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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge toscana che esclude la sospensione del bollo durante il «fermo» del veicolo disposto dall’agente della riscossione: il fermo fiscale è diverso da quello che dà diritto all’esenzione.
Di cosa si tratta
Il bollo auto può essere sospeso in alcune ipotesi di «fermo» del veicolo (ad esempio disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria). La legge toscana precisava che la sospensione non opera quando il fermo è disposto dall’agente della riscossione a garanzia di un credito.
La questione di legittimità costituzionale
La CTP di Napoli ha impugnato l’art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49/2003, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., ritenendo che la Regione avesse inciso illegittimamente sulla disciplina dell’esenzione dal tributo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la sentenza n. 47/2017 su identica questione: il «fermo fiscale» del concessionario della riscossione è cosa diversa dal «fermo amministrativo» cui la legge statale collega l’esenzione, sicché la norma regionale non contrasta con essa.
Il principio
L’esenzione dal bollo collegata al «fermo amministrativo» del veicolo non si estende al «fermo fiscale» disposto dall’agente della riscossione: la legge regionale che esclude la sospensione del tributo in tale ipotesi rispetta la disciplina statale.
Domande e risposte
Il bollo è sospeso se il veicolo è sottoposto a fermo dal concessionario della riscossione?
No: in tale ipotesi la tassa resta dovuta, secondo la norma toscana ritenuta legittima.
Perché la questione è stata respinta?
Perché il fermo fiscale è diverso dal fermo amministrativo cui la legge statale collega l’esenzione, come già chiarito dalla sentenza n. 47/2017.
La pronuncia è nuova?
No: ricalca un precedente del 2017 su identica questione, di cui il giudice non aveva tenuto conto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza statale in materia tributaria (comma 2, lett. e)
- Art. 119 della Costituzione — parametro: autonomia tributaria delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.