Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, presentato da cittadini elettori, per la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi e per i numerosi vizi dell’atto introduttivo.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato solo da chi è titolare di una sfera di attribuzioni protetta dalla Costituzione, di cui lamenta la lesione. In questa fase, e senza contraddittorio, la Corte verifica preliminarmente se esistono i presupposti per ammettere il conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Alcuni soggetti, agendo come cittadini elettori (e taluni anche come rappresentanti della Nazione), hanno proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte era chiamata a verificare, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I molteplici vizi dell’atto introduttivo e la mancanza di una chiara individuazione di una sfera di attribuzioni costituzionali protetta non consentivano di deliberare sul merito del conflitto.
Il principio
Per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non basta lamentare l’illegittimità di un atto: occorre individuare con chiarezza una sfera di potere costituzionalmente protetta di cui si denuncia la lesione, requisito che i cittadini elettori non possedevano.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Perché?
Per i numerosi vizi dell’atto e perché i ricorrenti, semplici cittadini elettori, non erano titolari di una sfera di attribuzioni costituzionali protetta.
Che tipo di provvedimento è?
Un’ordinanza di inammissibilità, adottata in camera di consiglio senza contraddittorio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.