il premio di maggioranza, perché comprimeva in modo eccessivo la rappresentatività dell’assemblea. Salva invece l’impianto restante, comprese le liste con capilista bloccati.
Di cosa si tratta
L’Italicum (legge n. 52 del 2015) era la legge elettorale per la Camera dei deputati. Prevedeva un premio di maggioranza alla lista che superava il 40% al primo turno o, in mancanza, vinceva un ballottaggio tra le due liste più votate. Diversi tribunali ne hanno dubitato la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova avevano sollevato numerose questioni in riferimento, tra l’altro, agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 56 della Costituzione, contro vari profili della legge n. 52 del 2015 e del d.P.R. n. 361 del 1957 come modificato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità del turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio di maggioranza e della norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente il collegio. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, salvando in particolare il premio al raggiungimento del 40% e i capilista bloccati.
Il principio
Il sistema elettorale può perseguire la governabilità con un premio di maggioranza, ma non al punto di sacrificare in modo sproporzionato la rappresentatività dell’assemblea e l’eguaglianza del voto: il ballottaggio così congegnato superava quel limite.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
Il turno di ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza e la facoltà del capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente quale collegio mantenere.
Il premio di maggioranza è stato eliminato del tutto?
No: il premio resta legittimo se una lista supera la soglia del 40% dei voti al primo turno.
I capilista bloccati sono stati salvati?
Sì: la Corte ha ritenuto non fondate le censure sulle liste con capilista bloccati e sul voto di preferenza.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — sovranità popolare richiamata dalle censure
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza del voto
- Art. 48 della Costituzione — voto personale, eguale, libero e segreto
- Art. 56 della Costituzione — composizione e elezione della Camera dei deputati
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.