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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 104 del 2017 (riforma della valutazione di impatto ambientale – VIA): l’art. 23, comma 1, perché non prevedeva una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano, e il comma 4, nella parte in cui fissava un termine di adeguamento di 120 giorni anziché di sei mesi. Respinte o dichiarate inammissibili le altre numerose censure.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 104 del 2017 ha recepito la direttiva 2014/52/UE, riformando la disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati. Numerose Regioni e le due Province autonome hanno impugnato l’intero testo e singole disposizioni, ritenendo lesi gli ambiti di autonomia e i principi di delega.

La questione di legittimità costituzionale

Numerose Regioni ordinarie e a statuto speciale, oltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno impugnato l’intero d.lgs. n. 104 del 2017 e numerosi suoi articoli, evocando tra l’altro gli artt. 76, 77, 117, 118, 120 e il principio di leale collaborazione, lamentando l’eccesso di delega e la lesione delle competenze regionali e provinciali in materia ambientale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, nella parte in cui non contemplava una clausola di salvaguardia per le Province autonome, e del comma 4, nella parte in cui prevedeva il termine di adeguamento di 120 giorni anziché di sei mesi. Le restanti questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

Il principio

Il principio: la riforma statale della VIA deve rispettare le particolari forme di autonomia delle Province di Trento e Bolzano, prevedendo clausole di salvaguardia e termini di adeguamento coerenti con lo statuto speciale.

Domande e risposte

Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

L’art. 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, per la mancata clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome e per il termine di adeguamento troppo breve.

Chi aveva impugnato il decreto?

Numerose Regioni (Valle d’Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Calabria) e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le altre censure sono state accolte?

No: le ulteriori questioni sono state dichiarate in larga parte inammissibili o non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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