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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla disciplina siciliana che non prevede l’incompatibilità del deputato regionale dichiarato definitivamente responsabile sul piano contabile. La pronuncia è di rito, senza decisione sul merito.
Di cosa si tratta
La normativa elettorale della Regione Siciliana disciplina ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali. Si discuteva se dovesse essere prevista un’incompatibilità per chi fosse stato dichiarato in via definitiva responsabile sul piano contabile, senza avere ancora estinto il debito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come introdotti dalla legge reg. n. 22 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all’art. 5 dello statuto della Regione siciliana, nella parte in cui non prevedono tale incompatibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo.
Il principio
L’eventuale introduzione di una nuova causa di incompatibilità per i deputati regionali implica scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, non sindacabili attraverso una pronuncia additiva nei termini prospettati dal rimettente: di qui l’inammissibilità delle questioni.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice di Palermo?
Che fosse introdotta un’incompatibilità con la carica di deputato regionale per chi fosse stato dichiarato definitivamente responsabile sul piano contabile e non avesse estinto il debito.
Perché le questioni sono inammissibili?
Perché la scelta richiesta rientra nella discrezionalità del legislatore e non poteva essere imposta con una pronuncia additiva.
La disciplina siciliana cambia?
No: la Corte non si è pronunciata nel merito e la normativa resta invariata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato dal rimettente.
- Art. 122 della Costituzione — disciplina di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.