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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sul diniego automatico del permesso di soggiorno allo straniero con condanna penale che aveva regolarizzato il proprio lavoro: il giudice ha motivato in modo contraddittorio, senza chiarire se alla procedura di emersione si applichi una disciplina speciale e autonoma.

Di cosa si tratta

Uno straniero, già condannato per un reato in materia di stupefacenti riconducibile all’art. 381 c.p.p., aveva ottenuto il nulla osta all’emersione del lavoro irregolare ma si era visto negare il permesso di soggiorno in via automatica, senza accertamento in concreto della pericolosità sociale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Piemonte aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui impedirebbe il permesso di soggiorno senza valutare la pericolosità sociale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il rimettente ha affermato e insieme negato la natura unitaria del procedimento di emersione, senza verificare se la disciplina speciale dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 regoli in modo autonomo i requisiti del permesso, e ha invocato un diritto vivente inesistente, omettendo l’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il principio

Il giudice che solleva una questione deve motivare in modo coerente la premessa interpretativa e tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata: contraddizioni e lacune sulla disciplina applicabile minano la valutazione della rilevanza e rendono la questione inammissibile.

Domande e risposte

Qual era il problema sollevato dal TAR?

Che la condanna penale impediva automaticamente il permesso di soggiorno, mentre per il nulla osta all’emersione la sentenza n. 172 del 2012 richiede l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.

Perché la questione è inammissibile?

Perché il giudice ha motivato in modo contraddittorio e non ha verificato se alla procedura di emersione si applichi la disciplina speciale e autonoma dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009.

Cosa avrebbe dovuto fare il rimettente?

Tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata, verificando la natura unitaria del procedimento, prima di rivolgersi alla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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