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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge veneta che consentiva deroghe alle distanze tra fabbricati: ammesse nei piani urbanistici attuativi, ma non per generici «interventi disciplinati puntualmente», che invaderebbero la competenza statale sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La disciplina delle distanze tra costruzioni appartiene in via primaria all’ordinamento civile (Stato), ma le Regioni possono derogarvi per esigenze di governo del territorio, purché inserite in strumenti urbanistici che conformino un assetto complessivo e unitario di determinate zone.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile), in riferimento all’art. 2-bis del Testo unico dell’edilizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente al riferimento agli «ambiti degli interventi disciplinati puntualmente», salvando invece il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati.
Il principio
Le Regioni possono derogare alle distanze minime tra edifici solo se la deroga è inserita in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio; previsioni generiche, idonee a legittimare deroghe su singoli edifici, invadono l’ordinamento civile statale.
Domande e risposte
Le Regioni possono derogare alle distanze tra edifici?
Sì, ma solo per finalità di governo del territorio e mediante strumenti urbanistici che conformino un assetto unitario di determinate zone.
Cosa è stato salvato della legge veneta?
Il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione.
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
Il riferimento ai generici «interventi disciplinati puntualmente», che poteva legittimare deroghe anche per singoli edifici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — limite dell’ordinamento civile, competenza esclusiva statale, lettera l)
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