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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione che voleva estendere alle sanzioni amministrative la regola che fa cessare l’esecuzione di una condanna basata su norma incostituzionale: quella garanzia resta riservata alle sanzioni penali in senso proprio dell’ordinamento italiano.

Di cosa si tratta

L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 stabilisce che, se una condanna penale definitiva si fonda su una norma poi dichiarata illegittima, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Si discuteva se valga anche per sanzioni amministrative considerate «penali» dalla CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Como aveva sollevato questione sull’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), per una sanzione amministrativa sull’orario di lavoro di circa 177.000 euro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: dalla giurisprudenza della Corte EDU non si ricava un obbligo di sacrificare il giudicato per le sanzioni amministrative dichiarate illegittime, e il legislatore può legittimamente riservare quella garanzia alle sole sanzioni penali dell’ordinamento interno.

Il principio

Ciò che è «penale» per la CEDU gode delle sole garanzie convenzionali; le ulteriori tutele previste dall’ordinamento nazionale, come la cessazione dell’esecuzione dopo l’incostituzionalità, restano riservate a ciò che è penale per il diritto interno.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953?

Che, se una condanna penale definitiva si basa su una norma dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Cosa sono i «criteri Engel»?

Sono i criteri elaborati dalla Corte EDU per qualificare come «sostanzialmente penale» una sanzione anche se formalmente amministrativa.

Perché la questione è infondata?

Perché la garanzia interna può restare riservata alle sanzioni penali in senso proprio: la CEDU non impone di estenderla alle sanzioni amministrative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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