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La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Sardegna ha modificato le norme della propria legge di stabilità 2017 contestate dal Governo, che ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato due norme della legge di stabilità 2017 della Sardegna: una sull’utilizzo di un fondo per la remunerazione del personale della centrale di committenza, l’altra sulla copertura finanziaria delle spese. La Regione ha poi abrogato e modificato le disposizioni, soddisfacendo le ragioni del ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 2, e 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 81, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo che la legge regionale n. 18 del 2017 aveva abrogato e modificato le disposizioni impugnate, il Governo ha ritenuto satisfattivo l’intervento e ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente ha accettato la rinuncia, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
La modifica delle norme impugnate da parte della Regione, seguita dalla rinuncia al ricorso del Governo accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia sul merito.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione Sardegna ha abrogato e modificato le disposizioni contestate, il Governo ha rinunciato al ricorso ritenendolo soddisfatto e la Regione ha accettato la rinuncia.
Cosa contestava il Governo?
L’utilizzo di un fondo per la remunerazione del personale della centrale di committenza (in asserito contrasto con la competenza statale sull’ordinamento civile) e una norma sulla copertura finanziaria delle spese, ritenuta in contrasto con l’obbligo di copertura dell’art. 81 Cost.
La Corte ha deciso nel merito?
No. La pronuncia è di rito: dichiarata l’estinzione del processo, la Corte non ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, materia dell’ordinamento civile.
- Art. 81 della Costituzione — Obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.
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