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La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che vietava le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa: le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2015 vietava ogni nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, estendendo il divieto anche ai procedimenti in corso (come il progetto «Ombrina mare»).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015 in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di energia dettati dalla legge n. 239 del 2004.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale: le determinazioni sugli idrocarburi a mare sono di competenza esclusiva statale e la norma regionale, modificando la disciplina unitaria dell’accesso alle attività offshore, violava gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.
Il principio
Per il rilascio dei titoli relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare la competenza dello Stato è esclusiva: la Regione non può introdurre divieti che incidono sulla disciplina unitaria della politica energetica nazionale.
Domande e risposte
Cosa vietava la legge abruzzese?
Le nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, inclusi i procedimenti in corso.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano allo Stato in via esclusiva, e la legge interferiva con la disciplina energetica nazionale e con un procedimento amministrativo statale.
La Regione ha competenza sul mare territoriale?
No: la Corte ricorda che nessuna Regione dispone di un proprio mare territoriale né può esercitare poteri su di esso in questa materia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di energia, terzo comma
- Art. 118 della Costituzione — competenze amministrative statali sulle infrastrutture energetiche
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