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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 2016, che approvava il bilancio di previsione utilizzando l’istituto del “disavanzo tecnico” in modo elusivo dell’obbligo di copertura della spesa imposto dall’art. 81 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Ogni bilancio pubblico deve rispettare l’equilibrio tra entrate e spese e garantire la copertura finanziaria delle spese previste. La Regione Sardegna aveva approvato un bilancio con una differenza tra entrate e spese qualificata come “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”, un istituto contabile che ha presupposti e limiti precisi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 (Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei bilanci. Secondo il Presidente del Consiglio l’istituto del disavanzo tecnico era stato applicato in senso elusivo dell’obbligo costituzionale di copertura.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 e, in via consequenziale, dell’intera legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, nei sensi indicati in motivazione.
Il principio
L’obbligo di copertura della spesa sancito dall’art. 81 della Costituzione non può essere aggirato attraverso un uso improprio dell’istituto contabile del disavanzo tecnico. Un suo impiego elusivo, che maschera una spesa priva di adeguata copertura, viola il precetto costituzionale di equilibrio del bilancio.
Domande e risposte
Che cos’è il “disavanzo tecnico”?
È un istituto contabile collegato al riaccertamento straordinario dei residui, con presupposti e limiti precisi fissati dalla normativa sull’armonizzazione dei bilanci; non può essere usato per giustificare spese prive di copertura.
Perché l’intera legge è stata annullata?
Perché la Corte, oltre all’art. 3, ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale dell’intera legge regionale, nei sensi indicati in motivazione, data la connessione con la norma censurata.
Cosa impone l’art. 81 della Costituzione?
Impone l’equilibrio del bilancio e l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle spese: ogni spesa deve avere una copertura finanziaria adeguata e reale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura della spesa ed equilibrio del bilancio, parametro della decisione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.