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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulle questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Lazio sulla rete dei cammini regionali, dopo che le disposizioni impugnate sono state modificate e il ricorso è stato ritirato e accettato.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva disciplinato la realizzazione, gestione e valorizzazione della rete dei cammini regionali. Lo Stato aveva impugnato più disposizioni, ma una successiva legge regionale ha modificato le norme contestate facendo venir meno i motivi del ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13, 14 e 15 della legge reg. Lazio 10 marzo 2017, n. 2, in materia di rete dei cammini regionali e organizzazione del sistema turistico laziale.
La decisione della Corte
A seguito delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dalla legge reg. Lazio n. 9 del 2017, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Lazio ha depositato atto di accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.
Il principio
Quando le norme impugnate vengono modificate e il ricorrente rinuncia con accettazione della controparte, il giudizio in via principale si estingue senza pronuncia sul merito della legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché le disposizioni contestate sono state modificate e lo Stato ha rinunciato al ricorso, con accettazione della Regione.
Le norme sui cammini sono state dichiarate illegittime?
No: non vi è alcuna pronuncia di illegittimità costituzionale.
Cosa serve perché la rinuncia produca estinzione?
L’accettazione della controparte costituita, come avvenuto in questo caso da parte della Regione Lazio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, sfondo del ricorso poi rinunciato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.