Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 (riduzione e semplificazione dei riti civili), richiamato per alcune controversie: la disciplina non eccede la delega né viola la ragionevolezza.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 150/2011 ha ricondotto numerosi procedimenti civili a tre modelli processuali (ordinario, sommario, lavoro) per semplificare il sistema. Il Tribunale di Napoli dubitava della scelta del rito operata per alcune materie tramite il richiamo all’art. 5 del decreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7, e 32, comma 3, lamentando un eccesso di delega e un’irragionevolezza nella scelta del modello processuale applicabile.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rito adottata dal legislatore delegato rientra nei criteri della delega e non è manifestamente irragionevole.
Il principio
La scelta del modello processuale operata in attuazione della delega sulla semplificazione dei riti civili rientra nella discrezionalità del legislatore delegato, purché coerente con i criteri direttivi e non manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Le norme sui riti civili sono state annullate?
No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, lasciandole in vigore.
Qual era il dubbio del giudice?
Che la scelta del rito applicabile a certe controversie eccedesse la delega o fosse irragionevole.
Che cosa ha risposto la Corte?
Che la disciplina rispetta i criteri della delega e non viola il principio di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro: rispetto della legge di delega n. 69/2009
- Art. 3 della Costituzione — parametro: ragionevolezza nella scelta del rito
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.