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La Corte dichiara illegittime alcune norme della legge di bilancio 2017 sull’equilibrio dei bilanci di Regioni ed enti locali: in particolare la regola che, dal 2020, avrebbe impedito di utilizzare l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato in modo neutrale rispetto all’equilibrio di bilancio.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha ridisegnato le regole sull’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali. Alcune Regioni e autonomie speciali lamentavano che le nuove regole impedissero l’effettivo utilizzo delle risorse già accantonate (avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato) e introducessero sanzioni e meccanismi lesivi della loro autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Diverse Regioni e Province autonome hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione e a norme degli statuti speciali, contestando in particolare i commi 466, 475 e 519.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466 (nella parte sulle spese vincolate e sulla mancata neutralità dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato), del comma 475, lettere a) e b) (versamento allo Stato anziché alle autonomie speciali delle sanzioni), e del comma 519. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni.
Il principio
L’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato sono risorse proprie degli enti territoriali: le regole statali sull’equilibrio di bilancio non possono impedirne l’effettivo utilizzo né alterare la neutralità del loro inserimento nei bilanci, pena la lesione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.
Domande e risposte
Cosa ha annullato la Corte?
La regola che, dal 2020, avrebbe vincolato le spese provenienti dagli esercizi precedenti alle sole entrate di competenza e non avrebbe reso neutrale l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato; inoltre la destinazione allo Stato, anziché alle autonomie speciali, delle sanzioni e il comma 519.
Perché queste norme erano illegittime?
Perché impedivano agli enti territoriali di utilizzare effettivamente risorse proprie già accantonate, ledendo l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.
Tutte le questioni sono state accolte?
No. La Corte ha accolto alcune censure e ne ha dichiarate non fondate altre, nei sensi precisati in motivazione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, parametro centrale della decisione.
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio, principio richiamato nella disciplina delle finanze pubbliche.
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