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La Corte costituzionale respinge le censure contro la disciplina che ha abolito il trattenimento in servizio dei magistrati, prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014. Le questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, con una disciplina transitoria. Un magistrato ha contestato l’applicazione di tali regole, lamentando il pregiudizio per chi, al raggiungimento del limite di età, non avesse maturato il minimo pensionistico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, in tema di diritti della persona, uguaglianza, lavoro e previdenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 Cost. Ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 1, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost.
Il principio
L’abolizione del trattenimento in servizio rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede i parametri costituzionali invocati, anche perché il regime transitorio non riproduce le situazioni già censurate dalla Corte in passato.
Domande e risposte
Cos’era il trattenimento in servizio?
La possibilità, per alcune categorie di dipendenti pubblici, di restare in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo.
Perché la Corte ha respinto le censure?
Perché l’abolizione rientra nella discrezionalità legislativa e la disciplina transitoria non è assimilabile alle ipotesi già dichiarate illegittime.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, in tema di diritti, uguaglianza, lavoro e previdenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale invocata dal rimettente.
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