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La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’indennità di maternità negata al padre adottivo libero professionista: il principio di parità tra i genitori adottivi era già stato affermato dalla stessa Corte e vive nell’ordinamento come regola di diritto, sicché spetta al giudice applicarlo direttamente.
Di cosa si tratta
Le norme sulla tutela della maternità per le libere professioniste (qui la Cassa forense) riservavano l’indennità di maternità alla madre adottiva, senza estenderla al padre adottivo neppure quando la madre vi rinunciasse. Un padre avvocato, che aveva accolto contemporaneamente tre figli adottivi, si vedeva negata l’indennità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trieste ha censurato gli artt. 70 e 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo anteriore al d.lgs. n. 80 del 2015), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 CEDU e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui negavano l’indennità al padre adottivo anche in caso di rinuncia della madre.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Il principio della parità tra i genitori adottivi nel diritto all’indennità di maternità era già stato enunciato dalla stessa Corte (sentenza n. 257 del 2017): esso è ormai incardinato nell’ordinamento come regola di diritto positivo, applicabile direttamente dal giudice, che non può chiedere una seconda pronuncia su un principio già affermato.
Il principio
Quando la Corte ha già enunciato un principio — qui la perfetta parità tra i genitori adottivi nel diritto all’indennità di maternità — esso opera come regola di diritto positivo già vivente nell’ordinamento: il giudice deve applicarlo direttamente alla controversia, senza che sia necessaria una nuova declaratoria di illegittimità.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il padre adottivo?
Il riconoscimento dell’indennità di maternità in sostituzione della madre che vi aveva rinunciato, in una situazione di contestuale ingresso in famiglia di tre figli minori adottivi.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché la Corte aveva già affermato il principio di parità tra i genitori adottivi con la sentenza n. 257 del 2017: tale principio è ormai parte dell’ordinamento e il giudice deve applicarlo direttamente, senza una nuova pronuncia della Corte.
Il padre adottivo ha quindi diritto all’indennità?
La Corte ha chiarito che il giudice deve decidere la controversia applicando il principio di perfetta parità tra i genitori adottivi già enunciato, che innerva la disciplina dell’indennità di maternità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, posto a fondamento della parità tra i genitori adottivi.
- Art. 31 della Costituzione — Tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia, richiamata a sostegno della parità di trattamento.
- Art. 29 della Costituzione — Diritti della famiglia, invocati dal giudice rimettente.
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