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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di compensazione delle spese: il problema era già stato risolto dalla sentenza n. 77/2018, che ha ampliato i casi di compensazione.

Di cosa si tratta

L’art. 92 cod. proc. civ., come modificato nel 2014, consentiva la compensazione delle spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. Il Tribunale di Trento riteneva troppo rigida questa elencazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trento ha impugnato l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non consentiva la compensazione in altri casi di «giusti motivi».

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che con la sentenza n. 77/2018 era già stata dichiarata l’illegittimità della norma, ammettendo la compensazione anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»: venuta meno la lacuna denunciata, le questioni erano prive di oggetto e quindi manifestamente inammissibili.

Il principio

Quando una precedente sentenza della Corte ha già rimosso la carenza normativa denunciata, le nuove questioni sullo stesso punto restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Domande e risposte

Si possono compensare le spese in casi diversi da soccombenza reciproca?

Sì: dopo la sentenza n. 77/2018 il giudice può compensarle anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.

Perché questa ordinanza non ha deciso nel merito?

Perché la lacuna era già stata colmata da una pronuncia precedente, rendendo le questioni prive di oggetto.

Quale sentenza ha modificato l’art. 92 cod. proc. civ.?

La sentenza n. 77 del 2018 della stessa Corte costituzionale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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